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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 11/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1577/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 11/02/2025, sono presenti:
per l'avv. Barbara Milli, in sostituzione dell'avv. Maurizio Parte_1
Hazan e dell'avv. Stefano Taurini;
per l'avv. Alessandro Nai, in sostituzione dell'avv. Anna Camera Parte_2
e dell'avv. Valentina Percopo.
L'avv. Milli precisa le conclusioni come in atti e discute oralmente la causa, insistendo per la riforma della sentenza di primo grado per tutte le ragioni meglio argomentate in atti.
L'avv. Nai precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi ai precedenti scritti difensivi ed insistendo per la conferma della sentenza di primo grado.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 10
R.G. N. 1577/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, nella persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ex art. 350-bis c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Secondo Grado iscritta al R.G. N. 1577/2023 promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. Stefano Taurini e dell'avv. Maurizio Hazan, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Maria Cristina
Gelpi, sito in Como, via Cinque Giornate n. 61;
APPELLANTI contro
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Anna Camera
e dall'avv. Valentina Percopo, presso il cui studio sito in Pompei (NA), via Lepanto n. 84, ha eletto domicilio;
APPELLATA
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte appellante: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito – in funzione del Giudice dell'Appello – riformare la Sentenza n. 663/2022, pronunziata e pubblicata dal Giudice di Pa- ce di Como il 17 ottobre
pagina 2 di 10 2022 e pubblicata data 18 ottobre 2022, che ha definito il giudizio iscritto al n. di R.G. 2647/2021, e così provvedere: a) Accertare e dichiarare l'inammissibilità/improponibilità della richiesta risarcitoria avanzata in primo grado da – ai sensi del combinato disposto degli artt. 2054 c.c. Parte_2
e 144 e 148 Cap – attesa la natura contrattuale dell'azione posta in essere dall'attrice; e/o accertare e dichiara- re il difetto di legittimazione attiva di Sicurezza e Ambiente per non aver essa titolo alla pretesa risarcitoria avanzata in detta sede;
b) Nel merito, dichiarare l'infondatezza della stessa domanda accolta in primo grado – sia in fatto che in diritto – per tutte le motivazioni ribadite nell'atto che precede, anche perché priva di prova;
In ogni caso: a) dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione del ragionamento inferenziale percorso per addivenire alla quantificazione del danno;
b) condannare alla restituzione delle somme percepite a seguito della Parte_2
pubblicazione della sentenza di primo grado;
c) con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali ed accessori di entrambi i gradi giudizio”;
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - respinta e disattesa ogni contraria istanza - previa ogni necessaria declaratoria in rito e nel merito: 1) rigettare l'appello proposto dall'appellante
avverso la sentenza n. 663/2022 emessa dal Giudice di Pace di Como il Parte_1
18/10/2022 perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e, per gli effetti, confermare la sentenza di primo grado;
2) vittoria di spese e competenze di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_2 CP_1
e innanzi al Giudice di Pace di Como, rappresentando che, il 28.09.2018, Parte_1
alle ore 10.00 circa, il si era reso responsabile di un tamponamento a catena mentre si trovava a CP_1
percorrere viale F. Roosevelt a Como, alla guida del veicolo di sua proprietà, targato DY640RH e assicurato con e che, a seguito di quanto sopra, si era verificato uno Parte_1
sversamento di sostanze liquide e solide sul manto stradale.
Premesso, quindi, di essere la società incaricata dal Comune di Como, quale ente proprietario della sede stradale e delle relative pertinenze, del compito di provvedere alle attività di ripristino delle condizioni di sicurezza e reintegra delle matrici ambientali, a seguito di incidenti stradali, giusta concessione del
27.11.2013, dietro cessione in proprio favore del credito risarcitorio nei confronti del danneggiante e della relativa compagnia assicurativa, chiedeva al Giudice di Pace di accertare e dichiarare l'esclusiva pagina 3 di 10 responsabilità del nella causazione del citato sinistro e, per l'effetto, di condannarlo, in solido CP_1
con al pagamento della somma di € 967,94, ovvero della maggiore o minore Parte_1
somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo e con vittoria di spese.
Costituendosi in giudizio, contestava la legittimazione ad agire della Parte_1
controparte o comunque la sua titolarità attiva del rapporto, in quanto l'attrice aveva richiesto il prezzo di un servizio pubblico sulla base di una concessione che non l'autorizzava a riscuotere crediti per conto del Comune;
né il prezzo del servizio poteva essere rappresentato da un credito risarcitorio, giacché incerto nell'an e indeterminato nel quantum. Contestava inoltre la legittimità di una simile cessione, avuto riguardo al potere di firma del dirigente che aveva provveduto alla stipula della convenzione e alle previsioni di cui all'art. 202 d.lgs. n. 152 del 2006.
