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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 22/02/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 87/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr.ssa Angela Quitadamo Consigliere
3. dr.ssa Arianna Sbano Consigliere rel
Riunita in camera di consiglio, all'udienza del 13/02/2024, fissata ai sensi dell'art.127-ter; lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 87/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Susanna Mazzaferri Pt_1
Parte appellante
E
, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Marco Polita CP_1
Parte appellata
E nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per CP_2
procura in atti dall'Avv. Laura Belvederesi
Parte appellata – appellante incidentale
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' impugna la sentenza n. 98/2024 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice Pt_1 del lavoro, che ha accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'originaria ricorrente e la dal 02.01.2020 al 16.07.2022, ha condannato la CP_1 CP_2
al pagamento a favore della delle differenze retributive maturate, e ha CP_2 CP_1
pagina 1 di 7 dichiarato non dovute le somme di cui all'avviso di addebito 303 2022 00021893 77 000, in quanto l' non ha offerto nessuna prova sulla sussistenza, in capo alla lavoratrice, dei presupposti Pt_1 necessari per l'iscrizione alla gestione commercianti per l'anno 2021. Il Tribunale ha, invece, respinto, perché tardiva, l'opposizione all'avviso di addebito 303 2022 00009605 65 000 con cui l'istituto chiedeva il pagamento dei contributi alla gestione commercianti per l'anno 2020.
L'appellante censura la predetta sentenza avanzando i seguenti motivi: a) violazione dell'art 1 comma 203 L 662/1996, il quale prevede l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti dei soci di srl che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
evidenzia l'appellante Co che per i soci della non è richiesto il requisito della piena responsabilità dell'impresa, né dell'assunzione di tutti gli oneri e rischi relativi alla sua gestione, ma il carattere di abitualità e prevalenza del lavoro personale, requisiti pacifici nel caso di specie. b) assenza di prova del carattere subordinato dell'attività svolta dalla in favore della c) erroneità della pronuncia CP_1 CP_2 nella parte in cui avendo respinto l'opposizione della all'avviso di addebito 303 2022 00009605 CP_1
65 000 non ha accertato la sussistenza del giudicato anche con riguardo all'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato per l'anno 2020; d) erronea pronuncia in punto di spese.
Nel processo di appello si è costituita proponendo, a sua volta, appello CP_2
incidentale per i seguenti motivi: 1) inversione dell'onere della prova;
erroneità della pronuncia nella parte in cui ha presunto il carattere subordinato del rapporto di lavoro intercorso tra la e la CP_1
2) assenza di prova in ordine alla natura subordinata della prestazione lavorativa CP_2 dell'originaria ricorrente, nonché omessa valutazione di circostanze decisive per la controversia, tra le quali vi sarebbe l'impegno della di prestare la propria attività come socia-lavoratrice della CP_1
e la sua presenza discontinua presso la società medesima; 3) contraddittorietà della CP_2 pronuncia nella parte in cui dichiara l'inammissibilità dell'avviso di addebito 303 2022 00009605 65
000 per tardività e, contemporaneamente, accerta l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in relazione all'anno 2020; 4) l'appellante incidentale si oppone alla domanda di condanna avanzata dall' al pagamento della contribuzione eventualmente dovuta nei confronti della poiché Pt_1 CP_1
non richieste dalla lavoratrice;
si oppone altresì alla richiesta di condanna al pagamento delle spese di lite.
Nel processo di appello si è costituita , contestandone la fondatezza, in riferimento CP_1
a ciascuno dei motivi dell'appello principale e incidentale, e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, deciso allo stato degli atti, va accolto.
Appare, infatti, errata l'affermazione che regge l'intero impianto motivazionale della sentenza secondo cui il non contestato svolgimento da parte della di attività lavorativa a favore della CP_1
comporterebbe una presunzione di subordinazione, essendo questa la forma comune Controparte_2 del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 1 D.lvo 81/20215.
Il primo giudice ha, infatti, omesso di dare il giusto rilievo alla circostanza che la era CP_1
socia al 30% della Tecnouffice s.r.l., avendo la stessa partecipato alla costituzione della predetta società in data 22.3.2018 unitamente ai soci (con il 44%), (con il 13%) e Controparte_3 Parte_2
(con il 13%). Parte_3
Ebbene, non può farsi a meno di rimarcare come la disciplina di cui all'art. 1 co. 203 L. n.
662/1996 che ha previsto l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti da parte dei soci di società
è stata introdotta proprio “per eliminare i dubbi che erano stati sollevati a proposito dell'iscrizione nella gestione dei soci di società a responsabilità limitata, dato che su costoro non grava logicamente alcun rischio nella conduzione dell'impresa: si voleva in altri termini evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro resa dal socio nell'impresa sociale fosse sottratta alla contribuzione previdenziale e, al contempo, superare la preesistente disparità di trattamento dei titolari di ditte individuali e dei soci di società di persone rispetto ai soci di società a responsabilità limitata” (v. in termini Cass. Sez. L - , Sentenza n. 4440 del 21/02/2017).
Si ricorda, infatti, che la disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata modificata dall'art. 1, comma 203, I. n. 662/1996, il quale, nel riformulare l'art. 29, comma 1°, I. n. 160/1975, ha previsto che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge n. 613/1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: “a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.
Come affermato nella sentenza citata “Presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione
pagina 3 di 7 commercianti è dunque pur sempre la prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché - come a suo tempo rimarcato da Cass. S.0 n. 3240 del 2010 - l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere
l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa. E' piuttosto il caso di chiarire che, a parere del Collegio, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di società a responsabilità limitata (l'onere della prova dei quali è a carico dell sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto Pt_1
considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, ovviamente al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla legge n. 335/1995. Detto altrimenti, va assicurato alla gestione commercianti il socio di società a responsabilità limitata che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa” (v. anche Sez. L -,
Ordinanza n. 19273 del 19/07/2018).
Nel caso in esame, appaiono sussistenti tutti i requisiti dettati dall'art. 1 co. 203, essendo la titolare, quale socia seppure non di maggioranza, della e svolgendo la stessa, in modo CP_1 CP_2
incontestato tra le parti, attività lavorativa abituale, diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale (attività di riparazione computer, trasferimento dati, inserimento di programmi), mentre per la sua posizione non è rilevante, per legge, l'assunzione dei rischi di gestione.
Dunque, è ben possibile che il socio di una srl presti attività lavorativa all'interno dell'azienda, in tal modo contribuendo alla realizzazione dello scopo sociale, con diretto interesse a contribuire alla prosperità dell'impresa, anche ai fini della divisione degli utili, senza per ciò solo essere tenuto a stipulare un contratto di lavoro subordinato.
Ciò non toglie, naturalmente, che, laddove il peculiare atteggiarsi dei rapporti tra il socio e l'organo amministrativo si ponga nei termini di soggezione alle altrui direttive, possa configurarsi un rapporto di lavoro subordinato.
La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che non vi è alcuna incompatibilità tra la qualità di socio di una società di capitali e quella di lavoratore subordinato, anche nel caso in cui si tratti di socio titolare della maggioranza del capitale sociale (e neppure quando la percentuale del capitale detenuto corrisponda a quella minima prevista per la validità delle deliberazioni dell'assemblea) purchè non risulti che il socio (a prescindere dalla percentuale di capitale posseduto e dalla formale investitura a componente dell'organo amministrativo) abbia di fatto assunto, nell'ambito della società, l'effettiva ed pagina 4 di 7 esclusiva titolarità dei poteri di gestione (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 21759 del 17/11/2004).
Dunque, era onere della ricorrente dimostrare in giudizio gli elementi tipici della subordinazione, previa precisa allegazione dei fatti in proposito rilevanti al fine della invocata qualificazione.
In proposito, è noto che, per giurisprudenza consolidata “L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore - che necessita della prova di idonei indici rivelatori, incombente allo stesso lavoratore - al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Pertanto, gli altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire gli indici rivelatori, complessivamente considerati e tali da prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, attraverso i quali diviene evidente nel caso concreto l'essenza del rapporto, e cioè la subordinazione, mediante la valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali” (v. tra le tante Cass. Sez. L, Sentenza n. 4171 del
24/02/2006).
Nel caso in esame, le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo sono state del tutto generiche, essendosi la lavoratrice limitata ad affermare di non aver mai svolto le prerogative e le funzioni di socia, non avendo mai concorso all'assunzione di scelte societarie e neppure contribuito ad assumere scelte gestionali, di aver sempre dovuto rispettare il seguente orario di lavoro: dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00, dal lunedì al venerdì; che ogni potere decisorio, direttivo e sanzionatorio faceva capo all'amministratore della di avere svolto le seguenti CP_2 mansioni: “- riparazione dei computer;
inserimento dei programmi nei computer;
- trasferimento dati sui telefonini dei clienti”; di avere ricevuto per il lavoro svolto un importo mensile di euro 400,00, quando in realtà il legale rappresentante della si era impegnato a corrisponderle un CP_2
salario mensile di euro 1.000.
Sulle medesime circostanze sono stati formulati anche i capitoli di prova, anch'essi affetti da insanabile genericità, non essendo dato sapere quali fossero le direttive emanate dal socio amministratore, quali fossero le decisioni aziendali a cui la socia non avrebbe partecipato e mancando del tutto una chiara delineazione dei rapporti interni alla società, anche in ordine alle eventuali assenze da autorizzarsi in capo alla lavoratrice.
In proposito, occorre, poi, osservare come l'orario indicato in ricorso e nei capitoli di prova pagina 5 di 7 corrisponda all'orario di apertura del negozio di informatica in questione, sicché la circostanza appare poco rilevante, così come la tipologia di mansioni svolte, essendo queste pienamente corrispondenti all'oggetto sociale. I presunti pagamenti mensili non sono stati documentati, così come non risulta allegata la chiara imputazione dei medesimi (ossia se a vere e proprie retribuzioni o anticipazioni di utili).
Le allegazioni e le prove appaiono carenti anche laddove si osservi che il socio amministratore della ha documentato di essere stato ricoverato per gravi motivi di salute per tutto l'ultimo CP_2 anno di vigenza del presunto rapporto di lavoro subordinato (quanto meno dall'aprile 2021 in poi) sicché non è dato sapere, in sua assenza, chi fosse il titolare del potere direttivo e disciplinare, menzionando il ricorso e le prove solo la persona di . Controparte_3
Deve, dunque, ritenersi, in accoglimento dei motivi di appello dell e dell'appello Pt_1
incidentale svolto dalla che gli elementi offerti in valutazione al Tribunale e a questa Controparte_2
Corte appaiano insufficienti al fine di provare l'esistenza della subordinazione, stante anche l'inammissibilità della prova articolata per sua genericità.
Peraltro, sul punto, anche gli accertamenti eseguiti dall' su denuncia della Controparte_4
non hanno portato elementi a favore della subordinazione che è stata, al contrario, esclusa. CP_1
Gli altri motivi di appello rimangono, di conseguenza, assorbiti.
Pertanto, la domanda della lavoratrice nei confronti della società va respinta, così come va respinta l'opposizione all'avviso di addebito n. 303 2022 00021893 77 000 (per il quale l'opposizione è stata ritenuta tempestiva, senza che sulla tardività dell'opposizione per l'altro sia stato proposto appello incidentale), per infondatezza della tesi difensiva, essendo, invece, dovuti dalla i contributi alla CP_1
gestione commercianti quale socia di s.r.l. svolgente attività commerciale.
Sussistono, nondimeno, eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti in relazione ad entrambi i gradi del giudizio, in ragione del peculiare atteggiarsi dei rapporti tra le parti ed, in particolare, della giovane età della lavoratrice che ha portato la stessa a non rendersi pienamente conto delle conseguenze della decisione di partecipazione alla società, effettuata, peraltro, dopo l'esborso da parte del proprio genitore di rilevanti importi per appianare i debiti della vecchia società.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
• Accoglie l'appello principale e l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, respinge l'opposizione all'avviso di addebito emesso dall' n. 303 2022 00021893 Pt_1
77 000 e respinge la domanda di nei confronti della CP_1 Controparte_2
• Compensa integralmente le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi del giudizio.
