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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/05/2025, n. 2155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2155 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunziato all'udienza del 26/5/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 13176/2021 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. R. D'Addabbo e dall'avv. V. Parte_1
Augusto
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari;
Resistente
OGGETTO: anzianità di servizio contratti a tempo determinato e ricostruzione di carriera
***
Con ricorso depositato in data 23/12/2021, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di aver prestato attività lavorativa come “Ricercatore” alle dipendenze del dal 1989 al gennaio 2021, in virtù dei seguenti Controparte_1
contratti:
1) contratto a tempo determinato dall'1/7/1989 al 30/6/1994, per la durata di anni 5, con trattamento previsto per la X qualifica funzionale, profilo di Ricercatore di fascia iniziale, successivamente passato al III livello professionale con decorrenza dal
9/6/1993;
2) contratto a tempo determinato dal 16/7/1994 al 15/2/1998, per la durata di anni 3 mesi 7, con trattamento previsto per il III livello professionale, profilo di Ricercatore;
3) contratto a tempo indeterminato dal 16/2/1998 al 31/12/2020, per anni 22 mesi 10 e giorni 15, con trattamento previsto per il III livello professionale, profilo di Ricercatore, esponeva che il predetto servizio, svolto nel corso dei contratti a tempo determinato e in forza del contratto a tempo indeterminato di febbraio 1998, era stato computato ai fini dell'anzianità e delle relative progressioni stipendiali.
Il ricorrente lamentava, tuttavia, che, a seguito del passaggio di profilo da Ricercatore a
Primo Ricercatore, si era visto riconoscere un'anzianità di soli 15 anni e 3 mesi, con attribuzione dall'1/1/2021 della IV fascia stipendiale e di n. 27 mesi di anzianità utili per il conseguimento della successiva fascia, ma non veniva riconosciuto il servizio svolto in virtù dei due contratti a tempo determinato.
Invocava, a questo proposito, l'art. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito con Direttiva CE 1999/70 e, dunque, il principio di non discriminazione ivi contemplato.
Adiva, pertanto, il giudice del lavoro del Tribunale di Bari, formulando le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare, previa disapplicazione – ove occorra - della nota del
20/04/2021 (Pos. 301.11136) a firma del Dirigente della Direzione Centrale Gestione
Contr delle Risorse, Ufficio Gestione Risorse Umane del nella parte in cui dispone di riconoscere un'anzianità di soli 15 anni e 3 mesi, con attribuzione dal 01/01/2021 della
IV fascia stipendiale e di n. 2 mesi di anzianità utili per il conseguimento della successiva fascia, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconoscersi l'anzianità di servizio maturata durante i contratti di lavoro a tempo determinato indicati in premessa, tanto ai fini giuridici che economici, con ogni ulteriore conseguenza sulla ricostruzione di carriera;
2) per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta ad adottare tutti gli atti conseguenti al riconoscimento della suddetta anzianità, nonché a corrispondere in favore della parte ricorrente il relativo trattamento economico e tutti gli arretrati a tale titolo maturati e dovuti, ove occorra anche a titolo risarcitorio, per differenza tra il percepito ed il percipiendo, oltre interessi legali e rivalutazione monetario come per legge”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Pag. 2 di 12 Si costituiva ritualmente in giudizio parte resistente, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice adito;
la prescrizione del diritto;
l'irretroattività della direttiva 1999/70/CE; nel merito, contestava la fondatezza del ricorso, concludendo per il rigetto dello stesso.
La causa, di taglio documentale, giungeva sul ruolo della scrivente Giudicante e, all'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa, sulla scorta del contenuto delle note depositate, con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato nei limiti delle motivazioni di seguito esposte.
In via preliminare, deve disattendersi l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte resistente.
Ai sensi dell'art. 69, comma 7, d.lgs. 165/01 “Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”.
La norma pone il discrimine temporale del 30/6/1998 che va riferito al dato storico costituito dall'avverarsi delle circostanze e dei fatti materiali posti alla base della pretesa avanzata. Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che “se la lesione del diritto del lavoratore è prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione, mentre laddove la pretesa abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, si deve avere riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e quindi al momento di cessazione della permanenza” (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 24 febbraio 2000, n. 41).
Tanto premesso, parte ricorrente ha lamentato il mancato riconoscimento degli anni di servizio prestati in virtù di contratti a tempo determinato svolti fino al 15/2/1998 alle
Pag. 3 di 12 Contr dipendenze di operato dal datore di lavoro con il passaggio di profilo da
Ricercatore a Primo Ricercatore in data 1/1/2021.
Orbene, non vi è chi non veda che il momento di realizzazione del fatto dannoso deve collocarsi in data 1/1/2021, con la conseguenza che l'eccezione va respinta, in quanto infondata.
Del pari infondata deve ritenersi l'eccezione relativa all'impossibilità di applicare la direttiva 1999/70/CE al caso di specie, trattandosi di rivendicazioni afferenti a periodi di servizio a tempo determinato per i quali non era ancora in vigore la suindicata normativa comunitaria.
Ed invero, si osserva che la pretesa azionata dal lavoratore involge solo indirettamente il servizio prestato in data anteriore al 10/7/2001, essendo volta al riconoscimento a partire dall'1/1/2021 – data di passaggio di profilo da Ricercatore a Primo Ricercatore – dell'anzianità maturata in costanza dei rapporti a termine (con contratti del 1989 e del
1994); sussiste, pertanto, il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere, nel computo complessivo dell'anzianità, anche il servizio prestato in virtù di contratti a termine stipulati anteriormente alla data del 10/7/2001, non rilevando la circostanza che una parte del servizio prestato sia stata svolta prima del 10/7/2001, quanto che, dopo tale data, segnatamente l'1/1/2021, il ricorrente si sia visto discriminato rispetto ai colleghi di ruolo, non vedendosi riconosciuta l'anzianità di servizio negli stessi termini.
Venendo ora all'esame del merito della controversia, si richiamano, in quanto condivisibili, le motivazioni poste a sostegno della sentenza n. 1331/2023, pronunciata da questo Tribunale in data 9/5/2023, in una fattispecie sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio.
La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999 tra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale – CE, CEEP e UNICE – e recepito dalla Direttiva 99/70/CE recita testualmente: “
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli
Pag. 4 di 12 Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
In relazione alla clausola predetta, è intervenuta più volte la Suprema Corte che ha illustrato principi estensibili anche ai rapporti di lavoro a termine diversi da quelli del settore scolastico ed ha evidenziato che: “l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perchè la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato.
Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè
l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia
8.11.2011 in causa C- 177/10 Ro. Sa. punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Va. ed altri, punto 36).
Ciò premesso va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz
Arostegui;11.4.2019, causa C-29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-
Contr 619/17, De Di. Po. ; 5.6.2018, causa C-677/16, Mo. la clausola 4 dell'Accordo
Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice Eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali questa Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più
Pag. 5 di 12 recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale AT.) nonchè agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass.
n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
8.1. Nei precedenti citati si è evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del Ce. Al. ; 8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa. );
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato
(oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Ce. Al., cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-
177/14, Regojo Da., punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Da., cit., punto 55; negli
Pag. 6 di 12 Contr stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Mo. punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Va.; 7.3.2013, causa C-393/11, Be.);
e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Va. e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Be.).
9. I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa
C466/17, Mo., …..
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso nelle pronunce richiamate al punto 8, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perchè, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, Mo., è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro".
Nel caso di specie, la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli è stata accertata
Pag. 7 di 12 dalla Corte territoriale (pag. 11) ed inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perchè tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle " funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche" (art. 49 CCNL 1995).
Nè la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente
l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 7 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una "finalità legittima di politica sociale" nel momento in cui, nei fatti, l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore (cfr. punto 34 della sentenza Mo.).
11. Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perchè, come già ricordato nel punto 8.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Ro. Sa. punti da 49 a 56)”
(si veda Cass. civ., Sez. Lav., n. 31150/2019).
In ragione di tanto, le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego, ai sensi della clausola 4, con la
Pag. 8 di 12 conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva e, a tal fine, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate.
Nel caso di specie, non possono essere qualificate come “ragioni oggettive” nel senso prima descritto le circostanze addotte dal . Controparte_1
Sotto tale profilo, parte resistente rimarca che, per i contratti a tempo determinato, le attività avrebbero diverso contenuto, giacché sarebbero dirette a perseguire ricerche a termine su specifiche e delimitate materie, mentre l'attività del ricercatore a tempo indeterminato non ha limiti né di oggetto né di materia né di tempo. Per il ricercatore, difatti, sarebbe diversa la formazione presupposta, la modalità di selezione finalizzata all'assunzione e la funzione dell'attività lavorativa per la quale ha avuto luogo l'assunzione.
Orbene, le differenze prospettate dal C.N.R. non attengono a modalità di lavoro, natura e caratteristiche delle mansioni espletate, ma ad elementi estrinseci della prestazione che, in quanto tali, non sono oggettivamente idonei a giustificare alcuna disparità di trattamento. Ed infatti:
- la diversa formazione precedente (nel senso che per il contratto a termine non è richiesta alcuna pregressa attività di ricerca professionale, a differenza di quanto accade per la partecipazione al concorso di ricercatore) e le diverse modalità di selezione del personale (nel senso che il contratto a termine può essere stipulato su chiamata diretta ovvero a seguito di selezione semplificata) riguardano, com'è ovvio, la fase antecedente alla stipulazione dei contratti di lavoro;
- la differente funzione dell'attività svolta (il ricercatore a tempo determinato, difatti, partecipa ad un singolo e predefinito progetto di ricerca) concerne propriamente lo scopo dell'attività stessa, ma non certo il suo contenuto e le relative modalità di svolgimento.
Pag. 9 di 12 Come può evincersi dall'esposizione che precede, è pacifico tra le parti che il ricorrente abbia svolto attività pur sempre di ricerca nel corso del rapporto a termine e quindi attività sostanzialmente analoghe a quelle che hanno caratterizzato il rapporto a tempo indeterminato successivo.
Peraltro, il fatto che il servizio prestato a tempo determinato abbia trovato una puntuale e specifica valorizzazione nel corso della procedura concorsuale che ha preceduto l'assunzione a tempo indeterminato non può di certo inerire alle modalità di lavoro, alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate e quindi non può giustificare la mancata considerazione del servizio svolto durante il rapporto a termine.
Deve conseguentemente ritenersi che, in sostanza, l'unico elemento di differenziazione del rapporto lavorativo anteriore all'assunzione stabile era costituito dalla natura, a termine e non a tempo indeterminato, del rapporto medesimo, ossia una circostanza di per sé inidonea, per tutte le ragioni in precedenza illustrate, a giustificare la disparità di trattamento nel calcolo dell'anzianità di servizio.
Va poi disatteso il rilievo mosso da parte resistente in ordine alla genericità ed indeterminatezza della domanda sotto il profilo del quantum debeatur.
Sul punto, vale la pena ricordare quanto ribadito dalla S.C. circa la “ammissibilità, anche nel rito del lavoro, di una sentenza di condanna generica (non limitata alle ipotesi di sentenza non definitiva con rinvio della liquidazione del "quantum" alla prosecuzione del giudizio), ben potendo la domanda essere limitata fin dall'inizio all'accertamento dell'"an", con conseguente pronuncia di condanna generica, che definisce il giudizio, e connesso onere della parte interessata di introdurre un autonomo giudizio per la liquidazione del "quantum" (si vedano Cass. a 4587 del 26 febbraio
2014; Cass. n. 8576 del 5 maggio 2004)” (cfr. Cass. n. 6400/2016).
In ordine all'eccepita prescrizione, giova premettere che la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, sicché il diritto alle differenze retributive conseguenti alla ricostruzione della carriera in seguito alla stipula del contratto a tempo indeterminato non sorge che dal momento in cui detta ricostruzione della carriera sia stata effettuata in modo che si deduce erroneo.
Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, posto che la decorrenza del relativo termine (quinquennale ex art. 2948 n.5 c.c. per le reclamate
Pag. 10 di 12 differenze stipendiali e decennale per l'invocato diritto all'inquadramento) va collocata in corrispondenza dell'assunzione a tempo indeterminato, momento a partire dal quale il diritto in questione poteva essere fatto valere, ossia dall'1/1/2021, il primo atto interruttivo è la notifica del ricorso, avvenuta in data 27/12/2021.
