Trib. Busto Arsizio, sentenza 21/12/2025, n. 1437
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Sentenza 21 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Esclusiva responsabilità del conducente

    La responsabilità del conducente è stata accertata in via esclusiva sulla base della presunzione di cui all'art. 2054 c.c., non essendo stata fornita la prova liberatoria. L'assenza di contestazioni da parte della resistente esime da ulteriori argomentazioni in punto responsabilità.

  • Rigettato
    Danno biologico permanente

    La CTU ha accertato 3 punti di invalidità permanente per la ricorrente, quantificati in € 2.566,50. Non è stata riconosciuta la personalizzazione del danno in assenza di prova di circostanze che giustifichino una liquidazione eccedente la ordinaria.

  • Rigettato
    Danno biologico temporaneo

    Sono stati riconosciuti giorni di invalidità temporanea parziale al 75% (10 gg), al 50% (15 gg) e al 25% (30 gg), per un totale di € 1.264,05.

  • Rigettato
    Danno morale

    Non è stato riconosciuto alcun danno morale in quanto la ricorrente non ha dedotto né provato elementi sintomatici della sua effettiva sussistenza, limitandosi a una mera enunciazione.

  • Rigettato
    Spese mediche

    Sono state quantificate in € 392,00 le spese mediche afferenti alla ricorrente, valutazione di congruità effettuata dalla CTU.

  • Rigettato
    Spese per occhiali

    Non è stato provato l'esborso né il nesso causale tra il sinistro e il danneggiamento degli occhiali.

  • Rigettato
    Lucro cessante

    La ricorrente ha enunciato tale voce di danno senza precisarne il contenuto e senza fornire alcuna prova.

  • Rigettato
    Danno biologico permanente

    La CTU ha escluso la sussistenza di un'invalidità permanente per il ricorrente.

  • Rigettato
    Danno biologico temporaneo

    Sono stati riconosciuti giorni di invalidità temporanea parziale al 75% (10 gg), al 50% (15 gg) e al 25% (30 gg), per un totale di € 1.264,05.

  • Rigettato
    Danno morale

    Non è stato riconosciuto alcun danno morale in quanto il ricorrente non ha dedotto né provato elementi sintomatici della sua effettiva sussistenza, limitandosi a una mera enunciazione.

  • Rigettato
    Spese mediche

    Sono state quantificate in € 533,50 le spese mediche afferenti al ricorrente, valutazione di congruità effettuata dalla CTU.

  • Rigettato
    Spese per occhiali

    Non è stato provato l'esborso né il nesso causale tra il sinistro e il danneggiamento degli occhiali.

  • Rigettato
    Lucro cessante

    Il ricorrente ha enunciato tale voce di danno senza precisarne il contenuto e senza fornire alcuna prova.

  • Rigettato
    Condanna alle spese di lite

    Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dei ricorrenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Busto Arsizio, sentenza 21/12/2025, n. 1437
    Giurisdizione : Trib. Busto arsizio
    Numero : 1437
    Data del deposito : 21 dicembre 2025

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