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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 05/11/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FERMO
VERBALE di UDIENZA
R.G.2004/2021
All'udienza del 05/11/2025 ore 9.15
Sono comparsi dinanzi al GO dr.ssa Tiziana Liberti
Per la Parte Attrice opponente: avv. ER OZ in sost. dell'AV. Parte_1
Per la Parte Convenuta opposta: avv. Francesca Aguzzi in sost. degli avv.ti ORNATI ANDREA
e ZURLO
L'avv. OZ si riporta alla comparsa conclusionale del 25.10.2024;
l'avv. Aguzzi si riporta alla comparsa di costituzione e risposta e insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
IL GO di ciò dato atto, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 16.55, al termine della camera di consiglio, viene riaperto il presente processo verbale ed il Giudice decide la causa come da sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata al verbale di udienza, della quale viene data lettura, nell'assenza delle parti, nelle more allontanatesi.
IL GO
1 TRIBUNALE DI FERMO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Fermo Sezione Civile nella persona del Giudice Onorario dr.ssa Tiziana Liberti ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 2004/2021 R.G. promossa da
( ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._1
Francavilla d'Ete (FM), via SS Crocifisso, 21 e, per lui, il suo Amministratore di Sostegno Avv.to
ER OZ ( ) del Foro di Fermo, con studio in Porto San Giorgio, via C.F._2
Rubicone, 3, in virtù di provvedimento di nomina del 14_10_2015 e verbale di giuramento del
15_10_2015 (all. n. 2: decreto di nomina e verbale giuramento) espressamente autorizzato dal
Giudice Tutelare del Tribunale di Fermo (all. n. 3: provvedimento autorizzativo del 27_10_2021 ), rappresentato e difeso, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione, dall' Avvocato Pt_1
( ) con indirizzo pec e
[...] C.F._3 Email_1 fax: , elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima, sito in Potenza Picena P.IVA_1
(MC), frazione Porto, via Regina Margherita, 61
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
P. Iva Gruppo KR AL , C.f. ), società Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, cap. 20126, in Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di UK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'AL del 07/06/2017con numero
35239.3, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F.
2 ) ed EA NA (C.F. con studio in La Spezia C.F._4 C.F._5
(SP) alla Via Fontevivo n. 21/N giusta procura generale alle liti per atto del Notaio Dott.ssa Per_1
del 28 maggio 2020, Rep. 2496 e Racc. n. 909 , allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
[...] depositato, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 -La Spezia (SP), fax n.
0187.1852228, posta elettronica certificata Email_2
CONVENUTAOPPOSTA
Oggetto: contratti bancari
Conclusioni: come da verbale di udienza del giorno 26.09.2025.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Va rilevato in via preliminare che alla presente causa si applicano nella fase decisoria le disposizioni introdotte dalla novella 18 giugno 2009 n. 69, che ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c., di talché deve omettersi in questa sede lo svolgimento del processo, non più previsto.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo - n. 501/2021 (R.g. n. 714/2021) del
Tribunale di Fermo del 24 giugno 2021, su istanza di con il quale veniva ingiunto a Controparte_1
il pagamento della somma di 17.860,46 oltre interessi moratori al tasso legale ex Parte_2 art 1284 cc, nonché della somma di € 540,00 a titolo di rimborso delle spese processuali anticipate dal ricorrente per compensi-oltre al rimborso spese forfettarie al 15% IVA al 22% e CPA al 4% - nonché € 118,50 a titolo di rimborso spese sostenute per il pagamento del contributo unificato ed €
27,00 a titolo di spese sostenute per la marca da bollo – notificato in data 29 settembre 2021,
conveniva, dinanzi all'intestato Tribunale di Fermo, per ivi sentire Parte_2 Controparte_1 accogliere le conclusioni come rassegnate all'udienza del 26.09.2025 e di seguito trascritte:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa e contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa e rejetta,
-in via preliminare: dichiarare nullo, inammissibile o, comunque, revocare, il decreto ingiuntivo opposto n. 501_2021 (R.G. 714_2021) emesso su istanza della dal CP_1
Tribunale di Fermo in data 24.06.2021, per difetto di legittimazione ad agire ed a contraddire della società nonché per carenza di prova in punto di legittimazione;
CP_1
-nel merito, revocare o comunque dichiarare nullo e privo di efficacia il Decreto Ingiuntivo n.
501/2021 (RG 714/2021) emesso su istanza della dal Tribunale di Fermo in data CP_1
24.06.2021, accertata e dichiarata la carenza dei presupposti previsti per la sua emissione, e/o
3 comunque essendo la richiesta azionata illegittima ed infondata e la somma non dovuta e, comunque, non sufficientemente provata la pretesa creditoria della . CP_2
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% come per legge”.
Deduceva parte attrice opponente che la società opposta (di seguito per brevità CP_1
agiva in via monitoria per il rimborso di un prestito personale stipulato dal in CP_1 Parte_2 data 15.3.2012 con la , assumendo di avere la titolarità del suddetto credito, in Parte_3 ragione di un contratto di cessione pro soluto del 19.6.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ALna Parte Seconda n. 84 del 18.7.2017. Eccepiva in via preliminare l'inammissibilità della domanda avversaria, per difetto di legittimazione attiva della e CP_1 difetto di prova della cessione del credito. Eccepiva l'inidoneità dei due documenti prodotti dall'opposta ovvero copia dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed un file denominato
“contratto di cessione dei crediti” a fornire la prova della legittimazione ad agire di e la CP_1 ricomprensione del debito per cui è causa tra quelli ceduti, risultando del tutto indimostrato uno dei fatti costitutivi della domanda il cui onere incombe sulla parte che esercita tale diritto ai sensi dell'art. 2697 c.c.; del pari inidonea risulta l'indicazione di un sito internet al quale collegarsi per attingere i dati indicativi dei crediti ceduti, poiché la relativa prova deve essere direttamente percepibile dai documenti prodotti in giudizio;
eccepiva non essere stato prodotto dalla opposta un valido contratto di cessione dei crediti ciò costituendo elemento sufficiente per ritenere indimostrata l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco;
eccepiva non essere sussistenti i requisiti di cui all'estratto pubblicato in Gazzetta ufficiale, per difetto di elementi in tale senso.
Si costituiva in giudizio impugnando e contestando quanto dedotto, prodotto, eccepito CP_1
e concluso da parte opponente concludendo come da precisazione delle conclusioni rassegnate all'udienza del 26.09.2025, come di seguito trascritte:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 501/2021, R.G. n. 714/2021, del 24/06/2021 emesso dal Tribunale di Fermo, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 501/2021, R.G. n. 714/2021, del 24/06/2021 emesso dal
Tribunale di Fermo.
4 In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in Parte_2 favore della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito Controparte_1 dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.”
Deduceva parte convenuta opposta che a seguito del contratto di cessione intercorso tra la società cedente il credito vantato nei confronti dell'opponente era oggetto di una cessione Controparte_1 di credito, ovvero di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ALna. Eccepiva
l'infondata doglianza di parte opponente relativa al difetto di legittimazione attiva, risultando depositati in atti sia il contratto di cessione che la lista crediti ceduti da cui è possibile evincere che il credito vantato nei confronti dell'opponente sia ricompreso tra quelli oggetto di cessione;
richiamava le disposizioni di cui all'art. 58 T.U.B., ai sensi del quale la notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, producendo tale adempimento gli effetti indicati nell'art. 1264 C.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante la singola notifica o accettazione dal momento che dalla data della pubblicazione la cessione si intende comunque notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche;
che in tema di notificazione della cessione di crediti, l'art. 58 T.U.B. la giurisprudenza ha inteso agevolare la realizzazione della c.d. cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa, nei confronti dei debitori ceduti e degli aventi causa, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale, e dispensando l'istituto cessionario dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti o, l'annotazione nei registri;
che la stessa Banca
d'AL, in relazione all'art. 58 T.U.B., ha precisato che “al fine di agevolare la realizzazione delle operazioni di cessione, la norma introduce deroghe al diritto comune (…) consentendo alle banche di rendersi cessionarie a qualsiasi titolo di una pluralità di rapporti giuridici senza che sia necessario effettuare la notifica alle singole controparti dei rapporti acquisiti”; che nel caso di specie la fattispecie traslativa, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., si è perfezionata per il tramite della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ALna, introducendo una presunzione assoluta di conoscenza dell'avvenuta cessione, assicurando oltre al trasferimento automatico delle garanzie, gli effetti favorevoli in tema di opponibilità della cessione nei confronti dei debitori ceduti, dei loro creditori e dei terzi in genere, e rendendo, pertanto irrilevante qualsiasi altra forma di pubblicità più
o meno dettagliata;
che secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la notificazione della cessione del credito costituisce atto a forma libera non soggetto a particolari discipline o formalità tanto che la stessa notificazione ben può essere effettuata mediante l'atto
5 giudiziario con il quale il cessionario conviene in giudizio il ceduto per ottenere il pagamento, o addirittura nel corso della causa;
che dunque la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile e non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario;
che con lettera raccomandata a/r la creditrice, oltre a sollecitare il Controparte_1 pagamento della somma successivamente oggetto di ingiunzione, comunicava l'avvenuta cessione del credito.
Concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, il G.I. assegnava i termini ex art. 183 comma
VI c.p.c., all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, dopo aver formulato una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. non trovando l'adesione di parte opponente, fissava per la precisazione delle conclusioni, che le parti rassegnavano all'udienza del 26.09.2025; seguiva rinvio per la discussione orale. All'odierna udienza le parti discutevano oralmente la causa, come da sopra esteso verbale di udienza.
* * *
Dall'esame degli atti e della documentazione acquisita al complessivo corredo probatorio emerge che nella qualità di cessionaria - azionava in via monitoria il credito vantato Controparte_1 nei confronti di ed otteneva nell'ambito del procedimento R.G. n. 714/2021 , del Parte_2
24/06/2021 il decreto ingiuntivo, n. 501/2021 emesso dal Tribunale di Fermo notificato in data
29/09/2021 - sulla base del contratto di cessione intercorso tra la società cedente Parte_3
e
[...] Controparte_1
Parte convenuta opposta afferma che il credito vantato nei confronti del era Parte_2 oggetto di cessione di credito, ovvero di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della
Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, cui veniva dato seguito mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ALna.
Parte opponente eccepisce il difetto di titolarità del credito e dunque di legittimazione attiva della e difetto di cessione del credito. CP_1
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, nell'ipotesi di cessione in blocco del credito ex art. 4 L. n. 130/1999, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 58 T.U.B., secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Trattasi di una forma di pubblicità,
6 nei confronti dei debitori ceduti che produce gli effetti di notifica indicati dall'art. 1264 cod. civ. rendendo, la cessione dei crediti, opponibile erga omnes.
L'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, incombe sul soggetto che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, per cui risulta obbligato a fornire, in tal modo, la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
La disciplina ordinaria prevista dal Codice civile, in relazione all'onere probatorio gravante sulla società cessionaria, risulta attenuata nel caso di cessione in blocco di crediti bancari, infatti l'art. 58
TUB, introducendo una regolamentazione derogatoria, in ragione della particolare natura dell'oggetto della cessione, prevede una sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, eventualmente integrabile con ulteriori forme di pubblicità.
Pertanto la produzione dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, recante l'indicazione delle categorie di rapporti ceduti, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che sia necessaria la specifica enumerazione di ciascun rapporto, purché sia possibile individuare senza incertezze quelli oggetto della cessione (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 25547 del 17.09.2025). Tuttavia se il debitore contesta l'esistenza dei contratti, la semplice notificazione o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non risulta sufficiente a costituirne la prova richiedendo al Giudice un accertamento complessivo dei fatti, attribuendo alla pubblicazione solo valore indiziario.
