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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 11/07/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3736/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della Giudice Elena Covi, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 3736/2024 promossa da: attrice:
, in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
, con gli avv. dom. Andrea Fosco e Rosaria Giletto di Monza, giusta procura Parte_2
depositata, contro convenuta:
, con sede in Bolzano, via E. Fermi n. 5, contumace;
CP_1 P.IVA_2
In punto: restituzione somme;
CONCLUSIONI di parte attrice: cfr. atto di citazione.
pagina 1 di 3 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Dalla documentazione depositata emerge che l'attrice soc. la quale Parte_1
afferma di avere noleggiato nel mese di giugno 2024 l'autovettura Lamborghini Ursus tg.
GN834ZL dalla società convenuta, le ha pagato il noleggio per 8 giorni, dal 25.06 al
03.07.2024, per il prezzo unitario di € 1.000,00, ed un totale di € 8.000,00 (cfr. fattura emessa dalla convenuta, doc. 3). Tale somma risulta infatti pagata il 25.06.2024 da , Persona_1
legale rappresentante dell'attrice, a tale socio della convenuta (cfr. doc. 3 e Persona_2
visura della convenuta doc. 2); nella convenzione assistita è indicato quale legale Per_2
rappresentante (cfr. doc. 9). In data 24.06.2024 ha versato a anche l'importo di € Pt_2 Per_2
15.000,00, quale deposito cauzionale (doc. 4).
L'attrice afferma di avere fruito della vettura per 6 giorni, avendola restituita il 01.07.2024 e chiede quindi la restituzione del corrispettivo già anticipato per i due giorni non goduti, oltre alla cauzione.
La domanda è fondata.
Se è pur vero che l'avv. Michele Ferrari, riscontrando per conto di in data 15.07.2024 CP_1
la diffida dell'avv. Fosco, ha rappresentato la sussistenza di un vizio (“rovesciamento di un liquido nel tunnel centrale ove è posizionato il cambio”) (doc. 6), la convenuta – pur dopo avere aderito alla negoziazione assistita del 07.10.2024 – è rimasta contumace, dovendosi quindi ritenere che nulla avesse da opporre alle pretese attoree.
Quindi, a fronte dell'anticipata restituzione della vettura, la somma di € 2.000,00 deve ritenersi pagata senza titolo;
anche il deposito cauzionale deve essere restituito, non constando vizi nell'auto come restituita.
Su tale importo, debito di valuta, spettano gli interessi legali ai sensi dell'art. 1282 c.c., a partire dalla restituzione della vettura, avvenuta il 01.07.2024, fino al saldo.
pagina 2 di 3 Le spese vanno poste a carico della convenuta soccombente;
sono liquidate come da parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria. All'attrice spetta anche la rifusione delle spese per la negoziazione assistita, per la somma richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, assorbita o dichiarata inammissibile,
1) condanna la convenuta soc. a restituire all'attrice la somma CP_1 Parte_1
di € 17.000,00 oltre interessi legali dal 01.07.2024 al saldo;
2) condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di CP_2 Parte_1
lite, liquidate come segue: € 3.397,00 per compenso di avvocato, € 1.167,00 per negoziazione assistita, € 237,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre
Iva e Cap come per legge, oltre spese successive.
Bolzano, 10/07/2025 la Giudice
Elena Covi
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