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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/03/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 348/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Grazia
Cardone e Gaetano Lo Curzio, per procura generale alle liti;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Loredana Zappalà, giusta procura in atti;
Appellato
OGGETTO: sanzione conservativa disciplinare - risarcimento danno differenziale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 332/2022 del 22.3.2022, il giudice del lavoro del tribunale di
Siracusa rigettava il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, direttore dell'ufficio postale di Priolo, e, per l'effetto, annullava la Controparte_1 sanzione conservativa disciplinare della sospensione di un giorno dal lavoro e dalla retribuzione irrogata a quest'ultimo con provvedimento del 5.4.2018, per gravi criticità concernenti la mancata esecuzione delle specifiche procedure di sicurezza e di controllo che avrebbero potuto scongiurare la rapina verificatasi nell'ufficio postale in questione il 3 aprile 2017.
Il primo giudice, preliminarmente, riteneva tempestiva la contestazione disciplinare, in considerazione della complessità della struttura organizzativa della società e degli accertamenti richiesti dall'evento delittuoso. Parte_1
Premesso che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte gravava sul datore di lavoro l'onere della prova in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi, della sanzione disciplinare conservativa, rilevava che in assenza di alcuna segnalazione da parte del sistema di telesorveglianza e di segni chiaramente visibili, il giro di ricognizione eseguito dal direttore dell'ufficio postale, senza la presenza di un altro dipendente (come previsto nelle direttive aziendali) non avrebbe comunque consentito di rendersi conto delle alterazioni e di sventare la rapina subìta dall'ufficio postale di Priolo il 3.4.2017, essendo demandate, in via prioritaria, le funzioni di sorveglianza e controllo della sicurezza a sistemi di telesorveglianza della struttura e a soggetti e personale con funzioni e competenze specifiche, dotati di idonea formazione in materia di sicurezza, che non aveva. CP_1
Evidenziava, inoltre, che la contestazione disciplinare effettuata dalla società si basava sulle asserite contraddizioni contenute nelle dichiarazioni rese dal lavoratore a notevole distanza di tempo dall'evento criminoso, in assenza di riscontri oggettivi in merito alle inadempienze imputate al direttore dell'ufficio postale.
Riteneva, pertanto, infondato il ricorso per carenza di prova in ordine alla sussistenza del fatto contestato.
In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da , CP_1
dichiarava la responsabilità della società ricorrente per non aver adottato adeguati sistemi di sicurezza e salvaguardia della incolumità dei propri dipendenti, e, segnatamente, per i postumi traumatici conseguenti all'evento delittuoso subìto dal dipendente in data 3.4.2017, non avendo la società provato di avere apprestato adeguati mezzi di tutela della sicurezza dei lavoratori, concretamente idonei a sventare attività criminose come quelle perpetrate ai danni della società datoriale;
condannava, conseguentemente, al risarcimento del danno Parte_1
differenziale subìto dal dipendente per i postumi permanenti conseguenti all'infortunio subìto, quantificato tramite apposita CTU nella somma di euro
9.729,35, già rivalutata alla data dell'1.1.2021, secondo le tabelle di Milano, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata di anno in anno, dal sorgere del credito sino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese del giudizio e di CTU.
Avverso la citata sentenza proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 21.4.2022; resisteva al gravame l'appellato.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 6.3.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. La società appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha annullato la sanzione disciplinare irrogata al dipendente con provvedimento del
5.4.2018 e ha accolto la domanda riconvenzionale proposta da quest'ultimo.
Lamenta che il giudice avrebbe dovuto valutare le varie circostanze di fatto rappresentate dalla società datoriale nel ricorso di primo grado: la semplice disamina dei fatti e delle norme collettive e legislative di riferimento rende evidente la legittimità della sanzione disciplinare irrogata da al dipendente Parte_1
il quale non aveva osservato le norme del manuale di sicurezza dell'ufficio postale che prevedono l'obbligo di eseguire, prima dell'apertura dell'ufficio, il giro perimetrale di ricognizione esterna alla presenza di un altro dipendente e una volta dentro l'ufficio si deve procedere a una ricognizione delle aree interne accessibili a seguito del disinserimento delle zone di allarme di competenza e dei sistemi di sicurezza interni.
Contesta la statuizione concernente l'assenza in capo allo di CP_1
specifiche competenze in materia di sicurezza, evidenziando che il direttore dell'ufficio postale rappresenta egli stesso un garante della sicurezza.
Ribadisce che il lavoratore ha agito in evidente difformità con quanto disposto dal “Manuale di Sicurezza dell'Ufficio Postale”; aggiunge che dalle dichiarazioni rese in primo grado dallo è emersa una non consona conoscenza delle CP_1
direttive aziendali in materia di attività di controllo esterno/interno, con conseguente responsabilità del dipendente per difetto di diligenza.
Precisa ancora che la consumazione della rapina risulta irrilevante ai fini della irrogazione della sanzione disciplinare oggetto del giudizio, avendo valenza al riguardo la violazione da parte del lavoratore dei dettami di cui al manuale di sicurezza.
1.2. Eccepisce nuovamente l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, avente titolo diverso da quello del ricorso.
1.3. Evidenzia in ogni caso in relazione alla domanda riconvenzionale che la fattispecie rientra interamente nell'ambito di competenza dell'INAIL, con esclusione di qualsiasi responsabilità patrimoniale di Parte_1
1.4. Contesta la statuizione relativa alla sussistenza della responsabilità della società datoriale ex art. 2087 c.c., richiamando sul punto le dichiarazioni rese dai testi e ed elencando tutti i sistemi di sicurezza presenti Tes_1 Tes_2
nell'ufficio postale di Priolo, idonei alla protezione dall'intrusione esterna. Rileva che un attento giro di ricognizione avrebbe potuto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, contribuire a impedire la consumazione del reato.
Evidenzia la correttezza della sanzione disciplinare poiché non ha CP_1
mai impartito al proprio personale dipendente specifiche direttive in ordine alla necessità di effettuare con la massima attenzione la ricognizione visiva e manuale dell'integrità delle protezioni perimetrali alla presenza di altro dipendente. 1.5. Rileva, infine, che il CTU non ha tenuto conto delle contestazioni effettuate dalla difesa di (ritrascritte a pag. 16 del ricorso in Parte_1
appello) e della richiesta di richiamo del consulente, formulando richiesta di eventuale nomina di altro consulente in appello, e reitera le istanze istruttorie formulate in primo grado.
Chiede, pertanto, alla Corte di: accertare e dichiarare la legittimità della sanzione conservativa irrogata al dipendente il 5.4.2018; rigettare la domanda riconvenzionale proposta da , con conseguente condanna di quest'ultimo CP_1
alla restituzione di quanto versato da in esecuzione della Parte_1
sentenza di primo grado, nonché al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
2. L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
2.1.La contestazione disciplinare ha a oggetto le dichiarazioni in parte discordanti rese da in data 10.10.2017, 18.10.2017 e 25.10.2017 Controparte_1
relative alla procedura messa in atto prima di procedere all'apertura dell'ufficio in data 3.4.2017. In particolare, con l'ultima dichiarazione aveva in gran parte CP_1
ritrattato quanto dichiarato nelle precedenti dichiarazioni, riferendo che era giunto in ufficio intorno alle 8.00 e l'ufficio era stato aperto dal collega che aveva Per_1
già fatto da solo il giro esterno di ricognizione. aveva poi da solo CP_1
nuovamente perlustrato la zona perimetrale senza rilevare anomalie.
Il datore di lavoro contestava a che “l'ufficio veniva aperto senza CP_1
alcun controllo esterno, ed ovviamente anche interno” in violazione delle norme del manuale di sicurezza dell'ufficio postale che anche in considerazione della CP_1
sua posizione apicale era tenuto a rispettare.
Osserva il collegio che sebbene nella contestazione disciplinare si facesse riferimento alle conseguenze del comportamento negligente addebitato a CP_1
(comportamento che poneva le premesse per consentire la realizzazione dell'evento criminoso come indica la contestazione), la stessa società datrice di lavoro dà atto che il comportamento contestato all'appellato non consiste nell'avere agevolato mediante un comportamento inadempiente la rapina poi realizzata ma nell'avere aperto l'ufficio senza alcun controllo esterno e interno, che deve essere svolto in presenza di altro dipendente, in violazione delle norme del manuale di sicurezza.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che il controllo richiesto fosse un mero controllo visivo di segni evidenti di effrazione e che nel caso in esame non vi era prova che vi fossero segni evidenti di effrazione percepibili al giro di perlustrazione
“tanto più che nessuno degli altri operatori autorizzati a controlli all'apertura prima dell'ingresso dello in orari precedenti (la mattina presto), si è CP_1
accorto dell'esistenza di segni di effrazione”.
La sentenza dà atto che non era stato il primo dipendente a entrare CP_1
presso l'ufficio postale.
In effetti la documentazione in atti conferma che era entrato prima Per_1
di e avrebbe dovuto provvedere a eseguire il preliminare controllo CP_1
perimetrale esterno e interno.
Inoltre, in ordine alla violazione delle procedure, come evidenziato dalla difesa di parte appellata, emerge che l'ufficio postale di Priolo condivideva i locali con il centro di distribuzione postale. Il manuale di sicurezza prescrive che il primo soggetto che ogni mattina entra nell'ufficio postale deve svolgere la procedura di ricognizione alla presenza di un altro dipendente. Tuttavia, qualora nell'ufficio postale è presente un centro di distribuzione postale, come nel caso in esame, la procedura di ricognizione alla presenza di un altro dipendente deve essere effettuata dal responsabile del centro di distribuzione o da un suo sostituto incaricato e qualora siano presenti delle anomalie non si deve procedere all'operazione di apertura dell'ufficio attivando le misure di sicurezza. Nel caso in esame il 3.4.2017 CP_1
è arrivato in ufficio intorno alle 8.00, l'ufficio postale era già stato aperto dal responsabile del centro di distribuzione postale, il quale era tenuto a svolgere la procedura di ricognizione prevista dal manuale. Inoltre erano già entrati anche altri dipendenti dell'ufficio postale e in particolare in possesso delle chiavi e Per_2
delegato a eseguire le procedure di sicurezza. Tale situazione emerge dalla documentazione prodotta da che indica gli Pt_1
orari di ingresso degli altri dipendenti in data 3.4.2017. , dunque, non era CP_1
tenuto a osservare la procedura prescritta dal manuale in relazione all'ingresso presso l'ufficio postale, atteso che al momento del suo ingresso l'ufficio era già aperto e certamente erano entrati sia il responsabile dell'ufficio di distribuzione, tenuto al controllo, sia il signor dell'ufficio postale e dunque non Per_2 CP_1
era tenuto a eseguire un nuovo giro di perlustrazione, che tuttavia ha svolto, sebbene da solo. Correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto insussistente la violazione del dovere diligenza per inosservanza delle norme del manuale di sicurezza.
Il rilievo relativo alla mancata formazione del personale dell'ufficio in ordine alle norme del manuale di sicurezza non è contenuto nella contestazione disciplinare.
In ordine alla divergenza delle tre dichiarazioni rese da il tribunale CP_1
ha evidenziato che le stesse erano state rese a circa sette mesi dalla rapina, che aveva certamente determinato un fortissimo stato confusionale nello , rimasto CP_1
ostaggio dei rapinatori per circa per 33 minuti.
Ritiene il collegio che la sentenza sul punto vada confermata. Ed invero, innanzitutto la circostanza che le dichiarazioni di siano state raccolte a CP_1
distanza di sette mesi dallo svolgimento dei fatti giustifica che i ricordi possono essere confusi, ancor di più nella fattispecie in esame in cui l'episodio vissuto dall'odierno appellato è stato certamente fonte di fortissimo stress.
2.2. La censura con la quale la società si duole della mancata dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale è infondata.
Ed invero, la società ha agito per accertare le legittimità della sanzione disciplinare relativa al comportamento inadempiente tenuto dal dipendente in occasione della rapina verificatasi nell'aprile 2017. Il dipendente ha chiesto il risarcimento del danno derivato dal medesimo evento oggetto del giudizio in conseguenza della inosservanza del dovere di sicurezza del datore di lavoro a norma dell'art. 2087 c.c..
2.3.La censura relativa al difetto di legittimazione passiva di essendo Pt_1
legittimato per gli infortuni sul lavoro l'INAIL è infondata. Il giudice ha liquidato il danno differenziale, e cioè l'importo che non sarebbe stato coperto dall'indennizzo
INAIL quantificato dall'ente previdenziale su richiesta del giudice in € 13351,65.
Nessuna specifica contestazione ha sollevato su tale importo. Pt_1
2.4.La sentenza deve essere confermata anche in ordine alla responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.
Premesso che il datore di lavoro ha l'onere di tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore predisponendo misure idonee a preservare i lavoratori anche da fatti illeciti di terzi, quali le rapine presso un ufficio postale che custodisce denaro, trattandosi di eventi che hanno una certa probabilità di verificarsi, nel caso in esame
è stato accertato attraverso la prova testimoniale che i segnali di allarme riscontrati presso la centrale operativa, due consecutivi, non sono stati seguiti da interventi concreti. Il teste ha riferito che un solo allarme può essere un falso Tes_2
allarme ma due segnali consecutivi non fanno pensare a un falso allarme. Peraltro, nessuna comunicazione è stata inoltrata al direttore in ordine ai segnali di CP_1
allarme rimasti senza concreto riscontro, comunicazione che avrebbe potuto allertare il direttore dell'ufficio.
Sussiste pertanto la responsabilità del datore di lavoro.
In ordine alla quantificazione del danno il CTU ha risposto ai rilievi del consulente di parte e con l'appello non viene censurata motivatamente la risposta del consulente fatta propria dal giudice ma viene riproposto il rilievo sollevato dal CTU
e si lamenta genericamente il mancato rinnovo della consulenza tecnica. La censura pertanto è inammissibile.
2.5.L'appello deve essere rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 appaiono sussistere i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello, condanna l'appellante a pagare le spese processuali del grado che liquida in €
6000,00 oltre rimborso spese generali cpa e IVA.
Dichiara l'appellante tenuto a versare, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6.3.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 348/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Grazia
Cardone e Gaetano Lo Curzio, per procura generale alle liti;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Loredana Zappalà, giusta procura in atti;
Appellato
OGGETTO: sanzione conservativa disciplinare - risarcimento danno differenziale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 332/2022 del 22.3.2022, il giudice del lavoro del tribunale di
Siracusa rigettava il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, direttore dell'ufficio postale di Priolo, e, per l'effetto, annullava la Controparte_1 sanzione conservativa disciplinare della sospensione di un giorno dal lavoro e dalla retribuzione irrogata a quest'ultimo con provvedimento del 5.4.2018, per gravi criticità concernenti la mancata esecuzione delle specifiche procedure di sicurezza e di controllo che avrebbero potuto scongiurare la rapina verificatasi nell'ufficio postale in questione il 3 aprile 2017.
Il primo giudice, preliminarmente, riteneva tempestiva la contestazione disciplinare, in considerazione della complessità della struttura organizzativa della società e degli accertamenti richiesti dall'evento delittuoso. Parte_1
Premesso che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte gravava sul datore di lavoro l'onere della prova in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi, della sanzione disciplinare conservativa, rilevava che in assenza di alcuna segnalazione da parte del sistema di telesorveglianza e di segni chiaramente visibili, il giro di ricognizione eseguito dal direttore dell'ufficio postale, senza la presenza di un altro dipendente (come previsto nelle direttive aziendali) non avrebbe comunque consentito di rendersi conto delle alterazioni e di sventare la rapina subìta dall'ufficio postale di Priolo il 3.4.2017, essendo demandate, in via prioritaria, le funzioni di sorveglianza e controllo della sicurezza a sistemi di telesorveglianza della struttura e a soggetti e personale con funzioni e competenze specifiche, dotati di idonea formazione in materia di sicurezza, che non aveva. CP_1
Evidenziava, inoltre, che la contestazione disciplinare effettuata dalla società si basava sulle asserite contraddizioni contenute nelle dichiarazioni rese dal lavoratore a notevole distanza di tempo dall'evento criminoso, in assenza di riscontri oggettivi in merito alle inadempienze imputate al direttore dell'ufficio postale.
Riteneva, pertanto, infondato il ricorso per carenza di prova in ordine alla sussistenza del fatto contestato.
In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da , CP_1
dichiarava la responsabilità della società ricorrente per non aver adottato adeguati sistemi di sicurezza e salvaguardia della incolumità dei propri dipendenti, e, segnatamente, per i postumi traumatici conseguenti all'evento delittuoso subìto dal dipendente in data 3.4.2017, non avendo la società provato di avere apprestato adeguati mezzi di tutela della sicurezza dei lavoratori, concretamente idonei a sventare attività criminose come quelle perpetrate ai danni della società datoriale;
condannava, conseguentemente, al risarcimento del danno Parte_1
differenziale subìto dal dipendente per i postumi permanenti conseguenti all'infortunio subìto, quantificato tramite apposita CTU nella somma di euro
9.729,35, già rivalutata alla data dell'1.1.2021, secondo le tabelle di Milano, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata di anno in anno, dal sorgere del credito sino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese del giudizio e di CTU.
Avverso la citata sentenza proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 21.4.2022; resisteva al gravame l'appellato.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 6.3.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. La società appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha annullato la sanzione disciplinare irrogata al dipendente con provvedimento del
5.4.2018 e ha accolto la domanda riconvenzionale proposta da quest'ultimo.
Lamenta che il giudice avrebbe dovuto valutare le varie circostanze di fatto rappresentate dalla società datoriale nel ricorso di primo grado: la semplice disamina dei fatti e delle norme collettive e legislative di riferimento rende evidente la legittimità della sanzione disciplinare irrogata da al dipendente Parte_1
il quale non aveva osservato le norme del manuale di sicurezza dell'ufficio postale che prevedono l'obbligo di eseguire, prima dell'apertura dell'ufficio, il giro perimetrale di ricognizione esterna alla presenza di un altro dipendente e una volta dentro l'ufficio si deve procedere a una ricognizione delle aree interne accessibili a seguito del disinserimento delle zone di allarme di competenza e dei sistemi di sicurezza interni.
Contesta la statuizione concernente l'assenza in capo allo di CP_1
specifiche competenze in materia di sicurezza, evidenziando che il direttore dell'ufficio postale rappresenta egli stesso un garante della sicurezza.
Ribadisce che il lavoratore ha agito in evidente difformità con quanto disposto dal “Manuale di Sicurezza dell'Ufficio Postale”; aggiunge che dalle dichiarazioni rese in primo grado dallo è emersa una non consona conoscenza delle CP_1
direttive aziendali in materia di attività di controllo esterno/interno, con conseguente responsabilità del dipendente per difetto di diligenza.
Precisa ancora che la consumazione della rapina risulta irrilevante ai fini della irrogazione della sanzione disciplinare oggetto del giudizio, avendo valenza al riguardo la violazione da parte del lavoratore dei dettami di cui al manuale di sicurezza.
1.2. Eccepisce nuovamente l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, avente titolo diverso da quello del ricorso.
1.3. Evidenzia in ogni caso in relazione alla domanda riconvenzionale che la fattispecie rientra interamente nell'ambito di competenza dell'INAIL, con esclusione di qualsiasi responsabilità patrimoniale di Parte_1
1.4. Contesta la statuizione relativa alla sussistenza della responsabilità della società datoriale ex art. 2087 c.c., richiamando sul punto le dichiarazioni rese dai testi e ed elencando tutti i sistemi di sicurezza presenti Tes_1 Tes_2
nell'ufficio postale di Priolo, idonei alla protezione dall'intrusione esterna. Rileva che un attento giro di ricognizione avrebbe potuto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, contribuire a impedire la consumazione del reato.
Evidenzia la correttezza della sanzione disciplinare poiché non ha CP_1
mai impartito al proprio personale dipendente specifiche direttive in ordine alla necessità di effettuare con la massima attenzione la ricognizione visiva e manuale dell'integrità delle protezioni perimetrali alla presenza di altro dipendente. 1.5. Rileva, infine, che il CTU non ha tenuto conto delle contestazioni effettuate dalla difesa di (ritrascritte a pag. 16 del ricorso in Parte_1
appello) e della richiesta di richiamo del consulente, formulando richiesta di eventuale nomina di altro consulente in appello, e reitera le istanze istruttorie formulate in primo grado.
Chiede, pertanto, alla Corte di: accertare e dichiarare la legittimità della sanzione conservativa irrogata al dipendente il 5.4.2018; rigettare la domanda riconvenzionale proposta da , con conseguente condanna di quest'ultimo CP_1
alla restituzione di quanto versato da in esecuzione della Parte_1
sentenza di primo grado, nonché al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
2. L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
2.1.La contestazione disciplinare ha a oggetto le dichiarazioni in parte discordanti rese da in data 10.10.2017, 18.10.2017 e 25.10.2017 Controparte_1
relative alla procedura messa in atto prima di procedere all'apertura dell'ufficio in data 3.4.2017. In particolare, con l'ultima dichiarazione aveva in gran parte CP_1
ritrattato quanto dichiarato nelle precedenti dichiarazioni, riferendo che era giunto in ufficio intorno alle 8.00 e l'ufficio era stato aperto dal collega che aveva Per_1
già fatto da solo il giro esterno di ricognizione. aveva poi da solo CP_1
nuovamente perlustrato la zona perimetrale senza rilevare anomalie.
Il datore di lavoro contestava a che “l'ufficio veniva aperto senza CP_1
alcun controllo esterno, ed ovviamente anche interno” in violazione delle norme del manuale di sicurezza dell'ufficio postale che anche in considerazione della CP_1
sua posizione apicale era tenuto a rispettare.
Osserva il collegio che sebbene nella contestazione disciplinare si facesse riferimento alle conseguenze del comportamento negligente addebitato a CP_1
(comportamento che poneva le premesse per consentire la realizzazione dell'evento criminoso come indica la contestazione), la stessa società datrice di lavoro dà atto che il comportamento contestato all'appellato non consiste nell'avere agevolato mediante un comportamento inadempiente la rapina poi realizzata ma nell'avere aperto l'ufficio senza alcun controllo esterno e interno, che deve essere svolto in presenza di altro dipendente, in violazione delle norme del manuale di sicurezza.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che il controllo richiesto fosse un mero controllo visivo di segni evidenti di effrazione e che nel caso in esame non vi era prova che vi fossero segni evidenti di effrazione percepibili al giro di perlustrazione
“tanto più che nessuno degli altri operatori autorizzati a controlli all'apertura prima dell'ingresso dello in orari precedenti (la mattina presto), si è CP_1
accorto dell'esistenza di segni di effrazione”.
La sentenza dà atto che non era stato il primo dipendente a entrare CP_1
presso l'ufficio postale.
In effetti la documentazione in atti conferma che era entrato prima Per_1
di e avrebbe dovuto provvedere a eseguire il preliminare controllo CP_1
perimetrale esterno e interno.
Inoltre, in ordine alla violazione delle procedure, come evidenziato dalla difesa di parte appellata, emerge che l'ufficio postale di Priolo condivideva i locali con il centro di distribuzione postale. Il manuale di sicurezza prescrive che il primo soggetto che ogni mattina entra nell'ufficio postale deve svolgere la procedura di ricognizione alla presenza di un altro dipendente. Tuttavia, qualora nell'ufficio postale è presente un centro di distribuzione postale, come nel caso in esame, la procedura di ricognizione alla presenza di un altro dipendente deve essere effettuata dal responsabile del centro di distribuzione o da un suo sostituto incaricato e qualora siano presenti delle anomalie non si deve procedere all'operazione di apertura dell'ufficio attivando le misure di sicurezza. Nel caso in esame il 3.4.2017 CP_1
è arrivato in ufficio intorno alle 8.00, l'ufficio postale era già stato aperto dal responsabile del centro di distribuzione postale, il quale era tenuto a svolgere la procedura di ricognizione prevista dal manuale. Inoltre erano già entrati anche altri dipendenti dell'ufficio postale e in particolare in possesso delle chiavi e Per_2
delegato a eseguire le procedure di sicurezza. Tale situazione emerge dalla documentazione prodotta da che indica gli Pt_1
orari di ingresso degli altri dipendenti in data 3.4.2017. , dunque, non era CP_1
tenuto a osservare la procedura prescritta dal manuale in relazione all'ingresso presso l'ufficio postale, atteso che al momento del suo ingresso l'ufficio era già aperto e certamente erano entrati sia il responsabile dell'ufficio di distribuzione, tenuto al controllo, sia il signor dell'ufficio postale e dunque non Per_2 CP_1
era tenuto a eseguire un nuovo giro di perlustrazione, che tuttavia ha svolto, sebbene da solo. Correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto insussistente la violazione del dovere diligenza per inosservanza delle norme del manuale di sicurezza.
Il rilievo relativo alla mancata formazione del personale dell'ufficio in ordine alle norme del manuale di sicurezza non è contenuto nella contestazione disciplinare.
In ordine alla divergenza delle tre dichiarazioni rese da il tribunale CP_1
ha evidenziato che le stesse erano state rese a circa sette mesi dalla rapina, che aveva certamente determinato un fortissimo stato confusionale nello , rimasto CP_1
ostaggio dei rapinatori per circa per 33 minuti.
Ritiene il collegio che la sentenza sul punto vada confermata. Ed invero, innanzitutto la circostanza che le dichiarazioni di siano state raccolte a CP_1
distanza di sette mesi dallo svolgimento dei fatti giustifica che i ricordi possono essere confusi, ancor di più nella fattispecie in esame in cui l'episodio vissuto dall'odierno appellato è stato certamente fonte di fortissimo stress.
2.2. La censura con la quale la società si duole della mancata dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale è infondata.
Ed invero, la società ha agito per accertare le legittimità della sanzione disciplinare relativa al comportamento inadempiente tenuto dal dipendente in occasione della rapina verificatasi nell'aprile 2017. Il dipendente ha chiesto il risarcimento del danno derivato dal medesimo evento oggetto del giudizio in conseguenza della inosservanza del dovere di sicurezza del datore di lavoro a norma dell'art. 2087 c.c..
2.3.La censura relativa al difetto di legittimazione passiva di essendo Pt_1
legittimato per gli infortuni sul lavoro l'INAIL è infondata. Il giudice ha liquidato il danno differenziale, e cioè l'importo che non sarebbe stato coperto dall'indennizzo
INAIL quantificato dall'ente previdenziale su richiesta del giudice in € 13351,65.
Nessuna specifica contestazione ha sollevato su tale importo. Pt_1
2.4.La sentenza deve essere confermata anche in ordine alla responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.
Premesso che il datore di lavoro ha l'onere di tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore predisponendo misure idonee a preservare i lavoratori anche da fatti illeciti di terzi, quali le rapine presso un ufficio postale che custodisce denaro, trattandosi di eventi che hanno una certa probabilità di verificarsi, nel caso in esame
è stato accertato attraverso la prova testimoniale che i segnali di allarme riscontrati presso la centrale operativa, due consecutivi, non sono stati seguiti da interventi concreti. Il teste ha riferito che un solo allarme può essere un falso Tes_2
allarme ma due segnali consecutivi non fanno pensare a un falso allarme. Peraltro, nessuna comunicazione è stata inoltrata al direttore in ordine ai segnali di CP_1
allarme rimasti senza concreto riscontro, comunicazione che avrebbe potuto allertare il direttore dell'ufficio.
Sussiste pertanto la responsabilità del datore di lavoro.
In ordine alla quantificazione del danno il CTU ha risposto ai rilievi del consulente di parte e con l'appello non viene censurata motivatamente la risposta del consulente fatta propria dal giudice ma viene riproposto il rilievo sollevato dal CTU
e si lamenta genericamente il mancato rinnovo della consulenza tecnica. La censura pertanto è inammissibile.
2.5.L'appello deve essere rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 appaiono sussistere i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello, condanna l'appellante a pagare le spese processuali del grado che liquida in €
6000,00 oltre rimborso spese generali cpa e IVA.
Dichiara l'appellante tenuto a versare, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6.3.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi