Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 29/12/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
composta dai magistrati dott. LT LO DE RO Presidente dott. Guido Petrigni Consigliere- relatore dott. Federico Lorenzini Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 23518 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:
- OM AG AN CI (C.F. [...]),
nata in [...] il [...], residente a [...], in via Manlio Massini, n. 22, domiciliata a NT RA (FM), in via Fiorenzuola, n. 1;
- TI GI (C.F. [...]),
MA (FM) il 22/7/1966, residente a [...], in via Fiorenzuola, n. 1, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo ed NR Di AV, entrambi del Foro di Fermo (PEC:
dibonaventurabellabarba@pec.it; dibonaventuraenrico@pec.it);
- DO ET (C.F. [...]), nata a [...] il 25 ottobre 1972, ivi residente in [...], rappresentata e difesa studio legale in Porto San Giorgio (FM), via Fossaceca, n. 3/U (PEC:
moira.vallati@ordineavvocatifermopec.it);
- Etica LL, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale società incorporante la UP Light S.r.l. (con sede legale e luogo di esercizio, sino alla data della fusione per incorporazione, avvenuta il 7/7/2022, in NTgiorgio, via M. Massini, n.22, P. IVA 02193970445),
avente sede legale a Lewes, 16192 Costal Highway, Regione di Sussex, Stato del DEaware (U.S.A.), numero identificativo (file number)
4208073;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 14 ottobre 2025 segretaria dott.ssa Antonella Chiarenza, il relatore dott. Guido Petrigni, il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Cristina RI, . IR VA per DO ET . NR Di AV per TI GI; non costituiti in giudizio gli altri convenuti.
FATTO
I. Con ricorso per sequestro conservativo e contestuale invito a dedurre, depositati in data 15/12/2023, la Procura regionale chiedeva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale di autorizzare tale misura cautelare, nei limiti di legge e sino alla concorrenza di 374.004,40, su beni e crediti di pertinenza degli odierni convenuti.
Con decreto n. 128/2023 il Presidente autorizzava, inaudita altera parte, il richiesto sequestro conservativo di beni e crediti e fissava l'udienza di comparizione dinanzi al giudice designato, il quale lo confermava con ordinanza n. 20/2024, assegnando alla Procura il termine per dal P.M.
II. La Procura ha evidenziato che la vicenda oggetto del presente giudizio era stata segnalata dalla Guardia di Finanza di Fermo, che con relazione n. 193563 del 10/10/2023 aveva riferito circa indagini svol danni dello Stato e dell Unione Europea (artt. 110 e 640-bis del c.p.),
posta in essere, in concorso tra loro, da TI GI, in qualità di amministratore di fatto della UP LIGHT S.r.l., e dalla di lui coniuge OM AG AN CI, quale socia e legale rappresentante della medesima società.
Infatti, era emerso che costoro, dopo la presentazione della domanda prot. n. 16820 in data 4/10/2018, finalizzata a consentire alla UP LIGHT di beneficiare di un contributo per il sostegno agli investimenti produttivi, di cui al Bando POR Marche- FESR 2014/2020
(Asse 8, Azione 21.1, Intervento 21.1.1), cofinanziato con fondi europei, avevano posto in essere artifizi e raggiri per rendicontare Ente erogatore costi inesistenti, così inducendo in errore il competente Ufficio della Regione Marche (Autorità di Gestione)- P.F.
Innovazione, Ricerca e Internazionalizzazione del Dipartimento dello Sviluppo Economico, che con decreto n. 365/IRE del 21/12/2020 liquidava alla UP LIGHT il contributo di 340.004,40, corrispondente al primo stato di avanzamento (S.A.L.), a fronte della richiesta di un finanziamento complessivo per oltre un milione di .
Tale contributo di 340.004,40 risultava indebito, in quanto:
per una grandissima parte riguardava spese per fittizie forniture di stampi in alluminio per calzature, asseritamente provenienti dalla società NT G S.r.l. , che nel triennio 2018/2020 aveva emesso nei confronti della UP LIGHT false fatture per un importo complessivo pari ad 1.629,300,00, di cui il 20%, pari ad 325.860,00, era stato considerato, in base a quanto previsto dal Bando, quale spesa ammissibile a contributo in favore della UP LIGHT;
per la residua somma di 14.414,40 riguardava stampi che, pur essendo stati acquistati dalla UP LIGHT, per un costo complessivo di 70.722,04, presso i fornitori Unistampi S.r.l.s., NT OM S.r.l.,
Fini S.r.l., Cellini S.r.l., , non erano stati, però, rinvenuti nei locali aziendali e non risultavano, quindi, essere stati destinati agli specifici scopi d investimento prefissati, con conseguente configurarsi di una fattispecie di
(artt. 110 e 316-bis del c.p.).
Alla società statunitense CA LL venivano contestati gli illeciti previsti dagli artt. 24, 25- quinquies decies e 5, lett. a, del D.lgs. n.
231/2001, relativamente ai delitti imputati agli amministratori di fatto e di diritto della UP LIGHT S.r.l., società da essa incorporata in data 7/7/2022.
III. In proposito, la Procura ha rammentato che il bando concernente l intervento n. 21.1.1 del POR MARCHE- FESR 2014/2020 era stato approvato dalla Regione con decreto n. 66/IRE del 26/6/2018 e prevedeva una dotazione finanziaria di 10 milioni di per concedere contributi pubblici a piccole e medie imprese (P.M.I.), al fine di sostenere la ripresa degli investimenti nelle aree marchigiane colpite nonché i processi di ammodernamento, ristrutturazione aziendale, diversificazione e internazionalizzazione, con ricadute significative in termini d produttivo e sociale di quelle zone.
La domanda di contributo n. 16820, presentata in data 4/10/2018 dalla UP LIGHT S.r.l., era stata .d.G. e inserita nella graduatoria di merito, approvata con decreto n. 34/IRE del 25/3/2019.
Tale /10/2018 e
/8/2020, termine poi prorogato sino al 27/7/2021.
Nella domanda di contributo la Società dichiarava:
che, in base al paragrafo 7.4 del Bando e del suo allegato a inoltrata una richiesta di anticipo e successivamente sarebbe stata inviata una richiesta di liquidazione del primo S.A.L. per 400.164,00;
disciplinano olativo oggetto impegnandosi, in particolare, a restituire i contributi risultati non dovuti a d impegnarsi a .
Con decreto n. 123/IRE del 13/6/2019 veniva, quindi, concesso alla UP LIGHT un contributo in conto capitale per 992.910,00, a fronte di spese per investimenti per 4.516.550,00 indicate nella domanda del 4/10/2018 (cfr. all. 10 alla relazione della G.d.F. n. 193563 del 2023).
In data 5/10/2020 la UP LIGHT inoltrava, ai sensi del paragrafo 6.1 punto 2) del Bando, la domanda di pagamento del primo S.A.L.,
d 1.925.742,00, comportante previsto contributo del 20%, pari ad 385.148,40.
In data 16/12/2020 tale domanda superava positivamente le prescritte verifiche, inerenti alla congruità ed idoneità delle spese
.d.G. (che decurtava spese ritenute non ammissibili per 225.720,00) sia dalla SVIM Sviluppo Marche S.r.l.; emanazione del decreto n. 365/IRE del 21/12/2020 di liquidazione del contributo per il 1° S.A.L. per 340.004,40 (pari al 20% della spesa ammessa per 1.700.022,00), somma che veniva accreditata alla società beneficiaria con valuta 29/12/2020 (cfr. allegati 12, 15, 16, 17 e 20 alla relazione della G.d.F. n. 193563 del 2023).
In data 23/9/2021 la UP LIGHT presentava, ai sensi del paragrafo 6.1punto 3) del bando, domanda di pagamento del saldo del contributo per un importo di 525.518,80, che, però, non veniva liquidato dalla A.d.G., in quanto, nel frattempo, il Responsabile del procedimento era venuto a conoscenza delle indagini sulle irregolarità della pratica ID 16820, relativa alla società in questione, svolte dal Nucleo della G.d.F.
di Fermo.
In data 14/12/ .d.G., a titolo cautelativo, sospendeva la liquidazione del saldo e ne dava comunicazione alla UP LIGHT, facendo espresso riferimento alle indagini in corso, da parte della G.d.F. di Fermo, sul del da essa presentato.
