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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/06/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T., dott.ssa Longo
Adriana Marilù, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3836 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2019 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. URSO Parte_1
ANTONELLO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in VIA DANTE ALIGHIERI, 1 87062 CARIATI
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Castrovillari, C.so Calabria, presso la sede dell' , CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. U. Ferrato, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Avente ad oggetto: Riconoscimento Indennità di accompagnamento ed Handicap in situazione di gravità.
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti, che qui si intendono integralmente riportate. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso depositato in data 26.10.2023 e ritualmente notificato parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva:
- che presentava domanda alla Commissione Invalidi Civili per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di handicap ex art. 3 comma 3
L.104/92;
- che veniva sottoposto a visita medica dalla Commissione e veniva riconosciuto
portatoree di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 L. 104/92 e non bisognevole
dell'indennità di accompagnamento;
- che avverso il predetto provvedimento presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo iscritto al fine di accertare il requisito sanitario per il riconoscimento del beneficio richiesto;
- che il CTU depositava relazione peritale riconoscendolo invalido al 100% e portatrice di handicap ai sensi dell'art. 1 comma 1 L. 104/92 e senza necessità di accompagnamento.
Non concordando con il parere del CTU adiva questo Tribunale e chiedeva il riconoscimento del diritto ai benefici di cui in premessa, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' ed eccepiva la decadenza del diritto e CP_1
l'improponibilità del ricorso per mancata presentazione della domanda in sede amministrativa, nel merito ne contestava la fondatezza, chiedendone il rigetto con la vittoria delle spese di lite in mancanza di dichiarazione sostitutiva ex art. 152
disp. att. c.p.c.
Esaurita la fase istruttoria, con produzione della documentazione in atti ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza indicata in epigrafe la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto unitamente alla motivazione. Preliminarmente va rilevato, ai fini della decadenza dalla azione ex art. 42 co. 3 del d.l. n. 269/2003, che l'azione è stata tempestivamente esperita con ricorso per
A.T.P. depositato nel rispetto del termine semestrale di decadenza decorrente dalla data di comunicazione del verbale di visita collegiale come risulta dalla documentazione in atti.
Nel merito il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà.
La condizione di soggetto portatore di "handicap grave" ai sensi dell'art. 3 comma
3° della già citata L. 104/1992 può essere attribuita, come è noto, a quei soggetti che, a causa della minorazione, singola o plurima, dalla quale sono affetti, si trovino
"in una condizione di riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione". Si tratta, all'evidenza, di una condizione soggettiva (o status) al cui semplice riconoscimento sono collegati vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie nonché ogni altra utilità che sia erogata da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi.
I requisiti per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono alternativamente nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure nella incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza.
Nel caso di specie, per quanto concerne il requisito sanitario, si osserva che la disposta consulenza tecnica, espletata sulla base della documentazione medico-
sanitaria prodotta ed all'esito della visita peritale cui è stato sottoposto il ricorrente,
ha illustrato il quadro clinico del medesimo descrivendone le patologie per concludere nel senso della sussistenza sulla sua persona di una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 100% con i benefici dell'assistenza continua e la sussistenza di uno status di handicap ex art. 3, comma 3°, l.104/1992 a decorrere dal 1.1.2024.
I risultati di tale perizia vengono fatti propri dal Giudice atteso l'esauriente,
obbiettivo e logico procedimento seguito dal perito e stante la mancanza di rilievi da fare in proposito, reputando così sussistente il requisito sanitario richiesto dalla legge per la concessione del beneficio richiesto.
Il riconoscimento del diritto ai chiesti benefici soltanto da una data successiva agli accertamenti sanitari effettuati in sede amministrativa ed alla proposizione del presente ricorso costituisce giusto motivo per disporre la compensazione integrale delle spese di giustizia, ad eccezione delle spese delle consulenze tecniche d'ufficio,
liquidate con separati decreti, che sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il G.O.T., dott.ssa Longo Adriana Marilù, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara il requisito sanitario di cui all'art. 1 della legge 18/1980 a decorrere dal 1.1.2024;
- dichiara il diritto della parte ricorrente ai benefici di cui all'art. 3, comma 3°, l.
104/1992 a decorrere dal 1/1/2024;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate CP_1
con separati decreti.
Castrovillari, li 13.6.2025
IL G.O.T.
Dott.ssa Adriana Marilù Longo