Nel caso di specie dall'analisi della documentazione prodotta si evince che la cessionaria, nel ricorso per provvedimento monitorio, produce in giudizio il contratto di cessione dei crediti del
19.06.2017, risulta altresì prodotta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU Parte Seconda n.84 del 18-7-2017), dalla cui consultazione emerge non essere contemplato, il credito per cui è causa, da quelli esclusi dalla cessione.
La cessione risulta iscritta nel registro delle imprese, come rilevabile dalla visura camerale della società opposta, come operazione di cessione del credito pro-soluto con effetto dal 22.06.2017.
Risulta inoltre prodotta in causa raccomandata a/r del 15.09.2017 con cui la cessionaria in riferimento al contratto di cessione del credito pro soluto del 22.06.2017, dichiara che con “la sottoscrizione del contratto di cessione sopra menzionato, diventa l'unica Controparte_1 titolare del credito nei Suoi confronti. Viene, quindi, a cessare ogni diritto di Parte_3 in relazione al summenzionato credito”. A seguire viene prodotta raccomandata a/r di pari
[...] data con cui viene dato atto da parte della che in data 22/06/2017 questa “ha Parte_3 ceduto a il credito nei suoi confronti, per un ammontare complessivo pari € Controparte_1
7 10.781,20 relativo a: Contratto nr. 4854459 Nr. Identificativo 12513179 Importo € 10.781,20.
Viene, quindi, a cessare ogni diritto di in relazione al summenzionato credito, Parte_3 mentre è divenuta l'unica titolare del credito”. Controparte_1
Posto dunque che, come chiarito dal Supremo Collegio, in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distingue a) la notificazione della cessione b) dalla dimostrazione dell'avvenuta cessione:- la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
- ove quest'ultima sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni (cfr. Cass. n.
17944/2023, conf. Corte di Cassazione, ordinanza n. 7866 del 22 marzo 2024).
Nel caso in esame la dimostrazione della titolarità del credito risulta fornita di adeguato riscontro probatorio non solo grazie alla produzione in giudizio del contratto di cessione (redatto in lingua inglese), ma anche dalla dichiarazione di avvenuta cessione comunicata dalla cedente
[...] al debitore, a supporto della dichiarazione della cessionaria di essere divenuta unica Parte_3 titolare del credito e, non ultimo dalla iscrizione della cessione presso il registro delle imprese.
Nel giudizio de quo la titolarità del credito è stata oggetto di contestazione, da parte dell'attore opponente, il cessionario opposto ha tuttavia assolto al proprio onere probatorio dimostrando, con documenti idonei, che il credito azionato è stato effettivamente oggetto del contratto di cessione, rientrando nel portafoglio negoziato, legittimandolo all'azione nei confronti del debitore.
L'opposizione va pertanto rigettata e confermato il d.i. opposto.
***
La regolazione delle spese, in virtù del principio di soccombenza determina la condanna di parte attrice opponente alla rifusione, in favore di parte convenuta opposta, delle spese di lite, che vengono liquidate complessivamente come in dispositivo in base ai nuovi parametri introdotti dal
D.M. 55/2014, come aggiornato con DM 147/22, tenendo conto 'delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche' trattate, valori che possono essere aumentati o diminuiti ex art. 4 comma I° e II°, calcolati in riferimento ad un valore della controversia, ex art. 5 comma 6 D.M. 55/2014, nello scaglione compreso tra € 5.201 a € 26.000, complessità bassa.
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile n. R.G. 2004/2021, ogni ulteriore istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta:
- rigetta l'opposizione;
- visto il D.M. n. 55/2014, come aggiornato con DM 147/22, condanna parte attrice opponente alla rifusione, in favore di parte convenuta opposta, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €
2.540,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Fermo il 05.11.2025
(Sentenza, allegata al verbale di udienza chiuso alle ore 16.55 del giorno 05.11.2025).
Il G.O.
9
VERBALE di UDIENZA
R.G.2004/2021
All'udienza del 05/11/2025 ore 9.15
Sono comparsi dinanzi al GO dr.ssa Tiziana Liberti
Per la Parte Attrice opponente: avv. ER OZ in sost. dell'AV. Parte_1
Per la Parte Convenuta opposta: avv. Francesca Aguzzi in sost. degli avv.ti ORNATI ANDREA
e ZURLO
L'avv. OZ si riporta alla comparsa conclusionale del 25.10.2024;
l'avv. Aguzzi si riporta alla comparsa di costituzione e risposta e insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
IL GO di ciò dato atto, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 16.55, al termine della camera di consiglio, viene riaperto il presente processo verbale ed il Giudice decide la causa come da sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata al verbale di udienza, della quale viene data lettura, nell'assenza delle parti, nelle more allontanatesi.
IL GO
1 TRIBUNALE DI FERMO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Fermo Sezione Civile nella persona del Giudice Onorario dr.ssa Tiziana Liberti ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 2004/2021 R.G. promossa da
( ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._1
Francavilla d'Ete (FM), via SS Crocifisso, 21 e, per lui, il suo Amministratore di Sostegno Avv.to
ER OZ ( ) del Foro di Fermo, con studio in Porto San Giorgio, via C.F._2
Rubicone, 3, in virtù di provvedimento di nomina del 14_10_2015 e verbale di giuramento del
15_10_2015 (all. n. 2: decreto di nomina e verbale giuramento) espressamente autorizzato dal
Giudice Tutelare del Tribunale di Fermo (all. n. 3: provvedimento autorizzativo del 27_10_2021 ), rappresentato e difeso, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione, dall' Avvocato Pt_1
( ) con indirizzo pec e
[...] C.F._3 Email_1 fax: , elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima, sito in Potenza Picena P.IVA_1
(MC), frazione Porto, via Regina Margherita, 61
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
P. Iva Gruppo KR AL , C.f. ), società Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, cap. 20126, in Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di UK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'AL del 07/06/2017con numero
35239.3, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F.
2 ) ed EA NA (C.F. con studio in La Spezia C.F._4 C.F._5
(SP) alla Via Fontevivo n. 21/N giusta procura generale alle liti per atto del Notaio Dott.ssa Per_1
del 28 maggio 2020, Rep. 2496 e Racc. n. 909 , allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
[...] depositato, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 -La Spezia (SP), fax n.
0187.1852228, posta elettronica certificata Email_2
CONVENUTAOPPOSTA
Oggetto: contratti bancari
Conclusioni: come da verbale di udienza del giorno 26.09.2025.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Va rilevato in via preliminare che alla presente causa si applicano nella fase decisoria le disposizioni introdotte dalla novella 18 giugno 2009 n. 69, che ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c., di talché deve omettersi in questa sede lo svolgimento del processo, non più previsto.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo - n. 501/2021 (R.g. n. 714/2021) del
Tribunale di Fermo del 24 giugno 2021, su istanza di con il quale veniva ingiunto a Controparte_1
il pagamento della somma di 17.860,46 oltre interessi moratori al tasso legale ex Parte_2 art 1284 cc, nonché della somma di € 540,00 a titolo di rimborso delle spese processuali anticipate dal ricorrente per compensi-oltre al rimborso spese forfettarie al 15% IVA al 22% e CPA al 4% - nonché € 118,50 a titolo di rimborso spese sostenute per il pagamento del contributo unificato ed €
27,00 a titolo di spese sostenute per la marca da bollo – notificato in data 29 settembre 2021,
conveniva, dinanzi all'intestato Tribunale di Fermo, per ivi sentire Parte_2 Controparte_1 accogliere le conclusioni come rassegnate all'udienza del 26.09.2025 e di seguito trascritte:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa e contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa e rejetta,
-in via preliminare: dichiarare nullo, inammissibile o, comunque, revocare, il decreto ingiuntivo opposto n. 501_2021 (R.G. 714_2021) emesso su istanza della dal CP_1
Tribunale di Fermo in data 24.06.2021, per difetto di legittimazione ad agire ed a contraddire della società nonché per carenza di prova in punto di legittimazione;
CP_1
-nel merito, revocare o comunque dichiarare nullo e privo di efficacia il Decreto Ingiuntivo n.
