Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/02/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Agata Lombardo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1262/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il [...], c.f. ; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Benedetto Schimmenti e Luciana Dimaggio
appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bagheria, Controparte_1
Via Gigante n. 5, p.iva ; P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Galioto e Pietro Galioto
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Termini Imerese la Parte_6 [...]
e, deducendo che con preliminari di compravendita aventi a oggetto le villette Controparte_1
ricadenti nel complesso edilizio “Elena Residence” in Altavilla Milicia, la convenuta si era impegnata a realizzare un campo di calcetto condominiale per il quale ciascuno di loro aveva corrisposto l'importo di € 10.000,00 e che, stipulati gli atti pubblici, l'impianto promesso non era stato realizzato, chiedevano che, accertato l'inadempimento ex art. 1453 c.c. integrato dalla vendita di aliud pro alio, stante l'inidoneità dei beni trasferiti ad assolvere appieno alla funzione concreta assunta come essenziale dalle parti, la venditrice fosse condannata al risarcimento del danno in ragione dell'esborso di € 10.000,00 sostenuto da ciascuno per la prestazione rimasta inadempiuta. In via subordinata formulavano domanda ex art. 2041 c.c..
n. 1262/21 R.G.
Si costituiva la convenuta, instando per il rigetto della pretesa attrice.
Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, con sentenza del 28.1.2021 rigettava le domande e condannava gli attori alle spese di lite.
ha interposto appello con atto notificato il 16.7.2021. Parte_1
Si è costituita la che ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ex Controparte_1 art. 345 c.p.c., in relazione alla domanda dell'appellante di restituzione della somma di € 86.000,00, quale asserita differenza tra il prezzo della vendita risultante dall'atto acquisto (€ 150.000,00) e quanto effettivamente corrisposto (€ 236.000,00), e ha chiesto, comunque, nel merito, il rigetto del gravame.
Sulle conclusioni precisate dalle parti col deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione il 15.11.2023 con assegnazione dei termini di sessanta e venti giorni, rispettivamente per le comparse conclusionali e le memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui, pur rilevando che nel contratto preliminare il corrispettivo della vendita era stato fissato in € 230.000,00, afferma – sulla scorta della valutazione, a suo avviso, erronea, delle emergenze documentali - ch'egli non aveva dimostrato il pagamento di un prezzo maggiore di quello di € 150.000,00 indicato nell'atto pubblico.
Sostiene che, al di là di quanto desumibile dalle ricevute dei pagamenti in atti, dal Parte_1
prospetto riepilogativo redatto dalla stessa venditrice risulta la corresponsione di € 236.000,00, sicché, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., non avrebbe potuto negarsi il raggiungimento della prova ritenuta carente dal Tribunale. Assume, poi, che la convenuta non aveva sollevato contestazioni sulla domanda subordinata di indebito arricchimento “finalizzata ad ottenere la restituzione delle somme pari ad € 10.000,00 relative alla mancata realizzazione del campo di calcetto o quel maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia ossia il maggior prezzo corrisposto rispetto all'atto di acquisto evidentemente simulato e così per un totale dovuto pari ad € 86.000,00, oltre interessi e rivalutazione”. Reclama dunque, ai sensi dell'art. 2041c.c., la restituzione di quest'ultima somma.
È fondata e va accolta l'eccezione, dedotta dall'appellata, di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. del motivo in esame.
Con l'atto di citazione in primo grado, e consorti hanno chiesto, in via subordinata, Parte_1
che fosse riconosciuto, ai sensi dell'art. 2041 c.c. il loro”diritto alle restituzione delle somme pari ad
€ 10.000,00 relative alla mancata realizzazione del campo di calcetto o quel maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia”, rilevando che dall'asserito inadempimento della venditrice non era loro conseguito un danno per difetti strutturali o per inidoneità della res venduta all'uso cui n. 1262/21 R.G. 3
era destinata, ma un pregiudizio patrimoniale derivante dalla ingiustificata corresponsione dell'importo sopra indicato con correlativo arricchimento della venditrice.
La domanda avanzata in questo grado, tendente a ripetere dall'appellata quanto pagato in più rispetto al prezzo indicato nell'atto pubblico di compravendita, si risolve in una pretesa sostanzialmente e formalmente diversa da quella fatta valere in primo grado, come tale soggetta al divieto dei nova in appello sancito dall'art. 345 c.p.c..
L'azione di ingiustificato arricchimento è un rimedio restitutorio mirante a neutralizzare lo squilibrio determinatosi, in conseguenza di atti o fatti giuridici, tra le sfere patrimoniali di due soggetti, nei limiti dell'arricchimento che non sia sorretto da una giusta causa. Nel caso concreto, il fatto costitutivo dello spostamento patrimoniale, secondo quanto prospettato dall'attore in primo grado, sarebbe stato integrato dalla corresponsione dell'importo di € 10.000,00, priva di giustificazione stante la mancata realizzazione del campetto di calcio cui si sarebbe obbligata la società costruttrice- venditrice.
Ciò posto, non è dubitabile che l'allegazione, quale fonte di ingiustificato arricchimento, del pagamento di € 86.000,00 a titolo di prezzo dissimulato della compravendita, riguardi un fatto ulteriore e diverso e perciò un'inammissibile modifica del petitum e della causa petendi dell'originaria pretesa.
È appena il caso di osservare che – in via di principio – la domanda ex art. 2041 c.c. postula la residualità dell'azione, ossia che un'azione diversa, fondata sul contratto o su una disposizione di legge, non sia astrattamente esperibile, ed è pertanto preclusa quando la diversa azione, proponibile e proposta, abbia avuto sfavorevole esito per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale
(Cass.civ. Sez. Un. n.33954/2023); e che, nella concreta fattispecie, il trasferimento della somma che nell'impostazione attorea avrebbe comportato la deminutio oggetto della pretesa indennitaria trova causa giustificativa negli accordi contrattuali relativi alla compravendita intercorsa tra le parti, sicché una volta esclusa la fondatezza della domanda principale ex art. 1453 c.c. avanzata dall'attore, con decisione non gravata da impugnazione, non residuerebbe spazio per il rimedio di cui all'art. 2041
c.c..
Per il principio della soccombenza, di cui – contrariamente a quanto lamentato col secondo motivo di appello – ha fatto corretta applicazione il Tribunale, l'appellante va condannato al pagamento anche delle spese del presente grado del giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.473,00, oltre rimborso forfetario, c.p.a. e i.v.a.
Sussistono a carico dell'appellante i presupposti dell'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell' art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
n. 1262/21 R.G. 4
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinge l'appello proposto, con atto notificato il 16.7.2021, da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese n.83 del 28.1.2021 che conferma;
condanna l'appellante al pagamento, in favore delle spese di appello, Controparte_1 che liquida in complessivi € 3.473,00, oltre rimborso forfetario, c.p.a. e i.v.a.; dichiara che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Palermo il 24.1.2025 nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione della Corte
d'Appello
Il Giudice est. Agata Lombardo
Il Presidente
Giuseppe Lupo
n. 1262/21 R.G.