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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 16/09/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2441/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in persona del Giudice dott. Pierpaolo Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 2441/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto “altri contratti atipici”, vertente
TRA
Parte_1
( ), in persona del presidente, legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Colafiglio presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Faenza, corso Mazzini n.75, in virtù di procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE
E
( ), residente in [...] C.F._1
n. 100, int. 3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da ricorso, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
(di seguito: Parte_1
ha convenuto, dinanzi all'intestato Tribunale, ed ha dedotto che al Pt_1 Controparte_1 convenuto fu assegnato in “godimento permanente”, con atto dell'1 giugno 2021, l'alloggio sito in
Faenza, via Medaglie d'Oro n.100, int. 3, con relative pertinenze, censito al catasto fabbricati del
Comune di Faenza, foglio 131, Mappale 1508, sub 8 e sub 61; che l'assegnatario si fosse reso inadempiente agli obblighi contrattuali e, segnatamente, all'obbligo di occupare in modo diretto e pagina 1 di 4 continuativo l'alloggio a lui assegnato, risedendo di fatto in Faenza, Corso Mazzini n. 97, all'obbligo di comunicare annualmente entro il mese di ottobre, mediante atto notorio, la persistenza del requisito della impossidenza, sua e degli altri membri del nucleo familiare, nonché il nominativo di tutti i componenti del nucleo familiare o altri conviventi nell'alloggio, all'obbligo di pagare il corrispettivo della assegnazione (euro 199,49 quale residuo del trimestre giugno – luglio – agosto 2024 ed euro
975,00 per i trimestri seguenti), oltre agli oneri accessori;
che, pertanto, l'atto di assegnazione dovesse essere risolto per grave inadempimento dell'assegnatario.
Tanto premesso ha chiesto “nel merito dichiarare: risolto il contratto di assegnazione di Pt_1 alloggio in data 1 giugno 2021 intercorso tra e il signor per i Controparte_2 Controparte_1 gravi e accertati inadempimenti di quest'ultimo e, per l'effetto, condannare l'assegnatario signor
a rilasciare, libero da sé, persone e cose di sua spettanza, l'alloggio sito in Controparte_1
Faenza, posto al piano dell'edificio di via Medaglie d'Oro n.100 int. 3, (n° interno cooperativa 7), composto da pranzo-soggiorno, angolo cottura, disimpegno, n.1 camera da letto, n.1 bagno, balcone e autorimessa oltre ai relativi accessori, servizi e pertinenze, il tutto censito al Catasto Fabbricati del
Comune di Faenza, Foglio 131 Mappale 1508, sub 8, Categoria Catastale A/2, classe 2, consistenza 3, rendita catastale € 278,89 quanto all'appartamento e sub 61, categoria C/6, classe 3, consistenza
14mq, rendita catastale € 66,52 quanto all'autorimessa Doc.
3 - Atto di assegnazione pdf. CP_1
Condannare l'assegnatario signor a pagare in favore di le seguenti somme Controparte_1 Pt_1 ad oggi maturate:
• euro 1.174,49= (euro 199,49 residuo trimestre 01/06/2024 ed euro 975,00 per intero trimestre scaduto il 01/09/2024) a titolo di corrispettivo assegnazione;
• euro 1.141,62 a titolo di oneri accessori scaduti al 31/07/224, come risultanti dai prospetti condominiali al 31.07.24 Doc.
4 - Prospetto rate al 31,07.24. pdf Controparte_1 maggiorare le somme di cui sopra degli interessi convenzionale di mora nella misura dell'Euribor a tre mesi media mensile maggiorato del 4% dalle singole scadenze contrattuali al saldo effettivo.
Condannare altresì il signor a pagare in favore di la somma di Controparte_1 Controparte_2 euro 325,00=, a titolo di corrispettivo contrattuale e quindi, a seguito di declaratoria di risoluzione, per l'occupazione senza titolo dell'alloggio, dal mese di dicembre 2024 sino al rilascio effettivo dell'alloggio stesso, maggiorando tali somme dei medesimi interessi convenzionali contrattualmente pattuiti, dal dovuto mese per mese al saldo effettivo.
Condannare il signor al pagamento degli ulteriori oneri accessori e condominiali, Controparte_1 maturati e maturandi dal 31/07/2024 fino al rilascio effettivo, sempre con la maggiorazione degli interessi convenzionali di cui al contratto, dal dovuto sino al saldo effettivo. pagina 2 di 4 Riservati espressamente ogni diritto e azione in merito allo stato di manutenzione dell'alloggio che sarà accertato e descritto al momento dell'effettivo rilascio.
Condannare il signor al pagamento delle spese di giudizio”. Controparte_1
Dichiarata la contumacia del convenuto, mutato il rito, all'udienza dell'11/9/2025, acquisita documentazione varia, ritenuta la causa matura per la decisione ed udita la discussione orale, lo scrivente giudice monocratico ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo, fissando un termine di 45 giorni per il deposito della motivazione.
1. Circa la domanda di risoluzione per inadempimento del convenuto (art. 1453 c.c.) proposta dall'attrice va premesso, in diritto, che nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (cfr. art. 1453, comma 1, c.c.), purché l'inadempimento dell'altra parte sia grave (art. 1455 c.c.). Il giudice, quindi, per valutare la gravità dell'inadempimento dovrà tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale (cfr., tra diverse, Cass. sent. n.
10995/2015).
Ora, nel caso di specie dall' “atto di assegnazione in godimento permanente e consegna alloggio” prodotto dall'attrice (doc. 3) si evince che, ai sensi dell'art. 3 di tale atto, l'assegnatario aveva l'obbligo di occupare l'alloggio personalmente e in modo continuativo, essendo esclusa ogni forma di subaffitto o altra forma di godimento e di comodato anche parziale, pena la immediata risoluzione del contratto per inadempimento;
ai sensi dell'art. 2 del medesimo atto l'assegnatario aveva, poi, l'obbligo di pagare il corrispettivo annuo di godimento, nella misura di euro 3750,00 annui, oltre i.v.a., da corrispondersi in rate trimestrali anticipate di euro 975,00 ciascuna, entro il quindicesimo giorno dalle scadenze previste dell'1 marzo, dell'1 giugno, dell'1 settembre e dell'1 dicembre;
ai sensi dell'art. 6 dell'atto di assegnazione, ancora, l'assegnatario era tenuto al pagamento degli oneri accessori e spese relative ai servizi individuali e comuni nella misura determinata sulla base del preventivo annuale e relativo stato di riparto approvato dall'assemblea del condominio, salvo conguaglio;
sempre ai sensi dell'art. 6 cit. in caso di mancato pagamento l'assegnatario sarebbe stato ritenuto moroso, con conseguente applicazione degli interessi di mora nella misura del tasso risultante dalle quotazioni giornaliere dell'euribor tre mesi media mensile, espresso con tre cifre decimali, relativo al mese immediatamente precedente la data di inizio di ogni singolo trimestre solare di ogni anno e valida rispettivamente per i trimestri successivi, maggiorato del 4%.
Orbene, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento degli obblighi nascenti dall'atto di assegnazione in discorso da parte dell'assegnatario – e segnatamente degli obblighi primari ed essenziali: obbligo di pagina 3 di 4 pagamento del corrispettivo e degli oneri condominiali ed obbligo di occupazione personale e continuativa dell'alloggio -, sarebbe stato onere del convenuto contumace provare l'esatto adempimento di tali obbligazioni (cfr. Cass. SU sent. n. 13533/2001).
Al mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sul convenuto, allora, deve conseguire, in accoglimento della domanda attorea, la risoluzione del contratto di assegnazione in godimento permanente ad dell'alloggio sito in Faenza, via Medaglie d'Oro n.100, int. 3, con Controparte_1 relative pertinenze, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Faenza, Foglio 131, particella 1508, sub 8 e sub 61, per grave inadempimento del convenuto (art. 1455 c.c.) degli obblighi primari ed essenziali su di lui gravanti.
Per l'effetto deve essere condannato a rilasciare l'alloggio predetto e deve Controparte_1 altresì essere condannato al pagamento, in favore dell'attrice, di euro 5074,49 a titolo di corrispettivo della assegnazione (euro 199,49 quale residuo trimestre giugno – luglio – agosto 2024 ed euro 975,00 per i trimestri seguenti, fino alla data di risoluzione del contratto a mezzo della presente pronuncia costitutiva), oltre accessori, come indicati dai prospetti condominiali al 31.07.24 (cfr. doc. 4), pari ad euro 1.141,62, oltre interessi contrattuali (di mora), come previsti dall'art. 6 dell'atto di assegnazione di alloggio, a decorrere dalle singole scadenze, nella misura del “tasso risultante dalle quotazioni giornaliere dell'euribor tre mesi media mensile, espresso con tre cifre decimali, relativo al mese immediatamente precedente la data di inizio di ogni singolo trimestre solare di ogni anno e valida rispettivamente per i trimestri successivi”, maggiorato del 4%.
2. Spese compensate, tenuto conto della non opposizione del convenuto alle domande attoree.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, definitivamente pronunziando nell'ambito del giudizio n.
2441/2024 R.G., ogni diversa domanda rigettata come in motivazione
PQM
- risolve il contratto di assegnazione di alloggio;
- condanna a rilasciare l'alloggio; Controparte_1
- condanna l'assegnatario al pagamento, in favore dell'attrice, di euro 5074,49 a titolo di corrispettivo della assegnazione, di euro 1.141,62 a titolo di oneri accessori scaduti al 31/07/2024, oltre interessi contrattuali;
- fissa un termine di 45 giorni per il deposito della motivazione.
Ravenna, 16/9/2025
Il Giudice
Dott. Pierpaolo Galante
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in persona del Giudice dott. Pierpaolo Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 2441/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto “altri contratti atipici”, vertente
TRA
Parte_1
( ), in persona del presidente, legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Colafiglio presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Faenza, corso Mazzini n.75, in virtù di procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE
E
( ), residente in [...] C.F._1
n. 100, int. 3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da ricorso, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
(di seguito: Parte_1
ha convenuto, dinanzi all'intestato Tribunale, ed ha dedotto che al Pt_1 Controparte_1 convenuto fu assegnato in “godimento permanente”, con atto dell'1 giugno 2021, l'alloggio sito in
Faenza, via Medaglie d'Oro n.100, int. 3, con relative pertinenze, censito al catasto fabbricati del
Comune di Faenza, foglio 131, Mappale 1508, sub 8 e sub 61; che l'assegnatario si fosse reso inadempiente agli obblighi contrattuali e, segnatamente, all'obbligo di occupare in modo diretto e pagina 1 di 4 continuativo l'alloggio a lui assegnato, risedendo di fatto in Faenza, Corso Mazzini n. 97, all'obbligo di comunicare annualmente entro il mese di ottobre, mediante atto notorio, la persistenza del requisito della impossidenza, sua e degli altri membri del nucleo familiare, nonché il nominativo di tutti i componenti del nucleo familiare o altri conviventi nell'alloggio, all'obbligo di pagare il corrispettivo della assegnazione (euro 199,49 quale residuo del trimestre giugno – luglio – agosto 2024 ed euro
975,00 per i trimestri seguenti), oltre agli oneri accessori;
che, pertanto, l'atto di assegnazione dovesse essere risolto per grave inadempimento dell'assegnatario.