pagina 6 di 7 Così deciso nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr.ssa Angela Quitadamo Consigliere
3. dr.ssa Arianna Sbano Consigliere rel
Riunita in camera di consiglio, all'udienza del 13/02/2024, fissata ai sensi dell'art.127-ter; lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 87/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Susanna Mazzaferri Pt_1
Parte appellante
E
, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Marco Polita CP_1
Parte appellata
E nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per CP_2
procura in atti dall'Avv. Laura Belvederesi
Parte appellata – appellante incidentale
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' impugna la sentenza n. 98/2024 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice Pt_1 del lavoro, che ha accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'originaria ricorrente e la dal 02.01.2020 al 16.07.2022, ha condannato la CP_1 CP_2
al pagamento a favore della delle differenze retributive maturate, e ha CP_2 CP_1
pagina 1 di 7 dichiarato non dovute le somme di cui all'avviso di addebito 303 2022 00021893 77 000, in quanto l' non ha offerto nessuna prova sulla sussistenza, in capo alla lavoratrice, dei presupposti Pt_1 necessari per l'iscrizione alla gestione commercianti per l'anno 2021. Il Tribunale ha, invece, respinto, perché tardiva, l'opposizione all'avviso di addebito 303 2022 00009605 65 000 con cui l'istituto chiedeva il pagamento dei contributi alla gestione commercianti per l'anno 2020.
L'appellante censura la predetta sentenza avanzando i seguenti motivi: a) violazione dell'art 1 comma 203 L 662/1996, il quale prevede l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti dei soci di srl che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
evidenzia l'appellante Co che per i soci della non è richiesto il requisito della piena responsabilità dell'impresa, né dell'assunzione di tutti gli oneri e rischi relativi alla sua gestione, ma il carattere di abitualità e prevalenza del lavoro personale, requisiti pacifici nel caso di specie. b) assenza di prova del carattere subordinato dell'attività svolta dalla in favore della c) erroneità della pronuncia CP_1 CP_2 nella parte in cui avendo respinto l'opposizione della all'avviso di addebito 303 2022 00009605 CP_1
65 000 non ha accertato la sussistenza del giudicato anche con riguardo all'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato per l'anno 2020; d) erronea pronuncia in punto di spese.
Nel processo di appello si è costituita proponendo, a sua volta, appello CP_2
incidentale per i seguenti motivi: 1) inversione dell'onere della prova;
erroneità della pronuncia nella parte in cui ha presunto il carattere subordinato del rapporto di lavoro intercorso tra la e la CP_1
2) assenza di prova in ordine alla natura subordinata della prestazione lavorativa CP_2 dell'originaria ricorrente, nonché omessa valutazione di circostanze decisive per la controversia, tra le quali vi sarebbe l'impegno della di prestare la propria attività come socia-lavoratrice della CP_1
e la sua presenza discontinua presso la società medesima; 3) contraddittorietà della CP_2 pronuncia nella parte in cui dichiara l'inammissibilità dell'avviso di addebito 303 2022 00009605 65
000 per tardività e, contemporaneamente, accerta l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in relazione all'anno 2020; 4) l'appellante incidentale si oppone alla domanda di condanna avanzata dall' al pagamento della contribuzione eventualmente dovuta nei confronti della poiché Pt_1 CP_1
non richieste dalla lavoratrice;
si oppone altresì alla richiesta di condanna al pagamento delle spese di lite.
Nel processo di appello si è costituita , contestandone la fondatezza, in riferimento CP_1
a ciascuno dei motivi dell'appello principale e incidentale, e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, deciso allo stato degli atti, va accolto.
Appare, infatti, errata l'affermazione che regge l'intero impianto motivazionale della sentenza secondo cui il non contestato svolgimento da parte della di attività lavorativa a favore della CP_1
comporterebbe una presunzione di subordinazione, essendo questa la forma comune Controparte_2 del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 1 D.lvo 81/20215.
Il primo giudice ha, infatti, omesso di dare il giusto rilievo alla circostanza che la era CP_1
socia al 30% della Tecnouffice s.r.l., avendo la stessa partecipato alla costituzione della predetta società in data 22.3.2018 unitamente ai soci (con il 44%), (con il 13%) e Controparte_3 Parte_2
(con il 13%). Parte_3
Ebbene, non può farsi a meno di rimarcare come la disciplina di cui all'art. 1 co. 203 L. n.
