Articolo 9 della Legge 30 aprile 1985, n. 163
Articolo 8Articolo 10
Versione
5 maggio 1985
Art. 9. Agevolazioni per reinvestimenti nella produzione
di film per la televisione

Le agevolazioni fiscali di cui al primo comma dell'articolo 7 della presente legge sono estese ai reinvestimenti nella produzione, da parte di imprese italiane, di film realizzati, su qualsiasi supporto e di qualsiasi durata, destinati esclusivamente alla diffusione televisiva.
Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma precedente, si applicano, per quanto riguarda le modalita' e i termini da osservare, le disposizioni contenute nell'articolo 7 della presente legge.
Entrata in vigore il 5 maggio 1985
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