501/2021 (RG 714/2021) emesso su istanza della dal Tribunale di Fermo in data CP_1
24.06.2021, accertata e dichiarata la carenza dei presupposti previsti per la sua emissione, e/o
3 comunque essendo la richiesta azionata illegittima ed infondata e la somma non dovuta e, comunque, non sufficientemente provata la pretesa creditoria della . CP_2
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% come per legge”.
Deduceva parte attrice opponente che la società opposta (di seguito per brevità CP_1
agiva in via monitoria per il rimborso di un prestito personale stipulato dal in CP_1 Parte_2 data 15.3.2012 con la , assumendo di avere la titolarità del suddetto credito, in Parte_3 ragione di un contratto di cessione pro soluto del 19.6.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ALna Parte Seconda n. 84 del 18.7.2017. Eccepiva in via preliminare l'inammissibilità della domanda avversaria, per difetto di legittimazione attiva della e CP_1 difetto di prova della cessione del credito. Eccepiva l'inidoneità dei due documenti prodotti dall'opposta ovvero copia dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed un file denominato
“contratto di cessione dei crediti” a fornire la prova della legittimazione ad agire di e la CP_1 ricomprensione del debito per cui è causa tra quelli ceduti, risultando del tutto indimostrato uno dei fatti costitutivi della domanda il cui onere incombe sulla parte che esercita tale diritto ai sensi dell'art. 2697 c.c.; del pari inidonea risulta l'indicazione di un sito internet al quale collegarsi per attingere i dati indicativi dei crediti ceduti, poiché la relativa prova deve essere direttamente percepibile dai documenti prodotti in giudizio;
eccepiva non essere stato prodotto dalla opposta un valido contratto di cessione dei crediti ciò costituendo elemento sufficiente per ritenere indimostrata l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco;
eccepiva non essere sussistenti i requisiti di cui all'estratto pubblicato in Gazzetta ufficiale, per difetto di elementi in tale senso.
Si costituiva in giudizio impugnando e contestando quanto dedotto, prodotto, eccepito CP_1
e concluso da parte opponente concludendo come da precisazione delle conclusioni rassegnate all'udienza del 26.09.2025, come di seguito trascritte:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 501/2021, R.G. n. 714/2021, del 24/06/2021 emesso dal Tribunale di Fermo, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 501/2021, R.G. n. 714/2021, del 24/06/2021 emesso dal
Tribunale di Fermo.
4 In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in Parte_2 favore della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito Controparte_1 dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.”
Deduceva parte convenuta opposta che a seguito del contratto di cessione intercorso tra la società cedente il credito vantato nei confronti dell'opponente era oggetto di una cessione Controparte_1 di credito, ovvero di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ALna. Eccepiva
l'infondata doglianza di parte opponente relativa al difetto di legittimazione attiva, risultando depositati in atti sia il contratto di cessione che la lista crediti ceduti da cui è possibile evincere che il credito vantato nei confronti dell'opponente sia ricompreso tra quelli oggetto di cessione;
richiamava le disposizioni di cui all'art. 58 T.U.B., ai sensi del quale la notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, producendo tale adempimento gli effetti indicati nell'art. 1264 C.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante la singola notifica o accettazione dal momento che dalla data della pubblicazione la cessione si intende comunque notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche;
che in tema di notificazione della cessione di crediti, l'art. 58 T.U.B. la giurisprudenza ha inteso agevolare la realizzazione della c.d. cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa, nei confronti dei debitori ceduti e degli aventi causa, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale, e dispensando l'istituto cessionario dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti o, l'annotazione nei registri;
che la stessa Banca
d'AL, in relazione all'art. 58 T.U.B., ha precisato che “al fine di agevolare la realizzazione delle operazioni di cessione, la norma introduce deroghe al diritto comune (…) consentendo alle banche di rendersi cessionarie a qualsiasi titolo di una pluralità di rapporti giuridici senza che sia necessario effettuare la notifica alle singole controparti dei rapporti acquisiti”; che nel caso di specie la fattispecie traslativa, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., si è perfezionata per il tramite della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ALna, introducendo una presunzione assoluta di conoscenza dell'avvenuta cessione, assicurando oltre al trasferimento automatico delle garanzie, gli effetti favorevoli in tema di opponibilità della cessione nei confronti dei debitori ceduti, dei loro creditori e dei terzi in genere, e rendendo, pertanto irrilevante qualsiasi altra forma di pubblicità più
o meno dettagliata;
che secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la notificazione della cessione del credito costituisce atto a forma libera non soggetto a particolari discipline o formalità tanto che la stessa notificazione ben può essere effettuata mediante l'atto
5 giudiziario con il quale il cessionario conviene in giudizio il ceduto per ottenere il pagamento, o addirittura nel corso della causa;
che dunque la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile e non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario;
che con lettera raccomandata a/r la creditrice, oltre a sollecitare il Controparte_1 pagamento della somma successivamente oggetto di ingiunzione, comunicava l'avvenuta cessione del credito.
Concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, il G.I. assegnava i termini ex art. 183 comma
VI c.p.c., all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, dopo aver formulato una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. non trovando l'adesione di parte opponente, fissava per la precisazione delle conclusioni, che le parti rassegnavano all'udienza del 26.09.2025; seguiva rinvio per la discussione orale. All'odierna udienza le parti discutevano oralmente la causa, come da sopra esteso verbale di udienza.
* * *
Dall'esame degli atti e della documentazione acquisita al complessivo corredo probatorio emerge che nella qualità di cessionaria - azionava in via monitoria il credito vantato Controparte_1 nei confronti di ed otteneva nell'ambito del procedimento R.G. n. 714/2021 , del Parte_2
24/06/2021 il decreto ingiuntivo, n. 501/2021 emesso dal Tribunale di Fermo notificato in data
29/09/2021 - sulla base del contratto di cessione intercorso tra la società cedente Parte_3
e
[...] Controparte_1
Parte convenuta opposta afferma che il credito vantato nei confronti del era Parte_2 oggetto di cessione di credito, ovvero di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della
Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, cui veniva dato seguito mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ALna.
Parte opponente eccepisce il difetto di titolarità del credito e dunque di legittimazione attiva della e difetto di cessione del credito. CP_1
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, nell'ipotesi di cessione in blocco del credito ex art. 4 L. n. 130/1999, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 58 T.U.B., secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Trattasi di una forma di pubblicità,
6 nei confronti dei debitori ceduti che produce gli effetti di notifica indicati dall'art. 1264 cod. civ. rendendo, la cessione dei crediti, opponibile erga omnes.
L'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, incombe sul soggetto che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, per cui risulta obbligato a fornire, in tal modo, la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
La disciplina ordinaria prevista dal Codice civile, in relazione all'onere probatorio gravante sulla società cessionaria, risulta attenuata nel caso di cessione in blocco di crediti bancari, infatti l'art. 58
TUB, introducendo una regolamentazione derogatoria, in ragione della particolare natura dell'oggetto della cessione, prevede una sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, eventualmente integrabile con ulteriori forme di pubblicità.
Pertanto la produzione dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, recante l'indicazione delle categorie di rapporti ceduti, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che sia necessaria la specifica enumerazione di ciascun rapporto, purché sia possibile individuare senza incertezze quelli oggetto della cessione (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 25547 del 17.09.2025). Tuttavia se il debitore contesta l'esistenza dei contratti, la semplice notificazione o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non risulta sufficiente a costituirne la prova richiedendo al Giudice un accertamento complessivo dei fatti, attribuendo alla pubblicazione solo valore indiziario.
Nel caso di specie dall'analisi della documentazione prodotta si evince che la cessionaria, nel ricorso per provvedimento monitorio, produce in giudizio il contratto di cessione dei crediti del
19.06.2017, risulta altresì prodotta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU Parte Seconda n.84 del 18-7-2017), dalla cui consultazione emerge non essere contemplato, il credito per cui è causa, da quelli esclusi dalla cessione.
La cessione risulta iscritta nel registro delle imprese, come rilevabile dalla visura camerale della società opposta, come operazione di cessione del credito pro-soluto con effetto dal 22.06.2017.
Risulta inoltre prodotta in causa raccomandata a/r del 15.09.2017 con cui la cessionaria in riferimento al contratto di cessione del credito pro soluto del 22.06.2017, dichiara che con “la sottoscrizione del contratto di cessione sopra menzionato, diventa l'unica Controparte_1 titolare del credito nei Suoi confronti. Viene, quindi, a cessare ogni diritto di Parte_3 in relazione al summenzionato credito”. A seguire viene prodotta raccomandata a/r di pari
[...] data con cui viene dato atto da parte della che in data 22/06/2017 questa “ha Parte_3 ceduto a il credito nei suoi confronti, per un ammontare complessivo pari € Controparte_1
7 10.781,20 relativo a: Contratto nr. 4854459 Nr. Identificativo 12513179 Importo € 10.781,20.
Viene, quindi, a cessare ogni diritto di in relazione al summenzionato credito, Parte_3 mentre è divenuta l'unica titolare del credito”. Controparte_1
Posto dunque che, come chiarito dal Supremo Collegio, in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distingue a) la notificazione della cessione b) dalla dimostrazione dell'avvenuta cessione:- la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
- ove quest'ultima sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni (cfr. Cass. n.
17944/2023, conf. Corte di Cassazione, ordinanza n. 7866 del 22 marzo 2024).
Nel caso in esame la dimostrazione della titolarità del credito risulta fornita di adeguato riscontro probatorio non solo grazie alla produzione in giudizio del contratto di cessione (redatto in lingua inglese), ma anche dalla dichiarazione di avvenuta cessione comunicata dalla cedente
[...] al debitore, a supporto della dichiarazione della cessionaria di essere divenuta unica Parte_3 titolare del credito e, non ultimo dalla iscrizione della cessione presso il registro delle imprese.
Nel giudizio de quo la titolarità del credito è stata oggetto di contestazione, da parte dell'attore opponente, il cessionario opposto ha tuttavia assolto al proprio onere probatorio dimostrando, con documenti idonei, che il credito azionato è stato effettivamente oggetto del contratto di cessione, rientrando nel portafoglio negoziato, legittimandolo all'azione nei confronti del debitore.
L'opposizione va pertanto rigettata e confermato il d.i. opposto.
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La regolazione delle spese, in virtù del principio di soccombenza determina la condanna di parte attrice opponente alla rifusione, in favore di parte convenuta opposta, delle spese di lite, che vengono liquidate complessivamente come in dispositivo in base ai nuovi parametri introdotti dal
D.M. 55/2014, come aggiornato con DM 147/22, tenendo conto 'delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche' trattate, valori che possono essere aumentati o diminuiti ex art. 4 comma I° e II°, calcolati in riferimento ad un valore della controversia, ex art. 5 comma 6 D.M. 55/2014, nello scaglione compreso tra € 5.201 a € 26.000, complessità bassa.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile n. R.G. 2004/2021, ogni ulteriore istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta:
- rigetta l'opposizione;
- visto il D.M. n. 55/2014, come aggiornato con DM 147/22, condanna parte attrice opponente alla rifusione, in favore di parte convenuta opposta, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €
2.540,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Fermo il 05.11.2025
(Sentenza, allegata al verbale di udienza chiuso alle ore 16.55 del giorno 05.11.2025).
Il G.O.
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