TRIB
Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 21/12/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 239/2025 promossa da:
(CF ) e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
, rappresentati e difesi dall'Avv. SCUSSAT STEFANIA
[...] ATTORI contro
CF ), contumace CP_1 C.F._3
P.I. , quale incorporante di Controparte_2 P.IVA_1 [...]
, in persona del suo rappresentante legale e procuratore, rappresentata e difesa Controparte_3 dagli avv.ti GIACOMO GUSSONI e dall'avv. LUCA GIOVANNI GUSSONI
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice
1) In via principale, voglia il Tribunale adito, competente per valore e territorio, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione e premessa l'istruttoria occorrente, in accoglimento della domanda proposta, 1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'auto Toyota Corolla Tg CPWF, di proprietà del Sig. nel sinistro di cui in premessa;
2) per l'effetto, condannare il CP_1 Sig. e la . , in persona del suo legale pro tempore, CP_1 Controparte_3 in solido, al risarcimento di tutti danni subiti e subendi dai ricorrenti, pari a € di € 29.190,54 oltre rivalutazione ed interessi legali dal sinistro al soddisfo o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. Importo quantificato come segue: – 62 anni - vetrinista a Parte_1 P.IVA – Danno biologico permanente 5% € 5.257,52 Invalidità temporanea 100% 10 gg € 552,40 Invalidità temporanea parziale al 50%60 gg € 1.657,20 Invalidità temporanea parziale al 25% 65 gg € 897,65 Totale danno biologico temporaneo € 3.107,25 Danno morale (33,33%) € 2.787,98 Spese mediche documentate € 2.820,32 Altre spese occhiali € 1.330,00 TOTALE € 16.382,75 Lucro cessante
€ 1.800,00 in complessivi Euro 18.182,75, oltre rivalutazione ed interessi legali dal sinistro al soddisfo o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. 67 anni Parte_2
- pensionato – Danno biologico permanente 5% € 5.079,90 Invalidità temporanea 10 gg al 100% € 552,40 Invalidità temporanea parziale 35 gg al 50% € 966,70 Invalidità temporanea parziale 45 gg al 25% € 621,45 Totale danno biologico temporaneo € 2.140,55 Danno morale (33,33%) € 1.706,75 Spese mediche documentate € 945,92 31/03/2024 HUMANITAS 13,42 € 03/10/2024 CMP 197,00 € pagina 1 di 5 03/10/2024 392,00 € CERTIFICATI USO ASSICURATIVO 60,00 € 69,00 € Pt_3 Pt_4 03/10/2024 1.473,00 € 31,90 € CMP 187,00 € ARESE 147,00 € VML Pt_3 Controparte_4 250,00 € 2.820,32 € Altre spese € 1.134,00 TOTALE : € 11.007,79 in complessivi Euro 11.007,79, oltre rivalutazione ed interessi legali dal sinistro al soddisfo o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. Condannare i resistenti al pagamento della complessiva somma di € 29.190,54 in favore dei ricorrenti oltre rivalutazione ed interessi legali dal sinistro al soddisfo o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. 3) condannare, altresì, i resistenti, solidalmente, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, 3) voglia, altresì, il Tribunale adito condannare i resistenti alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato dai d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) con attribuzione al sottoscritto procuratore, anticipatario.
