Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/03/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 10/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4086/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.ALBRIZIO ANNA giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: riconoscimento anzianità servizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 28.3.2024, la ricorrente di cui in epigrafe, premesso di Parte essere assunta a tempo indeterminato presso il con la qualifica di ricercatore di III° livello fascia 1 dal 27.12.2018 in seguito a procedura di stabilizzazione, affermava che prima dell'assunzione a tempo indeterminato aveva prestato servizio a tempo determinato in un periodo ricompreso dal
10.12.2012 al 9.12.2016.
Lamentava la ricorrente che, in seguito all'assunzione a tempo indeterminato,
l' convenuto non aveva considerato il periodo pregresso al fine dell'anzianità CP_2 di servizio e dei relativi adeguamenti economici.
Sosteneva l'illegittimità di tale decisione e concludeva, pertanto, affermando il proprio diritto a vedersi riconosciuta l'anzianità in relazione agli anni di servizio non computati dall'ente convenuto con conseguente adeguamento del
Non si costituiva in giudizio il Cnr.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito indicati.
Va evidenziato che nel caso in esame il regime della materia dell'anzianità di servizio relativa ai periodi di lavoro regolamentati con contratto a tempo determinato non è, a differenza di altre categorie di lavoratori, espressamente disciplinato dal legislatore. L'esclusione dal computo di tale periodo effettuata dal convenuto, si fonda sulla formale applicazione della regola non scritta che l'anzianità dei nuovi assunti decorre, appunto, dall'assunzione stessa, con la conseguenza che dell'anzianità maturata nel corso del rapporto a termine non si tiene conto nel nuovo rapporto a tempo indeterminato.
Ritiene, tuttavia, lo scrivente che, nel caso di assenza di un'espressa previsione di legge, la regola sopra enunciata deve cedere il passo alla corretta applicazione del principio di non discriminazione sancito dal diritto comunitario in relazione ai lavoratori a tempo determinato e indeterminato. Tale principio è espresso nella clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito nella Direttiva n. 1999/70 del consiglio dell'unione Europea e della successiva interpretazione che ne ha fatto la Corte di Giustizia della Comunità Europea in numerose sentenze.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del
18.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, stabilisce che:
“per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
In relazione all'anzianità di servizio è espressamente previsto che: “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato che per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive ”. E' evidente che la discriminazione non opera automaticamente e dalla stessa non consegue direttamente la parità di trattamento. E difatti differenze in materia relative all'assunzione di dipendenti a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato potrebbero, in astratto, essere giustificate da ragioni oggettive relative allo specifico rapporto di lavoro e indipendenti rispetto alla durata a tempo determinato del contratto. Deve, pertanto, verificarsi se vi sono condizioni di lavoro simili tra i lavoratori legati da contratti di tipo diverso per potere stabilire se le differenze relative alla diversa disciplina possano considerarsi discriminanti, salvo poi accertare la sussistenza di altre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento.
Nell'interpretare la Direttiva 1999/70/CE, la Corte di Giustizia UE (sent.
13.9.2007, C-307/05, Al. ), ha anzitutto richiamato la propria Per_1 precedente giurisprudenza, secondo cui le prescrizioni dell'Accordo Quadro e della Direttiva sono applicabili anche “ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e con altri enti del settore pubblico”
(cfr.. sent. 4.7.2006, C-212/04, Ad. e altre), trattandosi di “norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza” che devono trovare applicazione a
“tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro”.
La Corte ha poi precisato che cosa debba intendersi per condizioni di impiego ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, precisando che la riserva di cui all'art. 137, n. 5, del Trattato UE (che esclude la materia della retribuzione dalle competenze delle istituzioni comunitarie) “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”. Affrontando, inoltre, lo specifico argomento della spettanza degli scatti di anzianità al personale assunto a termine dalle pubbliche Amministrazioni, di ruolo o non di ruolo, la CGE ha affermato: "La mera circostanza che un impiego sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, a pena di rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari”.
La Corte di Giustizia ha infine spiegato che la nozione di ragioni oggettive che, secondo la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità,
“non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo”, ma solo quando “la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”.
In conclusione, secondo la CGUE, la nozione di condizioni di impiego di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro “dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa … che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”.
Tali principi sono stati in seguito ribaditi dalla Corte di Giustizia (cfr.sent.
22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, Ga. e C-456/09, Ig. To. ) che ha ulteriormente precisato che: “un'indennità per anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro”. Ancora la Corte (cfr. ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11), pronunciando sulla compatibilità con il diritto dell'Unione delle disposizioni dettate in tema di inquadramento dei dipendenti stabilizzati dall'art. 75 del d.l.
112/2008, ha richiamato detti principi, evidenziando innanzitutto che le ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento, devono consistere in
“elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro'.
Deve, invece, escludersi che possa configurare una ragione oggettiva il mero richiamo alla natura temporanea del rapporto, in quanto ciò “svuoterebbe di contenuti gli obiettivi della direttiva e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto 41).
La Corte ha aggiunto che “il principio di non discriminazione, enunciato nella clausola 4 dell'accordo quadro, sarebbe privato di qualsiasi contenuto se il semplice fatto che un rapporto di lavoro sia nuovo in base al diritto nazionale fosse idoneo a configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola suddetta, atta a giustificare una diversità di trattamento….” essendo necessario
“prendere in considerazione la natura particolare delle mansioni svolte dai resistenti nel procedimento principale” (punti 50 e 51).
Infine nella ordinanza citata è stata anche affrontata la questione delle modalità di reclutamento e la Corte ha evidenziato che la diversità fra procedura di stabilizzazione e concorso pubblico può giustificare una diversità di trattamento quanto alle condizioni di impiego solo qualora “un siffatto trattamento differenziato derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego che deve essere ricoperto mediante la procedura di assunzione” (punti 45 e 46). Nella sentenza 18 ottobre 2012 (in causa C-302/11 Va.) pronunciata sempre con riferimento alle procedure di stabilizzazione in un caso sovrapponibile alla presente fattispecie, la Corte ha innanzitutto osservato che “Il semplice fatto che le ricorrenti nei procedimenti principali abbiano acquisito la qualità di lavoratrici a tempo indeterminato non esclude la possibilità per loro di avvalersi, in determinate circostanze, del principio di non discriminazione enunciato nella clausola 4 dell'accordo quadro (v. sentenza Ro. Sa., cit., punto 41, nonché, in tal senso, sentenza dell'8 marzo 2012, Hu., C-251/11, non ancora pubblicata nella raccolta, punto 37). Infatti, nei procedimenti principali, le ricorrenti mirano essenzialmente, nella loro qualità di lavoratrici a tempo indeterminato, a mettere in discussione una differenza di trattamento applicata nel valutare l'anzianità e
l'esperienza professionale pregresse ai fini di una procedura di assunzione al termine della quale esse sono divenute dipendenti di ruolo. Mentre i periodi di servizio compiuti in qualità di lavoratori a tempo indeterminato verrebbero presi in considerazione ai fini della determinazione dell'anzianità e dunque per la fissazione del livello della retribuzione, quelli effettuati in qualità di lavoratori a tempo determinato non lo sarebbero, senza che, a loro avviso, vengano esaminate la natura delle mansioni svolte e le caratteristiche inerenti a queste ultime. Poiché la discriminazione contraria alla clausola 4 dell'accordo quadro, di cui le ricorrenti nei procedimenti principali si asseriscono vittime, riguarda i periodi di servizio compiuti in qualità di lavoratrici a tempo determinato, nessun rilievo presenta la circostanza che esse nel frattempo siano divenute lavoratrici a tempo indeterminato” (punti 34 e 35).
La Corte ha, poi, evidenziato che “se nell'ambito della presente causa fosse dimostrato – conformemente alle deduzioni in tal senso svolte dalle ricorrenti nei procedimenti principali, rammentate al punto 47 della presente sentenza – che le funzioni svolte da queste ultime in veste di dipendenti di ruolo sono identiche a quelle che esse esercitavano in precedenza nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato, e se fosse vero che, come sostenuto dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, la normativa nazionale in questione mira a valorizzare
l'esperienza acquisita dai dipendenti con contratto a termine in seno all'AGCM, simili elementi potrebbero suggerire che la mancata presa in considerazione dei periodi di servizio compiuti dai lavoratori a tempo determinato è in realtà giustificata soltanto dalla durata dei loro contratti di lavoro e, di conseguenza, che la diversità di trattamento in esame nei procedimenti principali non è basata su giustificazioni correlate alle esigenze oggettive degli impieghi interessati dalla procedura di stabilizzazione che possano essere qualificate come «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro” (punto
67).
Tanto premesso, deve verificarsi se l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente durante le assunzioni a termine, sia stata uguale a quella dei dipendenti assunti a tempo indeterminato e che vantano, per ciò solo, una maggiore anzianità di servizio e, al contempo, che non vi fossero particolari modalità di svolgimento tali da giustificarne la diversità.
Dalle deduzioni del ricorrente e dalla documentazione depositata (cfr. contratti di lavoro nel fasc. ric.), può ragionevolmente ritenersi che la abbia Pt_1 svolto mansioni riconducibili al profilo di ricercatore di 3° livello nei periodi di assunzione a tempo determinato precedenti l'assunzione a tempo indeterminato. Tali deduzioni ed allegazioni risultano dalla lettura dei contratti relativi a tali periodi oltre a essere state confermate dalle deposizioni rese dai testi escussi.
Va infatti rilevato che in tutti questi contratti a termine la ricorrente è stata assunta sempre nel terzo livello e nel medesimo profilo è stata poi assunta a tempo indeterminato.
I testi hanno poi confermato che la ricorrente, al pari dei ricercatori assunti a tempo indeterminato, ha lavorato su più progetti e non solo su uno specifico progetto.
Va pertanto ribadito che: “Il lavoratore precario che ha lavorato per la stessa amministrazione in un arco temporale con diversi contratti a tempo determinato non può essere trattato in maniera deteriore rispetto al lavoratore assunto a tempo indeterminato. Vale il contrario solo se sussistono ragioni oggettive che giustificano la disparità” (cfr. Cass. n.7705/20).
Deve, pertanto, ritenersi che la ricorrente ha svolto, in relazione ai periodi disciplinati con contratti a tempo determinato quale ricercatore e quello a tempo indeterminato, la medesima attività di ricerca effettuata dagli altri dipendenti con la medesima qualifica. Deve, pertanto, evidenziarsi, in assenza di alcuna contestazione sul punto, che la ricorrente ha svolto attività sovrapponibile a quella dei colleghi a tempo indeterminato e inquadrati nello stesso livello e, dunque, in assenza di ragioni obiettive che giustifichino un diverso regime, deve esser computata in suo favore l'anzianità di servizio relativa ai periodi sopra indicati nei quali era assunta a tempo determinato per lo svolgimento delle mansioni di ricercatore.
In buona sostanza è stato dimostrato che in relazione a tali periodi non sussistessero ragioni oggettive che giustificassero una disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato in quanto la disparità di trattamento non si fondava su: “elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui si inserisce e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria” (cfr.sentenza Corte di Giustizia Europea
n.C-307/05 del 13.9.2007; n.305/12, n.393/11 e Ordinanza dell'Ottava
Sezione del 4.9.2014).
Deve, pertanto, riconoscersi in favore del ricorrente l'anzianità pregressa in relazione al periodo 10.12.2012 – 9.12.2016 in quanto tale riconoscimento costituisce puntuale attuazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro, così come interpretata dalla citata giurisprudenza della Corte di Giustizia e di Legittimità.
Va, peraltro, evidenziato che il riconoscimento di tale periodo di anzianità pregressa può determinare la spettanza di differenze retributive;
spetta pertanto la fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata. E difatti va anche evidenziato che la ricorrente ha anche superato le verifiche che le avrebbero consentito di conseguire i passaggi di fascia stipendiale (cfr. all.5 fasc. ric.)
L'istituto convenuto, pertanto, deve essere condannato al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive maturate.
Sulle somme dovute spettano gli interessi e l'eventuale ulteriore somma spettante quale differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo da rivalutazione monetaria come sancito dalla l.n. 724/94. Alla luce delle suesposte disposizioni normative, e in adesione all'autorevole e uniforme indirizzo giurisprudenziale sopra riportato, deve ritenersi che il diritto invocato dalla ricorrente sia fondato nei limiti indicati in considerazione delle disposizioni legislative espressamente riportate secondo l'interpretazione fornita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto della semplicità dell'istruttoria svolta.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto daCREANZA Pt_1
, nei confronti , così
[...] Controparte_3 provvede:
1. Dichiara il diritto della ricorrente alla ricostruzione della carriera previa valutazione anche dell'anzianità servizio maturata nei periodi indicati in motivazione con tutti gli effetti giuridici ed economici che ne conseguono, oltre agli interessi e l'eventuale ulteriore somma spettante quale differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo da rivalutazione monetaria come sancito dalla l.n. 724/94. Parte
2. Condanna il al pagamento delle spese di giudizio per compensi liquidate in €4.000,00, oltre accessori.
Bari,10/03/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi