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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 4002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4002 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12466/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott. ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.11.2025 da 1) Parte_1 nato/a Milano (MI), l'1/05/1970 cittadino italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Fabrizio Romano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a Brindisi (BS), l'1/07/1964 Cittadina Italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...], via Carlo Maratta con l'Avv. Benedetta Cargnel presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Milano (MI), il 17/09/2005, (anno 2005, atto n. 1261, reg. 03, parte 2, Serie A)
□ separati consensualmente con verbale in data 28 febbraio 2023 omologato con decreto del 02.03.2023 con i seguenti figli:
(CF: ), nato a [...] Parte_3 CodiceFiscale_3
(MI) il 29/04/2004, cittadino italiano
(CF: ), nata a [...] Parte_4 CodiceFiscale_4 il 14/12/2005, cittadina italiana.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10 novembre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori
[...]
e , in Milano (MI), il 17/09/2005, trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 Parte_2 del Comune di Milano, anno 2005, atto n. 1261, reg. 03, parte 2, Serie A;
2) Il padre concorrerà al mantenimento dei figli versando, entro il giorno 10 di ogni mese, alla sig.ra l'importo di euro 200,00 (duecento/00) mensili, somma rivalutabile annualmente Parte_2 secondo gli indici Istat.
3) La madre percepirà per intero l'assegno unico;
4) I genitori concorreranno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per i figli come da Linee Guida approvate dalla Corte D'appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della Giustizia Civile di Milano nel mese di giugno 2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
5) Dichiarare compensate le spese legali;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano (MI), il 17/09/2005, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano, anno 2005, atto n. 1261, reg. 03, parte 2, Serie A, tra e Parte_2 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott. ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.11.2025 da 1) Parte_1 nato/a Milano (MI), l'1/05/1970 cittadino italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Fabrizio Romano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a Brindisi (BS), l'1/07/1964 Cittadina Italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...], via Carlo Maratta con l'Avv. Benedetta Cargnel presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Milano (MI), il 17/09/2005, (anno 2005, atto n. 1261, reg. 03, parte 2, Serie A)
□ separati consensualmente con verbale in data 28 febbraio 2023 omologato con decreto del 02.03.2023 con i seguenti figli:
(CF: ), nato a [...] Parte_3 CodiceFiscale_3
(MI) il 29/04/2004, cittadino italiano
(CF: ), nata a [...] Parte_4 CodiceFiscale_4 il 14/12/2005, cittadina italiana.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10 novembre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori
[...]
e , in Milano (MI), il 17/09/2005, trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 Parte_2 del Comune di Milano, anno 2005, atto n. 1261, reg. 03, parte 2, Serie A;
2) Il padre concorrerà al mantenimento dei figli versando, entro il giorno 10 di ogni mese, alla sig.ra l'importo di euro 200,00 (duecento/00) mensili, somma rivalutabile annualmente Parte_2 secondo gli indici Istat.
3) La madre percepirà per intero l'assegno unico;
4) I genitori concorreranno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per i figli come da Linee Guida approvate dalla Corte D'appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della Giustizia Civile di Milano nel mese di giugno 2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
5) Dichiarare compensate le spese legali;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano (MI), il 17/09/2005, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano, anno 2005, atto n. 1261, reg. 03, parte 2, Serie A, tra e Parte_2 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG