Articolo 1 della Legge 16 maggio 1977, n. 441
Articolo 2
Versione
13 agosto 1977
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia concernente il rifornimento idrico del comune di Gorizia, firmato a Nova Gorica il 21 novembre 1975.
Entrata in vigore il 13 agosto 1977