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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/03/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di primo grado n. 4146/2024 R.G. promossa da
(C.F. (avv. Andrea Carinci) Parte_1 C.F._1
- ATTORE contro
(C.F. ) (AVV. Emiliano Pacifico); Controparte_1 P.IVA_1
- CONVENUTO
* * *
Oggetto del processo: opposizione agli atti esecutivi
* * *
CONCLUSIONI
Per l'attore: come in atti
Per la convenuta: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Viene in decisione, all'esito di discussione orale e sulle conclusioni di cui in atti, l'opposizione agli atti esecutivi proposta con ricorso ex artt. 281-decies e 617 c.p.c. depositato il 20 marzo 2024 da contro , costituitasi il 1 luglio 2024. Parte_1 Controparte_2
2.
Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.
pagina 1 di 5 3.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti.
4.
Il presente giudizio fa seguito alla fase sommaria di opposizione agli atti esecutivi svoltasi davanti al giudice dell'esecuzione, il quale, con ordinanza 21 febbraio 2024 resa nel procedimento incidentale n. 2587/2023 sub 1 Reg. Esec. Mob., ha negato la sospensione del processo esecutivo, assegnando termine di novanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito e demandando alla fase a cognizione piena il regolamento delle spese processuali.
Il provvedimento del giudice dell'esecuzione è stato confermato dal Tribunale in composizione collegiale con l'ordinanza 29 maggio 2024 che ha respinto il reclamo dell'opponente.
5.
L'opponente ha dedotto la nullità, la illegittimità e l'inefficacia dell'atto di pignoramento mobiliare (bene pignorato, un'autovettura ) eseguito il 12 ottobre 2023 su impulso di _3
, nonché degli atti conseguenti, sul rilievo che le cartelle di Controparte_2 pagamento sottostanti erano state notificate via PEC ad un indirizzo risultante dal pubblico registro riguardante però non la sua persona ma l'impresa agricola di cui egli era titolare e Pt_2 che egli non aveva mai utilizzato.
Si legge infatti nelle premesse del ricorso in opposizione:
«
1. In data 12 ottobre 2023, il Sig. (nel prosieguo anche “il Contribuente”) Parte_1 riceveva la visita dell'ufficiale della riscossione, che procedeva ad effettuare un pignoramento mobiliare su una vettura del Contribuente.
In concreto, è stata pignorata un'auto del contribuente, una ASTON AM DB11 (all. 3). _3
2. Tra i ruoli per cui si è proceduto al pignoramento ci sono ruoli che prevedono entrate tributarie, circostanza questa che radica la giurisdizione innanzi alla Corte di giustizia tributaria, sia entrate che non sono di natura tributaria che radicano quindi la giurisdizione ordinaria (sanzione Consob ecc. cfr. all. 2).
3. In occasione del pignoramento, il Contribuente, che nulla sapeva delle cartelle per cui si stava procedendo all'esecuzione, ha quindi scoperto che tutte quante le cartelle erano state notificate a mezzo PEC ad un indirizzo rinvenuto dall' su . L'indirizzo in questione è CP_2 Pt_2
Email_1
4. Il predetto indirizzo, presso cui sono state notificate le cartelle, è, tuttavia, un indirizzo riferito ad un'impresa agricola del contribuente, che si occupa di sementi e coltivazione (all. 4); un indirizzo, quindi, che nulla ha a che fare con la sfera privata del Contribuente, cui invece chiaramente si riferiscono le cartelle per cui si è proceduto esecutivamente. Ciò, per l'assorbente ragione che l'impresa agricola non svolge pressoché alcuna attività significativa, sicché non è possibile che vi possa essere un debito tributario a carico di tale entità (oltre € 1.000.000,00). La PEC, inoltre, è stata aperta d'ufficio da tant'è che il Contribuente neppure ne ricordava CP_4
l'esistenza. Non è mai stata aperta (del resto, essendo riferita ad un'attività sostanzialmente inoperante, non vi era motivo per aprirla) ed è rimasta sempre inattiva. Non a caso, il Contribuente, non appena conosciuta l'esistenza di detto indirizzo, ha chiesto a di avere notizie sulla PEC CP_4
(all. 5) e ha risposto che, effettivamente, quella PEC non è mai stata attivata (all. 6; CP_4
l'attivazione deve essere fatta dall'Utente, mentre l'apertura è fatta dal provider). pagina 2 di 5 […]».
Il ricorrente ha precisato di aver proposto opposizione con riferimento esclusivo all'esecuzione riguardante illeciti amministrativi (sanzioni Consob, violazioni del codice della strada, diritto annuale dovuto alla Camera di commercio) e non obbligazioni tributarie: «[…] la cartella esattoriale qui oggetto di opposizione viene impugnata esclusivamente nella parte in cui non ha ad oggetto dei tributi, ma limitatamente a sanzione amministrativa Consob e contravvenzioni al codice della strada. Ciò esclude in radice la giurisdizione del giudice tributario ed afferma, piuttosto, quella del G.O. riscossione coattiva di tutte le entrate pubbliche, non solo di quelle tributarie (ex art. 17, D.Lgs. n. 46/1999 «si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici»); di conseguenza, la giurisdizione può essere determinata solamente dalla natura del credito vantato e non dall'atto (Cass. SS.UU. del 18 marzo 2010, n. 6539). A seguito della novella del 2001 (art. 12, comma 2, l. n. 448/2001), che ha riformulato l'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, la giurisdizione tributaria è invero una giurisdizione esclusiva per tutte ma solo le liti in materia di tributo. Tant'è che, secondo l'insegnamento pacifico della Consulta, eventuali previsioni, che assegnassero al giudice tributario controversie non aventi ad oggetto tributi, sarebbero incostituzionali per violazione dell'art. 102, comma 2, Cost. (Corte Cost. n. 64/2008). Nel caso di specie, quindi, trattandosi di pretese non tributarie (sanzione Consob, diritto annuale ecc.), si è certamente fuori dalla nozione di tributo. Di conseguenza va affermata la giurisdizione del Giudice ordinario» (così a pagina 6 del ricorso in opposizione).
Secondo il ricorrente, l'atto di pignoramento è affetto da nullità derivata, come tale deducibile con l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., perché non preceduto da valida notificazione delle cartelle di pagamento, la quale nella riscossione a mezzo ruolo svolte funziona analoga a quella della notificazione del titolo esecutivo (integrato dal ruolo) e del precetto.
Afferma il ricorrente di non aver avuto conoscenza delle cartelle di pagamento se non dopo aver subito il pignoramento mobiliare, e ciò in ragione della nullità della notifica delle cartelle, da ritenersi insanabile, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza 21 febbraio 2024, e non sanata dall'opposizione avverso il successivo atto di pignoramento
6.
Secondo il ricorrente, la notifica delle cartelle esattoriali relative a debiti personali avrebbe dovuto essere eseguita in forma cartacea presso la sua residenza in San Giorgio di Piano (BO), e non con invio di PEC ad un indirizzo non personale ma relativo all'attività imprenditoriale e non attivato.
7.
Premesso che tra gli estratti di ruolo prodotti dal ricorrente sub doc. 2 ve ne è uno (pag. 7 del file prodotto come doc. 2) relativo a omesso versamento alla Camera di commercio del diritto annuale per l'anno 2017 che ha natura tributaria e che dunque esorbita dalla giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto illeciti amministrativi, l'opposizione è infondata.
8.
Come pacifico in atti e comunque documentato dalla convenuta (doc. 1-9), l'atto di pignoramento è stato eseguito anche sulla base delle seguenti cartelle di pagamento, notificate tra il mese di febbraio del 2022 ed il mese di aprile del 2023:
1. cartella di pagamento n. 02020200017627908 notificata il 4 febbraio 2022 (violazione codice della strada, doc. 1); pagina 3 di 5 2. cartella di pagamento n. 02020210015579762 notificata il 22 marzo 2022 (violazione codice della strada, doc. 2);
3. cartella di pagamento n. 02020210019579267 notificata il 15 giugno 2022 (violazione codice della strada e sanzioni amministrative Consob. doc. 3);
4. cartella di pagamento n. 02020210021082736 notificata l'8 luglio 2022 (violazione codice della strada, doc. 4);
5. cartella di pagamento n. 02020210021082837 notificata il 15 giugno 2022 (violazione codice della strada, doc. 5);
6. cartella di pagamento n. 02020210021838258 notificata l'8 luglio 2022 (violazione codice della strada, doc. 6);
7. cartella di pagamento n. 02020220014022807 notificata il 12 aprile 2022 (violazione codice della strada, doc. 7);
8. cartella di pagamento n. 02020230007004320 notificata il 20 febbraio 2023 (sanzione amministrativa Consob, doc. 8);
9. cartella di pagamento n. 02020230014282778001 notificata il 24 aprile 2023 (violazione codice della strada, doc. 9).
E' pacifico che le cartelle sono state inviate all'indirizzo riferibile Email_2 all'odierno opponente e risultante dal registro pubblico Ini-Pec.
E' altresì pacifico e comunque documentato che l'agente della riscossione ha notificato sempre via PEC, all'indirizzo l'atto di intimazione (doc. 10). Email_2
9.
Sono irrilevanti i richiami all'IN (operativo dal 6 luglio 2023, mentre qui si discute si cartelle notificate sino al 24 aprile 2023), così come i riferimenti all'asserita mancata attivazione o consultazione della casella di posta elettronica, del tutto funzionante come risulta dalle ricevute di accettazione e consegna dei messaggi di posta elettronica, o all'asserito smarrimento della password per accedere alla casella, atteso l'onere gravante sul suo titolare.
E' invece infondato l'argomento secondo cui le notifiche delle cartelle sono nulle perché eseguite presso un domicilio digitale relativo all'imprenditore – professionista e non alla persona del signor e ciò per le ragioni già illustrate dal collegio in sede di reclamo (Trib. Parte_1
Bologna, sezione quarta, ord. 29 maggio 2024) oltre che dalla Corte di Cassazione (Cass., sez. I, ord. 22 gennaio 2025, n. 1615; cfr. anche Cass., sez. lav., 2 aprile 2024, n. 8685), decisioni qui integralmente richiamate, non avendo fondamento normativo l'assunto secondo cui non potrebbero essere effettuate al domicilio digitale dell'imprenditore – professionista, risultante da pubblici elenchi, notifiche dell'amministrazione pubblica o dell'agente della riscossione concernenti atti relativi a vicende e fatti (asseritamente) non attinenti alla sfera professionale dell'imprenditore.
10.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
11.
Novità della questione e assenza di un costante indirizzo consolidato in giurisprudenza giustificano la compensazione integrale delle spese processuali, anche relative alla fase sommaria. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- rigetta il ricorso in opposizione agli atti esecutivi;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Bologna, 11 marzo 2025 Il giudice
Antonio Costanzo
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di primo grado n. 4146/2024 R.G. promossa da
(C.F. (avv. Andrea Carinci) Parte_1 C.F._1
- ATTORE contro
(C.F. ) (AVV. Emiliano Pacifico); Controparte_1 P.IVA_1
- CONVENUTO
* * *
Oggetto del processo: opposizione agli atti esecutivi
* * *
CONCLUSIONI
Per l'attore: come in atti
Per la convenuta: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Viene in decisione, all'esito di discussione orale e sulle conclusioni di cui in atti, l'opposizione agli atti esecutivi proposta con ricorso ex artt. 281-decies e 617 c.p.c. depositato il 20 marzo 2024 da contro , costituitasi il 1 luglio 2024. Parte_1 Controparte_2
2.
Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.
pagina 1 di 5 3.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti.
4.
Il presente giudizio fa seguito alla fase sommaria di opposizione agli atti esecutivi svoltasi davanti al giudice dell'esecuzione, il quale, con ordinanza 21 febbraio 2024 resa nel procedimento incidentale n. 2587/2023 sub 1 Reg. Esec. Mob., ha negato la sospensione del processo esecutivo, assegnando termine di novanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito e demandando alla fase a cognizione piena il regolamento delle spese processuali.
Il provvedimento del giudice dell'esecuzione è stato confermato dal Tribunale in composizione collegiale con l'ordinanza 29 maggio 2024 che ha respinto il reclamo dell'opponente.
5.
L'opponente ha dedotto la nullità, la illegittimità e l'inefficacia dell'atto di pignoramento mobiliare (bene pignorato, un'autovettura ) eseguito il 12 ottobre 2023 su impulso di _3
, nonché degli atti conseguenti, sul rilievo che le cartelle di Controparte_2 pagamento sottostanti erano state notificate via PEC ad un indirizzo risultante dal pubblico registro riguardante però non la sua persona ma l'impresa agricola di cui egli era titolare e Pt_2 che egli non aveva mai utilizzato.
Si legge infatti nelle premesse del ricorso in opposizione:
«
1. In data 12 ottobre 2023, il Sig. (nel prosieguo anche “il Contribuente”) Parte_1 riceveva la visita dell'ufficiale della riscossione, che procedeva ad effettuare un pignoramento mobiliare su una vettura del Contribuente.
In concreto, è stata pignorata un'auto del contribuente, una ASTON AM DB11 (all. 3). _3
2. Tra i ruoli per cui si è proceduto al pignoramento ci sono ruoli che prevedono entrate tributarie, circostanza questa che radica la giurisdizione innanzi alla Corte di giustizia tributaria, sia entrate che non sono di natura tributaria che radicano quindi la giurisdizione ordinaria (sanzione Consob ecc. cfr. all. 2).
3. In occasione del pignoramento, il Contribuente, che nulla sapeva delle cartelle per cui si stava procedendo all'esecuzione, ha quindi scoperto che tutte quante le cartelle erano state notificate a mezzo PEC ad un indirizzo rinvenuto dall' su . L'indirizzo in questione è CP_2 Pt_2
Email_1
4. Il predetto indirizzo, presso cui sono state notificate le cartelle, è, tuttavia, un indirizzo riferito ad un'impresa agricola del contribuente, che si occupa di sementi e coltivazione (all. 4); un indirizzo, quindi, che nulla ha a che fare con la sfera privata del Contribuente, cui invece chiaramente si riferiscono le cartelle per cui si è proceduto esecutivamente. Ciò, per l'assorbente ragione che l'impresa agricola non svolge pressoché alcuna attività significativa, sicché non è possibile che vi possa essere un debito tributario a carico di tale entità (oltre € 1.000.000,00). La PEC, inoltre, è stata aperta d'ufficio da tant'è che il Contribuente neppure ne ricordava CP_4
l'esistenza. Non è mai stata aperta (del resto, essendo riferita ad un'attività sostanzialmente inoperante, non vi era motivo per aprirla) ed è rimasta sempre inattiva. Non a caso, il Contribuente, non appena conosciuta l'esistenza di detto indirizzo, ha chiesto a di avere notizie sulla PEC CP_4
(all. 5) e ha risposto che, effettivamente, quella PEC non è mai stata attivata (all. 6; CP_4
l'attivazione deve essere fatta dall'Utente, mentre l'apertura è fatta dal provider). pagina 2 di 5 […]».
Il ricorrente ha precisato di aver proposto opposizione con riferimento esclusivo all'esecuzione riguardante illeciti amministrativi (sanzioni Consob, violazioni del codice della strada, diritto annuale dovuto alla Camera di commercio) e non obbligazioni tributarie: «[…] la cartella esattoriale qui oggetto di opposizione viene impugnata esclusivamente nella parte in cui non ha ad oggetto dei tributi, ma limitatamente a sanzione amministrativa Consob e contravvenzioni al codice della strada. Ciò esclude in radice la giurisdizione del giudice tributario ed afferma, piuttosto, quella del G.O. riscossione coattiva di tutte le entrate pubbliche, non solo di quelle tributarie (ex art. 17, D.Lgs. n. 46/1999 «si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici»); di conseguenza, la giurisdizione può essere determinata solamente dalla natura del credito vantato e non dall'atto (Cass. SS.UU. del 18 marzo 2010, n. 6539). A seguito della novella del 2001 (art. 12, comma 2, l. n. 448/2001), che ha riformulato l'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, la giurisdizione tributaria è invero una giurisdizione esclusiva per tutte ma solo le liti in materia di tributo. Tant'è che, secondo l'insegnamento pacifico della Consulta, eventuali previsioni, che assegnassero al giudice tributario controversie non aventi ad oggetto tributi, sarebbero incostituzionali per violazione dell'art. 102, comma 2, Cost. (Corte Cost. n. 64/2008). Nel caso di specie, quindi, trattandosi di pretese non tributarie (sanzione Consob, diritto annuale ecc.), si è certamente fuori dalla nozione di tributo. Di conseguenza va affermata la giurisdizione del Giudice ordinario» (così a pagina 6 del ricorso in opposizione).
Secondo il ricorrente, l'atto di pignoramento è affetto da nullità derivata, come tale deducibile con l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., perché non preceduto da valida notificazione delle cartelle di pagamento, la quale nella riscossione a mezzo ruolo svolte funziona analoga a quella della notificazione del titolo esecutivo (integrato dal ruolo) e del precetto.
Afferma il ricorrente di non aver avuto conoscenza delle cartelle di pagamento se non dopo aver subito il pignoramento mobiliare, e ciò in ragione della nullità della notifica delle cartelle, da ritenersi insanabile, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza 21 febbraio 2024, e non sanata dall'opposizione avverso il successivo atto di pignoramento
6.
Secondo il ricorrente, la notifica delle cartelle esattoriali relative a debiti personali avrebbe dovuto essere eseguita in forma cartacea presso la sua residenza in San Giorgio di Piano (BO), e non con invio di PEC ad un indirizzo non personale ma relativo all'attività imprenditoriale e non attivato.
7.
Premesso che tra gli estratti di ruolo prodotti dal ricorrente sub doc. 2 ve ne è uno (pag. 7 del file prodotto come doc. 2) relativo a omesso versamento alla Camera di commercio del diritto annuale per l'anno 2017 che ha natura tributaria e che dunque esorbita dalla giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto illeciti amministrativi, l'opposizione è infondata.
8.
Come pacifico in atti e comunque documentato dalla convenuta (doc. 1-9), l'atto di pignoramento è stato eseguito anche sulla base delle seguenti cartelle di pagamento, notificate tra il mese di febbraio del 2022 ed il mese di aprile del 2023:
1. cartella di pagamento n. 02020200017627908 notificata il 4 febbraio 2022 (violazione codice della strada, doc. 1); pagina 3 di 5 2. cartella di pagamento n. 02020210015579762 notificata il 22 marzo 2022 (violazione codice della strada, doc. 2);
3. cartella di pagamento n. 02020210019579267 notificata il 15 giugno 2022 (violazione codice della strada e sanzioni amministrative Consob. doc. 3);
4. cartella di pagamento n. 02020210021082736 notificata l'8 luglio 2022 (violazione codice della strada, doc. 4);
5. cartella di pagamento n. 02020210021082837 notificata il 15 giugno 2022 (violazione codice della strada, doc. 5);
6. cartella di pagamento n. 02020210021838258 notificata l'8 luglio 2022 (violazione codice della strada, doc. 6);
7. cartella di pagamento n. 02020220014022807 notificata il 12 aprile 2022 (violazione codice della strada, doc. 7);
8. cartella di pagamento n. 02020230007004320 notificata il 20 febbraio 2023 (sanzione amministrativa Consob, doc. 8);
9. cartella di pagamento n. 02020230014282778001 notificata il 24 aprile 2023 (violazione codice della strada, doc. 9).
E' pacifico che le cartelle sono state inviate all'indirizzo riferibile Email_2 all'odierno opponente e risultante dal registro pubblico Ini-Pec.
E' altresì pacifico e comunque documentato che l'agente della riscossione ha notificato sempre via PEC, all'indirizzo l'atto di intimazione (doc. 10). Email_2
9.
Sono irrilevanti i richiami all'IN (operativo dal 6 luglio 2023, mentre qui si discute si cartelle notificate sino al 24 aprile 2023), così come i riferimenti all'asserita mancata attivazione o consultazione della casella di posta elettronica, del tutto funzionante come risulta dalle ricevute di accettazione e consegna dei messaggi di posta elettronica, o all'asserito smarrimento della password per accedere alla casella, atteso l'onere gravante sul suo titolare.
E' invece infondato l'argomento secondo cui le notifiche delle cartelle sono nulle perché eseguite presso un domicilio digitale relativo all'imprenditore – professionista e non alla persona del signor e ciò per le ragioni già illustrate dal collegio in sede di reclamo (Trib. Parte_1
Bologna, sezione quarta, ord. 29 maggio 2024) oltre che dalla Corte di Cassazione (Cass., sez. I, ord. 22 gennaio 2025, n. 1615; cfr. anche Cass., sez. lav., 2 aprile 2024, n. 8685), decisioni qui integralmente richiamate, non avendo fondamento normativo l'assunto secondo cui non potrebbero essere effettuate al domicilio digitale dell'imprenditore – professionista, risultante da pubblici elenchi, notifiche dell'amministrazione pubblica o dell'agente della riscossione concernenti atti relativi a vicende e fatti (asseritamente) non attinenti alla sfera professionale dell'imprenditore.
10.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
11.
Novità della questione e assenza di un costante indirizzo consolidato in giurisprudenza giustificano la compensazione integrale delle spese processuali, anche relative alla fase sommaria. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- rigetta il ricorso in opposizione agli atti esecutivi;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Bologna, 11 marzo 2025 Il giudice
Antonio Costanzo
pagina 5 di 5