Sono, pertanto, prescritte le differenze retributive maturate fino a dicembre 2016, mentre l'inquadramento conseguente al riconoscimento della invocata anzianità di servizio potrà riconoscersi per intero, essendo il primo contratto a tempo determinato dell'1/7/1989.
Sulla base delle considerazioni che precedono, va dichiarato il diritto del ricorrente al computo ai fini dell'anzianità di servizio dell'attività lavorativa prestata presso il con contratti a tempo determinato e condannata Controparte_1
l'amministrazione resistente al conseguente inquadramento spettante alla predetta a decorrere dal primo contratto a tempo determinato (1/7/1989) nonché alla corresponsione delle relative differenze retributive a far data da dicembre 2016. La somma dovuta andrà maggiorata con i soli interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo;
va, infatti, esclusa la rivalutazione monetaria, atteso il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti retributivi previsto dall'art. 22, comma
36 della legge 23.12.1994 n. 724, non toccato dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2 novembre 2000 n. 459 per quanto attiene al pubblico impiego.
Il limitato accoglimento delle domande, avuto riguardo all'accertata (parziale) prescrizione, giustifica la compensazione tra le parti di un terzo delle spese giudiziali;
la restante quota segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1
confronti di disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così CP_2
definitivamente provvede:
- accerta e dichiara il diritto di a vedersi riconosciuta, tanto ai fini Parte_1
giuridici quanto a quelli economici, l'anzianità maturata anteriormente all'assunzione
Pag. 11 di 12 con contratto a tempo indeterminato, in ragione del primo rapporto di lavoro a tempo determinato intercorso inter partes e, pertanto, a far data dall'1/7/1989;
- conseguentemente, accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla ricostruzione della carriera, tanto ai fini giuridici quanto a quelli economici, tenuto conto dell'anzianità complessivamente maturata a decorrere dalla data sopra indicata e condanna il al conseguente inquadramento con la Controparte_1
suindicata decorrenza ed alla corresponsione delle relative differenze retributive a far data dal dicembre 2016, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna l'amministrazione resistente alla rifusione di due terzi delle spese giudiziali in favore del ricorrente che liquida in €
2.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Bari, 26/5/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunziato all'udienza del 26/5/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 13176/2021 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. R. D'Addabbo e dall'avv. V. Parte_1
Augusto
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari;
Resistente
OGGETTO: anzianità di servizio contratti a tempo determinato e ricostruzione di carriera
***
Con ricorso depositato in data 23/12/2021, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di aver prestato attività lavorativa come “Ricercatore” alle dipendenze del dal 1989 al gennaio 2021, in virtù dei seguenti Controparte_1
contratti:
1) contratto a tempo determinato dall'1/7/1989 al 30/6/1994, per la durata di anni 5, con trattamento previsto per la X qualifica funzionale, profilo di Ricercatore di fascia iniziale, successivamente passato al III livello professionale con decorrenza dal
9/6/1993;
2) contratto a tempo determinato dal 16/7/1994 al 15/2/1998, per la durata di anni 3 mesi 7, con trattamento previsto per il III livello professionale, profilo di Ricercatore;
3) contratto a tempo indeterminato dal 16/2/1998 al 31/12/2020, per anni 22 mesi 10 e giorni 15, con trattamento previsto per il III livello professionale, profilo di Ricercatore, esponeva che il predetto servizio, svolto nel corso dei contratti a tempo determinato e in forza del contratto a tempo indeterminato di febbraio 1998, era stato computato ai fini dell'anzianità e delle relative progressioni stipendiali.
Il ricorrente lamentava, tuttavia, che, a seguito del passaggio di profilo da Ricercatore a
Primo Ricercatore, si era visto riconoscere un'anzianità di soli 15 anni e 3 mesi, con attribuzione dall'1/1/2021 della IV fascia stipendiale e di n. 27 mesi di anzianità utili per il conseguimento della successiva fascia, ma non veniva riconosciuto il servizio svolto in virtù dei due contratti a tempo determinato.
Invocava, a questo proposito, l'art. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito con Direttiva CE 1999/70 e, dunque, il principio di non discriminazione ivi contemplato.
