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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 106/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SESSA MICHELE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2339/2024 depositato il 20/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Catanzaro - Via Argento, 3 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difesa da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 301455 IMU 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Alla luce di quanto esposto, voglia pertanto l'On. le Giudice adito dichiarare nulla la suddetta notificazione ed accogliere le richieste avanzate con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Resistenti: Soget spa: Voglia Codesta Corte Tributaria, contrariis reiectis, - Rigettare il ricorso Ricorrente_1proposto dal sig. perché inammissibile - In ogni caso, rigettare il ricorso perchè infondato in fatto e in diritto e, di conseguenza, confermare l'atto impugnato;
- Accertare il corretto operato della Soget S.p.a.; Con vittoria di spese e competenze.
Comune di Catanzaro: rigettare il ricorso oggetto del giudizio de quo;
- condannare la controparte al pagamento delle spese di giudizio, quantificabili ai sensi dell'art. 15, co.
2-sexies del D. Lgs. n. 546/1992.
Esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione
Il Giudice Monocratico presso la C. G. T. di I Grado di Catanzaro, ai sensi degli artt. 132 cpc,
118 disp. att. cpc e dell'art. 4/bis D. Lgv. 546/1992, dà atto che il ricorso proposto in proprio da
Ricorrente_1 avverso l'avviso di presa in carico, in epigrafe indicato (emesso per la riscossione IMU anno 2016 iscritta a ruolo dal Comune di Catanzaro) notificato a mezzo servizio postale ordinario il 13.6.2024, è fondato.
Il contribuente ha eccepito la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
Il Comune di Catanzaro, costituito in giudizio il 16.12.2025, ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo la regolare notifica dell'avviso di accertamento in data 18.10.2021.
La società di riscossione “So.Ge.T. S.p.a.”, costituita in giudizio il 14.10.2024, ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo la regolare notifica del prodromico avviso di accertamento, nei seguenti termini:” “la Soget S.p.a. ha eseguito correttamente la propria azione, notificando le cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento giacché era stata preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento da parte del Comune di Catanzaro, mai impugnati, nonché dalla ingiunzione di pagamento, solleciti di pagamento e preavvisi di fermo e mai impugnati.”
Nullità dell'atto impugnato.
Il ricorrente eccepisce la nullità dell'atto impugnato, deducendo la mancata notifica del presupposto avviso di accertamento. L'eccezione è fondata.
Invero, la società di riscossione non ha provato la notifica dell'avviso di accertamento presupposto, né di alcun atto di riscossione.
Il Comune di Catanzaro ha depositato l'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2016 recante in calce l'attestazione del messo comunale di mancata consegna dell'atto al destinatario perché irreperibile.
Appare dalla richiamata documentazione che il Comune di Catanzaro ha inteso provare la notifica dell'avviso di accertamento mediante il rito previsto dall'art. 140 c.p.c.; invero, erroneamente il messo comunale nella relata redatta il 18.10.2021 ha richiamato l'art. 143 cpc, non risultando svolte le ricerche necessarie ad attestare che il contribuente fosse “soggetto assolutamente irreperibile”.
In punto di diritto, giova precisare che nei casi di cui all'art. 140 c.p.c. (dovuta alla temporanea assenza del destinatario dalla casa di abitazione o dal luogo in cui ha l'ufficio od esercita l'industria o il commercio, nonché alla mancanza, incapacità o rifiuto di altri soggetti legittimati alla ricezione dell'atto), sarà applicabile il disposto dell'ultimo comma dello stesso art. 26
d.P.R. n. 602 del 1973, in forza del quale: “ Per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto" n. 600 del 1973 e, quindi, in base all'interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell'art. 140 c.p.c., cui anche rinvia l'alinea del comma 1 dell'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973”.
Analiticamente, per perfezionare la notificazione de qua occorrono: a) il deposito di copia dell'atto, da parte del notificatore, nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi;
b) l'affissione dell'avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
c) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento;
d) il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa (cfr. Corte
Costituzionale, 22/11/2012, n. 258).
Va premesso che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, prevede che, nelle fattispecie di cui all'art. 140 c.p.c., (irreperibilità c.d. relativa del destinatario o rifiuto di ricevere la copia nei luoghi di residenza, dimora o domicilio, noti ed esattamente individuati, dovendo altrimenti osservarsi il disposto dell'art. 143 c.p.c.), la notifica della cartella di pagamento si effettui con le modalità fissate dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 ("lett. e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c., si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., disposizione richiamata dall'art.26 citato, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. A seguito di tale sentenza, pertanto, la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (Cass. 14316/2011). La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 258/2012, ha dichiarato inoltre l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 3, (corrispondente all'attualmente vigente comma 4), nella parte in cui stabilisce, per l'appunto, che la notificazione della cartella di pagamento "nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c. ... si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60", anzichè "nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario... si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, alinea e lett. e)".
