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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/12/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile riunito in camera di consiglio, composta dai magistrati: dott. Michelangelo Petruzziello Presidente dott. Giovanni Di Giorgio Giudice relatore ed estensore dott. Maria De Vivo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n.444/2025 del ruolo dei procedimenti unitari, vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo di Grazia (C.F. ), domiciliata come in C.F._2
atti;
- RICORRENTE-
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Russo (C.F. ) e Michele Russo (C.F. C.F._4
), domiciliata come in atti;
C.F._5
- RICORRENTE-
CONTRO
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_1
con sede in Qualiano (NA) alla via Antica Consolare Campana n. 33, rappresentata e difesa dall'avv. Veruska Vitale (C.F. ) e domiciliata come in atti;
CodiceFiscale_6
-RESISTENTE- letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato da Parte_1
nei confronti di cui è stato successivamente abbinato
[...] Controparte_2
quello proposto da Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
ritenuta la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di comparizione avvenuta ai sensi dell'art. 40 CCII;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII; rilevata la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- la società resistente non può qualificarsi come impresa minore, atteso che dall'ultimo bilancio depositato, relativo al 2023, le soglie di cui all'art. 2 co.1 lett. d) CCII risultano superate;
- lo stato di insolvenza della società resistente non solo è reso manifesto dal mancato adempimento dei crediti vantati dai ricorrenti, recati da sentenze del Tribunale di Napoli
Nord per complessivi € 21.929,29, e dall'ingente debitoria nei confronti dell'Agenzia delle entrate – riscossione, pari a € 553.588,41, ma risulta confermato dalla stessa CP_2
che nella memoria difensiva (pag.3) ha precisato che “l'insolvenza è ormai evidente,
[...]
e la prosecuzione dell'attività, nelle condizioni attuali, non è più possibile .La società non si oppone all'apertura della liquidazione giudiziale…”;
- l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49 co.5, CCII;
P. Q. M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 40, 41, 49 e 121 CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., con sede in Qualiano (NA) alla via Antica Consolare
Campana n. 33, iscritta al n. del Registro delle imprese di Napoli;
P.IVA_1
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Benedetta Magliulo e curatore il dott. che alla luce Persona_1 dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n.
78, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE il giorno 10.4.2026 alle ore 10:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata esclusivamente con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con invio da un indirizzo di posta elettronica certificata;
DISPONE che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Aversa, 17/12/2025
il Giudice estensore
dott. Giovanni Di Giorgio
il Presidente
dott. Michelangelo Petruzziello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile riunito in camera di consiglio, composta dai magistrati: dott. Michelangelo Petruzziello Presidente dott. Giovanni Di Giorgio Giudice relatore ed estensore dott. Maria De Vivo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n.444/2025 del ruolo dei procedimenti unitari, vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo di Grazia (C.F. ), domiciliata come in C.F._2
atti;
- RICORRENTE-
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Russo (C.F. ) e Michele Russo (C.F. C.F._4
), domiciliata come in atti;
C.F._5
- RICORRENTE-
CONTRO
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_1
con sede in Qualiano (NA) alla via Antica Consolare Campana n. 33, rappresentata e difesa dall'avv. Veruska Vitale (C.F. ) e domiciliata come in atti;
CodiceFiscale_6
-RESISTENTE- letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato da Parte_1
nei confronti di cui è stato successivamente abbinato
[...] Controparte_2
quello proposto da Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
ritenuta la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di comparizione avvenuta ai sensi dell'art. 40 CCII;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII; rilevata la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- la società resistente non può qualificarsi come impresa minore, atteso che dall'ultimo bilancio depositato, relativo al 2023, le soglie di cui all'art. 2 co.1 lett. d) CCII risultano superate;
- lo stato di insolvenza della società resistente non solo è reso manifesto dal mancato adempimento dei crediti vantati dai ricorrenti, recati da sentenze del Tribunale di Napoli
Nord per complessivi € 21.929,29, e dall'ingente debitoria nei confronti dell'Agenzia delle entrate – riscossione, pari a € 553.588,41, ma risulta confermato dalla stessa CP_2
che nella memoria difensiva (pag.3) ha precisato che “l'insolvenza è ormai evidente,
[...]
e la prosecuzione dell'attività, nelle condizioni attuali, non è più possibile .La società non si oppone all'apertura della liquidazione giudiziale…”;
- l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49 co.5, CCII;
P. Q. M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 40, 41, 49 e 121 CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., con sede in Qualiano (NA) alla via Antica Consolare
Campana n. 33, iscritta al n. del Registro delle imprese di Napoli;
P.IVA_1
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Benedetta Magliulo e curatore il dott. che alla luce Persona_1 dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n.
78, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE il giorno 10.4.2026 alle ore 10:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata esclusivamente con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con invio da un indirizzo di posta elettronica certificata;
DISPONE che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Aversa, 17/12/2025
il Giudice estensore
dott. Giovanni Di Giorgio
il Presidente
dott. Michelangelo Petruzziello