Infine, deduceva che la garanzia assicurativa non poteva ricomprendere anche la sanzione di cui all'art. 211 C.d.S. e contestavano l'esistenza stessa del danno dedotto dalla controparte.
Concludeva, quindi, per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, per il rigetto nel merito della domanda attorea, previa eventuale disapplicazione incidentale della delibera con cui il Comune di Como aveva dato in concessione l'incarico di pulizia delle strade.
Il ometteva invece di costituirsi in giudizio, preferendo rimanere contumace. CP_1
All'esito del processo di primo grado, la domanda attorea trovava integrale accoglimento.
Il primo giudice riteneva, infatti, documentalmente provata la responsabilità del rispetto al CP_1
tamponamento a catena occorso in data 28.09.2018, dal quale era derivata la dispersione di sostanze liquide e solide sul manto stradale, come da rapporto della Polizia Locale, e concludeva altresì nel senso della piena legittimazione sostanziale dell'attrice, da ricondurre alla convenzione stipulata tra
[...]
e il Comune di Como, in virtù della quale quest'ultimo le aveva ceduto il “diritto di Parte_2 incassare e trattenere le somme corrisposte quale risarcimento per l'attività eseguita al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza dell'area di incidente”.
Condannava, quindi, la convenuta al risarcimento del danno in favore dell'attrice che liquidava, sulla scorta di CTU, nella misura di € 774,95, più IVA, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ponendo a carico della convenuta le spese processuali e di consulenza.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso tale Parte_1
pagina 4 di 10 decisione, censurando in particolare la violazione dell'art. 30 d.lgs. n. 163/2006, in quanto la controprestazione tipica del contratto di concessione di servizi non permette al concessionario di esercitare i diritti della concedente, nonché dell'art. 1372 c.c., circa la relatività degli effetti del contratto, in quanto gli accordi sul corrispettivo non possono essere opposti a soggetti che non abbiano preso parte alla relativa conclusione.
Deduceva poi, in secondo luogo, la nullità dell'atto (di delega o di concessione) per violazione dell'art. 50 TUEL, oltre che dell'art. 8 decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, non essendo consentita la cessione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di crediti non liquidi ed inesigibili.
Veniva, inoltre, censurata la violazione della disciplina in materia di sanzioni amministrative di cui all'art. 211 C.d.S., essendo previsto, in prima battuta, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del trasgressore ed essendo contemplata, solo in secondo luogo, l'irrogazione di una sanzione accessoria da parte del Prefetto “nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella ipotesi di impossibilità a provvedere da parte del trasgressore” (comma 6).
Si doleva, infine, della decisione assunta in primo grado con riferimento alla prova del danno risarcibile e del nesso di causalità con l'illecito, essendosi il primo giudice basato esclusivamente su documentazione unilaterale, formata dalla stessa Parte_2
Concludeva quindi, in riforma della sentenza di primo grado, per il rigetto della domanda.
Anche in grado di appello, il ometteva di costituirsi in giudizio. CP_1
Con comparsa di risposta del 27.07.2023, si costituiva invece in giudizio Parte_2 eccependo in primo luogo l'inammissibilità dell'appello e concludendo, nel merito, per il rigetto del gravame.
All'esito della prima udienza, veniva disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione a
, con rinvio all'udienza del 14.05.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- CP_1
ter c.p.c.; a tale udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva quindi disposto rinvio all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni con discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., terminata la quale viene pronunciata la presente sentenza contestuale.
2. Tutto ciò premesso, occorre innanzitutto dichiarare la contumacia di pur non CP_1 essendovi prova in atti della rinnovazione della notifica della citazione per l'udienza del 14.05.2024.
Erroneamente, si è infatti ritenuto che il termine minimo a comparire applicabile nel giudizio di appello pagina 5 di 10 fosse quello di centoventi giorni di cui all'art. 163-bis c.p.c., nonostante fosse invero già entrato in vigore, alla data della notifica dell'atto di citazione, il nuovo art. 342, secondo comma, c.p.c., per come modificato dal d.lgs n. 149/2022 di riforma del processo civile, che individua in novanta giorni il termine tra la notifica della citazione e la prima udienza.
