Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico monocratico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dr. Elisa Tomassi, in esito alla all'udienza del 25.2.25 come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta sotto il numero 5750 R.G. prev. dell'anno 2024 e vertente TRA
nato ad [...] il [...] elett.te dom.to Parte_1 in Napoli al C.so Arnaldo Lucci n.137, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo RICCARDI e dell'Avv. Francesco Riccardi Ricorrente E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, Resistente - contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7-3-24 il ricorrente di cui in epigrafe permetteva di avere avanzato precedente ricorso per il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, prevista dall'articolo 13 legge 257/92; di essere stato destinatario di sentenza numero 26735/ 2007 con cui era stata dichiarata l'inammissibilità della domanda;
di avere depositato ricorso in appello, concluso con sentenza con la quale l'appello stesso era stato rigettato;
di avere avanzato ricorso per Cassazione notificato in data 22/5/2013, conclusosi con sentenza 26821/2018 del 23/10/18 con cui la Suprema Corte aveva accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello di Napoli;
che pertanto aveva avanzato ricorso in riassunzione in data 23/1/19, conclusosi con sentenza 4904/22 della Corte d'Appello di Napoli di accoglimento della propria domanda con riconoscimento del diritto alla moltiplicazione dell'intero periodo lavorativo ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente 1,5 per tutto il periodo di esposizione, disponendo anche l'accredito sul conto assicurativo della rivalutazione della contribuzione relativamente al periodo di esposizione all'amianto, con conseguente rivalutazione della
che egli era stato collocato in quiescenza dal febbraio 2018; che i periodi contributivi registrati negli archivi andavano dal 1976 al 2014, con calcolo di CP_1
1.547,52 settimane di contributi utili al calcolo della pensione pari ad anni 29,67 nonché di 311 settimane di contributi figurativi pari a anni 5,96. Sostenuto il proprio diritto al ricalcolo della pensione con conseguente raggiungimento di un trattamento pensionistico pari a quello maturabile con il versamento del massimo dei contributi, il ricorrente concludeva chiedendo1) accertato e dichiarato il diritto del ricorrente al beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione ultradecennale all'amianto ex art, 13 L. 257/92, per il periodo dal 02.11.2001;
2) condannare l' al pagamento di somme a titolo di beneficio CP_1 della rivalutazione contributiva per esposizione ultradecennale all'amianto ex art, 13 L. 257/92, per il periodo dal 02.11.2001, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
3) condannare l' a corrispondere il rateo di pensione in CP_1 godimento, rideterminato ad oggi alla luce del riconoscimento della rivalutazione contributiva ex art. 13 L. 257/92, calcolando l'esatto importo dovuto;
4) condannare l' alla corresponsione degli arretrati maturati CP_1 per l'esposizione ultradecennale all'amianto ex art. 13 L. 257/92, per il periodo dal 02.11.2001, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo e/o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
5) nominare un consulente tecnico d'ufficio affinchè provveda alla quantificazione della rivalutazione contributiva per esposizione ultradecennale all'amianto ex art. 13 L. 257/92, per il periodo dal 02.11.2001, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori per fattane anticipazione.
L convenuto, cui il ricorso veniva regolarmente notificato, CP_1 non si costituiva, rimanendo contumace.
In esito alla udienza sopra indicata, la causa veniva decisa con la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione. Il ricorso è in parte fondato e come tale deve essere accolto nei limiti di cui si dirà.