Il 30/8/ .d.G., in sede di consultazione del Registro delle Imprese, veniva, altresì, a conoscenza del fatto che in data 7/7/2022 era avvenu transfrontaliera, mediante la quale la società UP LIGHT S.r.l. era stata incorporata dalla società statunitense CA LL, avente sede nel DEaware, con contestuale cancellazione dal Registro delle Imprese.
In data 28/9/2023, essendo stata definitivamente accertata la violazione delle previsioni del Bando in tema di obblighi di comunicazione preventiva .d.G. delle variazioni soggettive del soggetto beneficiario del contributo nonché di obblighi di stabilità delle operazioni marchigiano
del contributo, concesso con il decreto n. 123/IRE del 13/6/2019, e avviava la procedura per il recupero della somma 340.004,40, liquidata con il decreto n. 365/IRE del 21/12/2020, a titolo di 1°
S.A.L., effettuando le relative notifiche nei confronti di CA LL, quale soggetto subentrato nei rapporti giuridici facenti capo alla UP LIGHT S.r.l.
IV. Ciò premesso, la Procura ha evidenziato che nel delle operazioni fraudolente, che avevano consentito alla UP LIGHT di 340.004,40, avevano assunto preponderante rilevanza le spese da essa asseritamente sostenute per fittizie forniture di stampi in alluminio per calzature da parte della NT G S.r.l (che, in realtà, era un mero rivenditore di pneumatici per autoveicoli), la quale, nel periodo dal 4/1/2018
/2/2021, aveva emesso fatture per un importo complessivo di 3.231.714,90 nei confronti della UP LIGHT, che in tal modo aveva potuto falsamente rendicontare alla Regione 2.207.036,90 nella domanda inoltrata in data 5/10/2020 per la liquidazione del 1° S.A.L. e per 1.024.678,00 nella richiesta di saldo, inviata il 23/9/2021 (la quale, però, come già detto, non aveva avuto esito, in quanto la relativa istruttoria era stata interrotta, a seguito delle indagini in corso da parte della G.d.F.).
IV.1 In proposito, la Procura ha riferito che, rispetto alle numerose fatture emesse dalla NT G S.r.l. e indicate dalla UP LIGHT S.r.l.
nella domanda di pagamento del 1° S.A.L. del 5/10/2020, 23 fatture venivano ritenute formalmente .d.G.: nn. 8, 11, 12 e 14 del 2018, nn. 1, 4, 6, 11, 15, 22, 29, 35, 42 e 48 del 2019 e nn. 4, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 19 e 20 del 2020 (va precisato che gli importi delle fatture n. 17, n. 19 e n. 20 del 2020 venivano ammessi a contributo, sebbene le loro date di emissione fossero successive a quella di presentazione della domanda di pagamento del 1° S.A.L.); a fronte di tale documentazione, veniva, dunque, ammessa una spesa per acquisto di stampi, asseritamente sostenuta dalla UP LIGHT, per un ammontare di 1.629.300,00, ragion per cui la società poteva beneficiare del previsto contributo nella misura del 20%, pari ad 325.860,00 (cfr. allegati 12 e 28 alla relazione della G.d.F. n. 193563 del 2023 e allegato 29 alla comunicazione di notizia di reato n. 20480, trasmessa con la relazione della G.d.F. n. 198039 del 2023).
Gli importi delle fatture n. 1 del 4/1/2018, n. 2 del 30/3/2018, n. 3 del 3/4/2018 e n. 4 del 31/8/2018 (per complessivi 179.745,00) erano stati, invece, esclusi, in quanto riferiti a spese risalenti ad epoca anteriore al 4/10/2018 (data di presentazione della domanda di partecipazione al bando).
IV.2 Per completezza, la Procura ha riferito, altresì, che nella domanda di pagamento del saldo, trasmessa in data 23/9/2021 (alla quale, tuttavia, non aveva fatto seguito alcuna erogazione da parte della Regione Marche, essendo stata la concessione del contributo revocata mediante il decreto n. 417/IRE del 28/9/2023), la UP LIGHT aveva indicato ulteriori 19 false fatture emesse dalla NT G S.r.l.:
nn. 21, 22, 23, 33, 35, 44, 45, 46, 49, 50, 53 del 2020 e nn. 1, 4, 11, 19, 26, 33, 41 e 46 del 2021, sempre concernenti asserite spese per stampi per calzature, ammontanti ad 1.024.678,00.
V. Sulla base delle risultanze delle indagini svolte dalla G.d.F. e di altri elementi istruttori acquisiti, la Procura ha, quindi, evidenziato la sussistenza di molteplici elementi, che, unitariamente considerati, denotano la fittizietà delle forniture dichiarate dalla UP LIGHT come ricevute dalla NT G S.r.l.
In particolare, è emerso che:
la UP LIGHT non deteneva nei locali aziendali né in altri depositi gli stampi in alluminio per calzature, asseritamente acquistati;
IN UI (legale rappresentante della NT G, con decorrenza dal 14/12/2020) aveva riferito che la ditta, con sede in Porto San Giorgio, svolgeva unicamente attività di commercio di pneumatici per autoveicoli e non si occupava affatto della fornitura di stampi in alluminio per calzature;
assai esiguo numero di dipendenti della NT G e al pertinenti attrezzature e di adeguati locali aziendali confermavano la pratica impossibilità, da parte di tale ditta, di produrre e fornire alla UP LIGHT gli ingenti quantitativi di stampi indicati nelle fatture emesse nei confronti della medesima nel periodo dal 2018 al 2021.
In sostanza, nella vicenda in esame la UP LIGHT S.r.l. (di cui erano legale rappresentante la OM, amministratore di fatto il TI ed institore, per un determinato periodo, la DO), acquistando soltanto fittiziamente gli stampi in alluminio per calzature e utilizzando le fatture emesse nei suoi confronti dalla NT G S.r.l.
per operazioni oggettivamente inesistenti, aveva artificiosamente posto in essere i presupposti richiesti dalla normativa per beneficiare di un contributo altrimenti non spettante, che era stato, altresì, sviato dalle specifiche .
VI. Inoltre, dagli accertamenti eseguiti dalla G.d.F. era emerso che alcuni assai modesti quantitativi di stampi acquistati dalla UP LIGHT presso fornitori diversi dalla NT G non erano stati rinvenuti nei locali aziendali, ragion per cui neppure essi erano stati utilizzati per gli specifici scopi per il quali la UP LIGHT aveva fruito di una quota di contributo VII. Sotto altri fondamentali profili, la Procura ha evidenziato che: da un lato, la UP LIGHT, dopo aver riscosso la prima quota del contributo e nelle more della liquidazione del saldo (non avvenuta), non aveva provveduto a comunicare alla Regione Marche la sua incorporazione in data 7/7/2022 nella società statunitense CA LL, con conseguente violazione del par. 7.3, cpv 3, e del par. 7.6, cpv 1, lett. J, del bando, in materia di variazioni soggettive del beneficiario del contributo lato, la società estera incorporante non aveva mantenuto alcuna unità operativa nel territorio della Regione Marche, non garantendo così il conseguimento della specifica finalità cui era preordinato il contributo, ossia il rilancio degli investimenti e delle attività produttive nelle zone gravemente colpite dal sisma del 2016.
In pratica, secondo la Procura, UP LIGHT S.r.l. nella società statunitense CA LL (stipulato successivamente alla conseguente sospensione, da parte della Regione Marche, dell per la liquidazione del saldo del contributo in questione) aveva avuto essenzialmente lo scopo di disperdere la garanzia patrimoniale, a disposizione delle Amministrazioni danneggiate per tentare di recuperare quanto indebitamente lucrato dalla UP LIGHT e dai suoi amministratori di diritto e di fatto; in tale contesto, dunque, la CA LL aveva assunto il ruolo di mero schermo societario , volto a precludere o, comunque, a rendere assai difficoltose, considerate le caratteristiche della normativa vigente in materia nello Stato americano del DEaware, future azioni risarcitorie ed esecutive.
A conferma di ciò, risulta che, la CA LL non ha designa Agent e che formalmente il suo legale rappresentante è, in base alla legislazione del DEaware, anonimo, sebbene dalle indagini svolte sia emerso che le quote societarie sono, in realtà, interamente intestate alla medesima OM AG AN CI, già socia e legale rappresentante della cessata UP LIGHT S.r.l.
VIII. Per quanto concerne la posizione di DO ET, il P.M. ha evidenziato che ella non era una semplice segretaria, essendo stata ufficialmente nominata quale institore della UP LIGHT S.r.l. e svolgendo tali funzioni dal 25/7/2019 al 4/12/2020.
In tale arco temporale la DO (quale institore, che, quindi, si occupava necessariamente anche della tenuta della contabilità aziendale) aveva ricevuto dalla NT G ben 24 fatture per operazioni inesistenti, utilizzandone 14 per predisporre la rendicontazione di spese fittizie, poi allegata alla data 5/10/2020.
A fronte di tali 14 fatture, alla UP LIGHT veniva liquidata una quota del contributo
Inoltre, la DO, sempre in qualità di institore, aveva provveduto, in occasione delle assemblee dei soci tenutesi il 30/8/2020 ed il 30/9/2020, ad approvare, rispettivamente, i bilanci societari al 31/12/2018 ed al 31/12/2019, in cui erano rappresentati costi fittizi, che concorrevano a documentare utili presunti.
A partire dal 31/1/2021, la DO (soggetto in stretti rapporti di fiducia con il TI e la OM) era passata alle dipendenze della NT G (come già detto, ditta asseritamente fornitrice di gran parte degli stampi alla UP LIGHT), a al TI, rimanendovi sino al 13/6/2021, periodo in cui erano state emesse ulteriori false fatture richiesta del pagamento del saldo del contributo (che, però, non era stato erogato, essendo state avviate le indagini sulla vicenda da parte della Guardia di Finanza).
Ad avviso del P.M., quindi, la DO non soltanto era a conoscenza delle false fatturazioni e del loro utilizzo per rendicontare spese fittizie ma ha anche cooperato, nel periodo in cui ha ricoperto la carica d institore ,
finalizzate a lucrare indebitamente il contributo pubblico.
soltanto formalmente ricoperto la carica d institore della UP LIGHT, ella illecite operazioni o responsabilità per il danno erariale, che si sarebbe indubbiamente prodotto.
IX. Conclusivamente, la Procura ha sostenuto che la UP LIGHT s.r.l.
era stata lo strumento utilizzato dal TI e dalla OM, con la cooperazione o perlomeno la fattiva condiscendenza della DO, per conseguente illecito arricchimento personale .
A sua volta, la CA LL, in cui dal 7/7/2022 è stata incorporata la UP LIGHT, ha assunto un ruolo di schermo societario per impedire o, comunque, rendere difficoltose le iniziative di recupero di quanto illecitamente distratto.
Pertanto, la CA LL, subentrata nei rapporti giuridici alla UP LIGHT S.r.l., è stata citata in giudizio di responsabilità amministrativa per rispondere, in solido con la OM, il TI e la DO, del a titolo di danno da disservizio.
In proposito, il P.M. ha sostenuto che il danno da disservizio consisterebbe, nella fattispecie in esame, nella vanificazione considerato, altresì, che le risorse finanziarie, illecitamente lucrate dalla UP LIGHT e dai suoi amministratori, avrebbero potuto essere erogate ad altre ditte, idonee a pubblico prefissati, con correlativi vantaggi per la collettività.
sia nella fase prodromica alla concessione del contributo sia nella fase di attivazione delle iniziative di recupero, peraltro, rimaste sinora senza esito.
* * * * *
X. Con la memoria di costituzione in giudizio il convenuto TI GI ha preliminarmente riferito che il procedimento penale, che lo vede imputato, unitamente alla OM ed alla Società americana CA LL, per i reati di truffa aggravata e di malversazione, si trova attualmente nella fase dibattimentale.
Pertanto, il TI ha avanzato istanza di sospensione del presente giudizio, in attesa della definizione del procedimento penale, contraddistinto al n. 29/2022 R.G.N.R., pendente presso il Tribunale di Fermo, in quanto vi sarebbe, a suo avviso, una pregiudizialità di tale procedimento rispetto al giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale, considerato che i fatti materiali in contestazione sono sostanzialmente i medesimi in entrambi i giudizi.
X.1 In secondo luogo, il TI ha eccepito nel presente giudizio del verbale di accertamento preventivo redatto dalla Guardia di Finanza, in quanto le verifiche nei confronti della UP LIGHT sarebbero state eseguite in violazione dell . 220 disp. att. del c.p.p., con conseguente pregiudizio del diritto di difesa del TI, Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergano indizi di reato, gli
.
Pertanto, la mancata osservanza delle suddette garanzie difensive accertamento preventivo della Guardia di Finanza non soltanto responsabilità amministrativa per danno erariale.
Inoltre, il TI ha dedotto l inutilizzabilità assoluta, ai sensi del 63 del c.p.p., delle dichiarazioni rese da soggetti che, s ,
avrebbero dovuto essere sentiti in qualità di persone sottoposte ad indagini e non come persone informate sui fatti.
X.2 Nel merito, il TI ha, in primo luogo, sostenuto l insussistenza di condotte fraudolente per usufruire del contributo pubblico.
In ordine al presunto utilizzo da parte della UP LIGHT S.r.l. di fatture per operazioni inesistenti, emesse nei suoi confronti dalla NT G S.r.l. nel triennio 2018-2020, per un importo complessivo di 1.629.300,00, le argomentazioni della Procura sarebbero basate esclusivamente sulla relazione delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Fermo, che, non rinvenendo gli stampi per calzature né congrua documentazione contabile ed eseguendo verifiche incrociate presso la ditta asseritamente fornitrice NT G S.r.l.,
aveva ritenuto false le fatture inerenti all e a tali spese.
In realtà, secondo il TI, tali forniture sarebbero effettivamente avvenute da parte della NT G, così come quelle indicate nelle fatture rilasciate da altre ditte, per una spesa di 70.722,04, in relazione alla quale la UP LIGHT aveva fruito di una quota di 14.144,40.
In tale contesto, non sarebbe, dunque, corrispondente al vero la circostanza, riferita dalla G.d.F., secondo la quale il TI non sarebbe stato in grado d e dove gli stampi in alluminio per calzature, forniti dalla NT G S.r.l. o da altre ditte, fossero depositati e conservati.
Infatti, il TI avrebbe indicato ai finanzieri, dinanzi a taluni testimoni, i luoghi dove gli stampi in alluminio si trovavano, in deposito o in quanto dati in comodato a terzi.
Il TI s è poi soffermato sulle dichiarazioni rese alla G.d.F. da IN UI, attuale amministratore della NT G S.r.l.,
, comunque, la non veridicità.
In proposito, il TI ha eccepito che, come attestato dal certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A., lo IN aveva assunto le funzioni di amministratore di tale ditta con decorrenza dal 14/12/2020, subentrando a tale EL AN, dal 3/4/2017 al 14/12/2020 risalgono al periodo dal 4/1/2018 al 7/12/2020, ossia ad epoca anteriore alla nomina dello IN come amministratore.
Pertanto, lo IN: non avrebbe potuto attendibilmente dichiarare che non erano mai transitati stampi per calzature nei locali della NT G nel periodo anteriore alla sua nomina; non avrebbe potuto riferire se la NT G avesse avuto o meno rapporti commerciali precedenti con la UP LIGHT né tantomeno se nel periodo 2018/2020 la NT G avesse avuto o meno la disponibilità di locali ubicati in NTgiorgio e in NTfiore In ogni caso, le dichiarazioni dello IN non potrebbero essere utilizzate, in quanto assunte dagli inquirenti 220 del c.p.p., i un legale, considerato che, ad avviso del TI, a carico dello IN erano ravvisabili indizi di reato.
Peraltro, le affermazioni della G.d.F., secondo cui la NT G non disponeva di ulteriori unità produttive locali, ubicate, soltanto della sede principale in Porto San Giorgio, sarebbero incongrue, in quanto basate su verifiche eseguite circa 2 anni dopo i fatti oggetto del presente giudizio.
Ugualmente, la circostanza che la NT G disponesse di un numero assai esiguo di unità di personale, ragion per cui non sarebbe stata assolutamente in grado di produrre gli stampi forniti alla UP LIGHT, non assumerebbe significativa rilevanza per escludere che tali forniture fossero, comunque, avvenute, in quanto la NT G avrebbe potuto acquistare, anche in tempi remoti, gli stampi presso altre ditte per poi rivenderli alla UP LIGHT.
Sarebbe irrilevante e, comunque, non dimostrata la tesi della Procura, secondo cui la NT G S.r.l. ed altre ditte fornitrici di stampi sarebbero sostanzialmente riconducibili allo stesso TI.
In relazione alla società CA LL, con sede nel DEaware (U.S.A.),
il TI ha contestato la tesi della Procura della Corte dei conti, secondo cui la fusione per incorporazione della UP LIGHT S.r.l.
nella CA LL sarebbe stata soltanto di e, quindi, uno strumento fraudolento, ideato al fine di rendere, se non impossibile, quantomeno assai difficoltoso il recupero del contributo pubblico illecitamente percepito dalla UP LIGHT.
In tale contesto, secondo il TI, non assumerebbe significativa rilevanza neppure la circostanza che la G.d.F. abbia riscontrato che la OM sia divenuta intestataria della totalità delle quote societarie della CA LL.
In conclusione, il TI ha sostenuto che non vi sarebbero congrui elementi probatori di illeciti comportamenti da lui tenuti, in quanto:
la UP LIGHT avrebbe effettivamente acquistato gli stampi in alluminio per calzature; non vi sarebbero state, quindi, false fatturazioni, da parte della NT G S.r.l., utilizzate dalla UP erogatrice del contributo; la somma riscossa non sarebbe stata distratta dalle finalità normativamente prefissate.
Pertanto, il TI ha chiesto il rigetto delle domande risarcitorie proposte dalla Procura nei suoi confronti e la revoca del sequestro conservativo.
A fini istruttori, il TI ha chiesto i prove testimoniali sulle seguenti circostanze:
è che la società UP LIGHT S.r.l. ha nel periodo dal 2018 al 2020 acquistato dalle società NT G S.r.l., Unistampi S.r.l.,
NT OM S.r.l., Cellini r.l., Steel Mec S.r.l., Fini S.r.l., ZI Angeletti, Suolificio BMV gli stampi in alluminio, di cui alle fatture che si mostrano al teste? ;
è che gli stampi erano conservati e detenuti presso la vs azienda nel periodo 2020/2022?
è che gli stampi vennero trasferiti alla società CA LL data del 21/4/2022? .
A tali fini, sono stati elencati i testi che dovrebbero essere sentiti.
* * * * *
XI. Con la memoria di costituzione in giudizio DO ET ha ,
sostenendo che la Procura non avrebbe concretamente provato comportamenti antigiuridici, da lei tenuti, che siano stati causalmente rilevanti nella produzione del danno erariale.
Infatti, nella qualità d institore presso la UP LIGHT S.r.l., ella non avrebbe posto in essere alcuno dei presupposti per l ndebita erogazione del contributo né avrebbe cooperato alla falsa rappresentazione della realtà in ordine alle spese per la fornitura degli stampi in alluminio per calzature, di cui alle fatture oggetto di In particolare, la DO ha affermato: di non avere svolto in concreto le funzioni institorie; di non aver intrattenuto rapporti commerciali con i fornitori, di cui si occupava soltanto il TI; di non aver inoltrato la domanda di partecipazione al bando (presentata in data 4/10/2018, ben prima che ella venisse nominata institore il 25/7/2019); di non aver presentato alla Regione né la domanda per la liquidazione del 1° S.A.L. (firmata dalla OM il 5/10/2020) né quella per il pagamento del saldo (trasmessa dalla OM il 23/9/2021 ).
Inoltre, la DO ha sottolineato di non aver personalmente lucrato alcunché, essendo c prima che venisse liquidato il 1° S.A.L. con decreto del 21/12/2020 e che in data 29/12/2020 venisse accreditata la relativa somma in favore della UP LIGHT.
Peraltro, nel periodo in cui rivestiva, soltanto formalmente, la carica institore presso la UP LIGHT, ella lavorava alle dipendenze della ditta BASE UP di TI GI & c. S.n quale ragioniera e segretaria.
alle dipendenze di varie ditte riconducibili al TI, sia prima che
LIGHT.
In particolare, ella ha prestato servizio presso:
la UP LIGHT dal 12/4/2016 al 30/4/2018;
la BASE UP di TI GI e c. s.n.c. dal 2/5/2018 al 31/1/2021;
la NT G S.r.l. (e non sino al 13/6/2021, come sostenuto dalla Procura);
A sostegno della tesi della sua estraneità alle operazioni fraudolente poste in essere per la percezione del contributo, la DO ha evidenziato che nessun procedimento penale è stato promosso a suo carico.
Per di più, ella, essendo LIGHT in data 4/12/2020, non aveva assunto alcun ruolo LL., avvenuta nel luglio 2022.
In sostanza, la Procura della Corte dei conti avrebbe ravvisato un coinvolgimento della DO nella vicenda foriera di danno erariale, basandosi essenzialmente sulla circostanza che ella avesse ricoperto la comportamenti antigiuridici, da lei tenuti, che siano stati causalmente rilevanti nella produzione del danno erariale.
In ogni caso, contrariamente a quanto affermato dalla Procura, ella non avrebbe avuto la concreta possibilità né per la liquidazione del contributo, non avendo conoscenza delle operazioni fraudolente (utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, false rendicontazioni, mancati acquisti degli stampi per calzature ecc.)
poste in essere dal TI e dalla OM, né di evitare che la somma riscossa venisse distratta dal perseguimento delle finalità
.
Conclusivamente, la DO ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti.
XII. Al i difensori del TI e della DO hanno illustrato le rispettive tesi, confermando le istanze e le conclusioni formulate negli atti scritti; il P.M. ha, altresì, insistito per la condanna dei convenuti alla rifusione delle spese di giudizio, ivi comprese quelle specificate nella nota depositata dalla Procura in data 10/9/2025.
DIRITTO
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di OM AG AN CI e della CA LL, in persona del legale rappresentante p.t., quale società incorporante la UP LIGHT S.r.l.,
che non si sono costituite sia stato loro ritualmente notificato.
2. In estrema sintesi, la fattispecie di responsabilità amministrativa ndebita percezione e la conseguente illecita distrazione dal perseguimento delle finalità pubbliche prefissate di un contributo destinato a piccole/medie imprese operanti nelle zone colpite dal sisma del 2016, al fine di sostenere la ripresa degli investimenti in tali aree, favorire ammodernamento, ristrutturazione aziendale, diversificazione ed internazionalizzazione, con ricadute significative in termini d
produttivo e sociale.
Orbene, secondo la Procura, la società percettrice del contributo (UP LIGHT S.r.l., successivamente incorporata nella CA LL, società statunitense con sede nel DEaware), di cui la OM era socia e legale rappresentante, il TI amministratore di fatto e la DO institore, oltre che percepire il contributo per effetto di operazioni fraudolente (dichiarazioni non veritiere, utilizzo di false fatturazioni per rendicontare spese per acquisti di stampi in alluminio per calzature ecc.), non aveva mantenuto alcuna unità produttiva nelle Marche, così per almeno un quinquennio; per di più, non aveva rispettato la disposizione contenuta nel bando, che imponeva tassativamente la preventiva comunicazione alla Regione Marche delle variazioni del soggetto beneficiario del contributo.
3. In via pregiudiziale, va affermata la giurisdizione di questa Corte.
Infatti, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione e della Corte dei conti, la concessione di contributi o conformità ai fini pubblici cui il finanziamento è preordinato e nel rigoroso rispetto delle regole stabilite , con conseguente sussistenza della e/od illecita distrazione dei contributi pubblici (cfr., ex plurimis, Cass. SS.UU., sentenze nn. 4511/2006, 5019/2010, 25138/2014, 12086/2016).
4. Ciò assodato, il Collegio ritiene che non possa essere accolta la richiesta, avanzata dal TI, di sospensione del presente giudizio, art. 295 del c.p.c. (rectius, art. 106 del codice di giustizia contabile), in pendenza del procedimento penale instaurato nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Fermo.
In proposito, va sottolineato, in linea generale, il disfavore dell'ordinamento nei riguardi di provvedimenti di sospensione processuale, in quanto contrari ad una sollecita definizione delle controversie, la quale costituisce, a sua volta, valore primario, come tale sancito anche a livello costituzionale con il novellato art. 111 nonché dalla C.E.D.U.
procedimento penale ed il presente giudizio, in considerazione anche della circostanza che la Procura di questa Corte ha svolto autonomamente attività istruttoria, acquisendo elementi, di per sé, sufficienti a corroborare la domanda risarcitoria, indipendentemente 5. Anche le richieste di ammissione di prove testimoniali, in base ai capitoli indicati in memoria dal TI, vanno disattese.
