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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 07/11/2025, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
BLICA HAYNA RE PUB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente
dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1297 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 e vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]1
(RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Guerri, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
,nato a [...] il [...] e residente in [...]1
RI (RM), rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo Grella, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni
All'udienza del 25.05.2024, le parti si sono riportate alle proprie conclusioni.
Con decreto emesso in data 14.01.2025, a seguito di richiesta di chiarimenti ai difensori delle parti in merito alla eventuale rinuncia dei termini per deposito di memorie di comparse conclusionali, avendo rinunciato esclusivamente parte resistente mentre parte ricorrente ha richiesto con note depositate la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dalla comunicazione del suddetto decreto.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 12.04.2022, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto:Parte 1
- di avere contratto matrimonio con rito concordatario in RI (RM) il
12.06.1999 con CP_1 registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo
Comune all'anno 1999 atto n. 57, parte II, Serie A, scegliendo il regime della separazione dei beni;
che dall'unione tra le parti era nata la figlia Per_1 (04.10.2007);
che la residenza coniugale veniva fissata in RI alla Via Carmignano n.
2, in un immobile di proprietà della ricorrente;
che nel gennaio 2020 il marito aveva lasciato la casa coniugale dopo vari alterchi e litigi con la moglie;
che dall'allontanamento dalla casa coniugale il padre si era disinteressato del mantenimento della figlia, frequentandola solo saltuariamente e solo presso la casa dei nonni paterni;
che la figlia non voleva avere rapporti con il padre;
di essere disoccupata.
Tanto dedotto e rilevato la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi, l'affidamento esclusivo della figlia Per 1 con collocamento presso l'abitazione materna e disporsi il versamento di un assegno di mantenimento a carico del CP_1 per la figlia di euro 450,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 06.09.2022 compariva esclusivamente la ricorrente e il Giudice, rilevato che non era stato depositato il certificato di residenza del resistente e che pertanto non era possibile verificare a regolarità della notifica, rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del 27.09.2022 con termine per il deposito del certificato di residenza del resistente fino alla data del 24.09.2022.
Si costituiva in giudizio in data 26.09.2022 che non si CP 1
opponeva alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi e deduceva:
che dopo la separazione di fatto la madre aveva ostacolato il rapporto della figlia con il padre;
di svolgere la professione di autotrasportatore presso la [...]
Controparte 2 con orario lavorativo su turni;
di aver sempre contribuito al mantenimento della figlia mediante il versamento alla moglie di euro 250,00 mensili, dapprima mediante il pagamento mensile del finanziamento personale della ricorrente e successivamente in contanti, così come stabilito tra i coniugi;
Tanto dedotto, il resistente aderiva alla domanda di separazione dei coniugi e chiedeva disporsi l'affidamento condiviso della figlia con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale, disciplina del diritto di visita paterno come nel ricorso e porsi a carico del padre la corresponsione di un assegno di mantenimento per la figlia di euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie nonché disporsi l'assegnazione dell'assegno unico nella misura del 50% tra i coniugi.
All'udienza presidenziale del 27.09.2022 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa nella medesima data, adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava la figlia Per 1 in via esclusiva alla madre disponendo incontri tra la minore e il padre in via protetta da organizzarsi a cura dei Servizi Sociali, disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale del Comune di
RI, poneva a carico del padre un assegno di mantenimento per la figlia di euro 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, assegnava la casa coniugale alla Parte 1 e rinviava per il prosieguo della causa avanti al Giudice istruttore.
Le parti provvedevano al deposito di memoria integrativa e di costituzione della fase di merito ed insistevano nelle proprie difese.
In data 23.11.2022 il TSMREE depositava una nota con cui comunicava di non riuscire a ultimare la valutazione della minore entro il termine richiesto del
20.01.2023 in quanto il genitore si era rivolto al Servizio Sociale soltanto in data
18.11.2022.
All'udienza del 03.02.2023, rilevato che i difensori delle parti si riportavano ai propri scritti difensivi e richiedevano l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. e che il difensore di parte resistente rappresentava che il proprio assistito aveva effettuato un unico incontro con modalità protette con la figlia minore, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 05.07.2023 per l'ammissione delle prove e per l'esame della relazione aggiornata dei Servizi Sociali con riferimento alla condizione della minore ed all'andamento degli incontri protetti padre figlia.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma
VI c.p.c. ed articolavano istanze istruttorie.
All'udienza del 05.07.2023 rilevato che non era stata depositata la relazione di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali del Comune di RI in merito agli accertamenti sulle condizioni psicologiche della figlia e del resistente, ai percorsi intrapresi a seguito dell'ordinanza presidenziale per le parti e per la minore nonché sull'andamento degli incontri padre figlia in forma protetta, il
Giudice rinviava la causa all'udienza del 13.12.2023 per l'audizione della figlia minore Per 1 con l'ausilio di uno psicologo e richiedeva il deposito di una relazione aggiornata dei Servizi Sociali entro il 30.11.2023.
In data 01.12.2023 i Servizi Sociali depositavano una relazioni con cui rappresentavano che pregresse valutazioni della minore avevano evidenziato un disturbo specifico dell'apprendimento, con necessità dei benefici della L. 170/2010 per il DSA e la presenza di un tutor per la didattica pomeridiana nonché un disturbo della sfera emozionale NAS e ritenevano necessario fornire a Per_1 un sostegno psicoterapico e la partecipazione della stessa ad attività sportive e ludico-ricreative per favorire le relazioni sociali con i coetanei e il recupero dello spazio dello svago, nonché avviare un percorso di psicoterapia individuale per ciascun genitore che includa un intervento di sostegno alla genitorialità.
Veniva sentito la figlia Per 1 all'udienza del 12.12.2023 con l'assistenza della dott.ssa Testimone 1 psicologa in servizio presso la ASL Pt 2 la quale dichiarava: "Frequento la seconda classe del liceo linguistico a Maccarese. Mi trovo bene a scuola. Mi trovo bene con i compagni e con i professori. Non faccio sport. Frequento degli amici che sono sia compagni di scuola che amici esterni alla scuola. Prima facevo nuoto sincronizzato e danza classica e contemporanea ma poi ho smesso perché era impegnativo conciliare con lo studio.
Vivo con mia madre e mia nonna. Mia madre non ha un compagno. Con mio padre ci sentiamo tutti i giorni e recentemente non abbiamo litigato. La situazione però è un poco tesa. Non sempre ho piacere di sentirlo perché alla fine mi fa le solite domande. Vuole sapere se ho fatto i compiti, cosa ho mangiato e mi racconta alcune sue cose. Mi chiama anche tre o quattro volte al giorno.
Ci siamo visti lo scorso anno tramite gli assistenti sociali ma non è andata bene perchè mi ero rifiutata di entrare nella stanza e incontrarlo. Ho iniziato un percorso psicologico nel 2021, sospeso a gennaio 2022 e poi ripreso alla fine del 2022 ed è tuttora in corso. Mi segue la dottoressa Per 2 di cui non ricordo il cognome, e mi trovo bene con lei. Parliamo spesso di mio padre e mi sta aiutando ad uscire da questa situazione. Trovo che sia una cosa positiva continuare la psicoterapia. La situazione con mio padre sta migliorando e adesso non litighiamo come prima.
Adesso non mi sento ancora pronta a rincontrare mio padre ma più avanti non lo escludo.
Quando penso a mio padre mi viene ansia ma non so spiegarmi il perché. Ci stiamo lavorando con la dottoressa.".
All'esito dell'audizione il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni e per la relazione sei Servizi Sociali all'udienza del 24.05.2024.
In data 03.05.2024 il difensore della ricorrente richiedeva disporsi la trattazione cartolare dell'udienza prevista per il 24.05.2024 per impegni concomitanti e, con decreto del 20.05.2024, il Giudice disponeva la trattazione cartolare dell'udienza prevista per il 24.05.2024.
In data 13.05.2024 i Servizi Sociali depositavano una relazione di aggiornamento in cui davano atto di aver svolto diversi colloqui e colloqui telefonici con la ricorrente e con la minore, che Per 1 stava proseguendo il percorso psicologico con evidenti miglioramenti nella capacità di gestire le proprie emozioni sebbene fosse necessario proseguire il percorso per dare spazio all'elaborazione dei vissuti in relazione alla figura paterna, che la minore sentiva il padre telefonicamente circa cinque volte a settimana.
