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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 11/11/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5158/2025 V.G.
REPY BBLICA ITALIAN
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: Dott. Miro Santangelo
- Presidente
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
- Giudice relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini
- Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5158/2025 R.G. V.G. promossa da
Parte 1
e da
Parte 2
Entrambi elettivamente domiciliati in Samarate presso lo studio dell'avv. Maura Orlando, che li rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso congiunto
-RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: ricorso congiunto per la regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1) I genitori vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto e la facoltà di fissare la propria residenza e il proprio domicilio ovunque lo ritengano opportuno nel ri- spetto dei diritti di visita dell'altro genitore, così come stabilito nel presente atto.
2) Il figlio sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con fissazione della residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre.
3) L'immobile, di proprietà dei Signori TR e DI, adibito a casa coniugale verrà posto in vendita dal mese di febbraio e quanto ricavato verrà suddiviso al 50%.
4) Il Sig. DI si è già trasferito in altro immobile sito nel Comune di Cardano al Campo, asportando i propri effetti personali. Il padre provvederà entro gennaio 2026 ad adempiere a tutti gli incombenti burocratici per il cambio di residenza ex lege.
5) Tutti i mobili, gli elettrodomestici e le suppellettili verranno suddivisi di comune accordo fra le Parti al momento del rilascio della casa familiare.
6) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sul figlio minore in maniera condivisa: la predetta responsabilità verrà esercitata separatamente e in maniera autonoma nelle decisioni di ordinaria amministrazione, dal singolo genitore, quando avrà EA con sè e congiuntamente in tutte le decisioni che saranno di straordinaria amministrazione. Le
decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni di EA.
7) Salvo il migliore e diverso accordo tra i genitori:
-il padre, se ha il turno di lavoro la notte o al mattino, potrà vedere e tenere con sé il figlio tutti i giorni dall'uscita da scuola sino alle 21.00 quando, dopo aver cenato, la madre andrà
a prenderlo presso l'abitazione paterna. Il fine settimana il padre potrà tenere con sé EA dal sabato mattina sino al lunedì mattina quando riaccompagnerà il minore a scuola, durante le vacanze sino alle ore 12.00 quando lo riporterà a casa dalla madre;
il padre, se ha il turno di lavoro al pomeriggio, potrà vedere e tenere con sé il figlio il mercoledì dall'uscita da scuola con pernottamento, e riaccompagnare il minore la mattina del giovedì a scuola. Il fine settimana la madre potrà tenere con sé EA dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì quando riaccompagnerà il minore a scuola, durante le vacanze sino alle ore 14.00 quando riporterà EA a casa del padre;
-I turni di accompagnamento del figlio alle varie attività ricreative/sportive pomeridiane e/o serali verranno concordate settimanalmente dai genitori sulla base degli impegni lavorativi.
8) Per quanto riguarda le festività natalizie, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni familiari, salvo migliore e diverso accordo tra i genitori, sia previsto come segue, ad anni alterni e compatibilmente con la turnazione lavorativa del Sig. DI NN:
-un genitore starà con il figlio la vigilia e la mattina di Natale sino alle 11.00 quando l'altro genitore preleverà il figlio e lo terrà sino la sera del 26 dicembre alle ore 18.00;
Per l'anno 2025 spetta alla madre trascorrere la vigilia e la mattina di Natale con EA
-un genitore trascorrerà dal 31/12 alle ore 10.00 sino al 1/1 alle 10.00 quando accompagnerà il figlio dall'altro genitore.
Per l'anno 2025 spetta al padre trascorrere San Silvestro con il figlio.
Il giorno dell'Epifania verrà trascorso ad anni alterni con il genitore con cui non si è trascorso San Silvestro.
Per le vacanze Pasquali il figlio starà dal sabato mattina alle 10.00 sino a Pasquetta alle
18.00 con un genitore. Per l'anno 2026 spetterà al padre tenere il minore.
Gli ulteriori giorni di festa ed i ponti scolastici previsti dagli Istituti di Istruzione all'uopo frequentati dal figlio saranno trascorsi con il genitore che ha diritto al fine settimana collegato al ponte medesimo, avendo cura di alternarsi di anno in anno.
9) Il compleanno di ciascun figlio, le ricorrenze e gli eventi legati ad EA saranno trascorsi LUI con il genitore che si trova con loro quel giorno. I festeggiamenti del compleanno e/o le ricorrenze e/o gli eventi legati a compleanni o ricorrenze delle Parti, dei parenti e/o nonni paterni e materni saranno organizzati e celebrati nei rispettivi fine settimana.
10) In riferimento alle vacanze estive, i genitori concorderanno i periodi di ferie da trascorrere con il figlio, le modalità e le destinazioni entro la fine del mese di aprile di ogni anno, con la garanzia che almeno 14 giorni - anche non consecutivi - tra i mesi di giugno, luglio e agosto vengano trascorsi con ognuno dei due genitori [con l'intesa di dividere equamente le settimane di vacanza nel mese di agosto]. In riferimento alle suddette ferie i genitori con prova di avvenuta ricezione, ovvero con comunicazione a mezzo di WhatsApp;
in difetto di silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
18) Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata a.r. ovvero raccomandata a mani ovvero e-mail con prova di avvenuta ricezione ovvero con comunicazione a mezzo di WhatsApp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta.
19) La Sig.ra TR avrà diritto a percepire tutti i bonus previsti dalla legge (ad esempio la dote sport) con l'intesa che in tali casi i genitori divideranno la differenza della restante spesa.
20) La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse e la detrazione per i figli sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi, ciascun genitore si obbliga tempestivamente a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese detraibili/deducibili, così da poter utilizzare i predetti documenti per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
21) Le Parti prestano reciprocamente il consenso per ottenere il rinnovo/rilascio dei documenti d'identità e dei passaporti validi per il loro espatrio e per l'espatrio dei loro figli.
22) Le parti autorizzano sin d'ora l'espatrio temporaneo dei figli minori con uno dei genitori per motivi di vacanza. c)spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)tasse scolastiche universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b)libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica le spese successive all'inizio anno scolastico sono ricomprese nel
-
mantenimento ordinario;
d)dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e)assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g)gite scolastiche senza pernottamento;
h)spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno/metro) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, che si trovi fuori dal Comune di residenza, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola, mentre le spese di trasporto pubblico delle figlie all'istituto scolastico che si trovi nello stesso comune di residenza sono ricomprese nelle spese ordinarie di mantenimento;
d)spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c)corsi di recupero e lezioni private;
d)corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e)alloggio presso la sede universitaria;
e)spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a)tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
b)centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f)spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)corsi di lingue;
b)corsi di musica e strumenti musicali;
c)attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d)spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e)baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli ed indisponibilità di altri familiari;
fviaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g)spese per conseguimento della patente di guida che i figli dovessero conseguire (corso e lezioni); h)acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
17) Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); la richiesta scritta e il dissenso scritto dovranno essere inviati all'altro a mezzo raccomandata a.r., ovvero raccomandata a mani, ovvero e-mail dovranno comunicarsi reciprocamente il luogo in cui soggiorneranno, nonché i recapiti del luogo di villeggiatura.
11) Le visite padre-figlio saranno sospese durante i periodi di vacanza di EA con la madre, viceversa la madre non vedrà il figlio nel periodo di vacanza di EA con il padre.
12) Le previsioni di visite al figlio stabilite ai punti che precedono potranno essere derogate e/o modificate in accordo fra i genitori, tenuto conto anche degli impegni delle Parti e scolastici ovvero extracurriculari di EA.
13) Tenuto conto della situazione economica, patrimoniale e reddituale delle Parti e delle spese che dovranno sostenere i medesimi, valgano le seguenti condizioni economiche.
14) Il Sig. DI NN, a titolo di concorso al mantenimento del figlio, verserà a mezzo di bonifico bancario in favore della Sig.ra TR SA, entro e non oltre il giorno 05
(cinque) di ogni mese, un assegno mensile d'importo complessivo pari ad € (Euro
270,00), per dodici (12) mensilità sino a quando lo stesso non sarà economicamente autosufficiente e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
15) La Sig.ra TR avrà il diritto di percepire il 100% dell'Assegno Unico Universale (o diversamente denominato) per il figlio, a tal fine, le Parti si danno il reciproco assenso a svolgere tutti gli adempimenti burocratici-amministrativi richiesti per l'ottenimento.
16) Entrambi i genitori sono, altresì, tenuti, fino al raggiungimento da parte di EA della maggiore età o dell'indipendenza economica, se conseguita in periodo successivo, a sostenere nella misura del 50% ciascuno tutte le spese extra-assegno, così come disciplinate nelle "Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare" elaborato dal Consiglio Nazionale Forense, dal
Protocollo adottato dal Tribunale di Busto Arsizio e conformemente ai consolidati orientamenti giurisprudenziali e come di seguito espressamente riportate:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b)cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
SSN; d)tickets sanitari;
e)occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f)farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista non coperti dal SSN;
b)spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b)cure termali e fisioterapiche;
c)trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d)farmaci omeopatici;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
-Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti al fine di conseguire la regolamentazione dei loro rapporti con il figlio Per 1 nato nel 2018 dalla loro relazione sentimentale;
-Rilevato che le parti rassegnavano le conclusioni congiunte sopra riportate;
-Ritenuto che le loro istanze possano essere accolte, trattandosi di disposizioni conformi all'interesse della prole e adeguate alle condizioni reddituali delle parti;
-Osservato che alla luce della natura congiunta del ricorso possono compensarsi tra le parti le spese di lite;
P.Q M.
•
DISPONE
l'affidamento condiviso del minore con il suo collocamento prevalente presso la madre. Dà atto che le parti hanno pattuito anche le restanti condizioni sopra riportate, che qui si intendono recepite e omologate.
Compensa tra le parti le spese di lite. Busto Arsizio, così deciso nella camera di consiglio del 05/11/2025 Il Giudice estensore Il Presidente
REPY BBLICA ITALIAN
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: Dott. Miro Santangelo
- Presidente
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
- Giudice relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini
- Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5158/2025 R.G. V.G. promossa da
Parte 1
e da
Parte 2
Entrambi elettivamente domiciliati in Samarate presso lo studio dell'avv. Maura Orlando, che li rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso congiunto
-RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: ricorso congiunto per la regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1) I genitori vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto e la facoltà di fissare la propria residenza e il proprio domicilio ovunque lo ritengano opportuno nel ri- spetto dei diritti di visita dell'altro genitore, così come stabilito nel presente atto.
2) Il figlio sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con fissazione della residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre.
3) L'immobile, di proprietà dei Signori TR e DI, adibito a casa coniugale verrà posto in vendita dal mese di febbraio e quanto ricavato verrà suddiviso al 50%.
4) Il Sig. DI si è già trasferito in altro immobile sito nel Comune di Cardano al Campo, asportando i propri effetti personali. Il padre provvederà entro gennaio 2026 ad adempiere a tutti gli incombenti burocratici per il cambio di residenza ex lege.
5) Tutti i mobili, gli elettrodomestici e le suppellettili verranno suddivisi di comune accordo fra le Parti al momento del rilascio della casa familiare.
6) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sul figlio minore in maniera condivisa: la predetta responsabilità verrà esercitata separatamente e in maniera autonoma nelle decisioni di ordinaria amministrazione, dal singolo genitore, quando avrà EA con sè e congiuntamente in tutte le decisioni che saranno di straordinaria amministrazione. Le
decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni di EA.
7) Salvo il migliore e diverso accordo tra i genitori:
-il padre, se ha il turno di lavoro la notte o al mattino, potrà vedere e tenere con sé il figlio tutti i giorni dall'uscita da scuola sino alle 21.00 quando, dopo aver cenato, la madre andrà
a prenderlo presso l'abitazione paterna. Il fine settimana il padre potrà tenere con sé EA dal sabato mattina sino al lunedì mattina quando riaccompagnerà il minore a scuola, durante le vacanze sino alle ore 12.00 quando lo riporterà a casa dalla madre;
il padre, se ha il turno di lavoro al pomeriggio, potrà vedere e tenere con sé il figlio il mercoledì dall'uscita da scuola con pernottamento, e riaccompagnare il minore la mattina del giovedì a scuola. Il fine settimana la madre potrà tenere con sé EA dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì quando riaccompagnerà il minore a scuola, durante le vacanze sino alle ore 14.00 quando riporterà EA a casa del padre;
-I turni di accompagnamento del figlio alle varie attività ricreative/sportive pomeridiane e/o serali verranno concordate settimanalmente dai genitori sulla base degli impegni lavorativi.
8) Per quanto riguarda le festività natalizie, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni familiari, salvo migliore e diverso accordo tra i genitori, sia previsto come segue, ad anni alterni e compatibilmente con la turnazione lavorativa del Sig. DI NN:
-un genitore starà con il figlio la vigilia e la mattina di Natale sino alle 11.00 quando l'altro genitore preleverà il figlio e lo terrà sino la sera del 26 dicembre alle ore 18.00;
Per l'anno 2025 spetta alla madre trascorrere la vigilia e la mattina di Natale con EA
-un genitore trascorrerà dal 31/12 alle ore 10.00 sino al 1/1 alle 10.00 quando accompagnerà il figlio dall'altro genitore.
Per l'anno 2025 spetta al padre trascorrere San Silvestro con il figlio.
Il giorno dell'Epifania verrà trascorso ad anni alterni con il genitore con cui non si è trascorso San Silvestro.
Per le vacanze Pasquali il figlio starà dal sabato mattina alle 10.00 sino a Pasquetta alle
18.00 con un genitore. Per l'anno 2026 spetterà al padre tenere il minore.
Gli ulteriori giorni di festa ed i ponti scolastici previsti dagli Istituti di Istruzione all'uopo frequentati dal figlio saranno trascorsi con il genitore che ha diritto al fine settimana collegato al ponte medesimo, avendo cura di alternarsi di anno in anno.
9) Il compleanno di ciascun figlio, le ricorrenze e gli eventi legati ad EA saranno trascorsi LUI con il genitore che si trova con loro quel giorno. I festeggiamenti del compleanno e/o le ricorrenze e/o gli eventi legati a compleanni o ricorrenze delle Parti, dei parenti e/o nonni paterni e materni saranno organizzati e celebrati nei rispettivi fine settimana.
10) In riferimento alle vacanze estive, i genitori concorderanno i periodi di ferie da trascorrere con il figlio, le modalità e le destinazioni entro la fine del mese di aprile di ogni anno, con la garanzia che almeno 14 giorni - anche non consecutivi - tra i mesi di giugno, luglio e agosto vengano trascorsi con ognuno dei due genitori [con l'intesa di dividere equamente le settimane di vacanza nel mese di agosto]. In riferimento alle suddette ferie i genitori con prova di avvenuta ricezione, ovvero con comunicazione a mezzo di WhatsApp;
in difetto di silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
18) Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata a.r. ovvero raccomandata a mani ovvero e-mail con prova di avvenuta ricezione ovvero con comunicazione a mezzo di WhatsApp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta.
19) La Sig.ra TR avrà diritto a percepire tutti i bonus previsti dalla legge (ad esempio la dote sport) con l'intesa che in tali casi i genitori divideranno la differenza della restante spesa.
20) La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse e la detrazione per i figli sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi, ciascun genitore si obbliga tempestivamente a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese detraibili/deducibili, così da poter utilizzare i predetti documenti per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
21) Le Parti prestano reciprocamente il consenso per ottenere il rinnovo/rilascio dei documenti d'identità e dei passaporti validi per il loro espatrio e per l'espatrio dei loro figli.
22) Le parti autorizzano sin d'ora l'espatrio temporaneo dei figli minori con uno dei genitori per motivi di vacanza. c)spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)tasse scolastiche universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b)libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica le spese successive all'inizio anno scolastico sono ricomprese nel
-
mantenimento ordinario;
d)dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e)assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g)gite scolastiche senza pernottamento;
h)spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno/metro) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, che si trovi fuori dal Comune di residenza, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola, mentre le spese di trasporto pubblico delle figlie all'istituto scolastico che si trovi nello stesso comune di residenza sono ricomprese nelle spese ordinarie di mantenimento;
d)spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c)corsi di recupero e lezioni private;
d)corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e)alloggio presso la sede universitaria;
e)spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a)tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
b)centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f)spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)corsi di lingue;
b)corsi di musica e strumenti musicali;
c)attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d)spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e)baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli ed indisponibilità di altri familiari;
fviaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g)spese per conseguimento della patente di guida che i figli dovessero conseguire (corso e lezioni); h)acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
17) Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); la richiesta scritta e il dissenso scritto dovranno essere inviati all'altro a mezzo raccomandata a.r., ovvero raccomandata a mani, ovvero e-mail dovranno comunicarsi reciprocamente il luogo in cui soggiorneranno, nonché i recapiti del luogo di villeggiatura.
11) Le visite padre-figlio saranno sospese durante i periodi di vacanza di EA con la madre, viceversa la madre non vedrà il figlio nel periodo di vacanza di EA con il padre.
12) Le previsioni di visite al figlio stabilite ai punti che precedono potranno essere derogate e/o modificate in accordo fra i genitori, tenuto conto anche degli impegni delle Parti e scolastici ovvero extracurriculari di EA.
13) Tenuto conto della situazione economica, patrimoniale e reddituale delle Parti e delle spese che dovranno sostenere i medesimi, valgano le seguenti condizioni economiche.
14) Il Sig. DI NN, a titolo di concorso al mantenimento del figlio, verserà a mezzo di bonifico bancario in favore della Sig.ra TR SA, entro e non oltre il giorno 05
(cinque) di ogni mese, un assegno mensile d'importo complessivo pari ad € (Euro
270,00), per dodici (12) mensilità sino a quando lo stesso non sarà economicamente autosufficiente e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
15) La Sig.ra TR avrà il diritto di percepire il 100% dell'Assegno Unico Universale (o diversamente denominato) per il figlio, a tal fine, le Parti si danno il reciproco assenso a svolgere tutti gli adempimenti burocratici-amministrativi richiesti per l'ottenimento.
16) Entrambi i genitori sono, altresì, tenuti, fino al raggiungimento da parte di EA della maggiore età o dell'indipendenza economica, se conseguita in periodo successivo, a sostenere nella misura del 50% ciascuno tutte le spese extra-assegno, così come disciplinate nelle "Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare" elaborato dal Consiglio Nazionale Forense, dal
Protocollo adottato dal Tribunale di Busto Arsizio e conformemente ai consolidati orientamenti giurisprudenziali e come di seguito espressamente riportate:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b)cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
SSN; d)tickets sanitari;
e)occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f)farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista non coperti dal SSN;
b)spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b)cure termali e fisioterapiche;
c)trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d)farmaci omeopatici;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
-Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti al fine di conseguire la regolamentazione dei loro rapporti con il figlio Per 1 nato nel 2018 dalla loro relazione sentimentale;
-Rilevato che le parti rassegnavano le conclusioni congiunte sopra riportate;
-Ritenuto che le loro istanze possano essere accolte, trattandosi di disposizioni conformi all'interesse della prole e adeguate alle condizioni reddituali delle parti;
-Osservato che alla luce della natura congiunta del ricorso possono compensarsi tra le parti le spese di lite;
P.Q M.
•
DISPONE
l'affidamento condiviso del minore con il suo collocamento prevalente presso la madre. Dà atto che le parti hanno pattuito anche le restanti condizioni sopra riportate, che qui si intendono recepite e omologate.
Compensa tra le parti le spese di lite. Busto Arsizio, così deciso nella camera di consiglio del 05/11/2025 Il Giudice estensore Il Presidente