662/1996 che ha previsto l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti da parte dei soci di società
è stata introdotta proprio “per eliminare i dubbi che erano stati sollevati a proposito dell'iscrizione nella gestione dei soci di società a responsabilità limitata, dato che su costoro non grava logicamente alcun rischio nella conduzione dell'impresa: si voleva in altri termini evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro resa dal socio nell'impresa sociale fosse sottratta alla contribuzione previdenziale e, al contempo, superare la preesistente disparità di trattamento dei titolari di ditte individuali e dei soci di società di persone rispetto ai soci di società a responsabilità limitata” (v. in termini Cass. Sez. L - , Sentenza n. 4440 del 21/02/2017).
Si ricorda, infatti, che la disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata modificata dall'art. 1, comma 203, I. n. 662/1996, il quale, nel riformulare l'art. 29, comma 1°, I. n. 160/1975, ha previsto che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge n. 613/1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: “a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.
Come affermato nella sentenza citata “Presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione
pagina 3 di 7 commercianti è dunque pur sempre la prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché - come a suo tempo rimarcato da Cass. S.0 n. 3240 del 2010 - l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere
l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa. E' piuttosto il caso di chiarire che, a parere del Collegio, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di società a responsabilità limitata (l'onere della prova dei quali è a carico dell sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto Pt_1
considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, ovviamente al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla legge n. 335/1995. Detto altrimenti, va assicurato alla gestione commercianti il socio di società a responsabilità limitata che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa” (v. anche Sez. L -,
Ordinanza n. 19273 del 19/07/2018).
Nel caso in esame, appaiono sussistenti tutti i requisiti dettati dall'art. 1 co. 203, essendo la titolare, quale socia seppure non di maggioranza, della e svolgendo la stessa, in modo CP_1 CP_2
incontestato tra le parti, attività lavorativa abituale, diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale (attività di riparazione computer, trasferimento dati, inserimento di programmi), mentre per la sua posizione non è rilevante, per legge, l'assunzione dei rischi di gestione.
Dunque, è ben possibile che il socio di una srl presti attività lavorativa all'interno dell'azienda, in tal modo contribuendo alla realizzazione dello scopo sociale, con diretto interesse a contribuire alla prosperità dell'impresa, anche ai fini della divisione degli utili, senza per ciò solo essere tenuto a stipulare un contratto di lavoro subordinato.
Ciò non toglie, naturalmente, che, laddove il peculiare atteggiarsi dei rapporti tra il socio e l'organo amministrativo si ponga nei termini di soggezione alle altrui direttive, possa configurarsi un rapporto di lavoro subordinato.
La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che non vi è alcuna incompatibilità tra la qualità di socio di una società di capitali e quella di lavoratore subordinato, anche nel caso in cui si tratti di socio titolare della maggioranza del capitale sociale (e neppure quando la percentuale del capitale detenuto corrisponda a quella minima prevista per la validità delle deliberazioni dell'assemblea) purchè non risulti che il socio (a prescindere dalla percentuale di capitale posseduto e dalla formale investitura a componente dell'organo amministrativo) abbia di fatto assunto, nell'ambito della società, l'effettiva ed pagina 4 di 7 esclusiva titolarità dei poteri di gestione (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 21759 del 17/11/2004).
Dunque, era onere della ricorrente dimostrare in giudizio gli elementi tipici della subordinazione, previa precisa allegazione dei fatti in proposito rilevanti al fine della invocata qualificazione.
In proposito, è noto che, per giurisprudenza consolidata “L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore - che necessita della prova di idonei indici rivelatori, incombente allo stesso lavoratore - al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Pertanto, gli altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire gli indici rivelatori, complessivamente considerati e tali da prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, attraverso i quali diviene evidente nel caso concreto l'essenza del rapporto, e cioè la subordinazione, mediante la valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali” (v. tra le tante Cass. Sez. L, Sentenza n. 4171 del
24/02/2006).
Nel caso in esame, le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo sono state del tutto generiche, essendosi la lavoratrice limitata ad affermare di non aver mai svolto le prerogative e le funzioni di socia, non avendo mai concorso all'assunzione di scelte societarie e neppure contribuito ad assumere scelte gestionali, di aver sempre dovuto rispettare il seguente orario di lavoro: dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00, dal lunedì al venerdì; che ogni potere decisorio, direttivo e sanzionatorio faceva capo all'amministratore della di avere svolto le seguenti CP_2 mansioni: “- riparazione dei computer;
inserimento dei programmi nei computer;
- trasferimento dati sui telefonini dei clienti”; di avere ricevuto per il lavoro svolto un importo mensile di euro 400,00, quando in realtà il legale rappresentante della si era impegnato a corrisponderle un CP_2
salario mensile di euro 1.000.
Sulle medesime circostanze sono stati formulati anche i capitoli di prova, anch'essi affetti da insanabile genericità, non essendo dato sapere quali fossero le direttive emanate dal socio amministratore, quali fossero le decisioni aziendali a cui la socia non avrebbe partecipato e mancando del tutto una chiara delineazione dei rapporti interni alla società, anche in ordine alle eventuali assenze da autorizzarsi in capo alla lavoratrice.
In proposito, occorre, poi, osservare come l'orario indicato in ricorso e nei capitoli di prova pagina 5 di 7 corrisponda all'orario di apertura del negozio di informatica in questione, sicché la circostanza appare poco rilevante, così come la tipologia di mansioni svolte, essendo queste pienamente corrispondenti all'oggetto sociale. I presunti pagamenti mensili non sono stati documentati, così come non risulta allegata la chiara imputazione dei medesimi (ossia se a vere e proprie retribuzioni o anticipazioni di utili).
Le allegazioni e le prove appaiono carenti anche laddove si osservi che il socio amministratore della ha documentato di essere stato ricoverato per gravi motivi di salute per tutto l'ultimo CP_2 anno di vigenza del presunto rapporto di lavoro subordinato (quanto meno dall'aprile 2021 in poi) sicché non è dato sapere, in sua assenza, chi fosse il titolare del potere direttivo e disciplinare, menzionando il ricorso e le prove solo la persona di . Controparte_3
Deve, dunque, ritenersi, in accoglimento dei motivi di appello dell e dell'appello Pt_1
incidentale svolto dalla che gli elementi offerti in valutazione al Tribunale e a questa Controparte_2
Corte appaiano insufficienti al fine di provare l'esistenza della subordinazione, stante anche l'inammissibilità della prova articolata per sua genericità.
Peraltro, sul punto, anche gli accertamenti eseguiti dall' su denuncia della Controparte_4
non hanno portato elementi a favore della subordinazione che è stata, al contrario, esclusa. CP_1
Gli altri motivi di appello rimangono, di conseguenza, assorbiti.
Pertanto, la domanda della lavoratrice nei confronti della società va respinta, così come va respinta l'opposizione all'avviso di addebito n. 303 2022 00021893 77 000 (per il quale l'opposizione è stata ritenuta tempestiva, senza che sulla tardività dell'opposizione per l'altro sia stato proposto appello incidentale), per infondatezza della tesi difensiva, essendo, invece, dovuti dalla i contributi alla CP_1
gestione commercianti quale socia di s.r.l. svolgente attività commerciale.
Sussistono, nondimeno, eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti in relazione ad entrambi i gradi del giudizio, in ragione del peculiare atteggiarsi dei rapporti tra le parti ed, in particolare, della giovane età della lavoratrice che ha portato la stessa a non rendersi pienamente conto delle conseguenze della decisione di partecipazione alla società, effettuata, peraltro, dopo l'esborso da parte del proprio genitore di rilevanti importi per appianare i debiti della vecchia società.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
• Accoglie l'appello principale e l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, respinge l'opposizione all'avviso di addebito emesso dall' n. 303 2022 00021893 Pt_1
77 000 e respinge la domanda di nei confronti della CP_1 Controparte_2
• Compensa integralmente le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi del giudizio.
pagina 6 di 7 Così deciso nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
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