Se ne deduce che era valida già la prima notifica, effettuata in data 29.04.2023 per la prima udienza del
20.09.2023, non sussistendo i presupposti per l'ordine di rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
Ciò chiarito, occorre altresì precisare che l'appello è pienamente ammissibile, sia avuto riguardo ai requisiti formali di cui all'art. 342 c.p.c. che alla previsione di cui all'art. 339 c.p.c., che limita il novero delle censure spendibili in grado di appello avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, c.p.c., secondo equità c.d. necessaria.
Quanto alla prima questione, occorre infatti ribadire che “il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434, alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili” (cfr. Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199). A tale scopo, è dunque sufficiente che l'atto di appello contenga “a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”
(cfr. Cass., sez. un., 16 novembre 2017, cit.), senza dover necessariamente rispettare formule sacramentali o comunque vincolate.
Nel caso di specie, il contenuto dell'atto di appello è chiaramente intellegibile sia nella sua parte volitiva, individuando le parti di sentenza impugnate, sia sotto il profilo argomentativo, atteso che contrappone, alla decisione di primo grado, motivate ragioni di censura.
Quanto al requisito di ammissibilità di cui all'art. 339 c.p.c., occorre invece rammentare che – come correttamente dedotto da parte appellante - “per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi
pagina 6 di 10 secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato. Pertanto, ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (limite dei giudizi di equità cd. necessaria, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente "maggior somma che sarà ritenuta di giustizia", la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 c.p.c. - di valore indeterminato,
e la sentenza che la conclude è appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 c.p.c.” (cfr. Cass., sez.
VI-3, 12 febbraio 2018, n. 3290).
Nell'atto di citazione in primo grado, l'originaria parte attrice aveva concluso per la condanna della convenuta al risarcimento del danno nella misura di € 967,93 “ovvero di quella differente, maggiore o minore, che dovesse essere quantificata a seguito di CTU”. Deve pertanto ritenersi che il valore della causa sia rimasto sostanzialmente indeterminato, pur essendo contenuto entro i limiti della competenza del giudice di pace, con ciò dovendosi escludere sia il giudizio secondo equità di cui all'art. 113, secondo comma, c.p.c., sia la conseguente applicazione dell'art. 339 c.p.c.
3. Tanto esposto, i primi tre motivi di censura possono essere trattati congiuntamente, per via della loro connessione logico-giuridica, e devono essere respinti per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, va premesso che, a differenza di quanto sostenuto da parte appellante, Parte_2
non ha domandato la condanna della controparte al pagamento di un corrispettivo di fonte
[...] contrattuale, per l'attività di gestione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza del manto stradale, bensì il risarcimento del danno provocato dal all'ente proprietario della strada, durante CP_1
la circolazione del veicolo di sua proprietà e da lui condotto: trattasi, dunque, di un credito risarcitorio di fonte extracontrattuale e non anche di un corrispettivo contrattuale.
Così delimitato l'oggetto del giudizio, va detto che la legittimazione attiva dell'odierna appellata (o per meglio dire, la titolarità attiva del rapporto obbligatorio in capo a quest'ultima) deriva proprio dalla concessione, stipulata in data 27.11.2013, tra il (cfr. all. Parte_3
1 al fascicolo di primo grado di parte appellata).
Con il suddetto contratto, stipulato a seguito di determina dirigenziale n. 60/2013, il Comune ha infatti commissionato all'odierna appellata lo svolgimento del servizio di ripristino post incidente, attribuendo alla stessa, quale corrispettivo, il diritto di “incassare e trattenere le somme corrisposte quale risarcimento per l'attività eseguita al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza dell'area pagina 7 di 10 dell'incidente”; il Comune di Como ha dunque attribuito all'odierna appellata il diritto di “agire e intraprendere ogni eventuale e più opportuna azione nei confronti del responsabile del sinistro secondo quanto stabilito dalle norme sulla responsabilità derivante dalla circolazione stradale di cui all'art.
2054 c.c., facendo comunque esclusivo riferimento alle Compagnie Assicurative dei veicoli coinvolti”.
Da quanto sopra, si evince che il contratto in esame si accompagna ad una vicenda traslativa, sul piano sostanziale, del credito risarcitorio del costituendo esso Controparte_2
il corrispettivo per l'attività svolta da quest'ultima.
Né rileva il principio di diritto esposto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 9965 del 20 aprile 2017, giacché queste ultime si sono limitate ad osservare che la titolarità della funzione pubblica resta in capo all'Amministrazione concedente, circostanza non contraddetta (e, anzi confermata) dalla convenzione in esame, che si limita a prevedere la cessione del credito risarcitorio a favore della concessionaria.
E neppure rileva la questione dell'opponibilità a terzi del contratto, poiché l'attrice ha agito nei confronti degli odierni appellanti non già in veste di concessionaria del servizio di ripristino del manto stradale, bensì quale cessionaria del credito risarcitorio, non essendo peraltro contestata – come correttamente concluso dal primo giudice – l'opponibilità ai debitori ceduti della cessione del credito, sulla scorta dei requisiti previsti dall'art. 1264 c.c.
Né, a differenza di quanto dedotto da parte appellante, è ravvisabile una qualche forma di nullità del citato contratto.
Non viene infatti in rilievo, in primo luogo, la previsione di cui all'art. 50 TUEL, prevedendosi al successivo art. 107, comma 3, che “sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi
e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente”, rientra anche “la stipulazione dei contratti” (lett. c), di talché non vi è evidenza del dedotto difetto di attribuzione del dirigente pubblico che ha provveduto alla stipula dell'atto.
Allo stesso modo, deve poi escludersi l'invalidità del contratto sotto il profilo della violazione dell'art. 8 decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 1997, n. 140), giacché la citata previsione non esclude affatto la cessione dei crediti illiquidi e, in ogni caso, non sembra che l'eventuale violazione sia sanzionata con la nullità del contratto.
pagina 8 di 10 Infine, ritiene il Tribunale che, per effetto della fattispecie negoziale sopra descritta, non si determini alcuna sostanziale elusione della disciplina di cui agli artt. 15, 161 e 211 d.lgs. n. 285/1992.
Prevede, infatti, il citato art. 161 C.d.S. che “
1. Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente, al fine di evitare ogni pericolo per il traffico sopraggiungente, deve sollecitamente rendere libero per quanto possibile il transito provvedendo a rimuovere l'ingombro e a spingere il veicolo fuori della carreggiata o, se ciò non è possibile, a collocarlo sul margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di essa. 2.
Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscide, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito.
3. Nei casi previsti dal presente articolo, l'utente deve provvedere a segnalare il pericolo o l'intralcio agli utenti mediante il segnale di cui all'art. 162 o in mancanza con altri mezzi idonei, nonché informare l'ente proprietario della strada od un organo di polizia.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173”. L'art. 211 C.d.S. disciplina invece la sanzione accessoria della rimessione in pristino, demandando in primo luogo al trasgressore il compito di ripristinare lo stato dei luoghi, con l'eliminazione delle opere non autorizzate entro il termine stabilito dal Prefetto, e solo in caso di inerzia da parte di quest'ultimo, si prevede il pagamento di una sanzione pecuniaria d'importo pari alle spese di ripristino.
Tali previsioni non hanno, tuttavia, alcuna attinenza con il caso in esame riguardando il rapporto pubblicistico tra l'amministrazione e l'autore della violazione, mentre, nella specie, si controverte del credito risarcitorio derivante dall'illecito che ha danneggiato l'ente gestore della strada.
Né gli odierni appellanti potrebbero dolersi della mancata adozione della sanzione a carico del , CP_1
trattandosi di un potere discrezionale, riservato in via esclusiva alla pubblica amministrazione.
4. Va infine respinto l'ultimo motivo di censura avanzato da parte appellante.
La liquidazione del danno è stata infatti operata tramite consulenza tecnica d'ufficio, avverso la quale non sono state sollevate specifiche contestazioni sul piano tecnico. Né può ritenersi che il manto stradale non sia stato danneggiato, in conseguenza del sinistro, giacché la circostanza risulta dalla relazione di incidente e dalla documentazione fotografica allegata.
Segue il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata.
pagina 9 di 10 5. Le spese processuali per il grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n.
147/2022, per tutte le fasi del processo, tranne quella istruttoria che non si è svolta.
Occorre, infine, dare atto dell'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 circa il pagamento del contributo unificato in misura doppia.
Nulla sulle spese nei confronti dell'appellato contumace, evocato in giudizio ai soli fini dell'integrità del contraddittorio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di Pace di Como n. 663/2022 del 18.10.2022;
- Condanna alla refusione delle spese processuali relative al grado di Parte_1 appello, in favore di che liquida in € 462,00 per compensi, oltre Parte_2
spese generali al 15%, IVA e CPA;
- Nulla sulle spese nei confronti dell'appellato non costituito;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, circa il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Como, all'udienza dell'11.02.2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 11/02/2025, sono presenti:
per l'avv. Barbara Milli, in sostituzione dell'avv. Maurizio Parte_1
Hazan e dell'avv. Stefano Taurini;
per l'avv. Alessandro Nai, in sostituzione dell'avv. Anna Camera Parte_2
e dell'avv. Valentina Percopo.
L'avv. Milli precisa le conclusioni come in atti e discute oralmente la causa, insistendo per la riforma della sentenza di primo grado per tutte le ragioni meglio argomentate in atti.
L'avv. Nai precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi ai precedenti scritti difensivi ed insistendo per la conferma della sentenza di primo grado.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 10
R.G. N. 1577/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, nella persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ex art. 350-bis c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Secondo Grado iscritta al R.G. N. 1577/2023 promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. Stefano Taurini e dell'avv. Maurizio Hazan, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Maria Cristina
Gelpi, sito in Como, via Cinque Giornate n. 61;
APPELLANTI contro
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Anna Camera
e dall'avv. Valentina Percopo, presso il cui studio sito in Pompei (NA), via Lepanto n. 84, ha eletto domicilio;
APPELLATA
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte appellante: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito – in funzione del Giudice dell'Appello – riformare la Sentenza n. 663/2022, pronunziata e pubblicata dal Giudice di Pa- ce di Como il 17 ottobre
pagina 2 di 10 2022 e pubblicata data 18 ottobre 2022, che ha definito il giudizio iscritto al n. di R.G. 2647/2021, e così provvedere: a) Accertare e dichiarare l'inammissibilità/improponibilità della richiesta risarcitoria avanzata in primo grado da – ai sensi del combinato disposto degli artt. 2054 c.c. Parte_2
e 144 e 148 Cap – attesa la natura contrattuale dell'azione posta in essere dall'attrice; e/o accertare e dichiara- re il difetto di legittimazione attiva di Sicurezza e Ambiente per non aver essa titolo alla pretesa risarcitoria avanzata in detta sede;
b) Nel merito, dichiarare l'infondatezza della stessa domanda accolta in primo grado – sia in fatto che in diritto – per tutte le motivazioni ribadite nell'atto che precede, anche perché priva di prova;
In ogni caso: a) dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione del ragionamento inferenziale percorso per addivenire alla quantificazione del danno;
b) condannare alla restituzione delle somme percepite a seguito della Parte_2
pubblicazione della sentenza di primo grado;
c) con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali ed accessori di entrambi i gradi giudizio”;
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - respinta e disattesa ogni contraria istanza - previa ogni necessaria declaratoria in rito e nel merito: 1) rigettare l'appello proposto dall'appellante
avverso la sentenza n. 663/2022 emessa dal Giudice di Pace di Como il Parte_1
18/10/2022 perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e, per gli effetti, confermare la sentenza di primo grado;
2) vittoria di spese e competenze di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_2 CP_1
e innanzi al Giudice di Pace di Como, rappresentando che, il 28.09.2018, Parte_1
alle ore 10.00 circa, il si era reso responsabile di un tamponamento a catena mentre si trovava a CP_1
percorrere viale F. Roosevelt a Como, alla guida del veicolo di sua proprietà, targato DY640RH e assicurato con e che, a seguito di quanto sopra, si era verificato uno Parte_1
sversamento di sostanze liquide e solide sul manto stradale.
Premesso, quindi, di essere la società incaricata dal Comune di Como, quale ente proprietario della sede stradale e delle relative pertinenze, del compito di provvedere alle attività di ripristino delle condizioni di sicurezza e reintegra delle matrici ambientali, a seguito di incidenti stradali, giusta concessione del
27.11.2013, dietro cessione in proprio favore del credito risarcitorio nei confronti del danneggiante e della relativa compagnia assicurativa, chiedeva al Giudice di Pace di accertare e dichiarare l'esclusiva pagina 3 di 10 responsabilità del nella causazione del citato sinistro e, per l'effetto, di condannarlo, in solido CP_1
con al pagamento della somma di € 967,94, ovvero della maggiore o minore Parte_1
somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo e con vittoria di spese.
Costituendosi in giudizio, contestava la legittimazione ad agire della Parte_1
controparte o comunque la sua titolarità attiva del rapporto, in quanto l'attrice aveva richiesto il prezzo di un servizio pubblico sulla base di una concessione che non l'autorizzava a riscuotere crediti per conto del Comune;
né il prezzo del servizio poteva essere rappresentato da un credito risarcitorio, giacché incerto nell'an e indeterminato nel quantum. Contestava inoltre la legittimità di una simile cessione, avuto riguardo al potere di firma del dirigente che aveva provveduto alla stipula della convenzione e alle previsioni di cui all'art. 202 d.lgs. n. 152 del 2006.
