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Rigetto
Sentenza 26 gennaio 2026
Rigetto
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02417/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 26/01/2026
N. 00629 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02417/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2417 del 2025, proposto da Livio Biancucci, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Biancucci, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monte San Giovanni Campano, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 00182/2025, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; N. 02417/2025 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il Cons. RC OR;
Viste le conclusioni della parte appellante, come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stato accolto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Monte San Giovanni
Campano in data 31 luglio 2015 con cui si esponeva quanto segue:
- a seguito di sopralluogo è stato rilevato che sul tetto dell'abitazione è presente una canna fumaria che dalle verifiche non risulta conforme all'art. 108 del regolamento edilizio comunale laddove prescrive che “è vietato fare uscire il fumo al di sotto dei tetti o a livello del parapetto delle terrazze”;
- nel caso di specie la canna fumaria dovrà essere prolungata in modo tale da superare il parapetto del vicino terrazzo e la linea di colmo del tetto da cui fuoriesce.
Si invitava pertanto l'appellante a voler provvedere in modo da evitare disagi ed inconvenienti alle vicine abitazioni.
Il Tar ha ritenuto fondato il ricorso sotto l'assorbente profilo del difetto di istruttoria, sostanziatosi, anzitutto, nell'omessa comunicazione previa ex art.7 della legge 7 agosto 1990, n.241, posto che un sopralluogo congiunto avrebbe consentito l'acquisizione delle varie posizioni- comprese quelle della controinteressata, origine e fonte del provvedimento impugnato con il proprio esposto- onde giungere all'adozione del provvedimento meglio rispondente sia al regolamento comunale sia ai principi di proporzionalità che informano l'attività amministrativa.
Il Tar ha altresì ritenuto l'irripetibilità delle spese di giudizio, attesa la mancata costituzione delle controparti.
2. Parte appellante lamenta che l'argomentazione dei Giudici di ritenere irripetibili le spese per la mancata costituzione delle controparti si pone in contrasto con l'art. 92 N. 02417/2025 REG.RIC.
c.p.c., richiamato dall'art. 26 c.p.a. e con il principio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.p. secondo cui "il giudice condanna la parte che ha perso la causa al pagamento delle spese legali, che liquida in sentenza".
Chiede pertanto, in riforma della sentenza appellata, di condannare l'Amministrazione comunale di Monte San Giovanni Campano, in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere le spese di giudizio di primo grado nonché quelle del presente giudizio d'appello in favore dell'appellante oltre accessori come per legge.
3. Il collegio ritiene che l'appello non possa trovare accoglimento, pur dando atto dell'erroneità della formula usata dal Tar per la pronuncia sulle spese.
Infatti la contumacia non elide la soccombenza della parte che sia rimasta contumace.
Nel caso di specie tuttavia non sussistono motivi per condannare l'intimato Comune al pagamento delle spese di giudizio esistendo ragioni per la compensazione delle stesse, considerando che il provvedimento impugnato è stato annullato per vizi di partecipazione procedimentale senza alcun accertamento della spettanza del bene della vita, facendo salva l'adozione da parte del Comune dei successivi provvedimenti di competenza in presenza di riscontrate anomalie nel posizionamento della canna fumaria.
L'appello deve pertanto essere respinto.
Non essendosi il Comune costituito in appello, non vi è luogo alla pronuncia sulle spese nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese dell'appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 02417/2025 REG.RIC.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE PA, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
RC OR, Consigliere, Estensore
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RC OR BE PA
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 26/01/2026
N. 00629 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02417/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2417 del 2025, proposto da Livio Biancucci, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Biancucci, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monte San Giovanni Campano, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 00182/2025, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; N. 02417/2025 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il Cons. RC OR;
Viste le conclusioni della parte appellante, come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stato accolto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Monte San Giovanni
Campano in data 31 luglio 2015 con cui si esponeva quanto segue:
- a seguito di sopralluogo è stato rilevato che sul tetto dell'abitazione è presente una canna fumaria che dalle verifiche non risulta conforme all'art. 108 del regolamento edilizio comunale laddove prescrive che “è vietato fare uscire il fumo al di sotto dei tetti o a livello del parapetto delle terrazze”;
- nel caso di specie la canna fumaria dovrà essere prolungata in modo tale da superare il parapetto del vicino terrazzo e la linea di colmo del tetto da cui fuoriesce.
Si invitava pertanto l'appellante a voler provvedere in modo da evitare disagi ed inconvenienti alle vicine abitazioni.
Il Tar ha ritenuto fondato il ricorso sotto l'assorbente profilo del difetto di istruttoria, sostanziatosi, anzitutto, nell'omessa comunicazione previa ex art.7 della legge 7 agosto 1990, n.241, posto che un sopralluogo congiunto avrebbe consentito l'acquisizione delle varie posizioni- comprese quelle della controinteressata, origine e fonte del provvedimento impugnato con il proprio esposto- onde giungere all'adozione del provvedimento meglio rispondente sia al regolamento comunale sia ai principi di proporzionalità che informano l'attività amministrativa.
Il Tar ha altresì ritenuto l'irripetibilità delle spese di giudizio, attesa la mancata costituzione delle controparti.
2. Parte appellante lamenta che l'argomentazione dei Giudici di ritenere irripetibili le spese per la mancata costituzione delle controparti si pone in contrasto con l'art. 92 N. 02417/2025 REG.RIC.
c.p.c., richiamato dall'art. 26 c.p.a. e con il principio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.p. secondo cui "il giudice condanna la parte che ha perso la causa al pagamento delle spese legali, che liquida in sentenza".
Chiede pertanto, in riforma della sentenza appellata, di condannare l'Amministrazione comunale di Monte San Giovanni Campano, in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere le spese di giudizio di primo grado nonché quelle del presente giudizio d'appello in favore dell'appellante oltre accessori come per legge.
3. Il collegio ritiene che l'appello non possa trovare accoglimento, pur dando atto dell'erroneità della formula usata dal Tar per la pronuncia sulle spese.
Infatti la contumacia non elide la soccombenza della parte che sia rimasta contumace.
Nel caso di specie tuttavia non sussistono motivi per condannare l'intimato Comune al pagamento delle spese di giudizio esistendo ragioni per la compensazione delle stesse, considerando che il provvedimento impugnato è stato annullato per vizi di partecipazione procedimentale senza alcun accertamento della spettanza del bene della vita, facendo salva l'adozione da parte del Comune dei successivi provvedimenti di competenza in presenza di riscontrate anomalie nel posizionamento della canna fumaria.
L'appello deve pertanto essere respinto.
Non essendosi il Comune costituito in appello, non vi è luogo alla pronuncia sulle spese nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese dell'appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 02417/2025 REG.RIC.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE PA, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
RC OR, Consigliere, Estensore
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RC OR BE PA
IL SEGRETARIO