Art. 3. Copertura finanziaria
Agli oneri per l'applicazione dei precedenti articoli valutati, per l'anno 1981, in lire 3.626 miliardi, si provvede: quanto a lire 1.226 miliardi con le maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo stabilito con il primo comma dell'articolo 14-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 , e con il contributo capitano aggiuntivo di cui al secondo comma dello stesso articolo 14-sexies che, per l'anno 1981, e' determinato in lire 119.000, 120.000 e 65.000 rispettivamente a carico degli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni dei comuni non montani, fermo restando per questi ultimi quanto previsto alla lettera c) del medesimo comma; e quanto a lire 2.400 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981 per la conseguente concessione di un contributo straordinario da ripartire per lire 1.428 miliardi a favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 710 miliardi a favore della gestione speciale dei coltivatori diretti e per lire 262 miliardi a favore del fondo sociale istituito con la legge 21 luglio 1965 n. 903 .
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Agli oneri per l'applicazione dei precedenti articoli valutati, per l'anno 1981, in lire 3.626 miliardi, si provvede: quanto a lire 1.226 miliardi con le maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo stabilito con il primo comma dell'articolo 14-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 , e con il contributo capitano aggiuntivo di cui al secondo comma dello stesso articolo 14-sexies che, per l'anno 1981, e' determinato in lire 119.000, 120.000 e 65.000 rispettivamente a carico degli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni dei comuni non montani, fermo restando per questi ultimi quanto previsto alla lettera c) del medesimo comma; e quanto a lire 2.400 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981 per la conseguente concessione di un contributo straordinario da ripartire per lire 1.428 miliardi a favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 710 miliardi a favore della gestione speciale dei coltivatori diretti e per lire 262 miliardi a favore del fondo sociale istituito con la legge 21 luglio 1965 n. 903 .
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.