Per parte convenuta IN VIA PRINCIPALE – nel caso di conferma, da parte dell'espletanda CTU medico legale della valutazione dei danni riportati dai due ricorrenti come effettuata dal consulente medico legale di CP_2 DOTT. DARE ATTO della congruità degli importi risarcitori messi a Persona_1 disposizione dei ricorrenti, €. 4.145,00 a disposizione della ricorrente ed €. Parte_1 2.508,00 a disposizione del ricorrente RESPINGERE in quanto infondate le Parte_2 superiori pretese risarcitorie dai ricorrenti avanzate con il loro ricorso, CONDANNARE i ricorrenti a corrispondere a le spese di lite, PORRE a carico dei ricorrenti le spese di CTU medico legale. CP_2 IN SUBORDINE – nel caso in cui l'espletanda CTU medico legale dovesse concludere con valutazioni superiori rispetto a quelle espresse dal consulente medico legale di DOTT. CP_2 Per_1 comunque certamente inferiori rispetto a quelle espresse consulente medico legale dei
[...] ricorrenti DOTT. , RICONOSCERE ai due ricorrenti, in aggiunta agli importi risarcitori Persona_2 già messi a loro disposizione da (€. 4.150,00 a disposizione della ricorrente €. 2.508,00 a CP_2 disposizione del ricorrente), gli ulteriori e comunque certamente minimi importi risarcitori che risultassero in aggiunta dovuti, con le conseguenti statuizioni sulle spese di lite, spese di CTU a carico delle parti al 50%.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 23.1.2025 ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c., e Parte_1
esponevano che, in data 30.3.2024, mentre attraversavano la strada urbana Barbara Parte_2 LZ in Legnano, all'altezza del civico n. 96, avvalendosi dell'apposito passaggio pedonale, venivano entrambi investiti dall'autovettura targata CP567WF, di proprietà e condotta da e CP_1 assicurata per la r.c. con la Controparte_3
I ricorrenti, attribuita in via esclusiva al conducente dell'autoveicolo la responsabilità del sinistro, esponevano quindi di avere subito, a causa dell'investimento, lesioni personali e conseguente danno non patrimoniale, anche nei suoi riflessi relazionali, esistenziali e morali nonché un danno patrimoniale per spese mediche e fisioterapiche e di sostituzione di occhiali.
Concludevano i ricorrenti chiedendo la condanna del proprietario del veicolo e della compagnia di assicurazioni in solido, al risarcimento del danno subiti ammontanti a complessivi € 29.190,54 CP_3 per entrambi, salva diversa liquidazione, oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva in giudizio la sola compagnia di assicurazione contestando esclusivamente la quantificazione dei danni fatta dai ricorrenti e nulla deducendo in ordine alla dinamica del sinistro. In particolare, la compagnia deduceva di avere offerto ai ricorrenti € 4.145,00 a disposizione della ricorrente ed €. 2.508,00 a disposizione del ricorrente ritenendo Parte_1 Parte_2 tali somme esaustive di tutti i danni subiti, chiedendo in principalità il rigetto del ricorso e, in via subordinata, la riduzione del risarcimento richiesto. pagina 2 di 5 Restava contumace il convenuto proprietario e conducente dell'autoveicolo.
La causa veniva istruita con l'espletamento di c.t.u. medico-legale, in assenza di ulteriori richieste istruttorie delle parti.
All'udienza del 12.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, all'esito della discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c..
***
Va accerta l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al conducente dell'autovettura, sulla base della presunzione di cui all'art. 2054, 1° comma, c.c., non essendo stata fornita la prova liberatoria richiesta dalla norma, applicabile al caso di specie.
L'assenza di contestazioni da parte della resistente esime da ulteriori argomentazioni in punto responsabilità.
Venendo all'esame delle diverse voci di danno esposte dai ricorrenti, deve osservarsi quanto segue.
L'espletata c.t.u. ha accertato le lesioni (trauma policontusivo) subite dai ricorrenti a seguito del sinistro e quantificato l'invalidità permanente per la sola , escludendola per il nonché Parte_1 Parte_2
l'invalidità temporanea per entrambi. Si richiamano le conclusioni sul punto della relazione di c.t.u., rimasta sostanzialmente incontestata
Trova applicazione la tabella di liquidazione del danno non patrimoniale per le lesioni di lieve entità di cui all'art. 139, d.lg. 209/2005, aggiornata come da D.M. del 18.7.2025.
Con riguardo alla posizione di di anni 62 al momento del sinistro, vanno liquidati tre Parte_1 punti di invalidità permanente, come accertato dal c.t.u., per un ammontare complessivo di € 2.566,50 per il solo danno biologico.
A titolo di invalidità temporanea vengono riconosciuti alla Vecchiato i seguenti giorni di invalidità, pervenendosi alla seguente liquidazione complessiva:
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Indennità giornaliera € 56,18
Danno biologico permanente € 2.566,50
Invalidità temporanea parziale al 75% € 421,35
Invalidità temporanea parziale al 50% € 421,35
Invalidità temporanea parziale al 25% € 421,35
Totale danno biologico temporaneo € 1.264,05
TOTALE GENERALE: € 3.830,55
Non può riconoscersi né personalizzazione del danno, non essendo dedotte e provate circostanze di fatto tali da giustificare una liquidazione eccedente quanto previsto in via ordinaria, posto che la personalizzazione richiede che sussistano profili di pregiudizio di maggiore portata rispetto alla generalità dei casi, in relazione alla medesima tipologia ed entità di lesioni. A tale scopo è insufficiente l'allegazione dell'iscrizione a una scuola di ballo e dell'impossibilità di seguire concretamente il corso programmato, in mancanza di qualsiasi deduzione circa l'importanza e serietà di tale progetto per la vita relazionale della danneggiata e nell'impossibilità, pertanto, di apprezzare l'effettività del pregiudizio pagina 3 di 5 lamentato.
Nulla spetta a titolo di danno morale. La voce di pregiudizio relativa alla c.d. sofferenza morale o soggettiva, infatti, non scaturisce in modo automatico dal riconoscimento della lesione biologica ma, quale danno autonomo e afferente ad una distinta sfera soggettiva, richiede l'allegazione di elementi sintomatici e presuntivi dai quali poterne ricavare l'effettiva sussistenza (Cfr. Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 25474 del 17/09/2025).
La ricorrente non ha in alcun modo dedotto nemmeno di avere subito effettivamente un pregiudizio di natura morale, limitandosi alla mera enunciazione di tale categoria di danno tra le voci oggetto di domanda, lasciandola su un piano di assoluta astrattezza e senza contenuto concreto.
Tanto più era onere della ricorrente di specificare le ragioni per le quali tale voce di danno era risarcibile nel caso concreto, in quanto le lesioni subite sono state di modesta entità.
Quanto alla posizione del deve liquidarsi il danno come segue. Parte_2
La c.t.u., esclusa la sussistenza di un'invalidità permanente, ha costì determinato il danno da invalidità temporanea: danno biologico temporaneo al 75%: 10 giorni - danno biologico temporaneo al 50%: 15 giorni - danno biologico temporaneo al 25%: 30 giorni.
In applicazione delle Tabelle vigenti per la monetizzazione delle lesioni di lieve entità, spettano al ricorrente i seguenti importi:
Età del danneggiato alla data del sinistro 67 anni
Percentuale di invalidità permanente 0%
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Indennità giornaliera € 56,18
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Invalidità temporanea parziale al 75% € 421,35
Invalidità temporanea parziale al 50% € 421,35
Invalidità temporanea parziale al 25% € 421,35
Totale danno biologico temporaneo € 1.264,05
TOTALE GENERALE: € 1.264,05.
Per le medesime ragioni già esposte con riguardo alla posizione dell'altra ricorrente, vanno escluse maggiorazioni e altre voci risarcitorie nell'ambito del danno non patrimoniale.
Va ora esaminato il danno patrimoniale oggetto di domanda.
Deve dirsi che i ricorrenti non hanno provato di avere sostenuto esborsi né per la riparazione degli occhiali né della giacca, per i quali chiedono il rimborso. Non solo. Non è provato che il danneggiamento degli oggetti summenzionati sia causalmente riconducibile al sinistro.
Non può, per il resto, che richiamarsi la valutazione di congruità delle spese mediche effettuata dalla c.t.u., la quale permette di quantificare in € 392,00 le spese afferenti alla e in € 533,50 le spese Parte_1 afferenti al Parte_2
pagina 4 di 5 Non può riconoscersi alcun danno patrimoniale da perdita di reddito. Anche in questo caso, la ricorrente ha appena enunciato tale voce di danno senza precisarne il contenuto e senza nulla dimostrare, in particolare con riguardo all'esistenza e alla riconducibilità causale della perdita lamentata alle conseguenze lesive del sinistro.
Va conclusivamente rilevato che le somme liquidate a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, non eccedono, per entrambi i ricorrenti, quanto già corrisposto dalla compagnia di assicurazione.
Pertanto, la domanda risarcitoria proposta deve ritenersi infondata e va rigettata, avendo la compagnia già indennizzato esaustivamente i ricorrenti per tutti i danni prospettati e provati in giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande svolte dai ricorrenti;
condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della resistente Controparte_3 delle spese di lite, liquidate in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori di legge;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dei ricorrenti.