Infine, deduceva che la garanzia assicurativa non poteva ricomprendere anche la sanzione di cui all'art. 211 C.d.S. e contestavano l'esistenza stessa del danno dedotto dalla controparte.
Concludeva, quindi, per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, per il rigetto nel merito della domanda attorea, previa eventuale disapplicazione incidentale della delibera con cui il Comune di Como aveva dato in concessione l'incarico di pulizia delle strade.
Il ometteva invece di costituirsi in giudizio, preferendo rimanere contumace. CP_1
All'esito del processo di primo grado, la domanda attorea trovava integrale accoglimento.
Il primo giudice riteneva, infatti, documentalmente provata la responsabilità del rispetto al CP_1
tamponamento a catena occorso in data 28.09.2018, dal quale era derivata la dispersione di sostanze liquide e solide sul manto stradale, come da rapporto della Polizia Locale, e concludeva altresì nel senso della piena legittimazione sostanziale dell'attrice, da ricondurre alla convenzione stipulata tra
[...]
e il Comune di Como, in virtù della quale quest'ultimo le aveva ceduto il “diritto di Parte_2 incassare e trattenere le somme corrisposte quale risarcimento per l'attività eseguita al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza dell'area di incidente”.
Condannava, quindi, la convenuta al risarcimento del danno in favore dell'attrice che liquidava, sulla scorta di CTU, nella misura di € 774,95, più IVA, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ponendo a carico della convenuta le spese processuali e di consulenza.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso tale Parte_1
pagina 4 di 10 decisione, censurando in particolare la violazione dell'art. 30 d.lgs. n. 163/2006, in quanto la controprestazione tipica del contratto di concessione di servizi non permette al concessionario di esercitare i diritti della concedente, nonché dell'art. 1372 c.c., circa la relatività degli effetti del contratto, in quanto gli accordi sul corrispettivo non possono essere opposti a soggetti che non abbiano preso parte alla relativa conclusione.
Deduceva poi, in secondo luogo, la nullità dell'atto (di delega o di concessione) per violazione dell'art. 50 TUEL, oltre che dell'art. 8 decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, non essendo consentita la cessione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di crediti non liquidi ed inesigibili.
Veniva, inoltre, censurata la violazione della disciplina in materia di sanzioni amministrative di cui all'art. 211 C.d.S., essendo previsto, in prima battuta, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del trasgressore ed essendo contemplata, solo in secondo luogo, l'irrogazione di una sanzione accessoria da parte del Prefetto “nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella ipotesi di impossibilità a provvedere da parte del trasgressore” (comma 6).
Si doleva, infine, della decisione assunta in primo grado con riferimento alla prova del danno risarcibile e del nesso di causalità con l'illecito, essendosi il primo giudice basato esclusivamente su documentazione unilaterale, formata dalla stessa Parte_2
Concludeva quindi, in riforma della sentenza di primo grado, per il rigetto della domanda.
Anche in grado di appello, il ometteva di costituirsi in giudizio. CP_1
Con comparsa di risposta del 27.07.2023, si costituiva invece in giudizio Parte_2 eccependo in primo luogo l'inammissibilità dell'appello e concludendo, nel merito, per il rigetto del gravame.
All'esito della prima udienza, veniva disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione a
, con rinvio all'udienza del 14.05.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- CP_1
ter c.p.c.; a tale udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva quindi disposto rinvio all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni con discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., terminata la quale viene pronunciata la presente sentenza contestuale.
2. Tutto ciò premesso, occorre innanzitutto dichiarare la contumacia di pur non CP_1 essendovi prova in atti della rinnovazione della notifica della citazione per l'udienza del 14.05.2024.
Erroneamente, si è infatti ritenuto che il termine minimo a comparire applicabile nel giudizio di appello pagina 5 di 10 fosse quello di centoventi giorni di cui all'art. 163-bis c.p.c., nonostante fosse invero già entrato in vigore, alla data della notifica dell'atto di citazione, il nuovo art. 342, secondo comma, c.p.c., per come modificato dal d.lgs n. 149/2022 di riforma del processo civile, che individua in novanta giorni il termine tra la notifica della citazione e la prima udienza.
