Sentenza breve 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 08/01/2026, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00260/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06914/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6914 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato ER FR SI , con domicilio eletto presso il suo studio in Modena, via Vincenzo Borelli 60.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per la dichiarazione d’illegittimità del silenzio serbato dal MAECI sull' istanza della società potenziale datrice di lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2025 il dott. ER MA OR ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
- la società ricorrente ha depositato - in data 16/9/2025 - dichiarazione di rinuncia al ricorso;
-il MAECI – con atto depositato il successivo 28/10/2025 - ha aderito alla richiesta di estinzione del giudizio;
- l’ art. 84 cpa , dopo avere previsto - al comma 1 - il potere del ricorrente di rinunciare al gravame in ogni stato e grado della controversia, stabilisce - al successivo comma 3 - che, ove le altre parti - che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio - non si oppongano, il processo si estingue.
Considerato che
- debba essere dichiarata l’estinzione del processo ex artt. 35, comma 2, lett. c) e 84, comma 3 cpa.;
- atteso l’andamento della vicenda processuale - nonchè la concorde richiesta delle parti - può disporsi la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia al ricorso e – per l’effetto – dichiara estinto il giudizio.
Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FR AR, Presidente
ER MA OR, Referendario, Estensore
Giovanni Petroni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER MA OR | FR AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.