All'udienza del 24.05.2024 il Giudice, lette le note depositate telematicamente dalle parti con cui le stesse precisavano le conclusioni, il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Con decreto del 15.01.2025 il Giudice, rilevato che con decreto emesso in data 04.11.2024 il Giudice aveva a invitato i difensori a depositare note al fine di indicare la eventuale rinuncia o la richiesta di assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. entro 7 giorni dalla comunicazione del presente decreto e che con le note depositate telematicamente il 07.11.2024 il difensore di parte ricorrente aveva richiesto l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. mentre il difensore di parte resistente vi aveva rinunciato, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dalla comunicazione del presente decreto.
Le parti provvedevano, quindi, al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica con richiesta di accoglimento delle loro istanze.
Motivi della decisione L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale assunto evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Con riferimento al regime di affidamento e collocamento della figlia
Per 1 deve essere disposto l'affidamento esclusivo alla madre con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per evitare che possano verificarsi paralisi o ritardi decisionali pregiudizievoli per la figlia.
In udienza presidenziale la ricorrente ha dichiarato che in regime di convivenza matrimoniale il CP 1 è stato aggressivo e violento ed ha fatto abuso di alcolici, come sarebbe dimostrato anche della circostanza per cui nel 2017 gli è stata sospesa la patente. Il resistente ha contestato tali circostanze non negando la sospensione della patente nel 2017 ma rilevando che negli anni successivi dai controlli effettuati non è risultato ulteriormente uso di alcolici avendo continuato regolarmente a lavorare quale autotrasportatore. Deve anche stigmatizzarsi la condotta del resistente che non ha mai corrisposto l'assegno di mantenimento tanto da essere stato emesso nei suoi confronti decreto di citazione a giudizio per il reato di cui all'art. 570 bis c.p., come documentato dal difensore della ricorrente.
Sebbene la ricorrente non abbia denunciato le condotte del coniuge e non risultino ulteriori atti a sostegno delle dichiarazioni rese, risulta tuttavia che la conflittualità e mancanza di dialogo tra le parti sussiste tuttora e che pertanto l'affidamento condiviso della figlia rischierebbe di pregiudicare la minore la quale ha avuto anche diagnosticato delle patologie che richiedono cure costanti in termini di sostegno psicologico ed affiancamento di un tutor per lo studio. Inoltre, la stessa figlia quando è stata sentita ha dichiarato di provare ansia quando deve incontrare il padre e che sebbene la situazione stia migliorando comunque i rapporti padre figlia erano difficili e tesi in precedenza tanto da non sentirsi ancora pronta a riprendere con lui la frequentazione.
Il collocamento deve essere confermato presso l'abitazione materna in quanto la minore è sempre stata con la madre d quando le parti si sono lasciate e la casa materna rappresenta per Per 1 l'habitat familiare e domestico da preservare nel suo superiore interesse.
Con riguardo alla frequentazione padre figlia devono essere confermati gli incontri protetti con calendario da organizzarsi a cura degli assistenti sociali del comune di RI che provvederanno a proseguire nel monitoraggio del nucleo familiare valutando anche la possibilità di una graduale introduzione degli incontri liberi atteso che la figlia sta proseguendo il percorso psicologico sempre nel rispetto della sua volontà e del benessere psicofisico della figlia.
Dalla relazione depositata dagli assistenti sociali del comune di RI in data 1.12.2023 è risultato che "La minore, sia in occasione della visita domiciliare sia in ambito di colloqui individuali e di un tentativo di incontro con il padre effettuato presso il Servizio
Sociale, seppure alla presenza della scrivente, ha assolutamente rifiutato un confronti con lui piangendo, singhiozzando e manifestando anche un atteggiamento corporeo ritratto e sofferente... in merito Per 1 sta effettuando un suo percorso psicologico che le dà giovamento".
Dalla relazione redatta dal TSMREE risulta che Per 1 ha buone risorse personali e che da pregresse valutazioni è risultato un disturbo dell'apprendimento con necessità dei benefici per la DSA e la presenza di un tutor per la didattica pomeridiana. Inoltre, la minore ha tuttora un disturbo della sfera emozionale per cui è stato suggerito un intervento multimodale che comprenda un sostegno psicologico per la minore settimanale, incontri protetti padre figlia nel rispetto della volontà della minore e percorsi psicoterapeutici individuali per i genitori unitamente ad un sostegno della genitorialità.
In merito alle statuizioni economiche deve rilevarsi che la ricorrente ha dichiarato all'udienza presidenziale di guadagnare mensilmente in media circa
300,00 / 400,00 euro mensili svolgendo lavori saltuari e di essere proprietaria esclusiva della casa familiare in cui abita con la madre e la figlia minorenne, mentre il resistente ha dichiarato di guadagnare in media euro 1.700,00 / 1.8000,00 come autotrasportatore e di non essere titolare di beni immobili.
In corso di causa, la ricorrente ha depositato dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui ha dichiarato di percepire qual addetta alle pulizie uno stipendio di euro 500,00 mensili sebbene senza contratto e di corrispondere una rata di mutuo di euro 300,00 mensile con scadenza nell'anno 2025.
In data 22.5.2024 il difensore del resistente ha depositato lettera di licenziamento del CP_1 per giustificato motivo oggettivo essendo stata ritirata la sua patente di guida senza possibilità di diversa collocazione in azienda, ma non ha spiegato i motivi del ritiro della patente.
Il Tribunale ritiene che nulla osti alla conferma delle disposizioni adottate in sede di udienza presidenziale che ha disposto un assegno di mantenimento a carico del padre alla madre per il mantenimento della figlia Per 1 nella misura di
400,00 euro mensili dovendo contribuire al mantenimento della minore in relazione alle proprie possibilità economiche e non avendo documentato in maniera adeguata le proprie capacità reddituali non avendo depositato né le dichiarazioni dei redditi né gli estratti dei conti correnti e dovendo pertanto trovare applicazione le presunzioni di legge ex art. 118 c.p.c.
Le spese straordinarie relative alla minore, con le specificazioni di cui al vigente Protocollo del Tribunale di Civitavecchia, devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Le spese di lite devono seguire il criterio della soccombenza ed essere posta a carico del resistente ed a favore della ricorrente, da liquidarsi come in parte dispositiva, giusto D.M. 55/2014 e DM 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento per valore indeterminabile di bassa complessità ai valori tra i minimi ed i medi in ragione delle fasi processuali concretamente svolte di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1297/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 nata a Roma il 02.10.1970 e CP 1 nato a [...] il [...],
aventi contratto matrimonio in RI (RM) il 12.06.1999, registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Comune all'anno 1999 atto n. 57, parte
II, Serie A;
2) affida la figlia Per 1 in modo esclusivo alla madre cui spettano tutte le decisioni su questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione incluse quelle afferenti l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale della figlia minore, la cui residenza è fissata presso l'attuale abitazione della madre;
3) dispone il collocamento della figlia presso l'abitazione materna;
4) assegna a Parte 1 la casa familiare sita in RI, che il coniuge ha già rilasciato;
5) dispone che il padre possa incontrare la figlia con modalità protette in spazio neutro ed alla presenza di un operatore dei servizi sociali del comune di
RI o di strutture convenzionate per un giorno settimanale secondo le disponibilità degli assistenti sociali e nel pieno rispetto della volontà della figlia e della sua condizione psicofisica e che la ripresa della frequentazione tra il padre e la figlia in forma libera potrà riprendere in maniera graduale nel rispetto della volontà e della condizione psicologica della minore;
6) attribuisce mensilmente a Parte 1 un assegno di euro 400,00
per il mantenimento della figlia Per 1 minorenne, da corrispondersi da parte del CP_1 dal mese di maggio 2022 al domicilio dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei pressi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
7) dispone che ciascuno dei coniugi contribuisca alla metà delle spese mediche,
d'istruzione e sportive relative ai figli secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia;
8) dispone la prosecuzione del monitoraggio da parte degli assistenti sociali del comune di RI che provvederanno a proseguire nel garantire un sostegno psicologico alla minore valutando anche la possibilità di una graduale introduzione degli incontri liberi atteso che la minore sta proseguendo il percorso psicologico sempre nel rispetto della sua volontà e del benessere psicofisico della figlia;
9) manda a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
10) condanna CP 1 al pagamento, in favore di Parte 1
delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 4.200,00 oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge.
Si comunichi ai Servizi Sociali del comune di RI ed ai difensori delle parti.
Così deciso, in Civitavecchia il 28 ottobre 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente
dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1297 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 e vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]1
(RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Guerri, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
,nato a [...] il [...] e residente in [...]1
RI (RM), rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo Grella, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni
All'udienza del 25.05.2024, le parti si sono riportate alle proprie conclusioni.
Con decreto emesso in data 14.01.2025, a seguito di richiesta di chiarimenti ai difensori delle parti in merito alla eventuale rinuncia dei termini per deposito di memorie di comparse conclusionali, avendo rinunciato esclusivamente parte resistente mentre parte ricorrente ha richiesto con note depositate la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dalla comunicazione del suddetto decreto.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 12.04.2022, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto:Parte 1
- di avere contratto matrimonio con rito concordatario in RI (RM) il
12.06.1999 con CP_1 registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo
Comune all'anno 1999 atto n. 57, parte II, Serie A, scegliendo il regime della separazione dei beni;
che dall'unione tra le parti era nata la figlia Per_1 (04.10.2007);
che la residenza coniugale veniva fissata in RI alla Via Carmignano n.
2, in un immobile di proprietà della ricorrente;
che nel gennaio 2020 il marito aveva lasciato la casa coniugale dopo vari alterchi e litigi con la moglie;
che dall'allontanamento dalla casa coniugale il padre si era disinteressato del mantenimento della figlia, frequentandola solo saltuariamente e solo presso la casa dei nonni paterni;
che la figlia non voleva avere rapporti con il padre;
di essere disoccupata.
Tanto dedotto e rilevato la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi, l'affidamento esclusivo della figlia Per 1 con collocamento presso l'abitazione materna e disporsi il versamento di un assegno di mantenimento a carico del CP_1 per la figlia di euro 450,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 06.09.2022 compariva esclusivamente la ricorrente e il Giudice, rilevato che non era stato depositato il certificato di residenza del resistente e che pertanto non era possibile verificare a regolarità della notifica, rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del 27.09.2022 con termine per il deposito del certificato di residenza del resistente fino alla data del 24.09.2022.
Si costituiva in giudizio in data 26.09.2022 che non si CP 1
opponeva alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi e deduceva:
che dopo la separazione di fatto la madre aveva ostacolato il rapporto della figlia con il padre;
di svolgere la professione di autotrasportatore presso la [...]
Controparte 2 con orario lavorativo su turni;
di aver sempre contribuito al mantenimento della figlia mediante il versamento alla moglie di euro 250,00 mensili, dapprima mediante il pagamento mensile del finanziamento personale della ricorrente e successivamente in contanti, così come stabilito tra i coniugi;
Tanto dedotto, il resistente aderiva alla domanda di separazione dei coniugi e chiedeva disporsi l'affidamento condiviso della figlia con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale, disciplina del diritto di visita paterno come nel ricorso e porsi a carico del padre la corresponsione di un assegno di mantenimento per la figlia di euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie nonché disporsi l'assegnazione dell'assegno unico nella misura del 50% tra i coniugi.
All'udienza presidenziale del 27.09.2022 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa nella medesima data, adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava la figlia Per 1 in via esclusiva alla madre disponendo incontri tra la minore e il padre in via protetta da organizzarsi a cura dei Servizi Sociali, disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale del Comune di
RI, poneva a carico del padre un assegno di mantenimento per la figlia di euro 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, assegnava la casa coniugale alla Parte 1 e rinviava per il prosieguo della causa avanti al Giudice istruttore.
Le parti provvedevano al deposito di memoria integrativa e di costituzione della fase di merito ed insistevano nelle proprie difese.
In data 23.11.2022 il TSMREE depositava una nota con cui comunicava di non riuscire a ultimare la valutazione della minore entro il termine richiesto del
20.01.2023 in quanto il genitore si era rivolto al Servizio Sociale soltanto in data
18.11.2022.
All'udienza del 03.02.2023, rilevato che i difensori delle parti si riportavano ai propri scritti difensivi e richiedevano l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. e che il difensore di parte resistente rappresentava che il proprio assistito aveva effettuato un unico incontro con modalità protette con la figlia minore, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 05.07.2023 per l'ammissione delle prove e per l'esame della relazione aggiornata dei Servizi Sociali con riferimento alla condizione della minore ed all'andamento degli incontri protetti padre figlia.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma
VI c.p.c. ed articolavano istanze istruttorie.
All'udienza del 05.07.2023 rilevato che non era stata depositata la relazione di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali del Comune di RI in merito agli accertamenti sulle condizioni psicologiche della figlia e del resistente, ai percorsi intrapresi a seguito dell'ordinanza presidenziale per le parti e per la minore nonché sull'andamento degli incontri padre figlia in forma protetta, il
Giudice rinviava la causa all'udienza del 13.12.2023 per l'audizione della figlia minore Per 1 con l'ausilio di uno psicologo e richiedeva il deposito di una relazione aggiornata dei Servizi Sociali entro il 30.11.2023.
In data 01.12.2023 i Servizi Sociali depositavano una relazioni con cui rappresentavano che pregresse valutazioni della minore avevano evidenziato un disturbo specifico dell'apprendimento, con necessità dei benefici della L. 170/2010 per il DSA e la presenza di un tutor per la didattica pomeridiana nonché un disturbo della sfera emozionale NAS e ritenevano necessario fornire a Per_1 un sostegno psicoterapico e la partecipazione della stessa ad attività sportive e ludico-ricreative per favorire le relazioni sociali con i coetanei e il recupero dello spazio dello svago, nonché avviare un percorso di psicoterapia individuale per ciascun genitore che includa un intervento di sostegno alla genitorialità.
Veniva sentito la figlia Per 1 all'udienza del 12.12.2023 con l'assistenza della dott.ssa Testimone 1 psicologa in servizio presso la ASL Pt 2 la quale dichiarava: "Frequento la seconda classe del liceo linguistico a Maccarese. Mi trovo bene a scuola. Mi trovo bene con i compagni e con i professori. Non faccio sport. Frequento degli amici che sono sia compagni di scuola che amici esterni alla scuola. Prima facevo nuoto sincronizzato e danza classica e contemporanea ma poi ho smesso perché era impegnativo conciliare con lo studio.
Vivo con mia madre e mia nonna. Mia madre non ha un compagno. Con mio padre ci sentiamo tutti i giorni e recentemente non abbiamo litigato. La situazione però è un poco tesa. Non sempre ho piacere di sentirlo perché alla fine mi fa le solite domande. Vuole sapere se ho fatto i compiti, cosa ho mangiato e mi racconta alcune sue cose. Mi chiama anche tre o quattro volte al giorno.
Ci siamo visti lo scorso anno tramite gli assistenti sociali ma non è andata bene perchè mi ero rifiutata di entrare nella stanza e incontrarlo. Ho iniziato un percorso psicologico nel 2021, sospeso a gennaio 2022 e poi ripreso alla fine del 2022 ed è tuttora in corso. Mi segue la dottoressa Per 2 di cui non ricordo il cognome, e mi trovo bene con lei. Parliamo spesso di mio padre e mi sta aiutando ad uscire da questa situazione. Trovo che sia una cosa positiva continuare la psicoterapia. La situazione con mio padre sta migliorando e adesso non litighiamo come prima.
Adesso non mi sento ancora pronta a rincontrare mio padre ma più avanti non lo escludo.
Quando penso a mio padre mi viene ansia ma non so spiegarmi il perché. Ci stiamo lavorando con la dottoressa.".
All'esito dell'audizione il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni e per la relazione sei Servizi Sociali all'udienza del 24.05.2024.
In data 03.05.2024 il difensore della ricorrente richiedeva disporsi la trattazione cartolare dell'udienza prevista per il 24.05.2024 per impegni concomitanti e, con decreto del 20.05.2024, il Giudice disponeva la trattazione cartolare dell'udienza prevista per il 24.05.2024.
In data 13.05.2024 i Servizi Sociali depositavano una relazione di aggiornamento in cui davano atto di aver svolto diversi colloqui e colloqui telefonici con la ricorrente e con la minore, che Per 1 stava proseguendo il percorso psicologico con evidenti miglioramenti nella capacità di gestire le proprie emozioni sebbene fosse necessario proseguire il percorso per dare spazio all'elaborazione dei vissuti in relazione alla figura paterna, che la minore sentiva il padre telefonicamente circa cinque volte a settimana.
All'udienza del 24.05.2024 il Giudice, lette le note depositate telematicamente dalle parti con cui le stesse precisavano le conclusioni, il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Con decreto del 15.01.2025 il Giudice, rilevato che con decreto emesso in data 04.11.2024 il Giudice aveva a invitato i difensori a depositare note al fine di indicare la eventuale rinuncia o la richiesta di assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. entro 7 giorni dalla comunicazione del presente decreto e che con le note depositate telematicamente il 07.11.2024 il difensore di parte ricorrente aveva richiesto l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. mentre il difensore di parte resistente vi aveva rinunciato, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dalla comunicazione del presente decreto.
Le parti provvedevano, quindi, al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica con richiesta di accoglimento delle loro istanze.
Motivi della decisione L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale assunto evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Con riferimento al regime di affidamento e collocamento della figlia
Per 1 deve essere disposto l'affidamento esclusivo alla madre con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per evitare che possano verificarsi paralisi o ritardi decisionali pregiudizievoli per la figlia.
In udienza presidenziale la ricorrente ha dichiarato che in regime di convivenza matrimoniale il CP 1 è stato aggressivo e violento ed ha fatto abuso di alcolici, come sarebbe dimostrato anche della circostanza per cui nel 2017 gli è stata sospesa la patente. Il resistente ha contestato tali circostanze non negando la sospensione della patente nel 2017 ma rilevando che negli anni successivi dai controlli effettuati non è risultato ulteriormente uso di alcolici avendo continuato regolarmente a lavorare quale autotrasportatore. Deve anche stigmatizzarsi la condotta del resistente che non ha mai corrisposto l'assegno di mantenimento tanto da essere stato emesso nei suoi confronti decreto di citazione a giudizio per il reato di cui all'art. 570 bis c.p., come documentato dal difensore della ricorrente.
Sebbene la ricorrente non abbia denunciato le condotte del coniuge e non risultino ulteriori atti a sostegno delle dichiarazioni rese, risulta tuttavia che la conflittualità e mancanza di dialogo tra le parti sussiste tuttora e che pertanto l'affidamento condiviso della figlia rischierebbe di pregiudicare la minore la quale ha avuto anche diagnosticato delle patologie che richiedono cure costanti in termini di sostegno psicologico ed affiancamento di un tutor per lo studio. Inoltre, la stessa figlia quando è stata sentita ha dichiarato di provare ansia quando deve incontrare il padre e che sebbene la situazione stia migliorando comunque i rapporti padre figlia erano difficili e tesi in precedenza tanto da non sentirsi ancora pronta a riprendere con lui la frequentazione.
Il collocamento deve essere confermato presso l'abitazione materna in quanto la minore è sempre stata con la madre d quando le parti si sono lasciate e la casa materna rappresenta per Per 1 l'habitat familiare e domestico da preservare nel suo superiore interesse.
Con riguardo alla frequentazione padre figlia devono essere confermati gli incontri protetti con calendario da organizzarsi a cura degli assistenti sociali del comune di RI che provvederanno a proseguire nel monitoraggio del nucleo familiare valutando anche la possibilità di una graduale introduzione degli incontri liberi atteso che la figlia sta proseguendo il percorso psicologico sempre nel rispetto della sua volontà e del benessere psicofisico della figlia.
Dalla relazione depositata dagli assistenti sociali del comune di RI in data 1.12.2023 è risultato che "La minore, sia in occasione della visita domiciliare sia in ambito di colloqui individuali e di un tentativo di incontro con il padre effettuato presso il Servizio
Sociale, seppure alla presenza della scrivente, ha assolutamente rifiutato un confronti con lui piangendo, singhiozzando e manifestando anche un atteggiamento corporeo ritratto e sofferente... in merito Per 1 sta effettuando un suo percorso psicologico che le dà giovamento".
Dalla relazione redatta dal TSMREE risulta che Per 1 ha buone risorse personali e che da pregresse valutazioni è risultato un disturbo dell'apprendimento con necessità dei benefici per la DSA e la presenza di un tutor per la didattica pomeridiana. Inoltre, la minore ha tuttora un disturbo della sfera emozionale per cui è stato suggerito un intervento multimodale che comprenda un sostegno psicologico per la minore settimanale, incontri protetti padre figlia nel rispetto della volontà della minore e percorsi psicoterapeutici individuali per i genitori unitamente ad un sostegno della genitorialità.
In merito alle statuizioni economiche deve rilevarsi che la ricorrente ha dichiarato all'udienza presidenziale di guadagnare mensilmente in media circa
300,00 / 400,00 euro mensili svolgendo lavori saltuari e di essere proprietaria esclusiva della casa familiare in cui abita con la madre e la figlia minorenne, mentre il resistente ha dichiarato di guadagnare in media euro 1.700,00 / 1.8000,00 come autotrasportatore e di non essere titolare di beni immobili.
In corso di causa, la ricorrente ha depositato dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui ha dichiarato di percepire qual addetta alle pulizie uno stipendio di euro 500,00 mensili sebbene senza contratto e di corrispondere una rata di mutuo di euro 300,00 mensile con scadenza nell'anno 2025.
In data 22.5.2024 il difensore del resistente ha depositato lettera di licenziamento del CP_1 per giustificato motivo oggettivo essendo stata ritirata la sua patente di guida senza possibilità di diversa collocazione in azienda, ma non ha spiegato i motivi del ritiro della patente.
Il Tribunale ritiene che nulla osti alla conferma delle disposizioni adottate in sede di udienza presidenziale che ha disposto un assegno di mantenimento a carico del padre alla madre per il mantenimento della figlia Per 1 nella misura di
400,00 euro mensili dovendo contribuire al mantenimento della minore in relazione alle proprie possibilità economiche e non avendo documentato in maniera adeguata le proprie capacità reddituali non avendo depositato né le dichiarazioni dei redditi né gli estratti dei conti correnti e dovendo pertanto trovare applicazione le presunzioni di legge ex art. 118 c.p.c.
Le spese straordinarie relative alla minore, con le specificazioni di cui al vigente Protocollo del Tribunale di Civitavecchia, devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Le spese di lite devono seguire il criterio della soccombenza ed essere posta a carico del resistente ed a favore della ricorrente, da liquidarsi come in parte dispositiva, giusto D.M. 55/2014 e DM 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento per valore indeterminabile di bassa complessità ai valori tra i minimi ed i medi in ragione delle fasi processuali concretamente svolte di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1297/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 nata a Roma il 02.10.1970 e CP 1 nato a [...] il [...],
aventi contratto matrimonio in RI (RM) il 12.06.1999, registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Comune all'anno 1999 atto n. 57, parte
II, Serie A;
2) affida la figlia Per 1 in modo esclusivo alla madre cui spettano tutte le decisioni su questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione incluse quelle afferenti l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale della figlia minore, la cui residenza è fissata presso l'attuale abitazione della madre;
3) dispone il collocamento della figlia presso l'abitazione materna;
4) assegna a Parte 1 la casa familiare sita in RI, che il coniuge ha già rilasciato;
5) dispone che il padre possa incontrare la figlia con modalità protette in spazio neutro ed alla presenza di un operatore dei servizi sociali del comune di
RI o di strutture convenzionate per un giorno settimanale secondo le disponibilità degli assistenti sociali e nel pieno rispetto della volontà della figlia e della sua condizione psicofisica e che la ripresa della frequentazione tra il padre e la figlia in forma libera potrà riprendere in maniera graduale nel rispetto della volontà e della condizione psicologica della minore;
6) attribuisce mensilmente a Parte 1 un assegno di euro 400,00
per il mantenimento della figlia Per 1 minorenne, da corrispondersi da parte del CP_1 dal mese di maggio 2022 al domicilio dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei pressi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
7) dispone che ciascuno dei coniugi contribuisca alla metà delle spese mediche,
d'istruzione e sportive relative ai figli secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia;
8) dispone la prosecuzione del monitoraggio da parte degli assistenti sociali del comune di RI che provvederanno a proseguire nel garantire un sostegno psicologico alla minore valutando anche la possibilità di una graduale introduzione degli incontri liberi atteso che la minore sta proseguendo il percorso psicologico sempre nel rispetto della sua volontà e del benessere psicofisico della figlia;
9) manda a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
10) condanna CP 1 al pagamento, in favore di Parte 1
delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 4.200,00 oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge.
Si comunichi ai Servizi Sociali del comune di RI ed ai difensori delle parti.
Così deciso, in Civitavecchia il 28 ottobre 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso