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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 04/02/2026, n. 1820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1820 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1820/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DA RO VA RI, Presidente
DE SIMONE RI VITTORIA, Relatore
CANDIA UGO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1435/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002158560120355363 IMU 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002158560120355363 IMU 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002158560120355363 IMU 2019 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002158560120355363 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 139008/1784
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 139009/1770
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 139002/1709
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 139005/1749
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 871/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 23.1.2025 alla società Società_1 srl quale Concessionario per la riscossione dei tributi del Comune di Napoli e al Comune di Napoli, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo n.20240002158560120355363, notificata in data 27.11.2024, dell'importo complessivo di € 17.335,82 (diciassettemilatrecentotrentacinque/82) relativa a seguenti quattro accertamenti esecutivi: n. 139008/1784, n.139009/1770, n.139002/1709, n.139005/1749 afferenti all'imposta IMU anni 2017/2018/2019/2020 che si assumono notificati il 25.11.2022. Il ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto impugnato non avendo mai ricevuto alcuna notifica degli accertamenti esecutivi sopra menzionati;
ha altresì eccepito l'improcedibilità dell'atto impugnato per omessa e/o inesistente notifica dell'intimazione ex art.50, co.2, d.p.r. 602/73 e la nullità per intervenuta prescrizione quinquennale e per violazione dell'art. 20 d.lgs n. 472/1997 e sanzioni ed interessi non dovuti per intervenuta prescrizione quinquennale.
Si sono costituiti il Comune di Napoli e la società Napoli Obiettivo Valore contestando le eccezioni di parte ricorrente.
Il ricorso è stato iscritto nel registro generale il 24.1.2025 ed assegnato a questa 28° sezione, il presidente, esclusa la ricorrenza dei presupposti di inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione l'udienza del 15.1.2026 con la nomina del relatore indicato in epigrafe. Con decreto n.2191 del 24.3.2025 il
Presidente ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine all'istanza di sospensione così come proposta.
All'udienza del 15.1.2026 fissata per la trattazione in pubblica udienza il collegio ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo n.20240002158560120355363, notificata in data 27.11.2024, dell'importo complessivo di € 17.335,82
(diciassettemilatrecentotrentacinque/82) avente ad oggetto richiesta di pagamento per imposta IMU relativa agli anni 2017-2018-2019-2020.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli avvisi di accertamento sottostanti l'atto impugnato ed in particolare gli avvisi di accertamento n. 139008/1784; n.139009/1770, n.139002/1709 e n.139005/1749.
L'eccezione è infondata, dalla documentazione allegata alle controdeduzioni del Comune di Napoli si evince la comunicazione preventiva d'iscrizione di fermo amministrativo impugnata è stata regolarmente preceduta dai seguenti atti:
1. avviso di accertamento IMU 2017 prot. n. 139008/1784 del 21/02/2022 (All.01) regolarmente notificato tramite pec in data 25/11/2022 (All.02);
2. avviso di accertamento IMU 2018 prot. n. 139009/1770 del 21/02/2022 (All.03) regolarmente notificato tramite pec in data 25/11/2022 (All.04);
3. avviso di accertamento IMU 2019 prot. n. 139002/1709 del 21/02/2022 (All.05) regolarmente notificato tramite pec in data 25/11/2022 (All.06);
4. avviso di accertamento IMU 2020 prot. n. 139005/1749 del 21/02/2022 (All.07) regolarmente notificato tramite pec in data 25/11/2022 (All.08).
Tali avvisi di accertamento esecutivi, correttamente notificati ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973, così come modificato dall'art.
7-ter del decreto fiscale n. 193/2016, nel termine prescrizionale di cinque anni (ex articolo 1, comma 161), sono divenuti definitivi per mancato pagamento degli importi intimati e per mancata impugnazione nel termine dei sessanta giorni dalla notifica previsto dalla legge.
Anche l'eccezione di improcedibilità del fermo amministrativo per violazione dell'articolo 50, comma 2, DPR
602/1973 è del tutto infondata.
Il preavviso di fermo amministrativo – atto privo di immediata efficacia esecutiva – contiene già un'intimazione di pagamento entro 30 giorni, che risulta sovrapponibile e addirittura più favorevole rispetto all'intimazione prevista dall'art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973, la quale è, invece, necessaria solo per gli atti esecutivi propriamente detti, come il pignoramento. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di COMUNE DI
NAPOLI e MUNICIPIA S.P.A. che si liquidano in €. 3.000,00 per ciascuna parte.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DA RO VA RI, Presidente
DE SIMONE RI VITTORIA, Relatore
CANDIA UGO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1435/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002158560120355363 IMU 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002158560120355363 IMU 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002158560120355363 IMU 2019 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002158560120355363 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 139008/1784
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 139009/1770
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 139002/1709
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 139005/1749
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 871/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 23.1.2025 alla società Società_1 srl quale Concessionario per la riscossione dei tributi del Comune di Napoli e al Comune di Napoli, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo n.20240002158560120355363, notificata in data 27.11.2024, dell'importo complessivo di € 17.335,82 (diciassettemilatrecentotrentacinque/82) relativa a seguenti quattro accertamenti esecutivi: n. 139008/1784, n.139009/1770, n.139002/1709, n.139005/1749 afferenti all'imposta IMU anni 2017/2018/2019/2020 che si assumono notificati il 25.11.2022. Il ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto impugnato non avendo mai ricevuto alcuna notifica degli accertamenti esecutivi sopra menzionati;
ha altresì eccepito l'improcedibilità dell'atto impugnato per omessa e/o inesistente notifica dell'intimazione ex art.50, co.2, d.p.r. 602/73 e la nullità per intervenuta prescrizione quinquennale e per violazione dell'art. 20 d.lgs n. 472/1997 e sanzioni ed interessi non dovuti per intervenuta prescrizione quinquennale.
Si sono costituiti il Comune di Napoli e la società Napoli Obiettivo Valore contestando le eccezioni di parte ricorrente.
Il ricorso è stato iscritto nel registro generale il 24.1.2025 ed assegnato a questa 28° sezione, il presidente, esclusa la ricorrenza dei presupposti di inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione l'udienza del 15.1.2026 con la nomina del relatore indicato in epigrafe. Con decreto n.2191 del 24.3.2025 il
Presidente ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine all'istanza di sospensione così come proposta.
All'udienza del 15.1.2026 fissata per la trattazione in pubblica udienza il collegio ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo n.20240002158560120355363, notificata in data 27.11.2024, dell'importo complessivo di € 17.335,82
(diciassettemilatrecentotrentacinque/82) avente ad oggetto richiesta di pagamento per imposta IMU relativa agli anni 2017-2018-2019-2020.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli avvisi di accertamento sottostanti l'atto impugnato ed in particolare gli avvisi di accertamento n. 139008/1784; n.139009/1770, n.139002/1709 e n.139005/1749.
L'eccezione è infondata, dalla documentazione allegata alle controdeduzioni del Comune di Napoli si evince la comunicazione preventiva d'iscrizione di fermo amministrativo impugnata è stata regolarmente preceduta dai seguenti atti:
1. avviso di accertamento IMU 2017 prot. n. 139008/1784 del 21/02/2022 (All.01) regolarmente notificato tramite pec in data 25/11/2022 (All.02);
2. avviso di accertamento IMU 2018 prot. n. 139009/1770 del 21/02/2022 (All.03) regolarmente notificato tramite pec in data 25/11/2022 (All.04);
3. avviso di accertamento IMU 2019 prot. n. 139002/1709 del 21/02/2022 (All.05) regolarmente notificato tramite pec in data 25/11/2022 (All.06);
4. avviso di accertamento IMU 2020 prot. n. 139005/1749 del 21/02/2022 (All.07) regolarmente notificato tramite pec in data 25/11/2022 (All.08).
Tali avvisi di accertamento esecutivi, correttamente notificati ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973, così come modificato dall'art.
7-ter del decreto fiscale n. 193/2016, nel termine prescrizionale di cinque anni (ex articolo 1, comma 161), sono divenuti definitivi per mancato pagamento degli importi intimati e per mancata impugnazione nel termine dei sessanta giorni dalla notifica previsto dalla legge.
Anche l'eccezione di improcedibilità del fermo amministrativo per violazione dell'articolo 50, comma 2, DPR
602/1973 è del tutto infondata.
Il preavviso di fermo amministrativo – atto privo di immediata efficacia esecutiva – contiene già un'intimazione di pagamento entro 30 giorni, che risulta sovrapponibile e addirittura più favorevole rispetto all'intimazione prevista dall'art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973, la quale è, invece, necessaria solo per gli atti esecutivi propriamente detti, come il pignoramento. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di COMUNE DI
NAPOLI e MUNICIPIA S.P.A. che si liquidano in €. 3.000,00 per ciascuna parte.