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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 01/07/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 115/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Alessandro SCIALABBA Presidente dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel. dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 115/2025 RG., avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c., promosso da nata a [...] il [...], residente in [...] alla Frazione Parte_1
Salto via Monte Belice n. 9 (C.F. ) domiciliata in Roma (RM) via Antonio C.F._1
Toscani n. 4 presso lo studio dell'Avv. Massimo Pizzuti, che la rappresenta e difende per procura in atti
- r i c o r r e n t e - contro nato a [...] il [...] residente in [...] CP_1
( ), elettivamente domiciliato in Torino, Via Pastrengo 22 presso lo CodiceFiscale_2
Studio dell'Avv. Ignazio Longo che lo rappresenta e difende per delega in atti
- r e s i s t e n t e -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“a parziale modifica del Decreto n. 4711/2022 del 21.11.2022 del Tribunale di Ivrea Voglia così provvedere:
- Confermare l'affido condiviso della minore ai genitori con collocazione prevalente presso la madre.
pagina 1 di 4 - le visite e gli incontri paterni si svolgano come ritenuto dai Servizi Sociali con l'obiettivo della liberalizzazione e dell'ampliamento al verificarsi dei presupposti eventualmente anche alla presenza della nonna paterna sig.ra . Persona_1
- Il padre proseguirà i percorsi presso CSM e Ser.D. che dovranno collaborare con i Servizi
Sociali per meglio individuare le modalità di incontro più tutelanti per e che Per_2
trimestralmente dovranno consentire ai Servizi Sociali di acquisire documentazione e relazione idonea a verificare che il sig. si sia sottoposto alle cure idonee a inibire la CP_1
patologia psichiatrica e ogni comportamento antisociale
- Presa in carico da parte dell'Educativa per , Per_2
- prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali per minore ed adulti e per questi ultimi anche sostegno alla genitorialità;
Tutti questi interventi dovranno proseguire fino a quando ritenuti utili o necessari dai Servizi stessi.
.- Conferma dell'assetto economico previsto nel decreto in questione.
- Conferma nel resto del citato decreto
Spese compensate. “
CONCLUSIONI DEL PM: “V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 17.1.2025, evocava in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo la modifica del Decreto n. 4711/2022 del 21.11.2022 - con il quale il Tribunale di Ivrea disponeva tra l'altro, su congiunte conclusioni delle parti: •affido condiviso della figlia Per_3
in capo ai genitori, con collocazione presso la madre;
• incontri padre figlia regolati dal S.S.,
[...]
con progressiva liberalizzazione ove ne maturino i presupposti e con presa in carico della minore da parte del S.S. e di Psicologia della età evolutiva;
- lamentando condotte inadeguate del padre affetto da “Disturbo Bipolare” oltre che da “Disturbo da uso di Cannabis”, attualmente in fase di regressione, per cui alternava momenti di lucidità nei periodi in cui si sottoponeva alle dovute cure psichiatriche a momenti di assoluta alterazione psicofisica data dall'allontanamento dai percorsi terapici. Tanto premesso, la madre ha chiesto, a modifica del precedente decreto, l'affido esclusivo della figlia alla madre, con visite e incontri paterni alla presenza della nonna paterna sig.ra
[...]
ovvero in ambiente protetto e comunque alla presenza degli assistenti sociali per il Persona_1
recupero della funzione genitoriale, fino al ripristino delle normali condizioni di visita e pernotto di cui al precedente Decreto.
pagina 2 di 4 Il convenuto si è costituito in giudizio precisando che a seguito del sovra richiamato provvedimento del novembre del 2022, il padre, di concerto con i Servizi e con il pieno assenso dell'odierna ricorrente, ha progressivamente incrementato la frequenza con la figlia (ivi Per_2 compresi i pernotti), laddove l'avverso ricorso si basa su fatti avvenuti nel mese di settembre del
2022. Il padre si sottoponeva alle cure necessarie presso il CSM seguendo il protocollo di cure assegnatogli, e aveva smesso l'abuso di sostanze. Tanto premesso, il convenuto ha chiesto confermarsi in toto le condizioni del provvedimento del 21.11.2022 del Tribunale di Ivrea;
in stretto subordine, fermo l'affidamento condiviso della minore , regolamentarsi gli Persona_4 incontri con il padre con le modalità che il Tribunale riterrà di giustizia nell'esclusivo interesse della minore Per_2
Alla luce della delicata situazione descritta in ricorso, sono stati attivati i Servizi sul territorio i quali, con relazioni trasmesse il 29.5.2025, hanno riferito che la minore ha un buon rapporto con entrambi i genitori, è a conoscenza delle caratteristiche personologiche e della diagnosi del padre, ed assume un atteggiamento protettivo e non colpevolizzante, manifestando dei pensieri affettivi e protettivi verso di lui, che rischiano talvolta di definire un'inversione di ruolo non funzionale alla relazione. La centratura della situazione è legata ai percorsi di cura e alla stabilità nel tempo del sig. , in modo da garantire un adeguato esercizio delle funzioni genitoriali in asse con le CP_1
necessità di crescita di nel rispetto del loro legame affettivo e del desidero di di avere Per_2 Per_2
il padre nella sua vita, con il suo ruolo genitoriale. È stato ritenuto utile, in accordo con il S.
Sociale, il coinvolgimento anche del Ser.D. e da valutare l'opportunità dell'attivazione di eventuali percorsi educativi per la minore, mentre sicuramente opportuno il proseguimento della presa in carico della minore e del nucleo nell'ordine del sostegno alla genitorialità, e per la collaborazione con la rete dei Servizi.
All'udienza del 10.6.2025, le parti, dopo ampio confronto e tenuto conto delle valutazioni rese dai
Servizi incaricati, avendo raggiunto l'accordo, hanno rassegnato le conclusioni congiunte sopra riportate, rinunciando ai provvedimenti provvisori e istruttori ed agli scritti ex art. 473bis.28 c.p.c.. il Tribunale,
CONSIDERATO che è stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti;
VISTA la documentazione prodotta dalle parti;
RITENUTO che le condizioni concordate dalle parti – riguardanti il calendario degli incontri padre/figlia e le modalità più tutelanti per la stessa, in quanto conformi alla legge ed all'interesse pagina 3 di 4 della prole (cui è garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”) - possano essere integralmente recepite dal Collegio.
RITENUTO che in considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vadano compensate tra le medesime (come richiesto);
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, visto il parere del P.M., in accoglimento delle congiunte conclusioni delle parti, a parziale modifica delle condizioni del decreto del Decreto n. 4711/2022 del 21.11.2022 del Tribunale di Ivrea così provvede:
- conferma l'affido condiviso della minore ai genitori con collocazione prevalente presso la madre.
- le visite e gli incontri paterni si svolgeranno come ritenuto dai Servizi Sociali con l'obiettivo della liberalizzazione e dell'ampliamento al verificarsi dei presupposti eventualmente anche alla presenza della nonna paterna sig.ra . Persona_1
- il padre proseguirà i percorsi presso CSM e Ser.D. che dovranno collaborare con i Servizi Sociali per meglio individuare le modalità di incontro più tutelanti per e che trimestralmente Per_2
dovranno consentire ai Servizi Sociali di acquisire documentazione e relazione idonea a verificare che il sig. si sia sottoposto alle cure idonee a inibire la patologia psichiatrica e ogni CP_1
comportamento antisociale
- dispone la presa in carico da parte dell'Educativa per Per_2
- dispone la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali per minore ed adulti e per questi ultimi anche sostegno alla genitorialità;
Tutti questi interventi dovranno proseguire fino a quando ritenuti utili o necessari dai Servizi stessi.
- conferma l'assetto economico previsto nel decreto in questione.
- conferma nel resto del citato decreto,
- compensa le spese del procedimento tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito ed in particolare per le comunicazioni al P.M. ed ai Servizi incaricati.
