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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 4017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4017 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.11685/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21 ottobre 2025 da 1) Parte_1 nato a [...] il giorno 27 agosto 1982 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il giorno 16 dicembre 1980 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 30 agosto 2008 (n. 312, parte 2, serie A, anno 2008) In comunione legale dei beni.
con i seguenti figli: , nato a [...] il giorno 03 agosto 2011, cittadino italiano, cod. fisc. Per_1
; nato a [...] il giorno 01 febbraio 2013, cittadino italiano, C.F._3 Pt_3 cod. fisc. C.F._4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21 ottobre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) La casa coniugale, sita a Milano (MI), in via dei Panigarola n.8, è stata rilasciata da entrambi i coniugi.
3) I figli minori e sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Pt_3 collocazione prevalente presso la madre, residente a [...]
3.1) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia in merito il prevalente interesse dei figli.
4) Fatti salvi diversi e migliori accordi, il padre continuerà ad avere ampia facoltà di vedere e tenere con sé i figli durante i giorni infrasettimanali, ma sempre previo avviso alla madre e compatibilmente con gli impegni dei minori, nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera. In caso di disaccordo sui periodi di competenza di ciascun genitore, il padre terrà i minori nei periodi appresso indicati:
- due giorni infrasettimanali, senza pernottamento, previo congruo avviso alla madre in relazione ai giorni e agli orari in cui il padre prenderà e riporterà i minori, scelti in ogni caso compatibilmente con le esigenze dei minori;
- a weekend alternati, più specificatamente dalle ore 10 del sabato sino alle ore 22.30 della domenica. 4.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie, Durante le vacanze scolastiche natalizie, in mancanza di diversi accordi e in deroga al calendario ordinario, i figli trascorreranno:
• ad anni alterni, il periodo dal pomeriggio del 24 dicembre sino alle ore 11.00 del 25 dicembre con un genitore e, a seguire, dalle ore 11.00 del 25 dicembre sino alla cena del 26 dicembre con l'altro genitore;
• sempre ad anni alterni, il 31 dicembre con un genitore e il giorno di Capodanno con l'altro. 4.2) Durante le vacanze scolastiche pasquali, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, la minore trascorrerà la Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale e il Lunedì di Pasquetta con l'altro genitore.
4.3) Vacanze estive: con riferimento alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvo diverso accordo tra i genitori, i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da individuarsi di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente con i rispettivi periodi di ferie. In caso di disaccordo, negli anni pari la scelta spetterà in via prioritaria alla madre e negli anni dispari al padre.
5) I genitori si concedono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio dei figli, autorizzandone l'utilizzo per motivi di studio o di vacanza;
6) Tenuto conto che l'importo dell'Assegno Unico e Universale per i figli a carico – mensilmente pari a euro 400 - è percepito integralmente dalla madre e considerato che il padre è disoccupato,_avuto agli accordi concretamente sperimentati nel corso della separazione di fatto risultati pienamenti rispondenti agli interessi dei figli e condivisi da entrambi i genitori quali equi e sostenibili, essi convengono di proseguire secondo le medesime modalità, provvedendo alle spese ordinarie direttamente o dividendo l'importo in misura paritaria (50%ciascuno), come puntualmente precisato nelle voci di seguito indicate:
- vitto: vi provvederà ciascun genitore con le modalità dirette, nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza;
- alloggio: ciascun coniuge provvederà autonomamente alle spese inerenti alla propria abitazione;
- vestiario: ciascun genitore provvederà autonomamente al vestiario ordinario dei figli nei periodi di propria permanenza e frequentazione con i figli, fatta eccezione per gli acquisti di capi di abbigliamento o calzature di costo rilevante, in rapporto alle rispettive condizioni economiche, che saranno da sostenersi da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e da effettuarsi previo accordo scritto (anche a mezzo email o messaggistica tracciabile), senza il quale non sorgerà obbligo di rimborso a carico dell'altro genitore;
- farmaci da banco: vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- materiale didattico, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- materiale di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- spese per i trattamenti per la cura necessaria della persona (parrucchiere ed estetista): vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- paghette/pocket money: vi provvederanno entrambi i genitori, compatibilmente alle proprie condizioni reddituali e alle esigenze dei figli. 7) Le spese straordinarie per i figli che debbano ritenersi obbligatorie perché necessarie (quali, ad esempio, libri scolastici e vaccinazioni), ovvero caratterizzate da tale urgenza da non consentire un previo accordo tra i genitori (quali accesso al pronto soccorso o prestazioni mediche d'emergenza), nonché quelle derivanti da scelte già condivise (quali iscrizione a scuole private già frequentate o attività sportive già intraprese), saranno sostenute da entrambi i genitori in misura paritaria (50% ciascuno), senza necessità di ulteriore accordo preventivo, fatta eccezione per quelle spese che, per loro natura, richiedono il previo consenso di entrambi i genitori in forza dell'affidamento condiviso. 7.1) Quanto alle spese straordinarie relative ai figli, da intendersi quelle caratterizzate da occasionalità o sporadicità (es. corsi sportivi annuali, viaggi di istruzione), da gravosità (es. apparecchi ortodontici, cure specialistiche non coperte dal SSN) o da voluttuarietà (es. acquisto di strumenti musicali di particolare pregio, soggiorni studio all'estero), esse graveranno su entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, purché previamente concordate. 7.2) Le spese straordinarie per i figli che debbano ritenersi obbligatorie perché necessarie (quali, ad esempio, libri scolastici e vaccinazioni), ovvero caratterizzate da tale urgenza da non consentire un previo accordo tra i genitori (quali accesso al pronto soccorso o prestazioni mediche d'emergenza), nonché quelle derivanti da scelte già condivise (quali iscrizione a scuole private già frequentate o attività sportive già intraprese), saranno sostenute da entrambi i genitori in misura paritaria (50% ciascuno), senza necessità di ulteriore accordo preventivo, fatta eccezione per quelle spese che, per loro natura, richiedono il previo consenso di entrambi i genitori in forza dell'affidamento condiviso. 7.3) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della prole, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento le
“LINEE GUIDA SPESE EXTRA ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER FIGLI MINORI E FIGLI MAGGIOMNNI NON ECONOMICAMENTE INDIPENDENTI O CON DISABILITÀ” sottoscritte a giugno 2025 dalla Corte d'Appello di Milano, dal Tribunale di Milano, dall'Ordine degli Avvocati di Milano e dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, che precisa quali sono le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, nonché stabilisce le modalità di richiesta, di rimborso e di anticipazione delle stesse con particolare riguardo alle spese per i figli in condizioni di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024. Pertanto sono:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ina non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
- spese (documentate) per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 che non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
i) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole. 7.4) Come indicato nelle suddette “Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti o con disabilità”, avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare:
- il genitore che riceve una richiesta scritta dell'altro dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta:
- il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovare l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni;
- il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
- nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata, ossia se una singola spesa supera il 10% del reddito mensile netto di anche uno solo dei genitori, non si usa più la regola “uno anticipa e l'altro rimborsa dopo” ma entrambi pagano subito la propria quota nella percentuale già concordata, versandola direttamente al fornitore o secondo le modalità concordate tra essi genitori.
8) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta alla madre in ragione del 100%; ciascun genitore si impegna a presentare tempestivamente e annualmente l'ISEE eventualmente richiesto per consentire la determinazione corretta dell'importo del predetto assegno. Resta altresì inteso che il genitore tenuto a sostenere la spesa per la figlia potrà richiedere all'altro il versamento anticipato della quota di competenza, fermo l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
9) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Milano il giorno 30 agosto 2008
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale. Così deciso in Milano, il 3.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21 ottobre 2025 da 1) Parte_1 nato a [...] il giorno 27 agosto 1982 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il giorno 16 dicembre 1980 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 30 agosto 2008 (n. 312, parte 2, serie A, anno 2008) In comunione legale dei beni.
con i seguenti figli: , nato a [...] il giorno 03 agosto 2011, cittadino italiano, cod. fisc. Per_1
; nato a [...] il giorno 01 febbraio 2013, cittadino italiano, C.F._3 Pt_3 cod. fisc. C.F._4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21 ottobre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) La casa coniugale, sita a Milano (MI), in via dei Panigarola n.8, è stata rilasciata da entrambi i coniugi.
3) I figli minori e sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Pt_3 collocazione prevalente presso la madre, residente a [...]
3.1) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia in merito il prevalente interesse dei figli.
4) Fatti salvi diversi e migliori accordi, il padre continuerà ad avere ampia facoltà di vedere e tenere con sé i figli durante i giorni infrasettimanali, ma sempre previo avviso alla madre e compatibilmente con gli impegni dei minori, nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera. In caso di disaccordo sui periodi di competenza di ciascun genitore, il padre terrà i minori nei periodi appresso indicati:
- due giorni infrasettimanali, senza pernottamento, previo congruo avviso alla madre in relazione ai giorni e agli orari in cui il padre prenderà e riporterà i minori, scelti in ogni caso compatibilmente con le esigenze dei minori;
- a weekend alternati, più specificatamente dalle ore 10 del sabato sino alle ore 22.30 della domenica. 4.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie, Durante le vacanze scolastiche natalizie, in mancanza di diversi accordi e in deroga al calendario ordinario, i figli trascorreranno:
• ad anni alterni, il periodo dal pomeriggio del 24 dicembre sino alle ore 11.00 del 25 dicembre con un genitore e, a seguire, dalle ore 11.00 del 25 dicembre sino alla cena del 26 dicembre con l'altro genitore;
• sempre ad anni alterni, il 31 dicembre con un genitore e il giorno di Capodanno con l'altro. 4.2) Durante le vacanze scolastiche pasquali, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, la minore trascorrerà la Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale e il Lunedì di Pasquetta con l'altro genitore.
4.3) Vacanze estive: con riferimento alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvo diverso accordo tra i genitori, i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da individuarsi di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente con i rispettivi periodi di ferie. In caso di disaccordo, negli anni pari la scelta spetterà in via prioritaria alla madre e negli anni dispari al padre.
5) I genitori si concedono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio dei figli, autorizzandone l'utilizzo per motivi di studio o di vacanza;
6) Tenuto conto che l'importo dell'Assegno Unico e Universale per i figli a carico – mensilmente pari a euro 400 - è percepito integralmente dalla madre e considerato che il padre è disoccupato,_avuto agli accordi concretamente sperimentati nel corso della separazione di fatto risultati pienamenti rispondenti agli interessi dei figli e condivisi da entrambi i genitori quali equi e sostenibili, essi convengono di proseguire secondo le medesime modalità, provvedendo alle spese ordinarie direttamente o dividendo l'importo in misura paritaria (50%ciascuno), come puntualmente precisato nelle voci di seguito indicate:
- vitto: vi provvederà ciascun genitore con le modalità dirette, nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza;
- alloggio: ciascun coniuge provvederà autonomamente alle spese inerenti alla propria abitazione;
- vestiario: ciascun genitore provvederà autonomamente al vestiario ordinario dei figli nei periodi di propria permanenza e frequentazione con i figli, fatta eccezione per gli acquisti di capi di abbigliamento o calzature di costo rilevante, in rapporto alle rispettive condizioni economiche, che saranno da sostenersi da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e da effettuarsi previo accordo scritto (anche a mezzo email o messaggistica tracciabile), senza il quale non sorgerà obbligo di rimborso a carico dell'altro genitore;
- farmaci da banco: vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- materiale didattico, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- materiale di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- spese per i trattamenti per la cura necessaria della persona (parrucchiere ed estetista): vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- paghette/pocket money: vi provvederanno entrambi i genitori, compatibilmente alle proprie condizioni reddituali e alle esigenze dei figli. 7) Le spese straordinarie per i figli che debbano ritenersi obbligatorie perché necessarie (quali, ad esempio, libri scolastici e vaccinazioni), ovvero caratterizzate da tale urgenza da non consentire un previo accordo tra i genitori (quali accesso al pronto soccorso o prestazioni mediche d'emergenza), nonché quelle derivanti da scelte già condivise (quali iscrizione a scuole private già frequentate o attività sportive già intraprese), saranno sostenute da entrambi i genitori in misura paritaria (50% ciascuno), senza necessità di ulteriore accordo preventivo, fatta eccezione per quelle spese che, per loro natura, richiedono il previo consenso di entrambi i genitori in forza dell'affidamento condiviso. 7.1) Quanto alle spese straordinarie relative ai figli, da intendersi quelle caratterizzate da occasionalità o sporadicità (es. corsi sportivi annuali, viaggi di istruzione), da gravosità (es. apparecchi ortodontici, cure specialistiche non coperte dal SSN) o da voluttuarietà (es. acquisto di strumenti musicali di particolare pregio, soggiorni studio all'estero), esse graveranno su entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, purché previamente concordate. 7.2) Le spese straordinarie per i figli che debbano ritenersi obbligatorie perché necessarie (quali, ad esempio, libri scolastici e vaccinazioni), ovvero caratterizzate da tale urgenza da non consentire un previo accordo tra i genitori (quali accesso al pronto soccorso o prestazioni mediche d'emergenza), nonché quelle derivanti da scelte già condivise (quali iscrizione a scuole private già frequentate o attività sportive già intraprese), saranno sostenute da entrambi i genitori in misura paritaria (50% ciascuno), senza necessità di ulteriore accordo preventivo, fatta eccezione per quelle spese che, per loro natura, richiedono il previo consenso di entrambi i genitori in forza dell'affidamento condiviso. 7.3) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della prole, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento le
“LINEE GUIDA SPESE EXTRA ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER FIGLI MINORI E FIGLI MAGGIOMNNI NON ECONOMICAMENTE INDIPENDENTI O CON DISABILITÀ” sottoscritte a giugno 2025 dalla Corte d'Appello di Milano, dal Tribunale di Milano, dall'Ordine degli Avvocati di Milano e dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, che precisa quali sono le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, nonché stabilisce le modalità di richiesta, di rimborso e di anticipazione delle stesse con particolare riguardo alle spese per i figli in condizioni di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024. Pertanto sono:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ina non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
- spese (documentate) per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 che non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
i) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole. 7.4) Come indicato nelle suddette “Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti o con disabilità”, avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare:
- il genitore che riceve una richiesta scritta dell'altro dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta:
- il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovare l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni;
- il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
- nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata, ossia se una singola spesa supera il 10% del reddito mensile netto di anche uno solo dei genitori, non si usa più la regola “uno anticipa e l'altro rimborsa dopo” ma entrambi pagano subito la propria quota nella percentuale già concordata, versandola direttamente al fornitore o secondo le modalità concordate tra essi genitori.
8) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta alla madre in ragione del 100%; ciascun genitore si impegna a presentare tempestivamente e annualmente l'ISEE eventualmente richiesto per consentire la determinazione corretta dell'importo del predetto assegno. Resta altresì inteso che il genitore tenuto a sostenere la spesa per la figlia potrà richiedere all'altro il versamento anticipato della quota di competenza, fermo l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
9) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Milano il giorno 30 agosto 2008
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale. Così deciso in Milano, il 3.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
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