Busto Arsizio, 21 dicembre 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 239/2025 promossa da:
(CF ) e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
, rappresentati e difesi dall'Avv. SCUSSAT STEFANIA
[...] ATTORI contro
CF ), contumace CP_1 C.F._3
P.I. , quale incorporante di Controparte_2 P.IVA_1 [...]
, in persona del suo rappresentante legale e procuratore, rappresentata e difesa Controparte_3 dagli avv.ti GIACOMO GUSSONI e dall'avv. LUCA GIOVANNI GUSSONI
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice
1) In via principale, voglia il Tribunale adito, competente per valore e territorio, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione e premessa l'istruttoria occorrente, in accoglimento della domanda proposta, 1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'auto Toyota Corolla Tg CPWF, di proprietà del Sig. nel sinistro di cui in premessa;
2) per l'effetto, condannare il CP_1 Sig. e la . , in persona del suo legale pro tempore, CP_1 Controparte_3 in solido, al risarcimento di tutti danni subiti e subendi dai ricorrenti, pari a € di € 29.190,54 oltre rivalutazione ed interessi legali dal sinistro al soddisfo o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. Importo quantificato come segue: – 62 anni - vetrinista a Parte_1 P.IVA – Danno biologico permanente 5% € 5.257,52 Invalidità temporanea 100% 10 gg € 552,40 Invalidità temporanea parziale al 50%60 gg € 1.657,20 Invalidità temporanea parziale al 25% 65 gg € 897,65 Totale danno biologico temporaneo € 3.107,25 Danno morale (33,33%) € 2.787,98 Spese mediche documentate € 2.820,32 Altre spese occhiali € 1.330,00 TOTALE € 16.382,75 Lucro cessante
€ 1.800,00 in complessivi Euro 18.182,75, oltre rivalutazione ed interessi legali dal sinistro al soddisfo o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. 67 anni Parte_2
- pensionato – Danno biologico permanente 5% € 5.079,90 Invalidità temporanea 10 gg al 100% € 552,40 Invalidità temporanea parziale 35 gg al 50% € 966,70 Invalidità temporanea parziale 45 gg al 25% € 621,45 Totale danno biologico temporaneo € 2.140,55 Danno morale (33,33%) € 1.706,75 Spese mediche documentate € 945,92 31/03/2024 HUMANITAS 13,42 € 03/10/2024 CMP 197,00 € pagina 1 di 5 03/10/2024 392,00 € CERTIFICATI USO ASSICURATIVO 60,00 € 69,00 € Pt_3 Pt_4 03/10/2024 1.473,00 € 31,90 € CMP 187,00 € ARESE 147,00 € VML Pt_3 Controparte_4 250,00 € 2.820,32 € Altre spese € 1.134,00 TOTALE : € 11.007,79 in complessivi Euro 11.007,79, oltre rivalutazione ed interessi legali dal sinistro al soddisfo o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. Condannare i resistenti al pagamento della complessiva somma di € 29.190,54 in favore dei ricorrenti oltre rivalutazione ed interessi legali dal sinistro al soddisfo o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. 3) condannare, altresì, i resistenti, solidalmente, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, 3) voglia, altresì, il Tribunale adito condannare i resistenti alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato dai d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) con attribuzione al sottoscritto procuratore, anticipatario.