Così deciso in Ivrea, in data 25 giugno 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Alessandro Scialabba)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Alessandro SCIALABBA Presidente dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel. dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 115/2025 RG., avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c., promosso da nata a [...] il [...], residente in [...] alla Frazione Parte_1
Salto via Monte Belice n. 9 (C.F. ) domiciliata in Roma (RM) via Antonio C.F._1
Toscani n. 4 presso lo studio dell'Avv. Massimo Pizzuti, che la rappresenta e difende per procura in atti
- r i c o r r e n t e - contro nato a [...] il [...] residente in [...] CP_1
( ), elettivamente domiciliato in Torino, Via Pastrengo 22 presso lo CodiceFiscale_2
Studio dell'Avv. Ignazio Longo che lo rappresenta e difende per delega in atti
- r e s i s t e n t e -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“a parziale modifica del Decreto n. 4711/2022 del 21.11.2022 del Tribunale di Ivrea Voglia così provvedere:
- Confermare l'affido condiviso della minore ai genitori con collocazione prevalente presso la madre.
pagina 1 di 4 - le visite e gli incontri paterni si svolgano come ritenuto dai Servizi Sociali con l'obiettivo della liberalizzazione e dell'ampliamento al verificarsi dei presupposti eventualmente anche alla presenza della nonna paterna sig.ra . Persona_1
- Il padre proseguirà i percorsi presso CSM e Ser.D. che dovranno collaborare con i Servizi
Sociali per meglio individuare le modalità di incontro più tutelanti per e che Per_2
trimestralmente dovranno consentire ai Servizi Sociali di acquisire documentazione e relazione idonea a verificare che il sig. si sia sottoposto alle cure idonee a inibire la CP_1
patologia psichiatrica e ogni comportamento antisociale
- Presa in carico da parte dell'Educativa per , Per_2
- prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali per minore ed adulti e per questi ultimi anche sostegno alla genitorialità;
Tutti questi interventi dovranno proseguire fino a quando ritenuti utili o necessari dai Servizi stessi.
.- Conferma dell'assetto economico previsto nel decreto in questione.
- Conferma nel resto del citato decreto
Spese compensate. “
CONCLUSIONI DEL PM: “V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 17.1.2025, evocava in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo la modifica del Decreto n. 4711/2022 del 21.11.2022 - con il quale il Tribunale di Ivrea disponeva tra l'altro, su congiunte conclusioni delle parti: •affido condiviso della figlia Per_3
in capo ai genitori, con collocazione presso la madre;
• incontri padre figlia regolati dal S.S.,
[...]
con progressiva liberalizzazione ove ne maturino i presupposti e con presa in carico della minore da parte del S.S. e di Psicologia della età evolutiva;
- lamentando condotte inadeguate del padre affetto da “Disturbo Bipolare” oltre che da “Disturbo da uso di Cannabis”, attualmente in fase di regressione, per cui alternava momenti di lucidità nei periodi in cui si sottoponeva alle dovute cure psichiatriche a momenti di assoluta alterazione psicofisica data dall'allontanamento dai percorsi terapici. Tanto premesso, la madre ha chiesto, a modifica del precedente decreto, l'affido esclusivo della figlia alla madre, con visite e incontri paterni alla presenza della nonna paterna sig.ra
[...]
ovvero in ambiente protetto e comunque alla presenza degli assistenti sociali per il Persona_1
recupero della funzione genitoriale, fino al ripristino delle normali condizioni di visita e pernotto di cui al precedente Decreto.
pagina 2 di 4 Il convenuto si è costituito in giudizio precisando che a seguito del sovra richiamato provvedimento del novembre del 2022, il padre, di concerto con i Servizi e con il pieno assenso dell'odierna ricorrente, ha progressivamente incrementato la frequenza con la figlia (ivi Per_2 compresi i pernotti), laddove l'avverso ricorso si basa su fatti avvenuti nel mese di settembre del
2022. Il padre si sottoponeva alle cure necessarie presso il CSM seguendo il protocollo di cure assegnatogli, e aveva smesso l'abuso di sostanze. Tanto premesso, il convenuto ha chiesto confermarsi in toto le condizioni del provvedimento del 21.11.2022 del Tribunale di Ivrea;
in stretto subordine, fermo l'affidamento condiviso della minore , regolamentarsi gli Persona_4 incontri con il padre con le modalità che il Tribunale riterrà di giustizia nell'esclusivo interesse della minore Per_2
Alla luce della delicata situazione descritta in ricorso, sono stati attivati i Servizi sul territorio i quali, con relazioni trasmesse il 29.5.2025, hanno riferito che la minore ha un buon rapporto con entrambi i genitori, è a conoscenza delle caratteristiche personologiche e della diagnosi del padre, ed assume un atteggiamento protettivo e non colpevolizzante, manifestando dei pensieri affettivi e protettivi verso di lui, che rischiano talvolta di definire un'inversione di ruolo non funzionale alla relazione. La centratura della situazione è legata ai percorsi di cura e alla stabilità nel tempo del sig. , in modo da garantire un adeguato esercizio delle funzioni genitoriali in asse con le CP_1
necessità di crescita di nel rispetto del loro legame affettivo e del desidero di di avere Per_2 Per_2
il padre nella sua vita, con il suo ruolo genitoriale. È stato ritenuto utile, in accordo con il S.
Sociale, il coinvolgimento anche del Ser.D. e da valutare l'opportunità dell'attivazione di eventuali percorsi educativi per la minore, mentre sicuramente opportuno il proseguimento della presa in carico della minore e del nucleo nell'ordine del sostegno alla genitorialità, e per la collaborazione con la rete dei Servizi.
All'udienza del 10.6.2025, le parti, dopo ampio confronto e tenuto conto delle valutazioni rese dai
Servizi incaricati, avendo raggiunto l'accordo, hanno rassegnato le conclusioni congiunte sopra riportate, rinunciando ai provvedimenti provvisori e istruttori ed agli scritti ex art. 473bis.28 c.p.c.. il Tribunale,
CONSIDERATO che è stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti;
VISTA la documentazione prodotta dalle parti;
RITENUTO che le condizioni concordate dalle parti – riguardanti il calendario degli incontri padre/figlia e le modalità più tutelanti per la stessa, in quanto conformi alla legge ed all'interesse pagina 3 di 4 della prole (cui è garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”) - possano essere integralmente recepite dal Collegio.
RITENUTO che in considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vadano compensate tra le medesime (come richiesto);
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, visto il parere del P.M., in accoglimento delle congiunte conclusioni delle parti, a parziale modifica delle condizioni del decreto del Decreto n. 4711/2022 del 21.11.2022 del Tribunale di Ivrea così provvede:
- conferma l'affido condiviso della minore ai genitori con collocazione prevalente presso la madre.
- le visite e gli incontri paterni si svolgeranno come ritenuto dai Servizi Sociali con l'obiettivo della liberalizzazione e dell'ampliamento al verificarsi dei presupposti eventualmente anche alla presenza della nonna paterna sig.ra . Persona_1
- il padre proseguirà i percorsi presso CSM e Ser.D. che dovranno collaborare con i Servizi Sociali per meglio individuare le modalità di incontro più tutelanti per e che trimestralmente Per_2
dovranno consentire ai Servizi Sociali di acquisire documentazione e relazione idonea a verificare che il sig. si sia sottoposto alle cure idonee a inibire la patologia psichiatrica e ogni CP_1
comportamento antisociale
- dispone la presa in carico da parte dell'Educativa per Per_2
- dispone la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali per minore ed adulti e per questi ultimi anche sostegno alla genitorialità;
Tutti questi interventi dovranno proseguire fino a quando ritenuti utili o necessari dai Servizi stessi.
- conferma l'assetto economico previsto nel decreto in questione.
- conferma nel resto del citato decreto,
- compensa le spese del procedimento tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito ed in particolare per le comunicazioni al P.M. ed ai Servizi incaricati.
Così deciso in Ivrea, in data 25 giugno 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Alessandro Scialabba)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
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