Adiva, pertanto, il giudice del lavoro del Tribunale di Bari, formulando le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare, previa disapplicazione – ove occorra - della nota del
20/04/2021 (Pos. 301.11136) a firma del Dirigente della Direzione Centrale Gestione
Contr delle Risorse, Ufficio Gestione Risorse Umane del nella parte in cui dispone di riconoscere un'anzianità di soli 15 anni e 3 mesi, con attribuzione dal 01/01/2021 della
IV fascia stipendiale e di n. 2 mesi di anzianità utili per il conseguimento della successiva fascia, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconoscersi l'anzianità di servizio maturata durante i contratti di lavoro a tempo determinato indicati in premessa, tanto ai fini giuridici che economici, con ogni ulteriore conseguenza sulla ricostruzione di carriera;
2) per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta ad adottare tutti gli atti conseguenti al riconoscimento della suddetta anzianità, nonché a corrispondere in favore della parte ricorrente il relativo trattamento economico e tutti gli arretrati a tale titolo maturati e dovuti, ove occorra anche a titolo risarcitorio, per differenza tra il percepito ed il percipiendo, oltre interessi legali e rivalutazione monetario come per legge”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Pag. 2 di 12 Si costituiva ritualmente in giudizio parte resistente, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice adito;
la prescrizione del diritto;
l'irretroattività della direttiva 1999/70/CE; nel merito, contestava la fondatezza del ricorso, concludendo per il rigetto dello stesso.
La causa, di taglio documentale, giungeva sul ruolo della scrivente Giudicante e, all'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa, sulla scorta del contenuto delle note depositate, con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato nei limiti delle motivazioni di seguito esposte.
In via preliminare, deve disattendersi l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte resistente.
Ai sensi dell'art. 69, comma 7, d.lgs. 165/01 “Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”.
La norma pone il discrimine temporale del 30/6/1998 che va riferito al dato storico costituito dall'avverarsi delle circostanze e dei fatti materiali posti alla base della pretesa avanzata. Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che “se la lesione del diritto del lavoratore è prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione, mentre laddove la pretesa abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, si deve avere riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e quindi al momento di cessazione della permanenza” (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 24 febbraio 2000, n. 41).
Tanto premesso, parte ricorrente ha lamentato il mancato riconoscimento degli anni di servizio prestati in virtù di contratti a tempo determinato svolti fino al 15/2/1998 alle
Pag. 3 di 12 Contr dipendenze di operato dal datore di lavoro con il passaggio di profilo da
Ricercatore a Primo Ricercatore in data 1/1/2021.
Orbene, non vi è chi non veda che il momento di realizzazione del fatto dannoso deve collocarsi in data 1/1/2021, con la conseguenza che l'eccezione va respinta, in quanto infondata.
Del pari infondata deve ritenersi l'eccezione relativa all'impossibilità di applicare la direttiva 1999/70/CE al caso di specie, trattandosi di rivendicazioni afferenti a periodi di servizio a tempo determinato per i quali non era ancora in vigore la suindicata normativa comunitaria.
Ed invero, si osserva che la pretesa azionata dal lavoratore involge solo indirettamente il servizio prestato in data anteriore al 10/7/2001, essendo volta al riconoscimento a partire dall'1/1/2021 – data di passaggio di profilo da Ricercatore a Primo Ricercatore – dell'anzianità maturata in costanza dei rapporti a termine (con contratti del 1989 e del
1994); sussiste, pertanto, il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere, nel computo complessivo dell'anzianità, anche il servizio prestato in virtù di contratti a termine stipulati anteriormente alla data del 10/7/2001, non rilevando la circostanza che una parte del servizio prestato sia stata svolta prima del 10/7/2001, quanto che, dopo tale data, segnatamente l'1/1/2021, il ricorrente si sia visto discriminato rispetto ai colleghi di ruolo, non vedendosi riconosciuta l'anzianità di servizio negli stessi termini.
Venendo ora all'esame del merito della controversia, si richiamano, in quanto condivisibili, le motivazioni poste a sostegno della sentenza n. 1331/2023, pronunciata da questo Tribunale in data 9/5/2023, in una fattispecie sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio.