I Giudici della Consulta hanno evidenziato che, nell'ipotesi di irreperibilità meramente "relativa" del destinatario (vale a dire, nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c., come recita il D.P.R. n. 602 del
1973, art. 26, comma 3), la cartella di pagamento andrebbe notificata, secondo la lettera della disposizione, applicando, in realtà, non l'art. 140 c.p.c., ma le formalità previste per la notificazione degli atti di accertamento a destinatari "assolutamente" irreperibili (lettera e) del
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1) e che pertanto, a differenza di quanto previsto per la notifica dell'avviso di accertamento, per la validità della notificazione della cartella, "nonostante che il domicilio fiscale sia noto ed effettivo", non sarebbero "necessarie... nè l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, nè la comunicazione del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento", essendo prevista solo l'affissione nell'albo del Comune, secondo modalità improntate ad un criterio legale tipico di conoscenza della cartella (sul modello di quanto previsto dall'art. 143
c.p.c.), con evidente disparità di trattamento di situazioni omologhe e violazione dell'art. 3
Cost.
La Consulta ha quindi ritenuto necessario "restringere" la sfera di applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, alinea e lett. e), "alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario "assolutamente" irreperibile e, quindi, escludendone l'applicazione al caso di destinatario "relativamente" irreperibile, previsto dall'art. 140 c.p.c.", cosicché, nei casi di
"irreperibilità c.d. relativa" (cioè nei casi di cui all'art. 140 c.p.c.), va invece applicato, con riguardo alla notificazione anche degli avvisi di accertamento, il disposto dello stesso D.P.R. n.
602 del 1973, art. 26, u. c., in forza del quale "per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del predetto D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60" e, quindi, in base all'interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell'art. 140 c.p.c., cui anche rinvia l'alinea del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1.
Pertanto, le disposizioni sopra richiamate richiedono effettivamente, per la validità della notificazione effettuata nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario, quali disciplinati dall'art. 140 c.p.c., l'inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la Casa comunale e la sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazione degli atti, sufficiente la sola spedizione.
Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., necessita dunque del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che, in caso di omissione di uno di essi la notificazione è da considerarsi nulla.
Orbene, rileva il Giudice monocratico che nel caso in esame non sono stati effettuati tutti gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c., per il perfezionamento del procedimento notificatorio, atteso che risulta solo il deposito dell'atto presso la casa comunale dal 18.10.2021 al
6.11.2021, ma non risulta né l'attestazione dell'avviso del primo accesso infruttuoso del messo comunale presso il domicilio del contribuente, né la prova dell'invio al contribuente e della ricezione della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale (cd. “C. A. D.”)
In definitiva, la notifica dell'avviso di accertamento è stata effettuata senza il rispetto di tutte le prescrizioni dettate dalla normativa operante nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario dell'atto.
E' necessario, quindi, rilevare la nullità della predetta notifica per violazione dei canoni normativi richiesti dall'art. 140 c.p.c., risultando provato solo il deposito dell'atto presso la casa comunale.
Di conseguenza, va dichiarata la nullità della notifica dell'avviso di accertamento e la conseguente nullità dell'avviso di presa in carico impugnato.
Sul punto il G. M. richiama quanto costantemente affermato dalla Suprema Corte di
Cassazione secondo cui “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni (Cass. 18/01/2018, n. 1144).
In conclusione, il contribuente ha ricevuto solo la notifica dell'avviso di presa in carico nell'anno 2024 privo della precedente notifica del titolo esecutivo (id est, avviso di accertamento).
Consegue anche l'accoglimento dell'eccezione svolta dal ricorrente di “prescrizione” (rectius, di decadenza) della pretesa tributaria, non risultando la prova della notifica dell'originario avviso di accertamento.
Spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate solo per gli esborsi, poiché il contribuente si è difeso personalmente.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità dell'avviso di presa in carico impugnato e l'estinzione per decadenza della pretesa impositiva per IMU anno 2016;
2) condanna il Comune di Catanzaro e la società “So.Ge.T. S.p.a.”, ciascuno in persona del legale rappresentante, al pagamento in solido fra loro delle spese processuali liquidate in favore del ricorrente in euro 36,80 per rimborso spese documentate.
Catanzaro, 12.1.2026.