Per parte convenuta IN VIA PRINCIPALE – nel caso di conferma, da parte dell'espletanda CTU medico legale della valutazione dei danni riportati dai due ricorrenti come effettuata dal consulente medico legale di CP_2 DOTT. DARE ATTO della congruità degli importi risarcitori messi a Persona_1 disposizione dei ricorrenti, €. 4.145,00 a disposizione della ricorrente ed €. Parte_1 2.508,00 a disposizione del ricorrente RESPINGERE in quanto infondate le Parte_2 superiori pretese risarcitorie dai ricorrenti avanzate con il loro ricorso, CONDANNARE i ricorrenti a corrispondere a le spese di lite, PORRE a carico dei ricorrenti le spese di CTU medico legale. CP_2 IN SUBORDINE – nel caso in cui l'espletanda CTU medico legale dovesse concludere con valutazioni superiori rispetto a quelle espresse dal consulente medico legale di DOTT. CP_2 Per_1 comunque certamente inferiori rispetto a quelle espresse consulente medico legale dei
[...] ricorrenti DOTT. , RICONOSCERE ai due ricorrenti, in aggiunta agli importi risarcitori Persona_2 già messi a loro disposizione da (€. 4.150,00 a disposizione della ricorrente €. 2.508,00 a CP_2 disposizione del ricorrente), gli ulteriori e comunque certamente minimi importi risarcitori che risultassero in aggiunta dovuti, con le conseguenti statuizioni sulle spese di lite, spese di CTU a carico delle parti al 50%.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 23.1.2025 ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c., e Parte_1
esponevano che, in data 30.3.2024, mentre attraversavano la strada urbana Barbara Parte_2 LZ in Legnano, all'altezza del civico n. 96, avvalendosi dell'apposito passaggio pedonale, venivano entrambi investiti dall'autovettura targata CP567WF, di proprietà e condotta da e CP_1 assicurata per la r.c. con la Controparte_3
I ricorrenti, attribuita in via esclusiva al conducente dell'autoveicolo la responsabilità del sinistro, esponevano quindi di avere subito, a causa dell'investimento, lesioni personali e conseguente danno non patrimoniale, anche nei suoi riflessi relazionali, esistenziali e morali nonché un danno patrimoniale per spese mediche e fisioterapiche e di sostituzione di occhiali.
Concludevano i ricorrenti chiedendo la condanna del proprietario del veicolo e della compagnia di assicurazioni in solido, al risarcimento del danno subiti ammontanti a complessivi € 29.190,54 CP_3 per entrambi, salva diversa liquidazione, oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva in giudizio la sola compagnia di assicurazione contestando esclusivamente la quantificazione dei danni fatta dai ricorrenti e nulla deducendo in ordine alla dinamica del sinistro. In particolare, la compagnia deduceva di avere offerto ai ricorrenti € 4.145,00 a disposizione della ricorrente ed €. 2.508,00 a disposizione del ricorrente ritenendo Parte_1 Parte_2 tali somme esaustive di tutti i danni subiti, chiedendo in principalità il rigetto del ricorso e, in via subordinata, la riduzione del risarcimento richiesto. pagina 2 di 5 Restava contumace il convenuto proprietario e conducente dell'autoveicolo.
La causa veniva istruita con l'espletamento di c.t.u. medico-legale, in assenza di ulteriori richieste istruttorie delle parti.
All'udienza del 12.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, all'esito della discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c..
***
Va accerta l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al conducente dell'autovettura, sulla base della presunzione di cui all'art. 2054, 1° comma, c.c., non essendo stata fornita la prova liberatoria richiesta dalla norma, applicabile al caso di specie.
L'assenza di contestazioni da parte della resistente esime da ulteriori argomentazioni in punto responsabilità.
Venendo all'esame delle diverse voci di danno esposte dai ricorrenti, deve osservarsi quanto segue.
L'espletata c.t.u. ha accertato le lesioni (trauma policontusivo) subite dai ricorrenti a seguito del sinistro e quantificato l'invalidità permanente per la sola , escludendola per il nonché Parte_1 Parte_2
l'invalidità temporanea per entrambi. Si richiamano le conclusioni sul punto della relazione di c.t.u., rimasta sostanzialmente incontestata
Trova applicazione la tabella di liquidazione del danno non patrimoniale per le lesioni di lieve entità di cui all'art. 139, d.lg. 209/2005, aggiornata come da D.M. del 18.7.2025.
Con riguardo alla posizione di di anni 62 al momento del sinistro, vanno liquidati tre Parte_1 punti di invalidità permanente, come accertato dal c.t.u., per un ammontare complessivo di € 2.566,50 per il solo danno biologico.
A titolo di invalidità temporanea vengono riconosciuti alla Vecchiato i seguenti giorni di invalidità, pervenendosi alla seguente liquidazione complessiva:
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Indennità giornaliera € 56,18
Danno biologico permanente € 2.566,50
Invalidità temporanea parziale al 75% € 421,35
Invalidità temporanea parziale al 50% € 421,35
Invalidità temporanea parziale al 25% € 421,35
Totale danno biologico temporaneo € 1.264,05
TOTALE GENERALE: € 3.830,55
Non può riconoscersi né personalizzazione del danno, non essendo dedotte e provate circostanze di fatto tali da giustificare una liquidazione eccedente quanto previsto in via ordinaria, posto che la personalizzazione richiede che sussistano profili di pregiudizio di maggiore portata rispetto alla generalità dei casi, in relazione alla medesima tipologia ed entità di lesioni. A tale scopo è insufficiente l'allegazione dell'iscrizione a una scuola di ballo e dell'impossibilità di seguire concretamente il corso programmato, in mancanza di qualsiasi deduzione circa l'importanza e serietà di tale progetto per la vita relazionale della danneggiata e nell'impossibilità, pertanto, di apprezzare l'effettività del pregiudizio pagina 3 di 5 lamentato.
Nulla spetta a titolo di danno morale. La voce di pregiudizio relativa alla c.d. sofferenza morale o soggettiva, infatti, non scaturisce in modo automatico dal riconoscimento della lesione biologica ma, quale danno autonomo e afferente ad una distinta sfera soggettiva, richiede l'allegazione di elementi sintomatici e presuntivi dai quali poterne ricavare l'effettiva sussistenza (Cfr. Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 25474 del 17/09/2025).
La ricorrente non ha in alcun modo dedotto nemmeno di avere subito effettivamente un pregiudizio di natura morale, limitandosi alla mera enunciazione di tale categoria di danno tra le voci oggetto di domanda, lasciandola su un piano di assoluta astrattezza e senza contenuto concreto.
Tanto più era onere della ricorrente di specificare le ragioni per le quali tale voce di danno era risarcibile nel caso concreto, in quanto le lesioni subite sono state di modesta entità.
Quanto alla posizione del deve liquidarsi il danno come segue. Parte_2
La c.t.u., esclusa la sussistenza di un'invalidità permanente, ha costì determinato il danno da invalidità temporanea: danno biologico temporaneo al 75%: 10 giorni - danno biologico temporaneo al 50%: 15 giorni - danno biologico temporaneo al 25%: 30 giorni.
In applicazione delle Tabelle vigenti per la monetizzazione delle lesioni di lieve entità, spettano al ricorrente i seguenti importi:
Età del danneggiato alla data del sinistro 67 anni
Percentuale di invalidità permanente 0%
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Indennità giornaliera € 56,18
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Invalidità temporanea parziale al 75% € 421,35
Invalidità temporanea parziale al 50% € 421,35
Invalidità temporanea parziale al 25% € 421,35
Totale danno biologico temporaneo € 1.264,05
TOTALE GENERALE: € 1.264,05.
Per le medesime ragioni già esposte con riguardo alla posizione dell'altra ricorrente, vanno escluse maggiorazioni e altre voci risarcitorie nell'ambito del danno non patrimoniale.
Va ora esaminato il danno patrimoniale oggetto di domanda.
Deve dirsi che i ricorrenti non hanno provato di avere sostenuto esborsi né per la riparazione degli occhiali né della giacca, per i quali chiedono il rimborso. Non solo. Non è provato che il danneggiamento degli oggetti summenzionati sia causalmente riconducibile al sinistro.
Non può, per il resto, che richiamarsi la valutazione di congruità delle spese mediche effettuata dalla c.t.u., la quale permette di quantificare in € 392,00 le spese afferenti alla e in € 533,50 le spese Parte_1 afferenti al Parte_2
pagina 4 di 5 Non può riconoscersi alcun danno patrimoniale da perdita di reddito. Anche in questo caso, la ricorrente ha appena enunciato tale voce di danno senza precisarne il contenuto e senza nulla dimostrare, in particolare con riguardo all'esistenza e alla riconducibilità causale della perdita lamentata alle conseguenze lesive del sinistro.
Va conclusivamente rilevato che le somme liquidate a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, non eccedono, per entrambi i ricorrenti, quanto già corrisposto dalla compagnia di assicurazione.
Pertanto, la domanda risarcitoria proposta deve ritenersi infondata e va rigettata, avendo la compagnia già indennizzato esaustivamente i ricorrenti per tutti i danni prospettati e provati in giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande svolte dai ricorrenti;
condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della resistente Controparte_3 delle spese di lite, liquidate in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori di legge;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dei ricorrenti.
Busto Arsizio, 21 dicembre 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
pagina 5 di 5