Tanto premesso ha chiesto “nel merito dichiarare: risolto il contratto di assegnazione di Pt_1 alloggio in data 1 giugno 2021 intercorso tra e il signor per i Controparte_2 Controparte_1 gravi e accertati inadempimenti di quest'ultimo e, per l'effetto, condannare l'assegnatario signor
a rilasciare, libero da sé, persone e cose di sua spettanza, l'alloggio sito in Controparte_1
Faenza, posto al piano dell'edificio di via Medaglie d'Oro n.100 int. 3, (n° interno cooperativa 7), composto da pranzo-soggiorno, angolo cottura, disimpegno, n.1 camera da letto, n.1 bagno, balcone e autorimessa oltre ai relativi accessori, servizi e pertinenze, il tutto censito al Catasto Fabbricati del
Comune di Faenza, Foglio 131 Mappale 1508, sub 8, Categoria Catastale A/2, classe 2, consistenza 3, rendita catastale € 278,89 quanto all'appartamento e sub 61, categoria C/6, classe 3, consistenza
14mq, rendita catastale € 66,52 quanto all'autorimessa Doc.
3 - Atto di assegnazione pdf. CP_1
Condannare l'assegnatario signor a pagare in favore di le seguenti somme Controparte_1 Pt_1 ad oggi maturate:
• euro 1.174,49= (euro 199,49 residuo trimestre 01/06/2024 ed euro 975,00 per intero trimestre scaduto il 01/09/2024) a titolo di corrispettivo assegnazione;
• euro 1.141,62 a titolo di oneri accessori scaduti al 31/07/224, come risultanti dai prospetti condominiali al 31.07.24 Doc.
4 - Prospetto rate al 31,07.24. pdf Controparte_1 maggiorare le somme di cui sopra degli interessi convenzionale di mora nella misura dell'Euribor a tre mesi media mensile maggiorato del 4% dalle singole scadenze contrattuali al saldo effettivo.
Condannare altresì il signor a pagare in favore di la somma di Controparte_1 Controparte_2 euro 325,00=, a titolo di corrispettivo contrattuale e quindi, a seguito di declaratoria di risoluzione, per l'occupazione senza titolo dell'alloggio, dal mese di dicembre 2024 sino al rilascio effettivo dell'alloggio stesso, maggiorando tali somme dei medesimi interessi convenzionali contrattualmente pattuiti, dal dovuto mese per mese al saldo effettivo.
Condannare il signor al pagamento degli ulteriori oneri accessori e condominiali, Controparte_1 maturati e maturandi dal 31/07/2024 fino al rilascio effettivo, sempre con la maggiorazione degli interessi convenzionali di cui al contratto, dal dovuto sino al saldo effettivo. pagina 2 di 4 Riservati espressamente ogni diritto e azione in merito allo stato di manutenzione dell'alloggio che sarà accertato e descritto al momento dell'effettivo rilascio.
Condannare il signor al pagamento delle spese di giudizio”. Controparte_1
Dichiarata la contumacia del convenuto, mutato il rito, all'udienza dell'11/9/2025, acquisita documentazione varia, ritenuta la causa matura per la decisione ed udita la discussione orale, lo scrivente giudice monocratico ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo, fissando un termine di 45 giorni per il deposito della motivazione.
1. Circa la domanda di risoluzione per inadempimento del convenuto (art. 1453 c.c.) proposta dall'attrice va premesso, in diritto, che nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (cfr. art. 1453, comma 1, c.c.), purché l'inadempimento dell'altra parte sia grave (art. 1455 c.c.). Il giudice, quindi, per valutare la gravità dell'inadempimento dovrà tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale (cfr., tra diverse, Cass. sent. n.
10995/2015).
Ora, nel caso di specie dall' “atto di assegnazione in godimento permanente e consegna alloggio” prodotto dall'attrice (doc. 3) si evince che, ai sensi dell'art. 3 di tale atto, l'assegnatario aveva l'obbligo di occupare l'alloggio personalmente e in modo continuativo, essendo esclusa ogni forma di subaffitto o altra forma di godimento e di comodato anche parziale, pena la immediata risoluzione del contratto per inadempimento;
ai sensi dell'art. 2 del medesimo atto l'assegnatario aveva, poi, l'obbligo di pagare il corrispettivo annuo di godimento, nella misura di euro 3750,00 annui, oltre i.v.a., da corrispondersi in rate trimestrali anticipate di euro 975,00 ciascuna, entro il quindicesimo giorno dalle scadenze previste dell'1 marzo, dell'1 giugno, dell'1 settembre e dell'1 dicembre;
ai sensi dell'art. 6 dell'atto di assegnazione, ancora, l'assegnatario era tenuto al pagamento degli oneri accessori e spese relative ai servizi individuali e comuni nella misura determinata sulla base del preventivo annuale e relativo stato di riparto approvato dall'assemblea del condominio, salvo conguaglio;
sempre ai sensi dell'art. 6 cit. in caso di mancato pagamento l'assegnatario sarebbe stato ritenuto moroso, con conseguente applicazione degli interessi di mora nella misura del tasso risultante dalle quotazioni giornaliere dell'euribor tre mesi media mensile, espresso con tre cifre decimali, relativo al mese immediatamente precedente la data di inizio di ogni singolo trimestre solare di ogni anno e valida rispettivamente per i trimestri successivi, maggiorato del 4%.
Orbene, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento degli obblighi nascenti dall'atto di assegnazione in discorso da parte dell'assegnatario – e segnatamente degli obblighi primari ed essenziali: obbligo di pagina 3 di 4 pagamento del corrispettivo e degli oneri condominiali ed obbligo di occupazione personale e continuativa dell'alloggio -, sarebbe stato onere del convenuto contumace provare l'esatto adempimento di tali obbligazioni (cfr. Cass. SU sent. n. 13533/2001).
Al mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sul convenuto, allora, deve conseguire, in accoglimento della domanda attorea, la risoluzione del contratto di assegnazione in godimento permanente ad dell'alloggio sito in Faenza, via Medaglie d'Oro n.100, int. 3, con Controparte_1 relative pertinenze, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Faenza, Foglio 131, particella 1508, sub 8 e sub 61, per grave inadempimento del convenuto (art. 1455 c.c.) degli obblighi primari ed essenziali su di lui gravanti.
Per l'effetto deve essere condannato a rilasciare l'alloggio predetto e deve Controparte_1 altresì essere condannato al pagamento, in favore dell'attrice, di euro 5074,49 a titolo di corrispettivo della assegnazione (euro 199,49 quale residuo trimestre giugno – luglio – agosto 2024 ed euro 975,00 per i trimestri seguenti, fino alla data di risoluzione del contratto a mezzo della presente pronuncia costitutiva), oltre accessori, come indicati dai prospetti condominiali al 31.07.24 (cfr. doc. 4), pari ad euro 1.141,62, oltre interessi contrattuali (di mora), come previsti dall'art. 6 dell'atto di assegnazione di alloggio, a decorrere dalle singole scadenze, nella misura del “tasso risultante dalle quotazioni giornaliere dell'euribor tre mesi media mensile, espresso con tre cifre decimali, relativo al mese immediatamente precedente la data di inizio di ogni singolo trimestre solare di ogni anno e valida rispettivamente per i trimestri successivi”, maggiorato del 4%.
2. Spese compensate, tenuto conto della non opposizione del convenuto alle domande attoree.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, definitivamente pronunziando nell'ambito del giudizio n.
2441/2024 R.G., ogni diversa domanda rigettata come in motivazione
PQM
- risolve il contratto di assegnazione di alloggio;
- condanna a rilasciare l'alloggio; Controparte_1
- condanna l'assegnatario al pagamento, in favore dell'attrice, di euro 5074,49 a titolo di corrispettivo della assegnazione, di euro 1.141,62 a titolo di oneri accessori scaduti al 31/07/2024, oltre interessi contrattuali;
- fissa un termine di 45 giorni per il deposito della motivazione.
Ravenna, 16/9/2025
Il Giudice
Dott. Pierpaolo Galante
pagina 4 di 4