La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999 tra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale – CE, CEEP e UNICE – e recepito dalla Direttiva 99/70/CE recita testualmente: “
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli
Pag. 4 di 12 Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
In relazione alla clausola predetta, è intervenuta più volte la Suprema Corte che ha illustrato principi estensibili anche ai rapporti di lavoro a termine diversi da quelli del settore scolastico ed ha evidenziato che: “l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perchè la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato.
Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè
l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia
8.11.2011 in causa C- 177/10 Ro. Sa. punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Va. ed altri, punto 36).
Ciò premesso va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz
Arostegui;11.4.2019, causa C-29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-
Contr 619/17, De Di. Po. ; 5.6.2018, causa C-677/16, Mo. la clausola 4 dell'Accordo
Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice Eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali questa Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più
Pag. 5 di 12 recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale AT.) nonchè agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass.
n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
8.1. Nei precedenti citati si è evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del Ce. Al. ; 8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa. );
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato
(oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Ce. Al., cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-
177/14, Regojo Da., punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Da., cit., punto 55; negli
Pag. 6 di 12 Contr stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Mo. punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Va.; 7.3.2013, causa C-393/11, Be.);
e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Va. e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Be.).
9. I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa
C466/17, Mo., …..
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso nelle pronunce richiamate al punto 8, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perchè, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, Mo., è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro".
Nel caso di specie, la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli è stata accertata
Pag. 7 di 12 dalla Corte territoriale (pag. 11) ed inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perchè tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle " funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche" (art. 49 CCNL 1995).
Nè la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente
l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 7 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una "finalità legittima di politica sociale" nel momento in cui, nei fatti, l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore (cfr. punto 34 della sentenza Mo.).
11. Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perchè, come già ricordato nel punto 8.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Ro. Sa. punti da 49 a 56)”
(si veda Cass. civ., Sez. Lav., n. 31150/2019).
In ragione di tanto, le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego, ai sensi della clausola 4, con la
Pag. 8 di 12 conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva e, a tal fine, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate.
Nel caso di specie, non possono essere qualificate come “ragioni oggettive” nel senso prima descritto le circostanze addotte dal . Controparte_1
Sotto tale profilo, parte resistente rimarca che, per i contratti a tempo determinato, le attività avrebbero diverso contenuto, giacché sarebbero dirette a perseguire ricerche a termine su specifiche e delimitate materie, mentre l'attività del ricercatore a tempo indeterminato non ha limiti né di oggetto né di materia né di tempo. Per il ricercatore, difatti, sarebbe diversa la formazione presupposta, la modalità di selezione finalizzata all'assunzione e la funzione dell'attività lavorativa per la quale ha avuto luogo l'assunzione.
Orbene, le differenze prospettate dal C.N.R. non attengono a modalità di lavoro, natura e caratteristiche delle mansioni espletate, ma ad elementi estrinseci della prestazione che, in quanto tali, non sono oggettivamente idonei a giustificare alcuna disparità di trattamento. Ed infatti:
- la diversa formazione precedente (nel senso che per il contratto a termine non è richiesta alcuna pregressa attività di ricerca professionale, a differenza di quanto accade per la partecipazione al concorso di ricercatore) e le diverse modalità di selezione del personale (nel senso che il contratto a termine può essere stipulato su chiamata diretta ovvero a seguito di selezione semplificata) riguardano, com'è ovvio, la fase antecedente alla stipulazione dei contratti di lavoro;
- la differente funzione dell'attività svolta (il ricercatore a tempo determinato, difatti, partecipa ad un singolo e predefinito progetto di ricerca) concerne propriamente lo scopo dell'attività stessa, ma non certo il suo contenuto e le relative modalità di svolgimento.
Pag. 9 di 12 Come può evincersi dall'esposizione che precede, è pacifico tra le parti che il ricorrente abbia svolto attività pur sempre di ricerca nel corso del rapporto a termine e quindi attività sostanzialmente analoghe a quelle che hanno caratterizzato il rapporto a tempo indeterminato successivo.
Peraltro, il fatto che il servizio prestato a tempo determinato abbia trovato una puntuale e specifica valorizzazione nel corso della procedura concorsuale che ha preceduto l'assunzione a tempo indeterminato non può di certo inerire alle modalità di lavoro, alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate e quindi non può giustificare la mancata considerazione del servizio svolto durante il rapporto a termine.
Deve conseguentemente ritenersi che, in sostanza, l'unico elemento di differenziazione del rapporto lavorativo anteriore all'assunzione stabile era costituito dalla natura, a termine e non a tempo indeterminato, del rapporto medesimo, ossia una circostanza di per sé inidonea, per tutte le ragioni in precedenza illustrate, a giustificare la disparità di trattamento nel calcolo dell'anzianità di servizio.
Va poi disatteso il rilievo mosso da parte resistente in ordine alla genericità ed indeterminatezza della domanda sotto il profilo del quantum debeatur.
Sul punto, vale la pena ricordare quanto ribadito dalla S.C. circa la “ammissibilità, anche nel rito del lavoro, di una sentenza di condanna generica (non limitata alle ipotesi di sentenza non definitiva con rinvio della liquidazione del "quantum" alla prosecuzione del giudizio), ben potendo la domanda essere limitata fin dall'inizio all'accertamento dell'"an", con conseguente pronuncia di condanna generica, che definisce il giudizio, e connesso onere della parte interessata di introdurre un autonomo giudizio per la liquidazione del "quantum" (si vedano Cass. a 4587 del 26 febbraio
2014; Cass. n. 8576 del 5 maggio 2004)” (cfr. Cass. n. 6400/2016).
In ordine all'eccepita prescrizione, giova premettere che la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, sicché il diritto alle differenze retributive conseguenti alla ricostruzione della carriera in seguito alla stipula del contratto a tempo indeterminato non sorge che dal momento in cui detta ricostruzione della carriera sia stata effettuata in modo che si deduce erroneo.
Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, posto che la decorrenza del relativo termine (quinquennale ex art. 2948 n.5 c.c. per le reclamate
Pag. 10 di 12 differenze stipendiali e decennale per l'invocato diritto all'inquadramento) va collocata in corrispondenza dell'assunzione a tempo indeterminato, momento a partire dal quale il diritto in questione poteva essere fatto valere, ossia dall'1/1/2021, il primo atto interruttivo è la notifica del ricorso, avvenuta in data 27/12/2021.
Sono, pertanto, prescritte le differenze retributive maturate fino a dicembre 2016, mentre l'inquadramento conseguente al riconoscimento della invocata anzianità di servizio potrà riconoscersi per intero, essendo il primo contratto a tempo determinato dell'1/7/1989.
Sulla base delle considerazioni che precedono, va dichiarato il diritto del ricorrente al computo ai fini dell'anzianità di servizio dell'attività lavorativa prestata presso il con contratti a tempo determinato e condannata Controparte_1
l'amministrazione resistente al conseguente inquadramento spettante alla predetta a decorrere dal primo contratto a tempo determinato (1/7/1989) nonché alla corresponsione delle relative differenze retributive a far data da dicembre 2016. La somma dovuta andrà maggiorata con i soli interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo;
va, infatti, esclusa la rivalutazione monetaria, atteso il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti retributivi previsto dall'art. 22, comma
36 della legge 23.12.1994 n. 724, non toccato dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2 novembre 2000 n. 459 per quanto attiene al pubblico impiego.
Il limitato accoglimento delle domande, avuto riguardo all'accertata (parziale) prescrizione, giustifica la compensazione tra le parti di un terzo delle spese giudiziali;
la restante quota segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1
confronti di disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così CP_2
definitivamente provvede:
- accerta e dichiara il diritto di a vedersi riconosciuta, tanto ai fini Parte_1
giuridici quanto a quelli economici, l'anzianità maturata anteriormente all'assunzione
Pag. 11 di 12 con contratto a tempo indeterminato, in ragione del primo rapporto di lavoro a tempo determinato intercorso inter partes e, pertanto, a far data dall'1/7/1989;
- conseguentemente, accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla ricostruzione della carriera, tanto ai fini giuridici quanto a quelli economici, tenuto conto dell'anzianità complessivamente maturata a decorrere dalla data sopra indicata e condanna il al conseguente inquadramento con la Controparte_1
suindicata decorrenza ed alla corresponsione delle relative differenze retributive a far data dal dicembre 2016, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna l'amministrazione resistente alla rifusione di due terzi delle spese giudiziali in favore del ricorrente che liquida in €
2.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Bari, 26/5/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Foggetti
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