E' certo, sul piano documentale che, dopo un primo ricorso per il riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione ultradecennale all'amianto, avanzato dal ricorrente e dichiarato inammissibile ( con conferma della sentenza in sede di gravame), in seguito all'accoglimento del ricorso avanzato dal ricorrente, veniva emessa la sentenza n. 26821/2018 del 23.10.2018 con cui la Cassazione rinviava la causa alla Corte di Appello di Napoli affinché provvedesse all'istruttoria e a tutti gli accertamenti tecnici necessari a verificare l'esposizione qualificata all'amianto del ricorrente stesso. Orbene, la sentenza n. 4904/2022 depositata dalla Corte di Appello di Napoli del 16.12.22 ha, pertanto, dettagliatamente individuato il diritto del ricorrente al beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione ultradecennale all'amianto ex art. 13 L. 257/92, per il periodo dal 02.11.2001. In particolare, la domanda del ricorrente nei confronti dell veniva accolta, riconoscendo il diritto a che CP_1
l'intero periodo lavorativo, soggetto all'assicurazione obbligatoria contro i rischi derivanti dall'esposizione all'amianto, venisse moltiplicato ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente
1,5 per tutto il periodo di esposizione così come previsto dal comma 8 dell'art. 13 L. 257/92 e succ. mod. nonché dal D.L. n. 95 del 05.04.1993, disponendo, altresì, l'accredito sul conto assicurativo della rivalutazione della contribuzione di cui all'art. 13 L. 257/92 relativamente al periodo di esposizione all'amianto, con conseguente rivalutazione della pensione in godimento con corresponsione dei relativi arretrati a far data dalla domanda amministrativa presentata il 2.11.2001. In conclusione, la Corte disponeva: “in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto dei ricorrenti al beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione ultradecennale dell'amianto ex art. 13 l. 257/92, per il periodo e nei termini di cui in motivazione, e condanna l' al conseguente accredito. CP_1
Compensa le spese di tutti i gradi”. Trattasi nella specie del beneficio previsto dall'art. 13, 8° comma, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (modificata con d.l. 5 giugno 1993, n. 169, convertito con modifiche nella legge 4 agosto 1993, n. 271), che così dispone: "Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivano dall'esposizione all'amianto, gestita dall' , è moltiplicato, ai fini prestazioni pensionistiche, per il CP_2 coefficiente di 1, 5 ". Condizioni per l'attribuzione del beneficio sono dunque: a) l'espletamento di un'attività lavorativa che abbia comportato esposizione - all'amianto; b) il protrarsi della esposizione per oltre 10 anni. In presenza dei predetti requisiti, la legge prevede che "l'intero periodo di lavoro soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti da esposizione all'amianto, gestita dall' venga rivalutato con applicazione del coefficiente 1,5”. CP_2
Pertanto, questo giudice ritiene di recepire le statuizioni della sentenza n. 4904/2022, dettagliatamente motivata e priva di contraddizioni e aporie. Del resto, in esito alla opzione dell' nel senso della contumacia, CP_1 il convenuto non ha offerto una prospettazione dei fatti tale da consentire di comprendere, neppure per sommi capi, le ragioni per la mancata esecuzione della sentenza in oggetto. Manca, in buona sostanza, l'indicazione sia pure sintetica delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione di quanto dovuto al ricorrente. Nella motivazione della sentenza della Corte d'appello si legge che il termine iniziale di esposizione è coinciso, per il con il Pt_1
1.2.76 e quello ultimo è, per tutti i ricorrenti, il 31.12.92, il tutto sul fondamento di relazione di CTU svolta con riferimento al medesimo ambiente di lavoro. La domanda va quindi accolta e, sul fondamento dell'avvenuto accertamento definitivo del diritto del ricorrente al beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione ultradecennale all'amianto ex art, 13 L. 257/92, l' deve essere condannato, stante lo stato di CP_1 quiescenza del ricorrente dal febbraio 2018, a corrispondere al ricorrente stesso il rateo di pensione in godimento, rideterminato ad oggi alla luce del riconoscimento della rivalutazione contributiva ex art. 13 L. 257/92 e condanna alla corresponsione degli arretrati maturati per la indicata esposizione ultradecennale, oltre accessori, calcolando l'esatto importo dovuto con decorrenza dal 1.2.2018, vale a dire dal pensionamento del Pt_1
Infatti, non vi è traccia tra gli allegati al ricorso della “domanda amministrativa del 02.11.2001” che sarebbe stata avanzata dal ricorrente all' ; né detta domanda risulta prodotta unitamente CP_1 alle note di trattazione scritte da ultimo depositate a cura del ricorrente, dovendo riferirsi la data del 2.11.2001 alla ricezione di domanda con cui il ricorrente, insieme ad altri colleghi, ha chiesto all'ex datore di lavoro il rilascio di curricula professionali, non potendo tale domanda essere assimilata al concetto di “domanda amministrativa”, la quale avrebbe dovuto essere rivolta all'ente erogatore, vale a dire all' CP_1 Risulta in ogni caso avanzata diffida all' in data 27.2.23 per CP_1
l'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello ( v. doc. 11). Del resto, tale domanda non neppure mai menzionata nella sentenza della Corte d'Appello, che indica solo il periodo durante il quale il rapporto lavorativo si è svolto. Non può essere accolta la domanda di cui al punto 2) delle conclusioni avente a oggetto la condanna dell' al pagamento di CP_1 somme a titolo di beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione ultradecennale all'amianto ex art, 13 L. 257/92, per il periodo dal 02.11.2001, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, in quanto, di fatto, posto lo stato di quiescenza del ricorrente dal 2018, finisce per coincidere con la richiesta di cui al punto 4) volta a ottenere la condanna al pagamento degli arretrati maturati sulla pensione in attuale godimento del ricorrente . Né può essere accolta la richiesta formulata dal ricorrente, nelle conclusioni, di nomina di un consulente tecnico d'ufficio affinchè provveda alla quantificazione della rivalutazione contributiva per esposizione ultradecennale all'amianto ex art. 13 L. 257/92, per il periodo dal 02.11.2001, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, in quanto, in assenza di calcoli allegati al ricorso e di conseguente quantificazione di un importo ben preciso in relazione al quale chiedere la condanna dell' ( importo non CP_1 indicato in ricorso, dove neppure sono indicati i criteri di calcolo e l'esatto periodo del rapporto lavorativo del ricorrente da sottoporre al beneficio rivalutativo), la nomina del CTU avrebbe una natura puramente esplorativa. È pur vero che tali calcoli sono stati successivamente effettuati a cura del ricorrente ma, a parte che il pagamento di un importo definito, come appena sottolineato, non è oggetto di domanda nelle conclusioni del ricorso, essi risultano espletati con riferimento alla posizione di altro ricorrente e con decorrenza dal 1.6.2018.
Consegue la condanna dell' al ricalcolo della posizione CP_1 contributiva del ricorrente, nei limiti sopra indicati. Le spese seguono la parziale soccombenza e si liquidano come da dispositivo, venendo poste per metà a carico dell , con CP_1 attribuzione, giusta dichiarazione di resa anticipazione;
nulla è dovuto dall' contumace, quanto alla restante metà, in CP_1 considerazione dell'assenza della domanda amministrativa del 2001 e del conseguente parziale accoglimento della domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dr. Elisa Tomassi, così decide: accertato il diritto del ricorrente al beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione ultradecennale all'amianto ex art, 13 L. 257/92 per il periodo dal 1.2.76 al 31.12.92, condanna l' a CP_1 corrispondere al ricorrente il rateo di pensione in godimento, rideterminato alla luce del riconoscimento della rivalutazione contributiva ex art. 13 L. 257/92, calcolando l'esatto importo dovuto, con decorrenza dal 1.2.2018 e alla corresponsione altresì degli arretrati maturati per l'esposizione ultradecennale all'amianto ex art. 13 L. 257/92, per il periodo dal 1.2.76 al 31.12.92, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 1.2.2018 al soddisfo, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari;
rigetta per il resto il ricorso;
dichiara non dovute le spese di lite per metà, condannando l' al CP_1 pagamento della restante metà, quantificata quest'ultima in euro 2.360,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario. Si comunichi. Napoli, 26.2.25 Il giudice Dr. Elisa Tomassi