Se ne deduce che era valida già la prima notifica, effettuata in data 29.04.2023 per la prima udienza del
20.09.2023, non sussistendo i presupposti per l'ordine di rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
Ciò chiarito, occorre altresì precisare che l'appello è pienamente ammissibile, sia avuto riguardo ai requisiti formali di cui all'art. 342 c.p.c. che alla previsione di cui all'art. 339 c.p.c., che limita il novero delle censure spendibili in grado di appello avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, c.p.c., secondo equità c.d. necessaria.
Quanto alla prima questione, occorre infatti ribadire che “il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434, alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili” (cfr. Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199). A tale scopo, è dunque sufficiente che l'atto di appello contenga “a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”
(cfr. Cass., sez. un., 16 novembre 2017, cit.), senza dover necessariamente rispettare formule sacramentali o comunque vincolate.
Nel caso di specie, il contenuto dell'atto di appello è chiaramente intellegibile sia nella sua parte volitiva, individuando le parti di sentenza impugnate, sia sotto il profilo argomentativo, atteso che contrappone, alla decisione di primo grado, motivate ragioni di censura.
Quanto al requisito di ammissibilità di cui all'art. 339 c.p.c., occorre invece rammentare che – come correttamente dedotto da parte appellante - “per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi
pagina 6 di 10 secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato. Pertanto, ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (limite dei giudizi di equità cd. necessaria, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente "maggior somma che sarà ritenuta di giustizia", la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 c.p.c. - di valore indeterminato,
e la sentenza che la conclude è appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 c.p.c.” (cfr. Cass., sez.
VI-3, 12 febbraio 2018, n. 3290).
Nell'atto di citazione in primo grado, l'originaria parte attrice aveva concluso per la condanna della convenuta al risarcimento del danno nella misura di € 967,93 “ovvero di quella differente, maggiore o minore, che dovesse essere quantificata a seguito di CTU”. Deve pertanto ritenersi che il valore della causa sia rimasto sostanzialmente indeterminato, pur essendo contenuto entro i limiti della competenza del giudice di pace, con ciò dovendosi escludere sia il giudizio secondo equità di cui all'art. 113, secondo comma, c.p.c., sia la conseguente applicazione dell'art. 339 c.p.c.
3. Tanto esposto, i primi tre motivi di censura possono essere trattati congiuntamente, per via della loro connessione logico-giuridica, e devono essere respinti per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, va premesso che, a differenza di quanto sostenuto da parte appellante, Parte_2
non ha domandato la condanna della controparte al pagamento di un corrispettivo di fonte
[...] contrattuale, per l'attività di gestione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza del manto stradale, bensì il risarcimento del danno provocato dal all'ente proprietario della strada, durante CP_1
la circolazione del veicolo di sua proprietà e da lui condotto: trattasi, dunque, di un credito risarcitorio di fonte extracontrattuale e non anche di un corrispettivo contrattuale.
Così delimitato l'oggetto del giudizio, va detto che la legittimazione attiva dell'odierna appellata (o per meglio dire, la titolarità attiva del rapporto obbligatorio in capo a quest'ultima) deriva proprio dalla concessione, stipulata in data 27.11.2013, tra il (cfr. all. Parte_3
1 al fascicolo di primo grado di parte appellata).
Con il suddetto contratto, stipulato a seguito di determina dirigenziale n. 60/2013, il Comune ha infatti commissionato all'odierna appellata lo svolgimento del servizio di ripristino post incidente, attribuendo alla stessa, quale corrispettivo, il diritto di “incassare e trattenere le somme corrisposte quale risarcimento per l'attività eseguita al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza dell'area pagina 7 di 10 dell'incidente”; il Comune di Como ha dunque attribuito all'odierna appellata il diritto di “agire e intraprendere ogni eventuale e più opportuna azione nei confronti del responsabile del sinistro secondo quanto stabilito dalle norme sulla responsabilità derivante dalla circolazione stradale di cui all'art.
2054 c.c., facendo comunque esclusivo riferimento alle Compagnie Assicurative dei veicoli coinvolti”.
Da quanto sopra, si evince che il contratto in esame si accompagna ad una vicenda traslativa, sul piano sostanziale, del credito risarcitorio del costituendo esso Controparte_2
il corrispettivo per l'attività svolta da quest'ultima.
Né rileva il principio di diritto esposto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 9965 del 20 aprile 2017, giacché queste ultime si sono limitate ad osservare che la titolarità della funzione pubblica resta in capo all'Amministrazione concedente, circostanza non contraddetta (e, anzi confermata) dalla convenzione in esame, che si limita a prevedere la cessione del credito risarcitorio a favore della concessionaria.
E neppure rileva la questione dell'opponibilità a terzi del contratto, poiché l'attrice ha agito nei confronti degli odierni appellanti non già in veste di concessionaria del servizio di ripristino del manto stradale, bensì quale cessionaria del credito risarcitorio, non essendo peraltro contestata – come correttamente concluso dal primo giudice – l'opponibilità ai debitori ceduti della cessione del credito, sulla scorta dei requisiti previsti dall'art. 1264 c.c.
Né, a differenza di quanto dedotto da parte appellante, è ravvisabile una qualche forma di nullità del citato contratto.
Non viene infatti in rilievo, in primo luogo, la previsione di cui all'art. 50 TUEL, prevedendosi al successivo art. 107, comma 3, che “sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi
e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente”, rientra anche “la stipulazione dei contratti” (lett. c), di talché non vi è evidenza del dedotto difetto di attribuzione del dirigente pubblico che ha provveduto alla stipula dell'atto.
Allo stesso modo, deve poi escludersi l'invalidità del contratto sotto il profilo della violazione dell'art. 8 decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 1997, n. 140), giacché la citata previsione non esclude affatto la cessione dei crediti illiquidi e, in ogni caso, non sembra che l'eventuale violazione sia sanzionata con la nullità del contratto.
pagina 8 di 10 Infine, ritiene il Tribunale che, per effetto della fattispecie negoziale sopra descritta, non si determini alcuna sostanziale elusione della disciplina di cui agli artt. 15, 161 e 211 d.lgs. n. 285/1992.
Prevede, infatti, il citato art. 161 C.d.S. che “
1. Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente, al fine di evitare ogni pericolo per il traffico sopraggiungente, deve sollecitamente rendere libero per quanto possibile il transito provvedendo a rimuovere l'ingombro e a spingere il veicolo fuori della carreggiata o, se ciò non è possibile, a collocarlo sul margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di essa. 2.
Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscide, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito.
3. Nei casi previsti dal presente articolo, l'utente deve provvedere a segnalare il pericolo o l'intralcio agli utenti mediante il segnale di cui all'art. 162 o in mancanza con altri mezzi idonei, nonché informare l'ente proprietario della strada od un organo di polizia.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173”. L'art. 211 C.d.S. disciplina invece la sanzione accessoria della rimessione in pristino, demandando in primo luogo al trasgressore il compito di ripristinare lo stato dei luoghi, con l'eliminazione delle opere non autorizzate entro il termine stabilito dal Prefetto, e solo in caso di inerzia da parte di quest'ultimo, si prevede il pagamento di una sanzione pecuniaria d'importo pari alle spese di ripristino.
Tali previsioni non hanno, tuttavia, alcuna attinenza con il caso in esame riguardando il rapporto pubblicistico tra l'amministrazione e l'autore della violazione, mentre, nella specie, si controverte del credito risarcitorio derivante dall'illecito che ha danneggiato l'ente gestore della strada.
Né gli odierni appellanti potrebbero dolersi della mancata adozione della sanzione a carico del , CP_1
trattandosi di un potere discrezionale, riservato in via esclusiva alla pubblica amministrazione.
4. Va infine respinto l'ultimo motivo di censura avanzato da parte appellante.
La liquidazione del danno è stata infatti operata tramite consulenza tecnica d'ufficio, avverso la quale non sono state sollevate specifiche contestazioni sul piano tecnico. Né può ritenersi che il manto stradale non sia stato danneggiato, in conseguenza del sinistro, giacché la circostanza risulta dalla relazione di incidente e dalla documentazione fotografica allegata.
Segue il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata.
pagina 9 di 10 5. Le spese processuali per il grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n.
147/2022, per tutte le fasi del processo, tranne quella istruttoria che non si è svolta.
Occorre, infine, dare atto dell'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 circa il pagamento del contributo unificato in misura doppia.
Nulla sulle spese nei confronti dell'appellato contumace, evocato in giudizio ai soli fini dell'integrità del contraddittorio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di Pace di Como n. 663/2022 del 18.10.2022;
- Condanna alla refusione delle spese processuali relative al grado di Parte_1 appello, in favore di che liquida in € 462,00 per compensi, oltre Parte_2
spese generali al 15%, IVA e CPA;
- Nulla sulle spese nei confronti dell'appellato non costituito;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, circa il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Como, all'udienza dell'11.02.2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
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