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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 07/05/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1913/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 07/05/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Parte_1
a in Vibo Valentia, via Altiero Spinelli, presso lo studio dell'avv. Iconio Massara (PEC: che la rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
n Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_2
RESISTENTE Oggetto: Impugnazione avviso di addebito. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 08/09/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 43920220000326131000, notificato il 5.08.2022, con cui veniva richiesto il pagamento di 31.551,44€, a titolo di contributi per Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per il periodo intercorrente fra maggio 2008 e dicembre 2010. Il ricorrente deduceva la non debenza della pretesa, in occasione della pendenza del giudizio sul verbale di accertamento e notificazione inerente alle medesime pretese. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “IN VIA CAUTELARE: voglia, ove ritenga, anche per DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE, sospendere l'esecuzione degli atti gravati e del conseguente eventuale ruolo, per le ragioni addotte. In via principale, nel merito:
1. Voglia dichiarare, previo accertamento della sua illegittimità, la nullità ed inefficacia, ai sensi di legge, dell'avviso di addebito, per tutti i motivi espressi, e conseguentemente, dichiarare la insussistenza della pretesa vantata in giudizio, nonchè per tutte le altre ragioni in atti espresse. In ogni caso:
2. Condannare i resistenti alla rifusione integrale di spese diritti e onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 cpc.”
1 Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza della pretesa contributiva riportata dall'avviso di addebito, in ragione della pendenza di un giudizio inerente alla medesima questione.
3. Parte ricorrente deduce di aver impugnato il verbale unico di accertamento e di notificazione n. 000200595/T01 del 12.09.2011 con ricorso n. RG. 52/2012, successivamente dichiarato inammissibile da questo Ufficio, con provvedimento del 14.06.2022.
4. Poiché il dispositivo delle sentenze di lavoro sono da considerarsi immediatamente esecutive, l'Ente previdenziale ha agito correttamente iscrivendo a ruolo l'avviso di addebito in contestazione, il 23.07.2022, in epoca precedente al deposito del ricorso in appello n. RG. 786/2022, iscritto il 2.08.2022. 5. Pertanto, sebbene ai sensi dell'art.30, co. 14, del D.L. 78/2010: “ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all CP_1 al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto costitutivo dall'avviso di addebito conte l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”, e altresì, l'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999, comma 3, secondo cui: l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice>>. L'avviso di addebito CP_1 come desumibile dal citato articolo, assume quindi la funzione di formazione del titolo ese per la riscossione del credito, di fatto sostituendo “l'iscrizione a ruolo” e la “cartella”. Per orientamento di legittimità consolidato: << …in caso di proposizione dell'azione di accertamento negativo delle pretese contributive iscrivibili in ruoli, si determina una stasi nel procedimento amministrativo di formazione del ruolo, ovvero una temporanea carenza del poteredovere della p.a. di agire in via esecutiva. Infatti in pendenza del ricorso in prevenzione contro l'accertamento, l'iscrizione a ruolo non potrà essere eseguita ed occorrerà attendere un provvedimento esecutivo del giudice (che convalidi in tutto o in parte la pretesa previdenziale di cui all'atto impugnato) ed in conformità allo stesso;>> (Ordinanza della Cassazione, n. 30002 del 13 dicembre 2017). Del medesimo avviso la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, (sentenza n. 8379 del 09.04.2014) nell'affermare il principio di diritto: “in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia un provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l CP_2
, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ip
[...] CP_1
conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità giudiziari he quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario”.
6. Nel caso di specie, l'azione di accertamento negativo delle pretese contributive si era già conclusa con sentenza immediatamente esecutiva, pertanto, non poteva ravvisarsi una stasi del procedimento amministrativo di formazione del ruolo e una temporanea carenza del potere dell' ad agire in via esecutiva. CP_1
2 7. Pertanto, l' ha agito correttamente alla formazione del ruolo del credito con Controparte_3 successivo in addebito oggi impugnato, che deve ritenersi legittimo.
8. Per tutte le ragioni sopra espresse, il ricorso va rigettato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna in persona del rappresentante legale pro tempore, Pt_1 Parte_1 al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 2.000,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di CP_1
Vibo Valentia, 07/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 07/05/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Parte_1
a in Vibo Valentia, via Altiero Spinelli, presso lo studio dell'avv. Iconio Massara (PEC: che la rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
n Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_2
RESISTENTE Oggetto: Impugnazione avviso di addebito. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 08/09/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 43920220000326131000, notificato il 5.08.2022, con cui veniva richiesto il pagamento di 31.551,44€, a titolo di contributi per Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per il periodo intercorrente fra maggio 2008 e dicembre 2010. Il ricorrente deduceva la non debenza della pretesa, in occasione della pendenza del giudizio sul verbale di accertamento e notificazione inerente alle medesime pretese. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “IN VIA CAUTELARE: voglia, ove ritenga, anche per DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE, sospendere l'esecuzione degli atti gravati e del conseguente eventuale ruolo, per le ragioni addotte. In via principale, nel merito:
1. Voglia dichiarare, previo accertamento della sua illegittimità, la nullità ed inefficacia, ai sensi di legge, dell'avviso di addebito, per tutti i motivi espressi, e conseguentemente, dichiarare la insussistenza della pretesa vantata in giudizio, nonchè per tutte le altre ragioni in atti espresse. In ogni caso:
2. Condannare i resistenti alla rifusione integrale di spese diritti e onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 cpc.”
1 Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza della pretesa contributiva riportata dall'avviso di addebito, in ragione della pendenza di un giudizio inerente alla medesima questione.
3. Parte ricorrente deduce di aver impugnato il verbale unico di accertamento e di notificazione n. 000200595/T01 del 12.09.2011 con ricorso n. RG. 52/2012, successivamente dichiarato inammissibile da questo Ufficio, con provvedimento del 14.06.2022.
4. Poiché il dispositivo delle sentenze di lavoro sono da considerarsi immediatamente esecutive, l'Ente previdenziale ha agito correttamente iscrivendo a ruolo l'avviso di addebito in contestazione, il 23.07.2022, in epoca precedente al deposito del ricorso in appello n. RG. 786/2022, iscritto il 2.08.2022. 5. Pertanto, sebbene ai sensi dell'art.30, co. 14, del D.L. 78/2010: “ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all CP_1 al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto costitutivo dall'avviso di addebito conte l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”, e altresì, l'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999, comma 3, secondo cui: l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice>>. L'avviso di addebito CP_1 come desumibile dal citato articolo, assume quindi la funzione di formazione del titolo ese per la riscossione del credito, di fatto sostituendo “l'iscrizione a ruolo” e la “cartella”. Per orientamento di legittimità consolidato: << …in caso di proposizione dell'azione di accertamento negativo delle pretese contributive iscrivibili in ruoli, si determina una stasi nel procedimento amministrativo di formazione del ruolo, ovvero una temporanea carenza del poteredovere della p.a. di agire in via esecutiva. Infatti in pendenza del ricorso in prevenzione contro l'accertamento, l'iscrizione a ruolo non potrà essere eseguita ed occorrerà attendere un provvedimento esecutivo del giudice (che convalidi in tutto o in parte la pretesa previdenziale di cui all'atto impugnato) ed in conformità allo stesso;>> (Ordinanza della Cassazione, n. 30002 del 13 dicembre 2017). Del medesimo avviso la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, (sentenza n. 8379 del 09.04.2014) nell'affermare il principio di diritto: “in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia un provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l CP_2
, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ip
[...] CP_1
conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità giudiziari he quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario”.
6. Nel caso di specie, l'azione di accertamento negativo delle pretese contributive si era già conclusa con sentenza immediatamente esecutiva, pertanto, non poteva ravvisarsi una stasi del procedimento amministrativo di formazione del ruolo e una temporanea carenza del potere dell' ad agire in via esecutiva. CP_1
2 7. Pertanto, l' ha agito correttamente alla formazione del ruolo del credito con Controparte_3 successivo in addebito oggi impugnato, che deve ritenersi legittimo.
8. Per tutte le ragioni sopra espresse, il ricorso va rigettato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna in persona del rappresentante legale pro tempore, Pt_1 Parte_1 al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 2.000,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di CP_1
Vibo Valentia, 07/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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