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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 23/12/2025, n. 2017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2017 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 192/2025 R.G.L. e Prev., vertente
TRA
(cf. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dagli Avv.ti Teresa M. Faillace e Francesca Santelli, presso il cui studio in Cosenza, alla via Galluppi n. 60, è elettivamente domiciliato
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Gilda Avena e
UM ER, giusta procura generale alle liti per notar di Roma del Persona_1
22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell' , CP_1
Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 15.1.2025 e ritualmente notificato (a seguito dell'ordine di rinnovazione ex art. 291 c.p.c.), il ricorrente in epigrafe esponeva che con provvedimento del
17 agosto 2024 l' gli comunicava la debenza della somma di euro 12.202,26 a titolo di CP_1 contributi previdenziali omessi in favore della gestione separata in relazione al reddito prodotto nell'anno 2018 e sanzioni.
Nel sostenere l'infondatezza della pretesa creditoria vantata dall'istituto, premetteva che a decorrere dal 22 luglio 2010 è stato iscritto al Registro di Pratica NS e dal 1° gennaio
2017 alla Cassa di Previdenza e Assistenza NS;
che in data 8 novembre 2018 inoltrava domanda di cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati, cui seguiva la domanda di cancellazione dalla Cassa NS del 27.2.2019; che, tuttavia, solo nell'aprile del 2019 apprendeva del provvedimento con cui Cassa NS aveva disposto la cessazione dell'iscrizione alla medesima Cassa con decorrenza dal 22 luglio 2017, a seguito di delibera di cancellazione dal Registro di Pratica NS con stessa decorrenza.
Deduceva, dunque, l'illegittimità del provvedimento di cancellazione dalla Cassa NS, perché retroattivo e fondato su un presupposto inesistente, vale a dire la cancellazione dal
Registro di Pratica forense del 22.7.2017, mai notificatogli e, in ogni caso, illegittimo perché in violazione dell'art.
1. Comma 2 del D.M. Giustizia n. 70 del 17.3.2016.
Affermava di avere corrisposto alla Cassa NS di Previdenza e Assistenza il contributo soggettivo minimo per l'annualità 2018, per un totale di euro 1.524,50, in quanto, inconsapevole della cancellazione avvenuta nel luglio del 2017, e a causa del comportamento dell'Ente previdenziale, aveva ritenuto in buona fede di essere ancora iscritto alla Cassa
NS.
Pertanto, previa richiesta di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, assumeva che nulla doveva all' a tale titolo stante l'effetto liberatorio ex art. 116, CP_1 comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 da riconoscersi al pagamento effettuato alla
Cassa NS di previdenza e assistenza (creditore apparente).
In subordine, eccepiva l'illegittimità e l'erroneità delle sanzioni irrogate. Chiedeva quindi accertarsi la non debenza dei contributi richiesti dall' ovvero, in subordine, la riduzione CP_1 delle sanzioni, con vittoria di spese, da distrarsi.
Disposta la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c., si costituiva l' al fine CP_1 di resistere al ricorso. In particolare, l'istituto rilevava preliminarmente la propria estraneità rispetto alle doglianze proposte da parte ricorrente nei confronti della Cassa NS di
Previdenza e Assistenza (segnatamente l'asserita illegittimità della cancellazione dal luglio 2017). Operato questo rilievo preliminare, affermava la fondatezza della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 per come interpretato dall'art. 18, comma 12 del decreto legge6 luglio 2011, n. 98, evidenziando che per l'anno
2018 il ricorrente aveva dichiarato un reddito pari a euro 28.625,00 per il quale non risulta alcuna copertura previdenziale, con conseguente fondatezza della propria pretesa creditoria.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento degli importi per cui è causa, con vittoria di spese.
Istruita documentalmente, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo informatico all'esito della scadenza del termine per note assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza.
***
Deve, preliminarmente, affermarsi la sussistenza dell'interesse ad agire di parte ricorrente nell'opporsi all'avviso bonario trattandosi di domanda di accertamento negativo della debenza di contributi previdenziali.
Invero, oggetto della presente controversia è l'accertamento negativo della pretesa creditoria dell' avente ad oggetto il versamento dei contributi omessi in favore della Gestione CP_1
Separata (e relativi accessori di legge) in relazione ai redditi da lavoro autonomo CP_1 percepiti dal ricorrente nell'anno 2018.
In particolare, dalla documentazione in atti si evince che il ricorrente, iscritto nel Registro di
Pratica NS a partire dal 22.7.2010, ha dichiarato nel Quadro LM del Modello PF 2019 un reddito da lavoro autonomo riferito all'annualità 2018 pari a euro 28.625,00 e che ha versato alla Cassa NS – tramite MAV generati dal sito dell'Ente – una somma pari a euro 1.524,50 a titolo di contributo soggettivo minimo per l'anno 2018.
Senonché, a decorrere dal 22.7.2017, il ricorrente non risultava più iscritto alla Cassa NS di Previdenza e Assistenza e pertanto il versamento è stato fatto a un Ente Previdenziale non più creditore, tant'è vero che lo stesso ricorrente provvedeva a chiedere la restituzione della somma indebitamente percepita dalla Cassa, per come anche dichiarato nel ricorso.
Dal luglio 2017, dunque, l'odierno istante, non risultava iscritto ad alcun Ente previdenziale e, pertanto, l' ha provveduto a iscriverlo alla gestione separata a seguito della c.d. CP_1
“operazione Poseidone”. Conseguentemente, l' , inviava al ricorrente il provvedimento CP_1 in atti, comunicandogli di avere verificato per l'anno 2018 un reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni per il quale non risultava alcun assoggettamento a contribuzione obbligatoria, e di avere provveduto a liquidare d'ufficio la somma dovuta alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, quantificata in euro 7.280,29 più euro 4.921,97 a titolo di sanzioni.
Orbene, premesso che la Suprema Corte, con orientamento consolidato, (v., fra le altre, Cass.
n. 27950 del 2018) ha ribadito che, in tema di contributi a percentuale, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito costituente la base imponibile per il calcolo del contributo, non dovuto per il solo fatto dell'iscrizione all'assicurazione previdenziale ma variabile perché subordinato all'esercizio effettivo dell'attività lavorativa e parametrato al reddito conseguito (tra le molteplici, si veda Cass. sentenza n. 4899/2021; v. anche Cass. n.
13463 del 2017) – circostanza, quest'ultima, non contestata dal ricorrente –, deve in questa sede richiamarsi l'art. 2, comma 26, legge n. 335/1995 secondo il quale: «A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso
l' e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, CP_1 la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività»; norma sulla quale è successivamente intervenuto il decreto-legge n. 98/2011, che ne ha precisato i confini interpretativi con l'art. 18, comma
12 che ha chiarito come «i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia CP_1 subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11 (…)». Al riguardo, tra le molteplici conformi, può richiamarsi Cass. Ordinanza n. 23586 del 2024 nella quale si legge: «Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n.
335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un'attività professionale per la quale è prevista
l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto
è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento)».
Orbene, sulla base della normativa e della giurisprudenza richiamata, considerato che nell'anno 2018 risulta pacifica la produzione di un reddito da lavoro autonomo ai sensi del citato art. 2, comma 26, legge n. 335/1995 di euro 28.625,00; che a decorrere dal luglio 2017 il ricorrente non risultava iscritto ad alcun Ente previdenziale e che per detto reddito non risulta adempiuto il prescritto obbligo contributivo, deve affermarsi la debenza in favore dell' della somma oggetto del presente giudizio. CP_1
Infondate sono anche le doglianze relative alle sanzioni irrogate ai sensi dall'art. 116, comma
8, lettera b), legge n. 388/2000.
Parte ricorrente, per come già detto, è stato iscritto presso il Registro di Pratica NS a partire dal 22.7.2010 e dall'1.1.2017, su domanda, alla Cassa di Previdenza e Assistenza
NS (v. all.
4-ricorrente). Senonché, dovendo assumere una posizione lavorativa incompatibile con l'iscrizione al Registro di Pratica NS (ruolo della carriera diplomatica, posizione poi effettivamente ricoperta a partire dal 12.11.2018), in data 8.11.2018 presentava domanda di cancellazione dal Registro dei Praticanti che, per come risulta anche dalla PEC inviata al ricorrente dall'Ufficio Iscrizioni-Ordine Avvocati Roma (v. documentazione in atti), veniva evasa con effetto dalla medesima data.
Una volta assunto il ruolo della carriera diplomatica presso il provvedeva, con PEC CP_2 del 27.2.2019, a inoltrare domanda di cancellazione dalla Cassa NS che, tuttavia, l'Ente archiviava con contestuale apertura, in data 27.3.2019, di un diverso procedimento all'esito del quale, in data 11.4.2019, comunicava al ricorrente che, a seguito di rettifica, la data di cancellazione dalla Cassa NS era stata fissata con decorrenza dal 22 luglio 2017.
Invero, a fronte di detta comunicazione, solo nel luglio del 2024 (v. all. doc.12-ricorrente) il ricorrente si attivava presentando richiesta di accesso agli atti alla Cassa NS tramite PEC al fine, tra le altre cose, di conoscere la propria posizione contributiva per l'anno 2018; richiesta che veniva evasa con PEC dell'11.9.2024. Nello stesso mese il ricorrente chiedeva alla Cassa il rimborso del credito in precedenza dalla stessa riconosciuto “cosicché possa, se del caso, poi rigirare la somma all' Gestione Separata”. CP_1
Orbene, in ragione dei fatti qui sinteticamente riportati, parte ricorrente sostiene la sussistenza di un oggettivo stato di incertezza tale da giustificare l'applicazione della sanzione prevista dal comma 15 dell'art. 116, legge 388/2000, e ne chiede l'applicazione in luogo della più gravosa sanzione applicata ai sensi del comma 8, lettera b) del medesimo articolo.
Al riguardo, è opportuno ricordare che l'applicazione dell'art. 116, co. 15, legge n. 388/2000, presuppone in ogni caso il preventivo pagamento della contribuzione (Cass. 1° marzo 2016,
n. 4077; Cass. 7 maggio 2015, n. 9185; Cass. 10 dicembre 2013, n. 27513).
La normativa sulla riduzione delle sanzioni civili, letta nel suo complesso, si articola in due previsioni di fondo. La prima è quella dell'art. 116, co. 10, L. 388 cit., secondo cui «nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti» con il limite massimo del 40% della contribuzione dovuta.
La seconda è quella dell'art. 116, co. 15, lett, a), secondo cui «fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal
Ministro de/lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali», anche in relazione ai
«casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza».
Le due norme prevedono una diversa e progressivamente più intensa riduzione delle sanzioni, fino all'interesse legale di cui al comma 15, ma si basano chiaramente su identici presupposti, per quanto attiene al pagamento dei contributi dovuti.
Ne deriva che anche la previsione del comma 15 va intesa, come interpretato dalla richiamata giurisprudenza, alla luce del più esplicito disposto del comma 10 e quindi nel senso che, omessa o evasa ab origine l'obbligazione contributiva, vi sia pagamento di essa «nel termine fissato dagli enti impositori», evidentemente in concomitanza o correlazione con la richiesta di adempimento dell'obbligo inadempiuto (cfr. in motivazione anche la recente Cass. N°
3799\2019) mentre è pacifico che, nel caso di specie, nessun versamento è stato effettuato dalla parte opponente in seguito alle verifiche effettuate dall' , osservandosi che nessuna CP_1 incertezza sulla ricorrenza dell'obbligo può dirsi sussistente, essendo l'orientamento della
Suprema Corte sin dal 2017 oramai consolidato e granitico nell'affermare la sussistenza dell'obbligo contributivo in questione.
Né può ritenersi che detto stato di incertezza possa essere derivato dal comportamento della
Cassa NS in quanto, in disparte dalle questioni di merito riguardanti esclusivamente i rapporti tra l'attore e la medesima, il ricorrente ha avuto certezza della decorrenza della cancellazione (datata 22 luglio 2017) già per mezzo della comunicazione di Cassa NS prot. 76935 dell'11.4.2019, data dalla quale, tuttavia, non consta che il ricorrente si sia attivato in alcun modo per rimuovere l'asserito stato di incertezza, essendosi limitato a proporre istanza di accesso agli atti solo nel luglio del 2024; dal che può presumersi una presa d'atto della situazione prospettata nella comunicazione di Cassa NS prot. 76935 dell'11.4.2019, alla quale non è seguita alcuna attività di parte attrice volta alla regolarizzazione della propria posizione contributiva nei confronti dell' . CP_1
Ai rilievi che precedono consegue, pertanto, il rigetto del ricorso.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, - rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.697,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Cosenza, 23.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 192/2025 R.G.L. e Prev., vertente
TRA
(cf. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dagli Avv.ti Teresa M. Faillace e Francesca Santelli, presso il cui studio in Cosenza, alla via Galluppi n. 60, è elettivamente domiciliato
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Gilda Avena e
UM ER, giusta procura generale alle liti per notar di Roma del Persona_1
22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell' , CP_1
Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 15.1.2025 e ritualmente notificato (a seguito dell'ordine di rinnovazione ex art. 291 c.p.c.), il ricorrente in epigrafe esponeva che con provvedimento del
17 agosto 2024 l' gli comunicava la debenza della somma di euro 12.202,26 a titolo di CP_1 contributi previdenziali omessi in favore della gestione separata in relazione al reddito prodotto nell'anno 2018 e sanzioni.
Nel sostenere l'infondatezza della pretesa creditoria vantata dall'istituto, premetteva che a decorrere dal 22 luglio 2010 è stato iscritto al Registro di Pratica NS e dal 1° gennaio
2017 alla Cassa di Previdenza e Assistenza NS;
che in data 8 novembre 2018 inoltrava domanda di cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati, cui seguiva la domanda di cancellazione dalla Cassa NS del 27.2.2019; che, tuttavia, solo nell'aprile del 2019 apprendeva del provvedimento con cui Cassa NS aveva disposto la cessazione dell'iscrizione alla medesima Cassa con decorrenza dal 22 luglio 2017, a seguito di delibera di cancellazione dal Registro di Pratica NS con stessa decorrenza.
Deduceva, dunque, l'illegittimità del provvedimento di cancellazione dalla Cassa NS, perché retroattivo e fondato su un presupposto inesistente, vale a dire la cancellazione dal
Registro di Pratica forense del 22.7.2017, mai notificatogli e, in ogni caso, illegittimo perché in violazione dell'art.
1. Comma 2 del D.M. Giustizia n. 70 del 17.3.2016.
Affermava di avere corrisposto alla Cassa NS di Previdenza e Assistenza il contributo soggettivo minimo per l'annualità 2018, per un totale di euro 1.524,50, in quanto, inconsapevole della cancellazione avvenuta nel luglio del 2017, e a causa del comportamento dell'Ente previdenziale, aveva ritenuto in buona fede di essere ancora iscritto alla Cassa
NS.
Pertanto, previa richiesta di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, assumeva che nulla doveva all' a tale titolo stante l'effetto liberatorio ex art. 116, CP_1 comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 da riconoscersi al pagamento effettuato alla
Cassa NS di previdenza e assistenza (creditore apparente).
In subordine, eccepiva l'illegittimità e l'erroneità delle sanzioni irrogate. Chiedeva quindi accertarsi la non debenza dei contributi richiesti dall' ovvero, in subordine, la riduzione CP_1 delle sanzioni, con vittoria di spese, da distrarsi.
Disposta la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c., si costituiva l' al fine CP_1 di resistere al ricorso. In particolare, l'istituto rilevava preliminarmente la propria estraneità rispetto alle doglianze proposte da parte ricorrente nei confronti della Cassa NS di
Previdenza e Assistenza (segnatamente l'asserita illegittimità della cancellazione dal luglio 2017). Operato questo rilievo preliminare, affermava la fondatezza della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 per come interpretato dall'art. 18, comma 12 del decreto legge6 luglio 2011, n. 98, evidenziando che per l'anno
2018 il ricorrente aveva dichiarato un reddito pari a euro 28.625,00 per il quale non risulta alcuna copertura previdenziale, con conseguente fondatezza della propria pretesa creditoria.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento degli importi per cui è causa, con vittoria di spese.
Istruita documentalmente, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo informatico all'esito della scadenza del termine per note assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza.
***
Deve, preliminarmente, affermarsi la sussistenza dell'interesse ad agire di parte ricorrente nell'opporsi all'avviso bonario trattandosi di domanda di accertamento negativo della debenza di contributi previdenziali.
Invero, oggetto della presente controversia è l'accertamento negativo della pretesa creditoria dell' avente ad oggetto il versamento dei contributi omessi in favore della Gestione CP_1
Separata (e relativi accessori di legge) in relazione ai redditi da lavoro autonomo CP_1 percepiti dal ricorrente nell'anno 2018.
In particolare, dalla documentazione in atti si evince che il ricorrente, iscritto nel Registro di
Pratica NS a partire dal 22.7.2010, ha dichiarato nel Quadro LM del Modello PF 2019 un reddito da lavoro autonomo riferito all'annualità 2018 pari a euro 28.625,00 e che ha versato alla Cassa NS – tramite MAV generati dal sito dell'Ente – una somma pari a euro 1.524,50 a titolo di contributo soggettivo minimo per l'anno 2018.
Senonché, a decorrere dal 22.7.2017, il ricorrente non risultava più iscritto alla Cassa NS di Previdenza e Assistenza e pertanto il versamento è stato fatto a un Ente Previdenziale non più creditore, tant'è vero che lo stesso ricorrente provvedeva a chiedere la restituzione della somma indebitamente percepita dalla Cassa, per come anche dichiarato nel ricorso.
Dal luglio 2017, dunque, l'odierno istante, non risultava iscritto ad alcun Ente previdenziale e, pertanto, l' ha provveduto a iscriverlo alla gestione separata a seguito della c.d. CP_1
“operazione Poseidone”. Conseguentemente, l' , inviava al ricorrente il provvedimento CP_1 in atti, comunicandogli di avere verificato per l'anno 2018 un reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni per il quale non risultava alcun assoggettamento a contribuzione obbligatoria, e di avere provveduto a liquidare d'ufficio la somma dovuta alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, quantificata in euro 7.280,29 più euro 4.921,97 a titolo di sanzioni.
Orbene, premesso che la Suprema Corte, con orientamento consolidato, (v., fra le altre, Cass.
n. 27950 del 2018) ha ribadito che, in tema di contributi a percentuale, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito costituente la base imponibile per il calcolo del contributo, non dovuto per il solo fatto dell'iscrizione all'assicurazione previdenziale ma variabile perché subordinato all'esercizio effettivo dell'attività lavorativa e parametrato al reddito conseguito (tra le molteplici, si veda Cass. sentenza n. 4899/2021; v. anche Cass. n.
13463 del 2017) – circostanza, quest'ultima, non contestata dal ricorrente –, deve in questa sede richiamarsi l'art. 2, comma 26, legge n. 335/1995 secondo il quale: «A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso
l' e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, CP_1 la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività»; norma sulla quale è successivamente intervenuto il decreto-legge n. 98/2011, che ne ha precisato i confini interpretativi con l'art. 18, comma
12 che ha chiarito come «i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia CP_1 subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11 (…)». Al riguardo, tra le molteplici conformi, può richiamarsi Cass. Ordinanza n. 23586 del 2024 nella quale si legge: «Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n.
335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un'attività professionale per la quale è prevista
l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto
è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento)».
Orbene, sulla base della normativa e della giurisprudenza richiamata, considerato che nell'anno 2018 risulta pacifica la produzione di un reddito da lavoro autonomo ai sensi del citato art. 2, comma 26, legge n. 335/1995 di euro 28.625,00; che a decorrere dal luglio 2017 il ricorrente non risultava iscritto ad alcun Ente previdenziale e che per detto reddito non risulta adempiuto il prescritto obbligo contributivo, deve affermarsi la debenza in favore dell' della somma oggetto del presente giudizio. CP_1
Infondate sono anche le doglianze relative alle sanzioni irrogate ai sensi dall'art. 116, comma
8, lettera b), legge n. 388/2000.
Parte ricorrente, per come già detto, è stato iscritto presso il Registro di Pratica NS a partire dal 22.7.2010 e dall'1.1.2017, su domanda, alla Cassa di Previdenza e Assistenza
NS (v. all.
4-ricorrente). Senonché, dovendo assumere una posizione lavorativa incompatibile con l'iscrizione al Registro di Pratica NS (ruolo della carriera diplomatica, posizione poi effettivamente ricoperta a partire dal 12.11.2018), in data 8.11.2018 presentava domanda di cancellazione dal Registro dei Praticanti che, per come risulta anche dalla PEC inviata al ricorrente dall'Ufficio Iscrizioni-Ordine Avvocati Roma (v. documentazione in atti), veniva evasa con effetto dalla medesima data.
Una volta assunto il ruolo della carriera diplomatica presso il provvedeva, con PEC CP_2 del 27.2.2019, a inoltrare domanda di cancellazione dalla Cassa NS che, tuttavia, l'Ente archiviava con contestuale apertura, in data 27.3.2019, di un diverso procedimento all'esito del quale, in data 11.4.2019, comunicava al ricorrente che, a seguito di rettifica, la data di cancellazione dalla Cassa NS era stata fissata con decorrenza dal 22 luglio 2017.
Invero, a fronte di detta comunicazione, solo nel luglio del 2024 (v. all. doc.12-ricorrente) il ricorrente si attivava presentando richiesta di accesso agli atti alla Cassa NS tramite PEC al fine, tra le altre cose, di conoscere la propria posizione contributiva per l'anno 2018; richiesta che veniva evasa con PEC dell'11.9.2024. Nello stesso mese il ricorrente chiedeva alla Cassa il rimborso del credito in precedenza dalla stessa riconosciuto “cosicché possa, se del caso, poi rigirare la somma all' Gestione Separata”. CP_1
Orbene, in ragione dei fatti qui sinteticamente riportati, parte ricorrente sostiene la sussistenza di un oggettivo stato di incertezza tale da giustificare l'applicazione della sanzione prevista dal comma 15 dell'art. 116, legge 388/2000, e ne chiede l'applicazione in luogo della più gravosa sanzione applicata ai sensi del comma 8, lettera b) del medesimo articolo.
Al riguardo, è opportuno ricordare che l'applicazione dell'art. 116, co. 15, legge n. 388/2000, presuppone in ogni caso il preventivo pagamento della contribuzione (Cass. 1° marzo 2016,
n. 4077; Cass. 7 maggio 2015, n. 9185; Cass. 10 dicembre 2013, n. 27513).
La normativa sulla riduzione delle sanzioni civili, letta nel suo complesso, si articola in due previsioni di fondo. La prima è quella dell'art. 116, co. 10, L. 388 cit., secondo cui «nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti» con il limite massimo del 40% della contribuzione dovuta.
La seconda è quella dell'art. 116, co. 15, lett, a), secondo cui «fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal
Ministro de/lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali», anche in relazione ai
«casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza».
Le due norme prevedono una diversa e progressivamente più intensa riduzione delle sanzioni, fino all'interesse legale di cui al comma 15, ma si basano chiaramente su identici presupposti, per quanto attiene al pagamento dei contributi dovuti.
Ne deriva che anche la previsione del comma 15 va intesa, come interpretato dalla richiamata giurisprudenza, alla luce del più esplicito disposto del comma 10 e quindi nel senso che, omessa o evasa ab origine l'obbligazione contributiva, vi sia pagamento di essa «nel termine fissato dagli enti impositori», evidentemente in concomitanza o correlazione con la richiesta di adempimento dell'obbligo inadempiuto (cfr. in motivazione anche la recente Cass. N°
3799\2019) mentre è pacifico che, nel caso di specie, nessun versamento è stato effettuato dalla parte opponente in seguito alle verifiche effettuate dall' , osservandosi che nessuna CP_1 incertezza sulla ricorrenza dell'obbligo può dirsi sussistente, essendo l'orientamento della
Suprema Corte sin dal 2017 oramai consolidato e granitico nell'affermare la sussistenza dell'obbligo contributivo in questione.
Né può ritenersi che detto stato di incertezza possa essere derivato dal comportamento della
Cassa NS in quanto, in disparte dalle questioni di merito riguardanti esclusivamente i rapporti tra l'attore e la medesima, il ricorrente ha avuto certezza della decorrenza della cancellazione (datata 22 luglio 2017) già per mezzo della comunicazione di Cassa NS prot. 76935 dell'11.4.2019, data dalla quale, tuttavia, non consta che il ricorrente si sia attivato in alcun modo per rimuovere l'asserito stato di incertezza, essendosi limitato a proporre istanza di accesso agli atti solo nel luglio del 2024; dal che può presumersi una presa d'atto della situazione prospettata nella comunicazione di Cassa NS prot. 76935 dell'11.4.2019, alla quale non è seguita alcuna attività di parte attrice volta alla regolarizzazione della propria posizione contributiva nei confronti dell' . CP_1
Ai rilievi che precedono consegue, pertanto, il rigetto del ricorso.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, - rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.697,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Cosenza, 23.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Fedora Cavalcanti