Infatti, tenuto conto del cospicuo materiale probatorio acquisito al fascicolo processuale, appaiono privi di significativa rilevanza ai fini della decisione i quesiti, peraltro generici, che dovrebbero essere posti ai soggetti indicati, tanto più in carenza di dimostrazione di una loro specifica relazione con i plurimi fatti illeciti contestati dalla Procura.
6. Passando alla disamina, nel merito, della fattispecie dedotta in giudizio, il Collegio giudicante reputa che siano plurimi e convergenti gli elementi probatori offerti dalla Procura per sostenere la sussistenza, in varia misura, della responsabilità amministrativa in capo agli odierni convenuti, le cui tesi difensive non appaiono, invece, plausibili e convincenti.
6.1 Prima, però, di esaminare in concreto gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità per danno erariale, appare necessario soffermarsi sulle doglianze espresse dal TI, In particolare, giudizio del verbale di accertamento redatto dalla Guardia di Finanza, in quanto le verifiche nei confronti della UP LIGHT sarebbero state il quale dispone Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di
.
Pertanto, la mancata osservanza delle suddette garanzie difensive accertamento preventivo della Guardia di Finanza non soltanto responsabilità amministrativa per danno erariale.
63 del c.p.p., delle dichiarazioni rese da soggetti che, a suo avviso, sin sottoposte ad indagini e non come persone informate sui fatti.
A tal proposito, con riguardo al regime probatorio vigente ne dei giudizi di responsabilità amministrativa per danno erariale, il Collegio giudicante osserva che, come evidenziato dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza n. 28/2015/Q.M., tale tipologia di responsabilità rientra nell'archetipo di quella patrimoniale, a prevalente funzione risarcitoria recuperatoria.
In tale contesto, la diversa entità dei valori in gioco nel processo penale (la libertà del singolo, da un lato, e la pretesa punitiva dello Stato, da un altro lato) e l'equivalenza di quelli in gioco nel giudizio contabile (aventi rilevanza essenzialmente patrimoniale) conformano, differenziandoli, gli standard delle prove e dei mezzi di ricerca delle stesse e, in ultima analisi, la c.d. "regola di giudizio" da applicarsi.
Nel processo penale, infatti, vige la regola della necessità della prova sent. n. 30328/2002), mentre nel processo contabile, come in quello del "più probabile che non" (artt. 115 e 116 c.p.c.; in tal senso, v. ex multis: sentenze della Corte di Cassazione nn. 21619/2007, 9238/2007, 19047/2006, 295/2006, 4400/2004, 632/2000; Corte di Giustizia CE, sent. 15/2/2005, n. 12), da desumersi nel caso concreto alla luce degli elementi di riscontro disponibili.
In base a tali elementi, il Giudice forma il proprio libero convincimento, ai sensi degli artt. 115 e 116 del c.p.c. (v. ora gli artt. 94 e 95 del Codice di giustizia contabile), dovendo, comunque, offrire adeguata motivazione (v. Cass., sentenze n. 626/2016, n.
840/2015), che illustri il percorso logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione, senza che ciò implichi, comunque, la necessità di una dettagliata confutazione di tutti gli elementi e/o le argomentazioni in contrario.
Orbene, le eccezioni inerenti alla presunta inutilizzabilità degli elementi probatori acquisiti nel del procedimento penale non sono opponibili in questa sede, dato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte dei conti, tali elementi possono essere sempre autonomamente ed incondizionatamente valutati dal Collegio, secondo il proprio prudente apprezzamento, ai sensi degli artt. 94 e 95 del c.g.c.
6.2 Ciò premesso, contributi pubblici, avvenuta mediante la resa di dichiarazioni non veritiere circa la sussistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa e la produzione di documentazione falsa, nonché la distrazione dei fondi ricevuti dalle finalità prefissate, il mancato dei beni entro i termini stabiliti ed ogni altra violazione delle norme di settore, vanificando sottesi , determinano danno erariale.
Orbene, nella fattispecie in esame, a seguito di lunghe e complesse indagini eseguite dalla Guardia di Finanza, è emerso che, dopo la presentazione della domanda prot. n. 16820 in data 4/10/2018, finalizzata a consentire alla UP LIGHT S.r.l. di beneficiare di un contributo per il sostegno agli investimenti produttivi, di cui al Bando POR Marche- FESR 2014/2020 (Asse 8, Azione 21.1, Intervento 21.1.1),
cofinanziato con fondi europei, TI GI, in qualità di amministratore di fatto della suddetta società, e OM AG AN CI (moglie del TI), quale rappresentante legale della medesima, hanno posto in essere artifizi e raggiri per errore il competente Ufficio della Regione Marche (Autorità di Gestione)-
Dipartimento dello Sviluppo Economico, che con decreto n. 365/IRE corrispondente al primo stato di avanzamento lavori.
In particolare, è stato acclarato, mediante accurate ispezioni e verifiche incrociate, che tale contributo:
per una grandissima parte ha riguardato spese per fittizie forniture di stampi in alluminio per calzature, asseritamente provenienti dalla
UNTO
nei confronti della UP LIGHT false fatture per un importo veniva considerato, in base a quanto previsto dal Bando, quale spesa ammissibile a contributo in favore della UP LIGHT;
to stampi che, pur essendo stati verosimilmente acquistati dalla UP LIGHT, per un costo Steel Mec S.r.l., non sono stati, però, rinvenuti né nei locali aziendali né in altri depositi, ragion per cui deve ritenersi che essi non siano stati concretamente destinati agli specif prefissati.
In particolare, relativamente agli stampi asseritamente acquistati dalla UP LIGHT presso la NT G, il Collegio ravvisa la sussistenza di molteplici elementi, che, unitariamente considerati, denotano la fittizietà di tali forniture e, quindi, la falsità delle fatture, di cui la UP
LIGHT .
Infatti, è emerso che:
la UP LIGHT non deteneva in azienda né in altri depositi gli stampi in alluminio per calzature, asseritamente acquistati;
come anche evidenziato da IN UI (legale rappresentante della NT G, con decorrenza dal 14/12/2020), della veridicità ditta, con sede in Porto San Giorgio, svolgeva unicamente attività di commercio di pneumatici per autoveicoli e, quindi, non si occupava affatto della fornitura di stampi in alluminio per calzature, per di più
;
d adeguati locali aziendali confermano la pratica impossibilità, da parte di tale ditta, di produrre e fornire alla UP LIGHT gli ingentissimi quantitativi di stampi, indicati nelle fatture emesse nei confronti della medesima nel periodo dal 2018 al 2021.
In sostanza, nella vicenda in esame la UP LIGHT S.r.l. (di cui era legale rappresentante la OM, amministratore di fatto il TI ed institore, per un determinato periodo, la DO), acquistando soltanto fittiziamente gli stampi in alluminio per calzature e utilizzando le fatture emesse nei suoi confronti dalla NT G S.r.l.
per operazioni oggettivamente inesistenti, ha artificiosamente posto in essere i presupposti richiesti dalla normativa per beneficiare di un contributo altrimenti non spettante, che è stato, altresì, sviato dalle A tutto ciò si aggiungono le seguenti fondamentali circostanze (che sono state, peraltro, ampiamente valorizzate dalla Regione Marche nel decreto n. 417/IRE, datato 28/9/2023, di revoca del contributo):
la UP LIGHT non aveva provveduto a comunicare preventivamente alla Regione (Autorità di Gestione del contributo in questione) la sua fusione per incorporazione nella società statunitense CA LL, con conseguente ingiustificabile violazione dei paragrafi 7.3, cpv 3, e 7.6, cpv 1, lett. J, imponevano variazioni soggettive del soggetto beneficiario;
la società incorporante CA LL non ha mantenuto alcuna unità produttiva nella Regione Marche, venendo così violat del 2016;
conseguentemente, sono stati radicalmente vanificati gli obiettivi cui era specificamente preordinata l contributo:
sostenere la ripresa degli investimenti nelle aree colpite dal sisma processi di ammodernamento, ristrutturazione aziendale, diversificazione e internazionalizzazione, con ricadute significative in termini d tessuto produttivo e sociale.
A fronte di tali elementi oggettivi, il Collegio reputa sostanzialmente irrilevanti le argomentazioni difensive addotte dal TI
(amministratore di fatto della UP LIGHT S.r.l.).
In primo luogo, risulta assai generica e priva di riscontri d una presunta incompletezza od inesattezza del verbale degli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza.
In proposito, il Collegio rileva che non risulta che tale verbale sia stato oggetto di querela di falso, ragionevole motivo per dubitare della sua veridicità e completezza.
Palesemente prive di qualsiasi fondamento sono, altresì, le generiche doglianze del TI, secondo cui la Guardia di Finanza non avrebbe effettuato approfondite ricerche per reperire gli stampi in alluminio per calzature, non rinvenuti nella sede aziendale od in altri depositi di pertinenza della UP LIGHT.
Infatti, nella relazione della G.d.F. sono state ampiamente illustrate le operazioni di ricerca, rimaste senza esito.
La fittizietà degli acquisti degli stampi, comprovata anche dal loro mancato reperimento, denota, dunque, una grave violazione del paragrafo 8.3 del Bando per la concessione del contributo, il quale dispone che: b siano reali e che i prodotti siano stati forniti conformemente a o
Pertanto, la mancata effettiva ed integrale realizzazione degli investimenti oggetto del contributo e le altre violazioni sopra illustrate costituiscono valido fondamento della domanda risarcitoria proposta dalla Procura, legittimando, a pieno titolo, la del contributo pubblico indebitamente percepito.
, va rammentato che il decreto n. 417/IRE, con cui la Regione Marche ha revocato il contributo erogato alla UP LIGHT e ne ha intimato la restituzione, non è stato impugnato da nessuno e, quindi, è divenuto incontrovertibile, mentre le risorse finanziarie illecitamente percepite non sono state ancora recuperate.
In tale contesto, va sottolineato, altresì, che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE in materia di erogazione di fondi comunitari per il finanziamento di iniziative imprenditoriali:
Il sistema di sovvenzioni messo a punto dalla normativa comunitaria si basa, in particolare, obblighi, che gli danno diritto a ricevere il contributo finanziario previsto.
Se il beneficiario non adempie a tutti i suoi obblighi la Commissione può riconsiderare la portata dei propri obblighi.
Il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato da un beneficiario che abbia commesso una violazione manifesta della normativa vigente
causa Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening -
C-383/06);
Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto , da economico, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al d ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie
(cfr. Corte di giustizia CE, Quarta Sezione, 21 dicembre 2011, causa Chambre de C I - C465/10).
7. Sulla base di tale complesso di elementi, il Collegio reputa, dunque, che la UP LIGHT S.r.l., la OM (sua legale rappresentante) ed il TI (amministratore di fatto) abbiano agito dolosamente, avendo intenzionalmente violato gli obblighi previsti dalla normativa in materia di concessione ed utilizzo del contributo in questione.
In proposito, va richiamata la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte dei conti, secondo cui Qualora il soggetto fruitore di fondi pubblici sia una società-persona giuridica, la responsabilità erariale si estende anche a coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti da essi tenuti sia derivata la distrazione dei fondi dal fine pubblico cui erano preordinati .
Pertanto, nella fattispecie in esame, alla responsabilità della società percettrice del finanziamento pubblico, come tale direttamente assoggettata agli obblighi di corretto utilizzo delle risorse ricevute, di perseguimento degli scopi preventivati, di puntuale e veritiera rendicontazione delle spese effettuate, si affianca, comma 1-quinquies, della L. n. 20/1994, la responsabilità, in via solidale, dei suoi amministratori di diritto e di fatto.
7.1 Orbene, sulla base dei fatti sopra illustrati, appare, in primo luogo, evidente la responsabilità amministrativa in capo a TI GI
(coniuge della legale rappresentante OM AG AN CI), in qualità di amministratore di fatto della società UP LIGHT, di cui figurava formalmente quale lavoratore dipendente, assunto il 2 marzo 2021, durante l asserita realizzazione del progetto finanziato.
Il medesimo ha, infatti, assunto un ruolo preminente, quale ideatore ed attuatore dell intera operazione fraudolenta sopra descritta.
In particolare, dalle indagini è emerso che il TI ha intrattenuto stretti rapporti con i referenti della NT G S.r.l. (inclusi EL AN e OR RI, rispettivamente, rappresentante legale e amministratore di fatto di tale ditta, prima di IN UI), che, pur svolgendo unicamente attività di rivendita di pneumatici per autoveicoli, aveva emesso gran parte delle false fatture, relative ad ingentissime forniture di stampi in alluminio per calzature, fatture oggetto di rendicontazione da parte della UP LIGHT in sede di presentazione in data 5/10/2020 della domanda di liquidazione del 1°
S.A.L.
Dagli atti (cfr. relazione Guardia di Finanza n. 193563/2023) emerge che anche i legali rappresentanti di altre ditte fornitrici di stampi
(rispettivamente, LD SQ, per la Unistampi S.r.l.s.,
IA NT, per la NT OM S.r.l., CA Fini, per la Fini S.r.l.) hanno indicato il TI come effettivo gestore e referente della UP LIGHT.
Ulteriori conferme del ruolo gestionale effettivamente svolto dal TI si traggono dalle dichiarazioni rese in data 22 ottobre 2021, el procedimento penale, da La CA IA Consiglia, in qualità di legale rappresentante della ON Italia S.r.l., società che n. 138 del 5 luglio 2021, per 262.300,00, a oggetto di rendicontazione alla Regione.
La sig.ra La CA ha, riferito di aver acquisito, a titolo gratuito, il 99% delle quote della stessa ON dalla madre e dal fratello di non ho mai effettuato alcuna operazione di natura commerciale e/o amministrativa, in quanto il mio compito è limitato a ritirare la posta dalla cassetta postale sita presso la sede della ON Italia S.r.l. d contratto di prestazioni di servizi con la Base Up di TI GI e C. s.n.c.
In forza di tale contratto, la Base Up si obbligava a compiere in piena a S.r.l., a fronte del pagamento di un corrispettivo mensile pari ad .
, lo stesso TI, pur sostenendo che gli stampi per calzature sarebbero stati acquistati dalla UP LIGHT, non è stato in grado di esibirli agli Organi inquirenti né tantomeno di documentarne attività produttive, per le quali il contributo pubblico era stato concesso.
Infine, lo stesso TI, assieme alla moglie OM, abbia ideato e provveduto a realizzare delle indagini sulla vicenda e con evidenti fini di costituzione di uno schermo societario , volto ad impedire o perlomeno a rendere più difficoltoso il recupero del contributo, illecitamente percepito e sviato dagli scopi prefissati)
S.r.l. nella società americana CA LL, con sede nel DEaware, le cui quote risultano, peraltro, essere state contestualmente intestate alla stessa OM, già socia e legale rappresentante della UP LIGHT.
Come sopra illustrato, tale operazione, effettuata in violazione delle erogatrice del contributo della variazione del soggetto beneficiario, ha comportato anche e soprattutto la violazione delle disposizioni concernenti stabilità, per almeno un quinquennio, degli investimenti nelle zone colpite dal sisma del 2016, considerato che la CA LL non dispone di alcuna unità produttiva in tali zone, circostanza che ha, dunque, radicalmente vanificato la realizzazione degli scopi sottesi alla concessione del contributo, con conseguente obbligo di restituzione di quanto indebitamente lucrato, come, peraltro, già intimato dalla Regione in sede di revoca del beneficio.
7.2 Ugualmente ricorrono i presupposti per affermare la responsabilità di OM AG AN CI (moglie del TI), che, in qualità di legale rappresentante della UP LIGHT, in data 4/10/2018 aveva presentato all 16820 di accesso al contributo adempiere a tutti gli obblighi previsti dal bando ed a perseguire gli obiettivi sottesi alla concessione del beneficio.
Sempre nel periodo in cui era legale rappresentante della società, ella, pur essendo a conoscenza della trama fraudolenta promossa dal coniuge TI, ha cooperato alla sua attuazione, in quanto: in data 5 ottobre 2020 la domanda di pagamento del 1° S delle spese sostenute; in data 26 luglio 2021 ha trasmesso la
; in data 23 settembre 2021 ha inviato la domanda di pagamento del saldo (che, però, non è stato corrisposto, a seguito della revoca del contributo).
Inoltre, la OM, in qualità di socia unica della UP LIGHT, ha approvato i bilanci societari al 31/12/2017 ed al 31/12/2020, in occasione delle Assemblee ordinarie dei soci tenutesi il 26 febbraio 2018 e il 31 maggio 2021, bilanci nei quali venivano rappresentati costi fittizi.
Va, infine, evidenziato che la OM risulta pienamente coinvolta operazione, avente le illecite finalità sopra illustrate, di fusione transfrontaliera della UP LIGHT S.r.l. nella CA LL, avvenuta nel luglio 2022, quando ella, già socia e legale rappresentante della società beneficiaria del contributo, è divenuta anche intestataria della totalità delle quote della nuova società statunitense.
ha addotto elementi a confutazione delle contestazioni mosse nei suoi confronti dalla Procura.
7.3. Nessun dubbio può esservi sulla sussistenza della responsabilità amministrativa in capo alla UP LIGHT S.r.l., alla quale è subentrata in fusione transfrontaliera attuata in data 7/7/2022.
Infatti, la UP LIGHT è stata lo strumento di cui il TI e la OM si sono avvalsi per ottenere la concessione del contributo, che è stato poi da essi sviato dal perseguimento delle preventivate questa sede la Procura ha chiamato a rispondere anche la società CA LL, che ha incorporato la UP LIGHT dopo la percezione della quota di contributo riferita al 1° S.A.L.
In tale contesto, appare particolarmente significativo quanto evidenziato nella richiesta di sequestro preventivo avanzata dalla Procura Europea (EPPO):
data 31/12/2021 la UP LIGHT S.r.l. compra tutte le quote della BASE UP di TI GI & c. s.n.c. per un valore di euro 1.900,00, vendute da TI GI e da TI HE, che, quindi, da tale data non sono più soci della BASE UP. La sede legale della società è quella della UP LIGHT S.r.l., in via Manlio Massini, n. 22, NTgiorgio (FM).
Successivamente la BASE UP s.n.c. e la UP LIGHT S.r.l. sottoscrivono con CA CC, avente sede nel DEaware (USA), una fusione transfrontaliera per incorporazione. Le due società italiane sono incorporate nella società statunitense.
Il 4/4/2022 la UP LIGHT, amministrata dalla nominata OM AG,
assemblea, delibera un aumento di capitale a titolo gratuito (da 150.000 euro a 280.000 euro). È un aumento di capitale effettuato facendo ricorso al conto societario denominato , creato con versamenti effettuati dalla rappresentante legale, OM AG AN ale sociale di CA CC è, quindi, detenuto, secondo quanto indicato nel progetto di fusione, da OM AG
AN CI.
Tutti i passaggi societari sopra indicati appaiono funzionali, rendere difficoltosa UP LIGHT il 31/12/2021, venduto dalla BASE UP s.n.c. di TI. A sua denaro proveniente per lo più dalla stessa UP Light S.r.l. Emergono con chiarezza due circostanze: la prima è che UP LIGHT S.r.l. non esiste più come società iscritta nel registro delle imprese; in secondo luogo, il suo patrimonio appartiene alla sospettabile CA CC con sede in DEaware, società creata chiaramente per sottrarre i beni della UP LIGHT a tentativi di ablazione. Appare evidente il periculum in mora, considerate le fraudolente manovre poste in essere, come sopra illustrate, per frustrare le procedure ablatorie a carico della UP LIGHT S.r.l.
Pertanto, la società CA LL, subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla UP Light S.r.l., è correttamente chiamata dalla Procura contabile a rispondere, in solido con gli altri convenuti, del danno erariale in contestazione.
7.4 L che connota le condotte in questione è declinabile in termini di dolo, avendo tali soggetti scientemente violato gli obblighi assunti.
Infatti, essi hanno taciuto intenzionalmente alla Regione la fusione per incorporazione della UP LIGHT nella CA LL.: tale circostanza è stata scoperta soltanto durante le indagini svolte dalla Guardia di Finanza.
I medesimi hanno intenzionalmente condizione
indispensabile per la legittima fruizione del contributo (v. par. 8.3 del bando ed art. 71 del Regolamento UE n. 1303 del 2013), considerato LIGHT nella società statunitense CA LL, avvenuta nel luglio 2022, è venuta meno qualsiasi unità produttiva ubicata nell area marchigiana colpita dal sisma del 2016, con conseguente vanificazione delle specifiche finalità economico-sociali sottese alla concessione del contributo.
Per di più, il TI e la OM, in qualità di amministratori di fatto o di diritto della UP LIGHT, si sono avvalsi di un sistema di false fatturazioni per fittizie forniture di stampi in alluminio per calzature, asseritamente provenienti dalla NT G S.r.l., che, in realtà, era un mero rivenditore di pneumatici per autoveicoli e non disponeva né di personale né di locali idonei per produrre e vendere gli ingentissimi quantitativi di stampi indicati nelle fatture emesse nei confronti della
UP LIGHT.
dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza è emerso che gli stampi asseritamente acquistati sia presso la NT G sia, in assai minor misura, presso altri fornitori non erano detenuti nei locali aziendali della UP LIGHT e che il TI, appositamente interpellato, non era stato in grado di fornire documentazione idonea ad identificare in modo univoco gli stampi in questione né d indicare i luoghi od i dati di eventuali terzisti presso cui poterli reperire.
Peraltro, proprio dalle dichiarazioni rese alla G.d.F. da alcuni fornitori
(diversi dalla NT G) si desume che lo stesso TI aveva espressamente loro chiesto di non indicare nelle fatture emesse le matrici o, comunque, i dati identificativi degli stampi, circostanza che comprova la volontà di rendere difficoltosi eventuali controlli disposti
.
8. Sulla base di tali elementi, il Collegio giudicante ritiene che dai comportamenti illeciti tenuti dai suddetti convenuti siano derivati ingenti danni erariali, in quanto il contributo erogato dalla P.A. alla UP LIGHT è stato percepito indebitamente e non è stato utilizzato per il conseguimento delle specifiche finalità previste dal bando.
8.1 In primo luogo, va ravvisato un danno patrimoniale diretto pari ad corrispondente alla somma accreditata dalla Regione Marche, con valuta 29/12/2020, in favore della UP LIGHT, in attuazione del decreto n. 365/IRE del 21/12/2020, a seguito del positivo vaglio della domanda di pagamento del 1° S.A.L., presentata dalla ditta il 5/10/2020.
8.2 In secondo luogo, in conformità alla prospettazione della Procura, va ravvisata la sussistenza di un danno da disservizio, sotto un duplice profilo.
Infatti, risulta provato che i comportamenti dolosi tenuti dalla UP LIGHT, dal TI e dalla OM, consistiti sia ne llecito conseguimento del contributo sia nella distrazione dagli scopi prefissati della somma erogata, hanno inciso negativamente sulla realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla P.A., cui essi erano stati chiamati a partecipare, anche per aver essi precluso ad altre ditte, operanti nelle zone colpite dal sisma del 2016 ed in possesso dei prescritti requisiti, la possibilità di accedere al contributo per attuare specifici progetti, che avrebbero potuto proficuamente arrecare i preventivati vantaggi alla collettività locale.
Per di più, tali condotte hanno inciso negativamente sul corretto funzionamento dell determinando uno spreco di energie lavorative da parte dei funzionari dei competenti Uffici, che dapprima si sono dovuti adoperare nell attività istruttorie, amministrative e contabili, prodromiche alla
(indebita ed inutile) concessione del contributo, e poi hanno dovuto attivare le procedure di recupero, peraltro, rimaste sinora senza esito.
Il Collegio ritiene che l ella voce di danno da disservizio possa essere congruamente quantificato, in via equitativa, 34.000,00, ossia in misura pari al 10% della somma illecitamente lucrata.
8.3 Conclusivamente, i danni da addebitarsi, in solido tra loro, al TI, alla OM ed alla CA LL, quale società maggiorarsi di accessori e spese processuali.
9. Passando alla disamina della posizione della convenuta DO ET, il Collegio rileva che ella ha ricoperto la carica d institore presso la UP LIGHT S.r.l. dal 25 luglio 2019 al 4 dicembre 2020, occupandosi, quindi, necessariamente anche dell amministrazione e della contabilità aziendali (tanto più che aveva specifica esperienza quale ragioniera e segretaria, avendo già lavorato presso la medesima ditta dal 12/4/2016 al 30/4/2018).
In tale veste, la DO ha ricevuto dalla NT G S.r.l. (che era una ditta che si occupava unicamente della rivendita di pneumatici per autoveicoli) 24 fatture per operazioni inesistenti, relative a forniture di stampi in alluminio per calzature, utilizzandone 14 per predisporre la rendicontazione di costi fittizi, che è poi stata allegata alla domanda inviata dalla UP LIGHT alla Regione in data 5/10/2020 per ottenere il pagamento del 1° S.A.L.
Inoltre, risulta che la della UP LIGHT, in occasione delle assemblee dei soci tenutesi il 30/8/2020 ed il 30/9/2020 dei bilanci societari al 31/12/2018 ed al 31/12/2019, in cui venivano rappresentati ingenti costi fittizi, che concorrevano al conseguimento di utili.
Considerato tale complesso di elementi, appare, quindi, del tutto inverosimile e priva di supporti probatori la tesi difensiva della DO, secondo cui ella, non sarebbe stata a conoscenza del fatto che le forniture di stampi in alluminio per calzature alla UP LIGHT, da parte della NT G, fossero meramente fittizie, e ciò tanto più considerando che la sostanzialmente riconducibile al TI, presso cui la stessa DO veniva assunta immediatamente dopo la sua
assolutamente in grado di produrli.
In tale contesto, non assume alcuna significativa rilevanza il fatto che la DO non sia stata coinvolta nel procedimento penale, attualmente pendente a carico del TI, della OM e della CA LL
(che ha incorporato nel luglio 2022 la UP LIGHT S.r.l.).
In proposito, vanno sottolineate sia le differenti finalità che caratterizzano il giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale rispetto a quello penale sia la diversità degli elementi costitutivi dei rispettivi illeciti.
Non può assumere alcuna rilevanza esimente neppure la circostanza, prospettata dalla DO, secondo carica d institore sarebbe stata meramente formale.
Infatti, anche in tale ipotesi, la DO sarebbe tenuta a rispondere del proprio comportamento, dato che il soggetto che funge da prestanome è, comunque, responsabile delle conseguenze giuridiche, ivi compresi gli effetti dannosi, che possano scaturire dall assunzione della carica, la cui libera accettazione comporta anche la consapevolezza dei correlativi rischi.
In proposito, va rammenta del c.c.,
impresa commerciale, in forza di un atto di nomina da parte del , in nome e per conto ,
dell impresa o della sede o del ramo d cui è preposto.
L del c.c. delinea gli obblighi che, alla luce della sua posizione , tra cui la regolare e veritiera tenuta delle scritture contabili aziendali.
Orbene, appare evidente che, nel predisporre la rendicontazione contenente false fatture, relative a fittizie forniture di stampi per calzature (peraltro, mai rinvenuti nei locali aziendali), la DO, quale institore della UP LIGHT e persona in stretto rapporto di fiducia con il TI e la OM, abbia consapevolmente concorso gazione di un contributo pubblico non spettante, e ciò a prescindere dal fatto che ella si sia o meno personalmente arricchita e dalla circostanza che tale contributo sia poi stato distratto dalle finalità preventivate esclusivamente ad opera del TI e della OM.
9.1 Acclarata la sussistenza di responsabilità di natura dolosa a carico anche della DO, ai fini della congrua risarcitorio da porsi a carico della medesima, il Collegio ritiene, tuttavia, necessario tenere conto delle seguenti circostanze:
ella non aveva inoltrato la domanda, datata 4/10/2018, con la quale la UP LIGHT avev bando;
non ha firmato la domanda di liquidazione del 1° S.A.L., che è stata sottoscritta dalla OM, quale legale rappresentante della ditta, il 5/10/2020;
non risulta che ella si sia personalmente appropriata di parte della somma di denaro considerato anche che è institore (assunto in data 25/7/2019) il 4/12/2020, ossia prima che venisse liquidato il 1°
S.A.L. in data 21/12/2020 e che venisse accreditato il relativo importo il 29/12/2020;
nessuna responsabilità può esserle ascritta per quanto riguarda la violazione degli obblighi di stabilità previsti dal bando, considerato società americana CA LL è avvenuta nel luglio 2022,
.
Pertanto, non risulta condivisibile la tesi della Procura, secondo cui la DO dovrebbe rispondere, in solido con gli altri convenuti, 40.004,40, cui Il Collegio ritiene, infatti, che debba addebitarsi alla DO, in solido con gli altri convenuti, 72.771,43, 0.004,40, che è stata indebitamente erogata alla UP LIGHT per effetto dell a rendicontazione del 1° S.AL. delle 14 fatture per operazioni inesistenti, di cui si è sopra riferito.
Il Collegio reputa, altresì, che alla DO non possa essere ascritto il danno da disservizio, in quanto l ideazione delle operazioni fraudolente,
contributo, e soprattutto la successiva distrazione della somma illecitamente lucrata sono imputabili esclusivamente agli altri convenuti.
10. Conclusivamente, il Collegio giudicante ritiene che:
OM AG AN CI, in qualità di socia e legale rappresentante pro tempore della UP LIGHT S.r.l., TI GI, in qualità di amministratore di fatto della medesima ditta, e la CA LL, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale società incorporante la UP LIGHT S.r.l., debbano essere condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore della Regione Marche (Autorità di Gestione del contributo), della somma di 374.004,40, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, da calcolarsi, secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal 29/12/2020 (data di accreditamento della prima quota del contributo, di cui al decreto n. 365/IRE del 21/12/2020) e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza; da tale data e sino al soddisfo sono dovuti gli interessi legali sulla somma rivalutata;
DO ET, nella institore della cessata UP LIGHT S.r.l.,
debba essere condannata, in solido con gli altri convenuti, al pagamento, in favore della Regione Marche, nei limiti della minor s
calcolarsi, secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data
(29/12/2020) di accreditamento della prima quota del contributo e sino a quella di pubblicazione della presente sentenza; da tale data e sino al soddisfo sono dovuti gli interessi legali sulla somma rivalutata.
10. Va, infine, disposta, ai sensi degli artt. 80 del c.g.c. e 686 del c.p.c.,
la conversione in pignoramento del sequestro conservativo sui beni e crediti dei convenuti (per come autorizzato con decreto presidenziale n. 128/2023 e confermato dal giudice designato con ordinanza n.
20/2024), nei limiti degli importi per cui viene pronunziata la presente sentenza di condanna e quindi: sino alla concorrenza di ,
per quanto riguarda i convenuti OM AG AN CI, TI GI ed CA LL, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale società incorporante la UP LIGHT; sino alla concorrenza della minor somma di 72.771,43, per quanto riguarda
DO ET.
11. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate condannate, secondo le modalità specificate nel dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunziando:
DA
- OM AG AN CI, in qualità di socia e legale rappresentante pro tempore della cessata UP LIGHT S.r.l., TI GI, amministratore di fatto di tale ditta, ed CA LL, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale società incorporante la UP LIGHT S.r.l., al pagamento, in solido tra loro, in favore della Regione Marche, della complessiva somma di 374.004,40, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, da calcolarsi, secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal 29/12/2020 (data di accreditamento della prima quota del contributo, di cui al decreto n.
365/IRE del 21/12/2020) e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza; da tale data e sino al soddisfo sono dovuti gli interessi legali sulla somma così rivalutata;
DA
DO ET, in qualità d institore della cessata UP LIGHT S.r.l., in solido con gli altri convenuti, al pagamento, in favore della Regione Marche, nei limiti della minor somma di , da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, da calcolarsi, secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal 29/12/2020 (data di accreditamento della prima quota del contributo, di cui al decreto n. 365/IRE del 21/12/2020) e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza; da tale data e sino al soddisfo sono dovuti gli interessi legali sulla somma così rivalutata;
DISPONE
ai sensi degli artt. 80 del c.g.c. e 686 del c.p.c., la conversione in pignoramento del sequestro conservativo sui beni e crediti dei convenuti (per come autorizzato con decreto presidenziale n.
128/2023 e confermato dal giudice designato con ordinanza n.
20/2024): sino alla concorrenza di ,40, per quanto riguarda la OM AG, il TI e la società CA LL; nei limiti di , per quanto riguarda la DO.
Tutti i convenuti vengono condannati, in parti uguali tra loro, alla rifusione in favore dello Stato delle spese del presente giudizio, ivi comprese quelle del procedimento di sequestro conservativo; tali spese vengono del c.g.c., tenendo conto anche di quelle di notifica sostenute dalla Procura regionale, per come analiticamente indicate nella prima parte della nota depositata in data 10/9/2025.
I convenuti OM AG, TI ed CA LL sono, altresì, condannati, in solido tra loro, alla rifusione in favore dello di atti processuali per come analiticamente indicati dalla Procura nella seconda parte della nota depositata in data 10/9/2025, ammontanti Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente Guido Petrigni LT LO DE RO
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)