Articolo 12 bis della Legge 18 dicembre 1980, n. 905
Articolo 12
Versione
25 giugno 1994
Art. 12-bis. (( 1. I diplomi, certificati e altri titoli di infermiere professionale che non corrispondono alle denominazioni che figurano negli allegati sono riconosciuti come corrispondenti se corredati di un certificato rilasciato dalle autorita' competenti attestante che essi sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alla normativa comunitaria e sono assimilati da parte dello Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni figurano negli allegati.
2. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di infermiere professionale acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non rispondono all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, sono assimilati a quelli che le soddisfano se:
a) attestano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990;
b) danno diritto all'esercizio dell'attivita' di infermiere professionale in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorita' competenti tedesche specificati negli allegati;
c) sono corredati di un certificato rilasciato dalle autorita' competenti tedesche attestante che i loro titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania alle attivita' di infermiere professionale per un periodo di almeno tre anni nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio del certificato, attivita' che devono aver compreso la piena responsabilita' della programmazione, dell'organizzazione e della prestazione dell'assistenza infermieristica al paziente. ))
Entrata in vigore il 25 giugno 1994