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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/06/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti relativi alla causa di lavoro n. 1301/2020 R.G.C.L., promossa da Parte_1
(rappr. e dif. dall'avv. D. Gulino) contro (rappr. e dif. dall'avv. CP_1
G. Rizza), avente ad oggetto: ripetizione di indebito;
osserva
(in prosieguo soltanto ) espone: che con Sentenza Parte_1 Pt_1
n. 253/2006, depositata in data 27.3.2006, il Tribunale Civile di Ragusa, Sez. Lavoro, ha dichiarato la nullità del termine finale apposto al contratto di lavoro, relativo al periodo dal 6 ottobre 2000 al 31.1.2001, concluso con CP_1
, dichiarando l'avvenuta instaurazione tra le parti di un contratto a tempo
[...] indeterminato fin dall'origine; che la è stata pertanto reimmessa in CP_1 servizio nel posto di lavoro precedentemente occupato;
che a detta lavoratrice è stato altresì risarcito il danno sofferto commisurato alle retribuzioni globali di fatto spettanti a decorrere dal 29.10.2003, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al soddisfo;
che l'odierna resistente ha, per tale ragione, intimato ad essa ricorrente, con atto di precetto notificato in data 18.4.2006, il pagamento della complessiva somma di € 47.084,84, oltre accessori;
che, per effetto di ordinanza di assegnazione resa ad esito di procedura esecutiva, la resistente ha ricevuto la complessiva somma di € 46.086,55 (oltre le spese liquidate al legale antistatario pari ad € 2.788,39); che, con Sentenza n. 1027/2010, la Corte d' Appello di Catania ha rigettato l'appello promosso da
, confermando l'impugnata sentenza;
di avere proposto, Parte_1 avverso detta pronuncia, ricorso per Cassazione;
che la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata rinviando anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte d'Appello di Roma;
che con sentenza n. 3046 del 2016, resa nella causa iscritta al n. 334/2016, la Corte d'Appello di Roma, in parziale accoglimento del ricorso promosso da , ha rideterminato l'importo dovuto Pt_1 a titolo risarcitorio, commisurandolo ad una indennità pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione;
che la ha percepito indebitamente la differenza tra l'importo ad essa attribuito CP_1 in forza della citata ordinanza di assegnazione e l'importo alla stessa definitivamente spettante (pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto); che, in particolare, atteso che la somma già liquidata ammonta ad € 46.086,55 e che le 4 mensilità da liquidare ammontano ad € 8.764,65 (in essi compresi interessi e rivalutazione), la differenza dovuta dalla deve CP_1 ritenersi di importo pari ad € 37.321,23; di avere vanamente invitato e diffidato la resistente alla restituzione di tale somma. Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito: “accerti e dichiari che le somme, ut supra indicate, percepite dalla sig.ra non CP_1 sono dovute e, per l'effetto, condanni quest'ultima alla restituzione, in favore di
in persona del legale r.p.t., della complessiva somma di € Parte_1
37.321,23 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero, della maggiore o minore somma che il Giudicante, all'esito dell'accertamento, riterrà di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”. deduce l'inammissibilità del ricorso, rappresentando che CP_1 trattasi di questione già coperta da giudicato.
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Non costituisce oggetto di contestazione il seguente avvicendarsi di eventi: con sentenza n. 253/2006 del 27.3.2006, il giudice del lavoro presso il Tribunale di Ragusa, ha dichiarato la nullità del termine finale apposto al contratto di lavoro intercorso tra le odierne parti in causa nel periodo dal 6 ottobre 2000 al 31.1.2001, condannando a risarcire alla il danno Pt_1 CP_1 sofferto, in misura pari alle retribuzioni globali di fatto spettanti a decorrere dal 29.10.2003, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al soddisfo;
ad esito di apposita procedura esecutiva, è stata resa ordinanza di assegnazione in forza della quale la ricorrente ha ricevuto il complessivo importo di € 46.086,55 (oltre le spese liquidate al legale antistatario pari ad € 2.788,39); la suddetta sentenza è stata impugnata dinanzi alla Corte d'Appello che ha disatteso il gravame con Sentenza n. 1027 del 4/12/2010; tale pronuncia di secondo grado ha costituito oggetto di ricorso per Cassazione;
ad esito del giudizio, la Suprema Corte ha: a) rigettato il ricorso con riferimento ai capi della sentenza concernenti la nullità del termine;
b) accolto il ricorso riguardo all'ammontare del risarcimento dovuto alla lavoratrice, e ciò per effetto della applicazione della disciplina sopravvenuta contenuta nell'art. 32 della Legge 183/2010; c) rinviato alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, ai fini della rideterminazione di tale risarcimento in ossequio ai criteri di cui al richiamato art. 32; la società odierna ricorrente, nel contesto del ricorso in riassunzione dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, ha chiesto che l'adito collegio volesse, “in applicazione dei principi di diritto enunciati nella sentenza della Suprema Corte, rigettare la domanda risarcitoria come formulata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado con applicazione dell'art. 32 comma V e VI L. 183/2010 e con riconoscimento di un'indennità onnicomprensiva nella misura minima di legge e, comunque abbattuta del 50%, con condanna della ricorrente alla restituzione dei maggiori importi percepiti in esecuzione della pronuncia in primo grado ivi compresi gli interessi legali maturati dalla relativa percezione”; con sentenza n. 3046/2016 del 20/5/2016 la Corte d'Appello di Roma, premessa la condanna di a pagare a “anziché la Pt_1 CP_1 retribuzione globale di fatto dal 20.10.2003 all'effettivo ripristino del rapporto - una somma, a titolo di risarcimento del danno per il periodo sino al 30.3.2006, pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione ed interessi dalla medesima data del 30.3.2006”, ha espressamente rigettato la pretesa restitutoria ex art. 389 c.p.c. formulata dalla società medesima (avente ad oggetto la maggior somma da quest'ultima pagata in attuazione della sentenza di primo grado), “mancando la prova di qualsivoglia pagamento in favore della lavoratrice”; la summenzionata sentenza non è mai stata impugnata, divenendo pertanto irrevocabile.
Alla stregua delle fasi processuali come sopra sintetizzate, la pretesa attrice si rivela inammissibile, riguardando essa una questione specificamente decisa con sentenza ormai passata in giudicato. La domanda restitutoria in discorso è difatti del tutto sovrapponibile a quella già proposta dinanzi alla Corte d'Appello di Roma in sede di rinvio, ravvisandosi un'assoluta identità di soggetti, di petitum e di causa petendi. Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara inammissibile ricorso;
condanna la società ricorrente a rifondere a parte resistente le spese processuali, liquidate in complessivi € 2.800,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA. Ragusa, 17 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro (dott.ssa Claudia M. A. Catalano)