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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/07/2025, n. 3144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3144 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2309 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Parco
Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento – con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo appellante contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Picone, con CP_1 elezione di domicilio ad Agrigento, via Esseneto n.65 appellato e
di Agrigento Controparte_2 appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza cartolare del 3.07.2025, e la causa veniva assunta in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall' avverso la sentenza n. 47/2024, resa dal Parte_1
Giudice di Pace di Agrigento in data 20.01.2024. A sostegno dell'appello l'amministrazione deduce l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui, pur riconoscendo l'esenzione dall'imposta di registro dei provvedimenti giudiziari prevista per le
Amministrazioni soccombenti, ha rigettato l'opposizione da questa proposta, ritenendo che fosse sufficiente a fondare la pretesa creditoria la circostanza che l'opposto, intimato dall' , avesse Controparte_2 pagato l'imposta di registro e che di contro l'amministrazione non lo avrebbe invece informato della richiesta di sgravio inviata all'
[...]
. Ha quindi chiesto la riforma integrale della sentenza CP_2 impugnata e l'annullamento del d.i. n.484/22, in quanto emesso dal
GdP in assenza dei presupposti normativi.
Si è costituito , eccependo innanzi tutto l'incompetenza CP_1 di queto Tribunale in favore di quello di Agrigento nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata ai sensi dell'art.341 cpc. Nel merito ha invece contestato il motivo di impugnazione e ne ha chiesto in rigetto.
Non si è costituita invece l' ancorchè Controparte_2 correttamente evocata in giudizio e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Così sommariamente riassunti i fatti principali, preliminarmente va affermata la competenza di questo Tribunale a decidere la controversia.
La Suprema Corte ha ormai ripetutamente affermato che l'appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace nei giudizi in cui è parte una amministrazione dello Stato, si propone al Tribunale del luogo in cui ha sede l'Avvocatura della Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie;
fanno eccezione soltanto le controversie aventi ad oggetto l'opposizione avverso ordinanze di ingiunzione rispetto alle quali il giudice competente va individuato secondo il principio di prossimità, ossia in quello “del luogo in cui è commessa la violazione”(Corte di Cassazione sentenza n. 579 del 14/01/2009; Cassazione n.5077/22), circostanza che non ricorre nella specie.
Ciò posto, l'appello è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
Nelle ipotesi in cui una delle parti processuali sia un'Amministrazione dello Stato, l'art. 59, primo comma, lettera a) del testo unico sull'imposta di registro, dispone che: «si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le
Amministrazioni dello Stato».
Consegue nella specie che l' appellante, Parte_1 ancorchè soccombente nel giudizio conclusosi con la sentenza n.682/2017 resa dal Tribunale di Agrigento e posta a fondamento del ricorso monitorio, non è tenuta a pagare l'imposta di registro e, conseguentemente, la suddetta sentenza avrebbe dovuto essere registrata mediante prenotazione a debito.
Consegue che l'odierno appellato avrebbe dovuto non pagare l'imposta di registro, ritenendola non dovuta, e piuttosto impugnare l'avviso di liquidazione notificatogli in merito all'imposta di registro.
Né può condividersi la tesi sostenuta dal Gdp in primo grado secondo cui l'amministrazione regionale non avendo comunicato al Capitano Cont l'istanza di sgravio inoltrata all' sarebbe tenuta a rimborsare comunque quanto da quest'ultimo pagato all' Ed invero, CP_2 nessun obbligo è possibile ravvisare in capo all'Amministrazione regionale, soggetto esente dal pagamento dell'imposta registro, di corrispondere all'odierno appellato l'importo da questi erroneamente versato all' . Controparte_2 Consegue che il d.i. n.484/22 emesso dal GdP di Agrigento va annullato, non sussistendo i presupposti per affermare l'esistenza di un credito di nei confronti dell'amministrazione regionale. CP_1
Fermo restando che questi potrebbe agire nei confronti dell'ADE con l'azione di indebito, ove ancora esperibile.
Infine, le spese tenuto conto dell'esito della controversia vanno interamente compensate tra le parti, restando a carico di CP_1 quelle relative al monitorio.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto dall' Assessorato Regionale dei Beni
Culturali e dell'Identità Siciliana, annulla la sentenza n. 47/2024, resa dal Giudice di Pace di Agrigento in data 20.01.2024.
Annulla il d.i. n.484/22 emesso dal GdP di Agrigento.
Compensa interamente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Così deciso a Palermo, in data 14/07/2025.
