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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 07/07/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Mario Miele, alla scadenza del termine concesso alle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 1084/2018 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre ipotesi” e vertente
TRA
, ( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to, Antonio Russo come da procura versata in atti;
ricorrente
E
) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv.to Lucio Panza, come da procura versata in atti;
resistente
E
( ), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv.to Franco Pasut in virtù di procura generale alle liti del
21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Rep./Racc. ; Persona_1 P.IVA_3 resistente
E
( in persona del Dirigente Regionale pro-tempore della CP_3 P.IVA_4
rappresentato e difeso dagli avv. ti Filomena Sacco () e Controparte_4
Domenico Cantore, n virtù di procura generale alle liti a rogito NO , Persona_2 di Capri del 18.06.2014, rep. n. 17705 racc.8545 resistente FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato in data 02/07/2018 proponeva Parte_1
ricorso avverso intimazione di pagamento N. 100 2018 90062781 92/000, ente impositore ed CP_2 CP_3
Il ricorrente deduceva/lamentava che si trattava di titolo notificato via PEC in forma pdf semplice, privo della ritenuta necessaria sottoscrizione in forma digitale (in formato p7m), nonché che la mancanza di codifica non garantisse l'integrità del contenuto del file, e che pertanto la notifica fosse da ritenersi nulla.
Concludeva pertanto chiedendo che questo tribunale, in funzione del giudice del lavoro, dichiarasse invalido il richiamato avviso di addebito.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva e contrastava la domandal
[...]
, l' nonché l' . CP_1 CP_3 CP_2
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza evidenziare che in data odierna la causa è stata ritenuta per la decisione.
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte.
2.1 Il ricorso deve essere rigettato.
La notifica a mezzo posta elettronica partecipata di titoli da parte dell'ente impositore è consentita ai sensi del combinato disposto di cui al D.P.R. n. 602 del
1973, art. 26, comma 2 e del D.P.R. n. 600 del 1973, richiamato art. 60, comma
7. Nello specifico, in tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana. Tale la disciplina generale per la formazione dei titoli esattoriali (non solo telematici): non esiste dato normativo contrario per la determinazione della necessità della sottoscrizione telematica.
L'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi del D.P.R. n. 602 del
1973, art. 25 la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto
Pag. 2 di 3 del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione (cfr. Cass. nn. 21290/2018, 26053/2015, 13461/2012). In tal senso ha deciso recente corte di Cassazione (Cassazione civile sez. VI,
13/12/2021, n.39513).
2.2 Né si può ritenere che la notifica risulti viziata: le Sezioni Unite avevano affermato il principio che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620).
3.1 Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, stante la natura del contenzioso
P.Q.M.
il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' l' e
[...] Controparte_5 CP_2
l così provvede: CP_3
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2) compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Vallo della Lucania, 18/04/2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Mario Miele, alla scadenza del termine concesso alle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 1084/2018 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre ipotesi” e vertente
TRA
, ( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to, Antonio Russo come da procura versata in atti;
ricorrente
E
) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv.to Lucio Panza, come da procura versata in atti;
resistente
E
( ), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv.to Franco Pasut in virtù di procura generale alle liti del
21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Rep./Racc. ; Persona_1 P.IVA_3 resistente
E
( in persona del Dirigente Regionale pro-tempore della CP_3 P.IVA_4
rappresentato e difeso dagli avv. ti Filomena Sacco () e Controparte_4
Domenico Cantore, n virtù di procura generale alle liti a rogito NO , Persona_2 di Capri del 18.06.2014, rep. n. 17705 racc.8545 resistente FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato in data 02/07/2018 proponeva Parte_1
ricorso avverso intimazione di pagamento N. 100 2018 90062781 92/000, ente impositore ed CP_2 CP_3
Il ricorrente deduceva/lamentava che si trattava di titolo notificato via PEC in forma pdf semplice, privo della ritenuta necessaria sottoscrizione in forma digitale (in formato p7m), nonché che la mancanza di codifica non garantisse l'integrità del contenuto del file, e che pertanto la notifica fosse da ritenersi nulla.
Concludeva pertanto chiedendo che questo tribunale, in funzione del giudice del lavoro, dichiarasse invalido il richiamato avviso di addebito.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva e contrastava la domandal
[...]
, l' nonché l' . CP_1 CP_3 CP_2
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza evidenziare che in data odierna la causa è stata ritenuta per la decisione.
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte.
2.1 Il ricorso deve essere rigettato.
La notifica a mezzo posta elettronica partecipata di titoli da parte dell'ente impositore è consentita ai sensi del combinato disposto di cui al D.P.R. n. 602 del
1973, art. 26, comma 2 e del D.P.R. n. 600 del 1973, richiamato art. 60, comma
7. Nello specifico, in tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana. Tale la disciplina generale per la formazione dei titoli esattoriali (non solo telematici): non esiste dato normativo contrario per la determinazione della necessità della sottoscrizione telematica.
L'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi del D.P.R. n. 602 del
1973, art. 25 la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto
Pag. 2 di 3 del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione (cfr. Cass. nn. 21290/2018, 26053/2015, 13461/2012). In tal senso ha deciso recente corte di Cassazione (Cassazione civile sez. VI,
13/12/2021, n.39513).
2.2 Né si può ritenere che la notifica risulti viziata: le Sezioni Unite avevano affermato il principio che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620).
3.1 Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, stante la natura del contenzioso
P.Q.M.
il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' l' e
[...] Controparte_5 CP_2
l così provvede: CP_3
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2) compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Vallo della Lucania, 18/04/2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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