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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 7233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7233 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A
S E Z I O N E L A V O R O 4 °
R E A I T A L I A N A CP_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 19.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14908 R.A.C.C. dell'anno 2024
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Acilia 49, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Marco Pica che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, contumace CP_2
CONVENUTO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, contumace Controparte_3
CONVENUTO
, subentrante a titolo universale nei rapporti di Controparte_4
Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. in forza del disposto di cui all'art. 1 del D.L. n. 193 del
22.10.2016 convertito in Legge n. 225/2016 del 01.12.2016, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore in forza di procura speciale autenticata per Notaio – Persona_1
Roma, Repertorio nr 180134 Raccolta nr. 12348 del 22 Giugno 2023, elettivamente domiciliata in
Santa Maria Capua Vetere, Via Vittorio Emanuele II n. 53, presso lo studio dell'Avv. Petrella
Francesco che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 15.4.2024 ed iscritto a ruolo il 16.4.2024 la ruolo la parte ricorrente in epigrafe nominata esponeva: che con comunicazione a mezzo A/R n.673932159857 il 26/03/2024 alla ricorrente è stata notificata l'intimazione di pagamento n.09720249007338217000, con la quale Agenzia delle Entrate – Riscossione, Concessionario della
Riscossione per la provincia di Roma, intimava all'opponente il pagamento dell'importo complessivo di € 130.718,88 in virtù di 12 cartelle di pagamento e 1 avviso di addebito per crediti di varia natura;
che è interesse della ricorrente opporre la predetta intimazione di pagamento dinanzi al Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, quale Giudice competente per materia, relativamente ai soli crediti di natura contributiva e previdenziale, come portati dall'avviso di addebito n.39720130000184790000, indicato come notificato in data 13.03.2013, contenente la pretesa dell' , per omesso/tardivo versamento riferito a contributi I.V.S. per l'annualità 2007, CP_2 oltre interessi di mora e compensi di riscossione, spese di notifica per complessivi € 22.669,55; di eccepire l'omessa ovvero illegittima notifica dell'avviso di addebito suindicato;
di eccepire la decadenza ex art. 25 D.Lgs. n. 46/1999; di eccepire la prescrizione quinquennale delle somme di cui all'avviso di addebito;
di eccepire la nullità dell'intimazione di pagamento per carenza di motivazione in violazione dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 7 L. 212/1009.
Tanto esposto la parte ricorrente concludeva chiedendo di volere:" - in via principale, accertata la nullità, illegittimità e/o inesistenza dell'avviso di addebito n.39720130000184790000 e della sua notifica, annullare predetto atto e le iscrizioni a ruolo in questo contenute riducendo
l'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa agli importi annullati, stante la decorrenza del termine di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 46/1999, per tutti gli importi impugnati, alla data di notifica dell'atto opposto;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di legittima notificazione dell'avviso di addebito n.39720130000184790000 accertare e dichiarare la non esigibilità delle somme in questo contenute stante l'intervenuta prescrizione quinquennale tra la data disua asserita notifica e la data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata;
- in ulteriore subordine, annullare l'atto impugnato n.09720249007338217000 per tutti i motivi indicati nel ricorso introduttivo, per quanto di competenza;
- in estremo subordine, dichiarare dovuta dalla ricorrente la minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
L' e la rimanevano contumaci. CP_2 CP_3
Si costituiva in giudizio l' depositando memoria difensiva Controparte_5 telematica ed allegato fascicolo.
In particolare l' deduceva: la carenza di legittimazione passiva dell' CP_6 Controparte_7 in merito alla presunta omessa notifica dell'Avviso di Addebito;
che non risulta maturata la
[...] prescrizione in seguito alla avvenuta notifica di atti con efficacia interruttiva della stessa, ovvero:
Preavviso di Fermo n. 09780 2014 00019674 000, in data 03.04.2017 Intimazione di Pagamento n.
09720169062503537000, in data 06.12.2022 Intimazione di Pagamento n.
09720219006500157000; che a ciò deve aggiungersi il periodo di sospensione previsto dalla Legge
147/2013 “Legge di Stabilità per il 2014”; che l'avviso di intimazione ha la funzione di mera comunicazione di sollecito al pagamento di quanto dovuto e non versato e, in quanto tale, non necessita di forme particolari, né in termini di contenuti, né sul piano della motivazione.
Tanto esposto concludeva chiedendo di volere:” 1 in via Controparte_4 preliminare:
1. accertare la carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_4
e, pertanto, dichiarare l'estromissione della stessa dal presente giudizio;
nel merito: 2.
[...] rigettare la domanda formulata da parte ricorrente, in quanto, inammissibile ed infondata in fatto e in diritto;
3. condannare, parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio. Con attribuzione in favore dello scrivente difensore”. Istruita documentalmente la causa veniva rinviata per la decisione, concesso termine per note. All'odierna udienza il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si osserva che la parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
09720249007338217000 notificata il 23.3.2024 relativa (oltre che a dodice cartelle di pagamento non di competenza del Tribunale ordinario in funzione del Giudice del Lavoro adito) all'avviso di addebito n. 39720130000184790000, indicato come notificato dall' il 13.3.2013, riferito ad CP_2 omesso pagamento dei contributi I.V.S. per l'annualità 2007, oltre somme aggiuntive e interessi di mora, per un totale di € 22.669,55.
L'intimazione di pagamento risulta sufficientemente motivata.
L'istante ha eccepito la mancata notifica dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento opposta.
L' , cui spetta di provare l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito in questione, non si CP_2
è costituito in giudizio ed è rimasto contumace.
Nessun valore di prova della notifica dell'avviso di addebito in questione può assumere l'estratto di ruolo prodotto dall' , trattandosi di atto di parte. Controparte_5
Risulta di tutta evidenza che la notifica dell'intimazione di pagamento opposta non può costituire prova della notifica del richiamato avviso di addebito.
In conseguenza, rilevata la mancata prova della notifica alla parte ricorrente dell'avviso di addebito n. 39720130000184790000, sotteso all'intimazione di pagamento n.
09720249007338217000, quest'ultima deve essere annullata limitatamente all'importo di €
22.669,55 di cui al predetto avviso di addebito e, per l'effetto, va dichiarato che non è dovuta dalla parte ricorrente la predetta somma.
L'accoglimento del ricorso sotto tale profilo rende superfluo esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata in ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' , liquidate come da CP_2 dispositivo in calce con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si compensano le spese di lite nei confronti dell' in ragione Controparte_5 della natura della decisione, spettando all' la prova della notifica dell'avviso di addebito sotteso CP_2 all'intimazione di pagamento opposta.
Nulla in ordine alle spese di lite deve essere statuito con riferimento a che è CP_3 rimasta contumace.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara la mancata notifica alla ricorrente dell'avviso di addebito n.
39720130000184790000, sotteso all'intimazione di pagamento opposta n. 09720249007338217000
e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento opposta limitatamente all'importo di €
22.669,55 di cui al predetto avviso di addebito e dichiara che non è dovuta dalla parte ricorrente la predetta somma;
2) condanna l' al pagamento dei compensi di lite che liquida in complessivi € 2.143,00 di cui CP_2
€ 1.864,00 per compensi ed € 280,00 per spese da distrarsi;
3) compensa le spese di lite nei confronti di . Controparte_5
Roma, 19.6.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi