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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/09/2025, n. 4196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4196 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE nella persona del giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 12722/2023 del ruolo generale promossa con ricorso rito semplificato da:
(CF argentino ), nato a [...], Parte_1 C.F._1
Provincia di OB, AR, il 01/07/1985, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore:
, nata a [...], Provincia di OB, AR, il 24/11/2018, entrambi Parte_2 residenti in Formosa 21 villa La Bolsa, Departamento Santa Maria, Córdoba; rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Testini (C.F. ), ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo studio in Foggia (FG), Viale degli Aviatori n. 21, come da procure tradotte ed apostillate in atti.
Ricorrenti
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
Resistente contumace con
l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Ricorso ai sensi dell'art.281 duodecies cpc, riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Concisa esposizione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione
pagina 1 di 5 Con ricorso rito semplificato i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente per linea retta del cittadino italiano , Parte_3 nato il [...] a [...], figlio di e , emigrato in Per_1 Persona_2
AR senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana o naturalizzarsi cittadino argentino (CNN in atti), unito in matrimonio in data 31/08/1909 con Persona_3
Non si costituiva il che attesa la regolarità delle notifiche, veniva dichiarato contumace con CP_1 ordinanza ai sensi dell'art.127 ter dell'8.9.2025 ove il Giudice Dott.ssa Anita Giuriolo tratteneva la causa in decisione e decisa come da sentenza 281 sexies c.p.c. ora depositata.
In data 30/7/2024 tornavano gli atti dall'ufficio del PM.
La causa veniva istruita documentalmente.
Sulla Competenza territoriale del Tribunale di Venezia
La Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, dal 22/06/22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...] cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione
In punto discendenza iure sanguinis
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n.91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
pagina 2 di 5 La prima disciplina organica della cittadinanza italiana era contenuta nella legge n. 555/1912 (emanata in sostituzione delle disposizioni inserite nel codice civile del 1865, agli artt. 1-15) la quale, applicabile ratione temporis all'avo odierno ed ai suoi discendenti, nell'impianto originario si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia;
L'art.11, comma 2, del Codice civile del 1865 prevedeva che la cittadinanza si perdeva in caso di ottenimento della cittadinanza estera, pertanto deve essere interpretato nel senso che l'acquisto della cittadinanza straniera non implica la perdita automatica della cittadinanza italiana: la stessa richiede che detto acquisto sia avvenuto spontaneamente ovvero, se verificatosi senza il concorso della volontà dell'interessato, che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana;
In virtù della contemporanea operatività del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 della Legge 13 giugno
1912, n. 555 e delle disposizioni vigenti in materia di cittadinanza di numerosi Paesi esteri d'antica emigrazione italiana, la prole nata da padre cittadino italiano acquisiva dalla nascita, il possesso tanto della cittadinanza italiana (in derivazione paterna) quanto della cittadinanza dello Stato di nascita e permaneva nella condizione di bipolidia anche nel caso in cui il genitore, durante l'età minorile, mutasse cittadinanza naturalizzandosi straniero (sul punto vd. circolare K 60.1 dell'8 gennaio 2001 emessa dal Ministero , doc. 10); CP_1
La presente controversia avendo ad oggetto l'accertamento della cittadinanza italiana, in base all'art. 3, comma 1, d.lgs 10 ottobre 2022, n. 149 è disciplinata dal procedimento semplificato di cognizione in quanto la domanda risulta fondata su prova documentale e, quindi, ampiamente istruita con la documentazione prodotta unitamente al ricorso, non richiede un'istruttoria complessa e verte su una singola questione di diritto di pronta soluzione.
Per quanto riguarda il caso di specie si osserva che non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'avo o dei suoi discendenti (cfr. Cassazione Civile -Sezioni Unite sentenza 4466 del 25/02/2009) ed il ha certificato che l'avo non ha mai rinunciato Controparte_2 alla cittadinanza italiana come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione, pertanto, lo stesso ha trasmesso iure sanguinis al figlio nato il [...], a Persona_4
Juárez Celman, Provincia di OB, AR che l'ha a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Dalla documentazione in atti, risulta in modo completo la discendenza senza interruzioni dall'avo, assolto pertanto l'onere della prova, depositato anche albero genealogico.
pagina 3 di 5 Si osserva ancora che la ricorrente ha correttamente richiesto il riconoscimento dello status all'autorità consolare in AR OL OB (moduli consolato allegati – sistema prenotami), quindi in via amministrativa senza aver avuto alcuna risposta o essere stati inseriti in liste d'attesa.
Per il grandissimo numero di richieste, di fatto le liste d'attesa sono paralizzate ed i consolati stanno esaminando istanze con oltre 10 anni di ritardo.
Le domande poi possono essere fatte o a mezzo e-mail senza ottenere ricevute o a mezzo telefono in brevi fasce orarie ove è impossibile prendere la linea.
Vista la lungaggine del procedimento, malgrado ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto
1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda.
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e/o contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così decide:
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara:
(CF argentino ), nato a [...], Parte_1 C.F._1
Provincia di OB, AR, il 01/07/1985, nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore:
, nata a [...], Provincia di OB, AR, il 24/11/2018, tutti Parte_2 residenti in [...]21 villa La Bolsa, Departamento Santa Maria, Córdoba; cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano
[...]
, nato il [...] a [...], Parte_3
pagina 4 di 5 Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia, 9 settembre 2025
Sentenza resa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
Provvedimento redatto con la collaborazione del funzionario A.U.P.P. dott.ssa Martina Francesca Rea.
Il GOP
Dott.ssa Anita Giuriolo
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE nella persona del giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 12722/2023 del ruolo generale promossa con ricorso rito semplificato da:
(CF argentino ), nato a [...], Parte_1 C.F._1
Provincia di OB, AR, il 01/07/1985, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore:
, nata a [...], Provincia di OB, AR, il 24/11/2018, entrambi Parte_2 residenti in Formosa 21 villa La Bolsa, Departamento Santa Maria, Córdoba; rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Testini (C.F. ), ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo studio in Foggia (FG), Viale degli Aviatori n. 21, come da procure tradotte ed apostillate in atti.
Ricorrenti
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
Resistente contumace con
l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Ricorso ai sensi dell'art.281 duodecies cpc, riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Concisa esposizione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione
pagina 1 di 5 Con ricorso rito semplificato i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente per linea retta del cittadino italiano , Parte_3 nato il [...] a [...], figlio di e , emigrato in Per_1 Persona_2
AR senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana o naturalizzarsi cittadino argentino (CNN in atti), unito in matrimonio in data 31/08/1909 con Persona_3
Non si costituiva il che attesa la regolarità delle notifiche, veniva dichiarato contumace con CP_1 ordinanza ai sensi dell'art.127 ter dell'8.9.2025 ove il Giudice Dott.ssa Anita Giuriolo tratteneva la causa in decisione e decisa come da sentenza 281 sexies c.p.c. ora depositata.
In data 30/7/2024 tornavano gli atti dall'ufficio del PM.
La causa veniva istruita documentalmente.
Sulla Competenza territoriale del Tribunale di Venezia
La Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, dal 22/06/22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...] cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione
In punto discendenza iure sanguinis
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n.91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
pagina 2 di 5 La prima disciplina organica della cittadinanza italiana era contenuta nella legge n. 555/1912 (emanata in sostituzione delle disposizioni inserite nel codice civile del 1865, agli artt. 1-15) la quale, applicabile ratione temporis all'avo odierno ed ai suoi discendenti, nell'impianto originario si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia;
L'art.11, comma 2, del Codice civile del 1865 prevedeva che la cittadinanza si perdeva in caso di ottenimento della cittadinanza estera, pertanto deve essere interpretato nel senso che l'acquisto della cittadinanza straniera non implica la perdita automatica della cittadinanza italiana: la stessa richiede che detto acquisto sia avvenuto spontaneamente ovvero, se verificatosi senza il concorso della volontà dell'interessato, che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana;
In virtù della contemporanea operatività del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 della Legge 13 giugno
1912, n. 555 e delle disposizioni vigenti in materia di cittadinanza di numerosi Paesi esteri d'antica emigrazione italiana, la prole nata da padre cittadino italiano acquisiva dalla nascita, il possesso tanto della cittadinanza italiana (in derivazione paterna) quanto della cittadinanza dello Stato di nascita e permaneva nella condizione di bipolidia anche nel caso in cui il genitore, durante l'età minorile, mutasse cittadinanza naturalizzandosi straniero (sul punto vd. circolare K 60.1 dell'8 gennaio 2001 emessa dal Ministero , doc. 10); CP_1
La presente controversia avendo ad oggetto l'accertamento della cittadinanza italiana, in base all'art. 3, comma 1, d.lgs 10 ottobre 2022, n. 149 è disciplinata dal procedimento semplificato di cognizione in quanto la domanda risulta fondata su prova documentale e, quindi, ampiamente istruita con la documentazione prodotta unitamente al ricorso, non richiede un'istruttoria complessa e verte su una singola questione di diritto di pronta soluzione.
Per quanto riguarda il caso di specie si osserva che non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'avo o dei suoi discendenti (cfr. Cassazione Civile -Sezioni Unite sentenza 4466 del 25/02/2009) ed il ha certificato che l'avo non ha mai rinunciato Controparte_2 alla cittadinanza italiana come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione, pertanto, lo stesso ha trasmesso iure sanguinis al figlio nato il [...], a Persona_4
Juárez Celman, Provincia di OB, AR che l'ha a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Dalla documentazione in atti, risulta in modo completo la discendenza senza interruzioni dall'avo, assolto pertanto l'onere della prova, depositato anche albero genealogico.
pagina 3 di 5 Si osserva ancora che la ricorrente ha correttamente richiesto il riconoscimento dello status all'autorità consolare in AR OL OB (moduli consolato allegati – sistema prenotami), quindi in via amministrativa senza aver avuto alcuna risposta o essere stati inseriti in liste d'attesa.
Per il grandissimo numero di richieste, di fatto le liste d'attesa sono paralizzate ed i consolati stanno esaminando istanze con oltre 10 anni di ritardo.
Le domande poi possono essere fatte o a mezzo e-mail senza ottenere ricevute o a mezzo telefono in brevi fasce orarie ove è impossibile prendere la linea.
Vista la lungaggine del procedimento, malgrado ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto
1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda.
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e/o contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così decide:
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara:
(CF argentino ), nato a [...], Parte_1 C.F._1
Provincia di OB, AR, il 01/07/1985, nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore:
, nata a [...], Provincia di OB, AR, il 24/11/2018, tutti Parte_2 residenti in [...]21 villa La Bolsa, Departamento Santa Maria, Córdoba; cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano
[...]
, nato il [...] a [...], Parte_3
pagina 4 di 5 Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia, 9 settembre 2025
Sentenza resa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
Provvedimento redatto con la collaborazione del funzionario A.U.P.P. dott.ssa Martina Francesca Rea.
Il GOP
Dott.ssa Anita Giuriolo
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