Art. 1.
L' art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 756 , e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a rimborsare in cinque rate annuali posticipate scadenti il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49, comprensive anche degli interessi nella ragione del 6 per cento, all'Istituto nazionale delle assicurazioni e all'Istituto nazionale della previdenza sociale, i rispettivi crediti risultanti verso lo Stato per le somme da essi somministrate a tutto il 31 dicembre 1947, in attuazione del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1795 , convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 630 , e della conseguente convenzione 8 giugno 1936, approvata e resa esecutiva con decreto dei Ministri per le finanze e per le corporazioni in data 30 settembre 1936, registrato alla Corte dei conti lo stesso giorno, registro n. 10 Finanze, foglio n. 36, per il consolidamento delle pensioni di guerra".
L' art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 756 , e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a rimborsare in cinque rate annuali posticipate scadenti il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49, comprensive anche degli interessi nella ragione del 6 per cento, all'Istituto nazionale delle assicurazioni e all'Istituto nazionale della previdenza sociale, i rispettivi crediti risultanti verso lo Stato per le somme da essi somministrate a tutto il 31 dicembre 1947, in attuazione del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1795 , convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 630 , e della conseguente convenzione 8 giugno 1936, approvata e resa esecutiva con decreto dei Ministri per le finanze e per le corporazioni in data 30 settembre 1936, registrato alla Corte dei conti lo stesso giorno, registro n. 10 Finanze, foglio n. 36, per il consolidamento delle pensioni di guerra".