Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 100 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 1802 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1985, e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.