Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/02/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 17735/2024 R.G.
premesso che con decreto del 14.1.2025 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle stesse fino al 17.2.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
, nata il [...] a [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Mario Ariello
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.1.2023 (al quale veniva assegnato il n. 220/2023 R.G.), e riunito al presente giudizio in corso di causa, parte ricorrente, proponeva ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'assegno d'invalidità civile, sulla base della domanda amministrativa del 26.1.2022.
Lamentava che la competente commissione medica l'aveva valutata invalida “solo” nella misura del 60%.
CP_ Si costituiva in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
Il c.t.u. nominato, dott. , concludeva la sua relazione, ritenendo che la Persona_1 ricorrente è invalida nella misura del 61% fin dalla domanda amministrativa.
Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° comma del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 27.2.2024 (al quale è stato
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CP_ Si è costituito in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
*** Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito enunciate.
Deve premettersi che l'art. 445 bis, 6° comma, c.p.c. dispone che “nel caso di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Ciò posto, la ricorrente non ha specificato i motivi della contestazione delle conclusioni del ctu.
L'istante, infatti, si è limitata a richiamare genericamente la documentazione sanitaria in atti, deducendo che le conclusioni del ctu sarebbero “in netto contrasto” con la stessa, nonché a riportare per esteso la diversa valutazione del dott. che, oltre a non essere stato Persona_2 nominato CTP dalla ricorrente, si è limitato sostanzialmente ad indicare diverse percentuali invalidanti in relazione alle patologie di cui l'istante soffre che, per la verità, non si comprende sulla base di quale ragionamento vengono indicate.
Ne consegue che l'opposizione in esame si sostanzia in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Peraltro, la valutazione del c.t.u., alla quale si rimanda per relationem, risulta corretta sotto il profilo metodologico atteso che, oltre ad essere adeguatamente motivata, risulta corretta sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione previdenziale vantata ed all'accertamento richiesto, la diagnosi è stata posta in essere con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate in sede di “esame obiettivo”.
Concludendo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
In assenza del requisito sanitario, pertanto, la domanda deve essere rigettata, restando assorbita ogni altra questione.
Quanto alle spese del giudizio, si rileva che nella precedente fase di ATP la ricorrente ha depositato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. dalla stessa sottoscritta.
2 Per tale motivo la stessa non deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, CP_ comprese quelle relative alla consulenza tecnica che vengono poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) rigetta la domanda;
CP_ b) dichiara parte ricorrente non tenuta a pagare all' le spese di lite;
CP_ c) pone le spese di consulenza a carico dell'
Si comunichi.
In Napoli, il 18.2.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
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