Il Giudice
Emanuela Piazza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2309 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Parco
Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento – con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo appellante contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Picone, con CP_1 elezione di domicilio ad Agrigento, via Esseneto n.65 appellato e
di Agrigento Controparte_2 appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza cartolare del 3.07.2025, e la causa veniva assunta in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall' avverso la sentenza n. 47/2024, resa dal Parte_1
Giudice di Pace di Agrigento in data 20.01.2024. A sostegno dell'appello l'amministrazione deduce l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui, pur riconoscendo l'esenzione dall'imposta di registro dei provvedimenti giudiziari prevista per le
Amministrazioni soccombenti, ha rigettato l'opposizione da questa proposta, ritenendo che fosse sufficiente a fondare la pretesa creditoria la circostanza che l'opposto, intimato dall' , avesse Controparte_2 pagato l'imposta di registro e che di contro l'amministrazione non lo avrebbe invece informato della richiesta di sgravio inviata all'
[...]
. Ha quindi chiesto la riforma integrale della sentenza CP_2 impugnata e l'annullamento del d.i. n.484/22, in quanto emesso dal
GdP in assenza dei presupposti normativi.
Si è costituito , eccependo innanzi tutto l'incompetenza CP_1 di queto Tribunale in favore di quello di Agrigento nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata ai sensi dell'art.341 cpc. Nel merito ha invece contestato il motivo di impugnazione e ne ha chiesto in rigetto.
Non si è costituita invece l' ancorchè Controparte_2 correttamente evocata in giudizio e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Così sommariamente riassunti i fatti principali, preliminarmente va affermata la competenza di questo Tribunale a decidere la controversia.
La Suprema Corte ha ormai ripetutamente affermato che l'appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace nei giudizi in cui è parte una amministrazione dello Stato, si propone al Tribunale del luogo in cui ha sede l'Avvocatura della Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie;
fanno eccezione soltanto le controversie aventi ad oggetto l'opposizione avverso ordinanze di ingiunzione rispetto alle quali il giudice competente va individuato secondo il principio di prossimità, ossia in quello “del luogo in cui è commessa la violazione”(Corte di Cassazione sentenza n. 579 del 14/01/2009; Cassazione n.5077/22), circostanza che non ricorre nella specie.
Ciò posto, l'appello è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
Nelle ipotesi in cui una delle parti processuali sia un'Amministrazione dello Stato, l'art. 59, primo comma, lettera a) del testo unico sull'imposta di registro, dispone che: «si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le
Amministrazioni dello Stato».
Consegue nella specie che l' appellante, Parte_1 ancorchè soccombente nel giudizio conclusosi con la sentenza n.682/2017 resa dal Tribunale di Agrigento e posta a fondamento del ricorso monitorio, non è tenuta a pagare l'imposta di registro e, conseguentemente, la suddetta sentenza avrebbe dovuto essere registrata mediante prenotazione a debito.
Consegue che l'odierno appellato avrebbe dovuto non pagare l'imposta di registro, ritenendola non dovuta, e piuttosto impugnare l'avviso di liquidazione notificatogli in merito all'imposta di registro.
Né può condividersi la tesi sostenuta dal Gdp in primo grado secondo cui l'amministrazione regionale non avendo comunicato al Capitano Cont l'istanza di sgravio inoltrata all' sarebbe tenuta a rimborsare comunque quanto da quest'ultimo pagato all' Ed invero, CP_2 nessun obbligo è possibile ravvisare in capo all'Amministrazione regionale, soggetto esente dal pagamento dell'imposta registro, di corrispondere all'odierno appellato l'importo da questi erroneamente versato all' . Controparte_2 Consegue che il d.i. n.484/22 emesso dal GdP di Agrigento va annullato, non sussistendo i presupposti per affermare l'esistenza di un credito di nei confronti dell'amministrazione regionale. CP_1
Fermo restando che questi potrebbe agire nei confronti dell'ADE con l'azione di indebito, ove ancora esperibile.
Infine, le spese tenuto conto dell'esito della controversia vanno interamente compensate tra le parti, restando a carico di CP_1 quelle relative al monitorio.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto dall' Assessorato Regionale dei Beni
Culturali e dell'Identità Siciliana, annulla la sentenza n. 47/2024, resa dal Giudice di Pace di Agrigento in data 20.01.2024.
Annulla il d.i. n.484/22 emesso dal GdP di Agrigento.
Compensa interamente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Così deciso a Palermo, in data 14/07/2025.
Il Giudice
Emanuela Piazza