Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 04/02/2026, n. 1820
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità per omessa notifica avvisi di accertamento

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione, poiché dalla documentazione prodotta dal Comune di Napoli è emerso che gli avvisi di accertamento sono stati regolarmente notificati tramite PEC in data 25/11/2022. Tali atti sono divenuti definitivi per mancato pagamento e impugnazione.

  • Rigettato
    Improcedibilità per omessa notifica intimazione ex art. 50 DPR 602/73

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione, poiché il preavviso di fermo amministrativo contiene già un'intimazione di pagamento entro 30 giorni, che è sovrapponibile e più favorevole rispetto all'intimazione ex art. 50, comma 2, DPR 602/73, necessaria solo per atti esecutivi come il pignoramento.

  • Rigettato
    Nullità per intervenuta prescrizione quinquennale

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale in quanto gli avvisi di accertamento sono stati notificati regolarmente entro il termine prescrizionale di cinque anni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 04/02/2026, n. 1820
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1820
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo