Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 11/12/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00501/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00012/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12 del 2025, proposto da
RE PP S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Emilio Caucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pordenone, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Fulvia Bressan e Francesca Mussio dell’Avvocatura comunale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Pordenone – Polizia Municipale, non costituito in giudizio;
nei confronti
Gestione Servizi Mobilità S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- dell’atto prot. comunale n. 50082/P/GEN/DFIN del 18.6.2024 (doc. 21), assunto dal Settore III – Servizi Finanziari, notificato in data 18.6.2024, recante “diniego definitivo” alla “richiesta rinnovo di esposizione di un totem luminoso e bifacciale situato in Via Roveredo fronte civ. 2/D, presso la propria attività industriale”;
- di ogni atto presupposto o connesso, ivi compreso, occorrendo: - il richiamato “parere negativo del Comando Polizia Municipale espresso in data 09/12/2024” ; - il richiamato “parere negativo del Comando Polizia Municipale in data 08/01/2024”; - il richiamato “parere negativo del Comando di Polizia Municipale in data 28/02/2024”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pordenone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa LA NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto di costituzione in giudizio ex artt. 10 d.P.R. n. 1199/1971 e 48, comma 1, c.p.a. depositato in data 10 gennaio 2025, di cui è stata data comunicazione a mezzo pec in pari data al Comune opponente e alla società Gestione Servizi Mobilità s.p.a., la società RE PP s.r.l., che gestisce in locazione attiva la discarica di inerti nota come “ex Cava dell’Agnese” sita a Pordenone lungo Via Roveredo, ha riassunto nella presente sede giurisdizionale il ricorso originariamente proposto innanzi al Presidente della Repubblica per l’annullamento degli atti e provvedimenti in epigrafe compiutamente indicati, tra cui, in primo luogo ed essenzialmente, il provvedimento del Dirigente del Settore III – Servizi Finanziari (U.O.C. Tributi – U.O.S. Canone Unico di Pubblicità) del Comune di Pordenone di diniego all’invocato rinnovo dell’autorizzazione per l’esposizione di un totem luminoso e bifacciale in Pordenone, via Roveredo, fronte civico n. 2/D, in prossimità della sede di esercizio dell’attività di impresa.
1.1. La società ricorrente – che ha previamente rappresentato che il Comune intimato le aveva rilasciato nell’anno 2011 l’autorizzazione triennale ora denegata e di seguito l’aveva rinnovata nel 2014, nel 2017 e nel 2020, sempre col parere favorevole del Comando di Polizia Municipale, e, conseguentemente, stigmatizzato la circostanza che «per la prima volta dopo 13 anni, il Comando ha preso a considerare il mappale demaniale alla stregua di una strada di normale percorrenza e di qui a immaginare una sua “intersezione” in senso tecnico con Via Roveredo; su questa base, l’insegna, a sua volta qualificata come “mezzo pubblicitario”, trovandosi in prossimità di una intersezione dovrebbe in tesi essere rimossa» - ha affidato la domanda azionata ai seguenti motivi di diritto:
1) “Violazione di legge: violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 22 e 23 del d.lgs. n. 285/1992, nonché degli artt. 44, 45 e 46 del d.P.R. n. 495/1992 Eccesso di potere per erronea rappresentazione dello stato di fatto, per difetto dei presupposti, illogicità e irragionevolezza, difetto dell’istruttoria” , con cui deduce, in estrema sintesi, che, contrariamente a quanto opinato dal Comune intimato, non può ritenersi sussistente, nel caso di specie, una intersezione , come prevista e disciplinata dal Codice della Strada, di per sé ostativa all’installazione di mezzi per la pubblicità (permanente o temporanea), quale è stato ritenuto dal Comune stesso essere il totem che qui rileva, ma, piuttosto, di un mero accesso (ossia di uno spazio a fondo cieco che collega una proprietà privata alla SP-7 senza alcuna finalità di “circolazione stradale” e che non produce una “corrente di traffico” ), in corrispondenza del quale può sicuramente essere installata un’insegna di esercizio, quale più propriamente deve essere considerato il manufatto in questione.
2) “Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 285/1992 sotto altro profilo, nonché degli artt. 47 e 51 del d.P.R. n. 495/1992; violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del Piano Generale degli Impianti comunale. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità ed irragionevolezza e difetto dell’istruttoria sotto altri profili”, con cui lamenta l’erroneità dell’assunto del Comune, a mente del quale il totem in questione ha natura di “mezzo pubblicitario” ex art. 47, comma 8, del Regolamento attuativo del Codice della Strada, in quanto “l’area non è di pertinenza esclusiva dell’attività”.
Deduce, per converso, che l’area in questione è di pertinenza esclusiva della cava e a tale unico scopo è stata presa in concessione dal Comune di Pordenone e, inoltre, che trattasi di mera insegna di esercizio, in quanto «il totem non contiene altre informazioni che il nome ed il tipo delle attività ivi presenti, indica il luogo in cui tali attività vengono svolte ed è posizionato in corrispondenza dell’accesso».
Sottolinea, in particolare, che «il Comune (…) considera da sempre l’area su cui sorge il totem “a servizio”, cioè di pertinenza, della RE s.r.l.» e, in ogni caso, che «l’insegna può trovarsi in posizioni diverse e rimanere tale, basta che si trovi in “prossimità” ovvero nelle “immediate vicinanze” dell’accesso aziendale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6.10.2023, n. 8716), come appunto accade nella fattispecie, visto che il totem in questione è collocato sulla particella demaniale che funge da accesso alla cava», nonché che «quale “insegna d’esercizio”, il totem avrebbe potuto essere autorizzato persino nella erronea prospettiva che l’accesso all’ex cava formasse una “intersezione” con Via Roveredo ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 285/1992» e ciò in virtù di una delle deroghe di cui all’art. 51, comma 5 del d.P.R. n. 495/1992.
Mai è stato ritenuto, inoltre, che l’installazione di tale manufatto potesse costituire pericolo per la circolazione stradale.
3) “Violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione delle norme in materia di riparto delle competenze in materia, art. 14, 23, 26 del d.lgs. n. 285/1992 (C.d.S.), art. 53 del d.P.R. n. 495/1992 (Regolamento d’attuazione del C.d.S. (Regolamento d’attuazione del C.d.S.), artt. 1, 3 e 4 della l.r. n. 20/2016 e artt. 1 e 2 della l.r. n. 14/2021”, con cui deduce che, a ben osservare, il Comune non doveva nemmeno chiedere il parere al Comando di Polizia municipale, bensì, a mente dell’art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 285/1992, all’Ente di decentramento regionale territorialmente competente, dato che la gestione della strada SR-PN-7 (ex SP-7) di Via Roveredo, in base all’attuale riparto delle competenze e funzioni amministrative, è attribuita alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che la amministra, per l’appunto, per mezzo dell’Ente di decentramento regionale territorialmente competente (E.D.R. di Pordenone).
Per altro verso, il Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992) e il Regolamento d’attuazione (d.P.R. n. 495/1992) non subordinano il rilascio delle autorizzazioni al parere preventivo della Polizia Locale. Nemmeno il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari di Pordenone contiene una simile previsione generale. Lo stesso dicasi per il Regolamento assunto dal Comune di Pordenone per regolare i compiti del Corpo di Polizia Locale.
4) “Eccesso di potere per palese contraddittorietà con atti precedenti, carenza assoluta di motivazione sugli elementi di fatto diversamente valutati nel tempo. Illogicità e ingiustizia manifesta”, con cui deduce la contraddizione e il difetto di motivazione che affligge il provvedimento gravato. Ritiene, in particolare, che il Comune non si sia peritato di spiegare cosa sia cambiato rispetto al passato, quando – si è già evidenziato – il manufatto di che trattasi era stato sempre autorizzato.
3. Il Comune di Pordenone, costituito, con memoria ex art. 73 c.p.a. - dopo avere premesso che «non è in contestazione tra le parti la proprietà demaniale (Agenzia del MA) della strada che conduce sia alla proprietà RE che all’ex Cava Dell’Agnese in locazione alla RE, così come non è in contestazione che il totem dista meno di 25 mt dall’area qualificata dal Comune come “intersezione”» ed avere offerto evidenza dello stato dei luoghi - ha controdedotto alle avverse censure e concluso per la reiezione del ricorso.
