Articolo 2 della Legge 18 giugno 1986, n. 337
Articolo 1
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25 luglio 1986
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 100 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 1802 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1985, e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 25 luglio 1986