Il Giudice Monocratico
Dott. Michele Sessa
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SESSA MICHELE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2339/2024 depositato il 20/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Catanzaro - Via Argento, 3 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difesa da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 301455 IMU 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Alla luce di quanto esposto, voglia pertanto l'On. le Giudice adito dichiarare nulla la suddetta notificazione ed accogliere le richieste avanzate con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Resistenti: Soget spa: Voglia Codesta Corte Tributaria, contrariis reiectis, - Rigettare il ricorso Ricorrente_1proposto dal sig. perché inammissibile - In ogni caso, rigettare il ricorso perchè infondato in fatto e in diritto e, di conseguenza, confermare l'atto impugnato;
- Accertare il corretto operato della Soget S.p.a.; Con vittoria di spese e competenze.
Comune di Catanzaro: rigettare il ricorso oggetto del giudizio de quo;
- condannare la controparte al pagamento delle spese di giudizio, quantificabili ai sensi dell'art. 15, co.
2-sexies del D. Lgs. n. 546/1992.
Esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione
Il Giudice Monocratico presso la C. G. T. di I Grado di Catanzaro, ai sensi degli artt. 132 cpc,
118 disp. att. cpc e dell'art. 4/bis D. Lgv. 546/1992, dà atto che il ricorso proposto in proprio da
Ricorrente_1 avverso l'avviso di presa in carico, in epigrafe indicato (emesso per la riscossione IMU anno 2016 iscritta a ruolo dal Comune di Catanzaro) notificato a mezzo servizio postale ordinario il 13.6.2024, è fondato.
Il contribuente ha eccepito la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
Il Comune di Catanzaro, costituito in giudizio il 16.12.2025, ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo la regolare notifica dell'avviso di accertamento in data 18.10.2021.
La società di riscossione “So.Ge.T. S.p.a.”, costituita in giudizio il 14.10.2024, ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo la regolare notifica del prodromico avviso di accertamento, nei seguenti termini:” “la Soget S.p.a. ha eseguito correttamente la propria azione, notificando le cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento giacché era stata preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento da parte del Comune di Catanzaro, mai impugnati, nonché dalla ingiunzione di pagamento, solleciti di pagamento e preavvisi di fermo e mai impugnati.”
Nullità dell'atto impugnato.
Il ricorrente eccepisce la nullità dell'atto impugnato, deducendo la mancata notifica del presupposto avviso di accertamento. L'eccezione è fondata.
Invero, la società di riscossione non ha provato la notifica dell'avviso di accertamento presupposto, né di alcun atto di riscossione.
Il Comune di Catanzaro ha depositato l'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2016 recante in calce l'attestazione del messo comunale di mancata consegna dell'atto al destinatario perché irreperibile.
Appare dalla richiamata documentazione che il Comune di Catanzaro ha inteso provare la notifica dell'avviso di accertamento mediante il rito previsto dall'art. 140 c.p.c.; invero, erroneamente il messo comunale nella relata redatta il 18.10.2021 ha richiamato l'art. 143 cpc, non risultando svolte le ricerche necessarie ad attestare che il contribuente fosse “soggetto assolutamente irreperibile”.
In punto di diritto, giova precisare che nei casi di cui all'art. 140 c.p.c. (dovuta alla temporanea assenza del destinatario dalla casa di abitazione o dal luogo in cui ha l'ufficio od esercita l'industria o il commercio, nonché alla mancanza, incapacità o rifiuto di altri soggetti legittimati alla ricezione dell'atto), sarà applicabile il disposto dell'ultimo comma dello stesso art. 26
d.P.R. n. 602 del 1973, in forza del quale: “ Per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto" n. 600 del 1973 e, quindi, in base all'interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell'art. 140 c.p.c., cui anche rinvia l'alinea del comma 1 dell'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973”.
Analiticamente, per perfezionare la notificazione de qua occorrono: a) il deposito di copia dell'atto, da parte del notificatore, nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi;
b) l'affissione dell'avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
c) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento;
d) il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa (cfr. Corte
Costituzionale, 22/11/2012, n. 258).
Va premesso che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, prevede che, nelle fattispecie di cui all'art. 140 c.p.c., (irreperibilità c.d. relativa del destinatario o rifiuto di ricevere la copia nei luoghi di residenza, dimora o domicilio, noti ed esattamente individuati, dovendo altrimenti osservarsi il disposto dell'art. 143 c.p.c.), la notifica della cartella di pagamento si effettui con le modalità fissate dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 ("lett. e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c., si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., disposizione richiamata dall'art.26 citato, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. A seguito di tale sentenza, pertanto, la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (Cass. 14316/2011). La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 258/2012, ha dichiarato inoltre l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 3, (corrispondente all'attualmente vigente comma 4), nella parte in cui stabilisce, per l'appunto, che la notificazione della cartella di pagamento "nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c. ... si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60", anzichè "nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario... si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, alinea e lett. e)".
I Giudici della Consulta hanno evidenziato che, nell'ipotesi di irreperibilità meramente "relativa" del destinatario (vale a dire, nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c., come recita il D.P.R. n. 602 del
1973, art. 26, comma 3), la cartella di pagamento andrebbe notificata, secondo la lettera della disposizione, applicando, in realtà, non l'art. 140 c.p.c., ma le formalità previste per la notificazione degli atti di accertamento a destinatari "assolutamente" irreperibili (lettera e) del
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1) e che pertanto, a differenza di quanto previsto per la notifica dell'avviso di accertamento, per la validità della notificazione della cartella, "nonostante che il domicilio fiscale sia noto ed effettivo", non sarebbero "necessarie... nè l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, nè la comunicazione del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento", essendo prevista solo l'affissione nell'albo del Comune, secondo modalità improntate ad un criterio legale tipico di conoscenza della cartella (sul modello di quanto previsto dall'art. 143
c.p.c.), con evidente disparità di trattamento di situazioni omologhe e violazione dell'art. 3
Cost.
La Consulta ha quindi ritenuto necessario "restringere" la sfera di applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, alinea e lett. e), "alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario "assolutamente" irreperibile e, quindi, escludendone l'applicazione al caso di destinatario "relativamente" irreperibile, previsto dall'art. 140 c.p.c.", cosicché, nei casi di
"irreperibilità c.d. relativa" (cioè nei casi di cui all'art. 140 c.p.c.), va invece applicato, con riguardo alla notificazione anche degli avvisi di accertamento, il disposto dello stesso D.P.R. n.
602 del 1973, art. 26, u. c., in forza del quale "per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del predetto D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60" e, quindi, in base all'interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell'art. 140 c.p.c., cui anche rinvia l'alinea del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1.
Pertanto, le disposizioni sopra richiamate richiedono effettivamente, per la validità della notificazione effettuata nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario, quali disciplinati dall'art. 140 c.p.c., l'inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la Casa comunale e la sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazione degli atti, sufficiente la sola spedizione.
Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., necessita dunque del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che, in caso di omissione di uno di essi la notificazione è da considerarsi nulla.
Orbene, rileva il Giudice monocratico che nel caso in esame non sono stati effettuati tutti gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c., per il perfezionamento del procedimento notificatorio, atteso che risulta solo il deposito dell'atto presso la casa comunale dal 18.10.2021 al
6.11.2021, ma non risulta né l'attestazione dell'avviso del primo accesso infruttuoso del messo comunale presso il domicilio del contribuente, né la prova dell'invio al contribuente e della ricezione della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale (cd. “C. A. D.”)
In definitiva, la notifica dell'avviso di accertamento è stata effettuata senza il rispetto di tutte le prescrizioni dettate dalla normativa operante nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario dell'atto.
E' necessario, quindi, rilevare la nullità della predetta notifica per violazione dei canoni normativi richiesti dall'art. 140 c.p.c., risultando provato solo il deposito dell'atto presso la casa comunale.
Di conseguenza, va dichiarata la nullità della notifica dell'avviso di accertamento e la conseguente nullità dell'avviso di presa in carico impugnato.
Sul punto il G. M. richiama quanto costantemente affermato dalla Suprema Corte di
Cassazione secondo cui “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni (Cass. 18/01/2018, n. 1144).
In conclusione, il contribuente ha ricevuto solo la notifica dell'avviso di presa in carico nell'anno 2024 privo della precedente notifica del titolo esecutivo (id est, avviso di accertamento).
Consegue anche l'accoglimento dell'eccezione svolta dal ricorrente di “prescrizione” (rectius, di decadenza) della pretesa tributaria, non risultando la prova della notifica dell'originario avviso di accertamento.
Spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate solo per gli esborsi, poiché il contribuente si è difeso personalmente.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità dell'avviso di presa in carico impugnato e l'estinzione per decadenza della pretesa impositiva per IMU anno 2016;
2) condanna il Comune di Catanzaro e la società “So.Ge.T. S.p.a.”, ciascuno in persona del legale rappresentante, al pagamento in solido fra loro delle spese processuali liquidate in favore del ricorrente in euro 36,80 per rimborso spese documentate.
Catanzaro, 12.1.2026.
Il Giudice Monocratico
Dott. Michele Sessa