4. La società ricorrente ha ribadito le argomentazioni sviluppate nel ricorso introduttivo, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
5. Entrambe le parti hanno, poi, dimesso memorie di replica.
5.1. Il Comune per sottolineare, in particolare, che «sin dagli anni ’80 (ovvero da quando nell’ex cava Dell’Agnese era ubicato il servizio pubblico di discarica comunale) ha acquisito in concessione la strada demaniale, provvedendo da allora a corrispondere allo Stato il relativo canone annuo, per adibirla ed utilizzarla esclusivamente quale strada e viabilità, all’evidenza comunale e quindi pubblica, tenuto conto che il Comune persegue gli interessi della collettività e non certo quelli privati della società RE» , che «in nessun atto sottoscritto tra Comune e società RE e in nessun atto sottoscritto tra Comune e MA (e comunque in nessun documento dimesso dalle parti) risulta che il Comune abbia acquisito in concessione dall’Amministrazione statale la strada in contestazione quale viabilità ad uso esclusivo della società RE” e che la strada che qui occupa “è stata ceduta gratuitamente» dall’Agenzia del MA «al Comune con verbale di consegna sottoscritto in data 12/09/2025 (vedasi doc. 33), proprio in ragione della riconosciuta natura di viabilità comunale della medesima».
Ha, quindi, rimarcato che « la natura di viabilità comunale della strada demaniale è pacificamente riconosciuta tanto dal Comune di Pordenone quanto dall’Agenzia del MA già proprietaria» e che la stessa «è liberamente accessibile (e da chiunque) da via Roveredo e per tale ragione obbligatoriamente soggetta alla vigilanza e controllo del Comune di Pordenone a tutela della circolazione e sicurezza pubblica».
5.2. La società RE per svolgere diffuse argomentazioni a confutazione degli assunti difensivi del Comune.
6. In estrema prossimità dell’udienza pubblica del 22 ottobre 2025, fissata per la trattazione del ricorso, il Comune ha, poi, dimesso ulteriore documentazione e, segnatamente: 1) Copia dell’estratto del BUR della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 16 del 21 aprile 1999 recante la pubblicazione del decreto dell’Assessore alla viabilità e ai trasporti in data 25 febbraio 1999, n. 36 avente ad oggetto la classificazione da strada provinciale a strada comunale della S.P. di Aviano dal km 0+000 al km 1+300; 2) Copia del processo verbale di consegna in data 7 giugno 2000, con cui il detto tratto di strada - che è stato specificato essere “incluso nel centro abitato del Comune di Pordenone” - è stato, per l’appunto, consegnato al Comune di Pordenone, a tutti gli effetti di legge; 3) fotografia tratta da Google maps che individua lungo via Roveredo, direzione Roveredo in Piano, il cartello di inizio della strada provinciale S.P. 7; 4) fotografia aerofotogrammetrica tratta da Google maps ove è individuato il tratto di via Roveredo, dal Km 0 al Km 1,3, di proprietà del Comune di Pordenone.
7. Celebrata l’udienza – nel corso della quale il difensore della società ricorrente ha eccepito la tardività del deposito documentale da ultimo effettuato dal Comune e ribadito, per il resto, le argomentazioni già sviluppate nel ricorso e/o nelle memorie dimesse, insistendo, in particolare, sul fatto che la pertinenzialità va intesa in senso spaziale/relazione, nel mentre il difensore del Comune ha giustificato il detto deposito (funzionale allo scrutinio del terzo motivo di impugnazione) e, comunque, sottolineato che la strada che qui interessa ricade nel centro abitato del Comune di Pordenone, come inequivocabilmente comprova la documentazione dimessa, e che la sua titolarità è del Comune stesso, nonché precisato, a confutazione della ex adverso ritenuta integrazione postuma della motivazione (segnatamente, laddove la difesa del Comune ha posto l’attenzione sul fatto che vi è un’area di intersezione), che il Comando dei VV.UU. nei pareri in data 8 gennaio e 28 febbraio 2024 richiama l’attenzione sulla circostanza che ricorre, nella fattispecie, una area di intersezione a mente del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione – l’affare è stato introitato per essere deciso.
8. Il Collegio ritiene, innanzitutto, di precisare che i documenti dimessi dal Comune in estrema prossimità dell’odierna udienza sono sussumibili tra quelli “utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità della pubblica amministrazione”, di cui, a mente dell’art. 64, comma 3, c.p.a. può essere disposta, anche d'ufficio, l'acquisizione, con la conseguenza che non v’è motivo di dubitare della loro utilizzabilità ai fini della decisione.
9. Nel merito, il ricorso non è fondato.
10. Giova, invero, premettere che il diniego al rinnovo dell’autorizzazione opposto alla società ricorrente e qui dalla stessa gravato è sorretto, sotto il profilo motivazionale, dai pareri negativi espressi dal Comando di Polizia Municipale di Pordenone in data 9 dicembre 2024 («... fatta una dovuta valutazione che la strada in uscita dall'attività costituisce un'intersezione con Via Roveredo. Alla luce di quanto sopra, il manufatto pubblicitario, non rispetta la distanza prescritta da C.d.S. e da Piano Generale degli Impianti da intersezione stradale. Non può nemmeno considerarsi insegna d'esercizio in quanto l'area non è di pertinenza esclusiva dell'attività») , in data 8 gennaio 2024 («... l'impianto pubblicitario è situato in un'area di intersezione, come definitivo dall'art. 3 del C.d.S. e Regolamento di esecuzione, comma 1, punto 1, che testualmente si riporta: "AREA DI INTERSEZIONE: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico”. In virtù di quanto sopra, come riportato sia nell'art. 23 del C.d.S., sia dall'art. 8 del Piano Generale degli Impianti, è sempre vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità (permanente o temporanea) in corrispondenza delle intersezioni, con la prescrizione al punto e), alla voce "Cartelli" (equiparazione del totem pubblicitario) di una distanza minima di 25,00 mt. da quest'ultima») e in data 28 febbraio 2024 («... l'impianto pubblicitario è situato in un'area di intersezione, come definitivo dall'art. 3 del C.d.S. e Regolamento di esecuzione, comma 1, punto 1, che testualmente si riporta: "AREA DI INTERSEZIONE: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico." Da visura catastale, la strada risulta di proprietà al 100% del MA dello Stato, con sede in Roma, quindi non di uso esclusivo privato, ed in ogni caso, aperta al pubblico transito. In virtù di quanto sopra, come riportato sia nell'art. 23 del CdS, sia dall'art. 8 del Piano Generale degli Impianti, è sempre vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità (permanente o temporanea) in corrispondenza delle intersezioni, con la prescrizione al punto e), alla voce "Cartelli" (equiparazione del totem pubblicitario) di una distanza minima di 25,00 mt. da quest'ultima»).
11. Ciò premesso, va, innanzitutto, disatteso il primo motivo di impugnazione.
11.1. Dalla documentazione versata in atti dal Comune e, in particolare, dall’allegato 013-13 e dalla foto aerofogrammetica inserita a pag. 5 della memoria in data 19 settembre 2025 emerge, in maniera inconfutabile, che il luogo di posizionamento del totem luminoso e bifacciale che qui occupa ricade nell’ambito di un’area che, in natura , ha le caratteristiche tipiche della area di intersezione e/o, comunque, della intersezione a raso (o a livello) , per come definite dal Codice della Strada all’art. 3, comma 1, rispettivamente al n. 1 e al n. 26 (“parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico” – “area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse”). Infatti, in tale area confluiscono, intersecandosi, le correnti di traffico che interessano la via Roveredo, la strada che qui occupa e la via Consorziale.
11.2. In ogni caso, anche a voler trascurare di prendere in considerazione la via da ultimo indicata (che, però, pur sempre esiste e vale di per sé a qualificare l’area di che trattasi nei sensi dianzi indicati), basta a connotare l’area stessa quale intersezione la pacifica sussistenza, oltre che del traffico veicolare ( rectius delle correnti di traffico) lungo la via Roveredo, il transito dei veicoli sulla strada che qui occupa diretti verso la discarica di inerti “ex Cava dell’Agnese” o provenienti dalla stessa, in quanto generanti, analogamente, correnti di traffico , secondo la definizione datane dal citato art. 3 del Codice della Strada [“insieme di veicoli (corrente veicolare), (...), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria”].
11.2.1. In giurisprudenza, è stato, infatti, condivisibilmente osservato che per intersezione stradale «si intende qualsiasi incrocio, confluenza o attraversamento tra due o più strade contraddistinto dall'esistenza di un'area comune alle medesime, indipendentemente dalla provenienza e dalla direzione delle varie direttrici di traffico insistenti sulle predette strade" (Cass. civ., sez. II, sent. 29 marzo 2019, n. 8934)» (Cons. St., sez. II, 6 maggio 2021, n. 3541), che «il concetto di intersezione si costruisce non in rapporto al dato formale della denominazione delle strade, ma in relazione al dato sostanziale dell'esistenza di due o più correnti di traffico» (Cons. St., sez. IV., 19 settembre 2012, n. 4794; in termini T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 14 maggio 2015, n. 1591) e soprattutto che «La nozione di "intersezione", contenuta nell'articolo 3 del codice della strada, è stata oggetto di un'interpretazione estensiva volta a sussumere tutte le "situazioni che comunque impegnano l'attenzione dell'automobilista" (ex multis T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 7 luglio 2008, n. 2886)... » (T.A.R. Lombardia - Brescia , sez. I , 19 luglio 2022 , n. 721), ivi compresa, quindi, anche quella che viene in rilievo.
Vi è, infatti, una strada che conduce alla detta discarica, sulla quale gioco forza transitano dei veicoli idonei a generare correnti di traffico, che, in particolare, nella fase di immissione sulla via Roveredo potrebbero entrare in confitto con quelli in transito ( rectius con le correnti di traffico in essere) su tale via, con cui, per l’appunto, vanno ad intersecarsi.
11.3. In nessun caso, la strada di che trattasi può essere ritenuta mero accesso ai sensi dell’art. 44, comma 1, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada), in quanto non ricorrono i presupposti che valgono a qualificarlo.
Non si è, infatti, né al cospetto della immissione “di una strada privata su una strada ad uso pubblico” , né di quella per veicoli “da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico”.
11.4. Il Comune ha, per converso, allegato alle pagg. 6, 7, 8 e 9 della memoria indicata al precedente par. 11.1, offrendone documentale evidenza, che la strada di che trattasi (pacificamente demaniale), oggetto di pluriennale concessione in suo favore, è adibita a viabilità pubblica, quale strada interna al centro abitato. Ha, inoltre, ulteriormente allegato e documentato che tale strada è stata recentemente acquisita gratuitamente al demanio stradale comunale (pagg. 11 e 12 memoria citata e relativi documenti a supporto.
11.5. In ogni caso, a mente del comma 2 dell’art. 44 del citato Regolamento “Per gli accessi a raso” vale la corrispondente definizione “di intersezione di cui all'articolo 3 del codice” ovvero di “area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse”.
Sicché, in definitiva, nulla cambierebbe.
11.6. Vale, conseguentemente, quanto disposto dall’art. 51, comma 4, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada, che disciplina il posizionamento “di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati”, laddove in particolare, alla lett. c), nel consentire alla regolamentazione comunale di derogare al divieto di “posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari (...) in corrispondenza delle intersezioni” di cui al precedente comma 3, lett. b) (art. 23, commi 1 e 6, d.lgs. n. 285/1992), stabilisce, comunque, una distanza minima dall’intersezione di 25 metri, che non può essere ulteriormente derogata.
Tale distanza minima è stata recepita dal Piano generale degli impianti pubblicitari del Comune di Pordenone [vedasi “DEFINIZIONE DEI MEZZI PER LA PUBBLICITA' PERMANENTE”, “Cartello” , lett. e) – pag. 13], in forza del quale è stata denegata alla società ricorrente l’autorizzazione richiesta.
11.7. Il motivo va dunque, come detto, disatteso.
12. Ad analoga sorte è destinato il secondo motivo.
12.1. A confutare le argomentazioni della società ricorrente bastano, invero, le dirimenti considerazioni svolte dalla difesa del Comune (con il conforto di probante documentazione) circa la titolarità dei mappali interessati, di cui già nel corso dello scrutinio del primo motivo di ricorso si è data evidenza.
12.2. Può, dunque, essere utilmente mutuato quanto osservato dalla difesa stessa ovvero che «il mappale 670 ove è ubicato il totem non è e non è mai stato nella disponibilità giuridica della società RE. Ne deriva pacificamente (...) che il totem non può essere qualificato come insegna d’esercizio, giacché l’area ove è ubicato non può giuridicamente qualificarsi quale pertinenza dell’attività, non avendone la società RE la giuridica disponibilità. Non vi è alcun atto che autorizzi la ricorrente ad utilizzare la suddetta area verde, pertinenziale alla strada demaniale, quale area facente parte della propria sede aziendale».
12.3. Giova, infatti, ricordare che, ai sensi dell’art. 47, comma 1, del d.P.R. n. 495/1992, è definita insegna di esercizio “la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta”.
12.4. Nel caso di specie, il totem – come osservato dal Comune “è pacificamente collocato ben al di fuori della recinzione della sede aziendale della RE, precisamente nell’area verde pertinenziale alla strada demaniale (mapp. 670) già di proprietà del MA statale ed oggi del Comune di Pordenone. Peraltro il totem è collocato all’inizio della strada demaniale mentre la sede della società RE si trova nella parte finale della medesima. Il totem, pertanto, non è ubicato nella sede dell’attività situata al civico 2D di via Roveredo (civico indicato da controparte in tutte le richieste di autorizzazione, cfr docc.11,12,13 e 15 di controparte) e neppure nelle pertinenze accessorie della stessa, tantomeno nelle immediate vicinanze. Infatti la sede dell’attività è pacificamente ubicata in area recintata di proprietà RE (di cui ai mappali 309, 521 e 522), area prospiciente la parte finale della strada demaniale (lunga oltre 100 metri), mentre il totem è collocato nell’area verde pertinenziale alla strada demaniale (di cui al mappale 670) di proprietà dapprima del demanio statale e oggi del demanio comunale, nella parte iniziale della strada demaniale”.
13. Manifestamente infondato è, poi, il terzo motivo d’impugnazione, non rinvenendosi in capo all’E.D.R. di Pordenone alcuna competenza ad esprimere pareri circa il rinnovo dell’autorizzazione richiesta dalla società ricorrente.
13.1. In tal senso, s’appalesa, invero, dirimente, in diritto, quanto stabilito dall’art. 2, comma 7, del Codice della Strada (“Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D , E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti”) e, in fatto, la circostanza che il tratto di via Roveredo che qui interessa è pacificamente posto all’interno del centro abitato del Comune di Pordenone (vedasi all. da 34 a 37 – fascicolo doc. Comune), il quale ha una popolazione superiore ai diecimila abitanti.
E’ pacifico, infatti, che «ai fini della individuazione del soggetto proprietario della strada inclusa nel centro abitato di un Comune, sono sufficienti il dato topografico, e cioè il fatto che detta strada, pur essendo parte di una strada statale, regionale o provinciale, attraversi il centro abitato, e la circostanza che il Comune abbia un numero di abitanti superiore a diecimila, senza che rilevino invece né l'atto di declassamento della strada in questione né l'atto di consegna dallo Stato o dalla Provincia al Comune, essendo adempimenti che non sono affatto contemplati dalla norma in questione ai fini dell'individuazione dell'ente proprietario della strada medesima» (Cassazione civile sez. III, 02/03/2012, n.3253; in termini TAR Sicilia, Catania, sez. VII, 29 giugno 2006, n. 7221; Cons. Stato, sez. V, 1° dicembre 2003, n. 7831; Cons. Stato, sez. V, 24 ottobre 2000, n. 5692).
13.2. Sfugge, peraltro, a censure di sorta, risultando, per converso, espressiva di buona amministrazione, la circostanza che la competente U.O.S. si sia avvalsa, ai fini istruttori, del supporto consulenziale del Comando di Polizia locale.
14. Destituito di fondatezza è, infine, anche il quarto e ultimo motivo di impugnazione.
Invero, al di là del fatto che il provvedimento opposto esplicita in maniera alquanto chiara ed intellegibile le ragioni che lo sorreggono, ragioni che – come si è visto – sfuggono ai vizi denunciati dalla società ricorrente, trovando, per converso, pieno conforto nelle norme di riferimento, basta, ad avviso del Collegio, a giustificare il diverso esito del procedimento rispetto ad analoghe pregresse richieste di rinnovo dell’autorizzazione che qui interessa un’accresciuta sensibilità alle esigenze della sicurezza stradale, che devono essere sempre perseguite in via prioritaria.
Sicché, la diversa lettura data in passato alle risultanze fattuali e/o allo stato dei luoghi non può, in alcun modo, vincolare le decisioni della struttura competente, viepiù laddove – si ribadisce – confortate dalle norme che ne costituiscono parametro di riferimento.
Nessun affidamento s’appalesa, dunque, tutelabile.
15. In definitiva, sulla scorta delle considerazioni svolte e per le ragioni esplicitate, il ricorso è infondato e va respinto.
16. Si ravvisano, nondimeno, giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
LA NI, Consigliere, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA NI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO