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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 19/03/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 438/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
LAVORO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 438/2023 tra
Oggi 19 marzo 2025, innanzi al dott. Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per la società opponente l'avv. Giuseppe Cannati si riporta al ricorso e alle note CP_ Per l' l'Avv. Del Sordo si riporta alla memoria.
Le parti chiedono che la causa sia decisa
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi.
All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti.
Chiuso alle h. 15,20
Il Giudice
pagina1 di 8 dott.ssa Teodora Ferrante
N. Sentenza Fasc. n. 438/2023
Cron. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il GOP – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 19.03.2025
PROMOSSO DA
, in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Pescara presso lo studio dell'Avv. Valerio Spaziale, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata al ricorso.
C O N T R O
, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Pescara presso gli Uffici della CP_1
locale sede, rappresentato e difeso dall'Avv. R. Del Sordo in virtù di procura generale alle liti.
pagina2 di 8 OGGETTO: OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO
CONCLUSIONI: come da verbale del 19.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società con separati ricorsi successivamente riuniti ha proposto opposizione avverso Pt_1
CP_ gli avvisi di addebito n. 383 2023 0000 955 88 000 e n 383 2023 0000 164938 000 con cui l' le intimava il pagamento della somma di euro 88.001,39, quanto al primo ava, e di euro 1.576,67, quanto al secondo, a titolo di contributi sanzioni e interessi entrambi afferenti alla gestione dei dipendenti pubblici per periodi che vanno 15.05.1995 al 16.01.2012.
Ha chiesto dichiararsi l'avvenuta prescrizione delle somme a qualunque titolo richieste ex art. 3 L.
335/1995 e pertanto l'illegittimità degli avvisi di addebito intimati. Con il primo dei ricorsi ha altresì esperito una azione ordinaria di accertamento negativo per ulteriori somme indicate in avvisi
CP_ ed estratti emessi dall' nonché note di debito, con cui veniva richiesto l'importo di euro
1.564,42 riferito ad una scadenza risalente al 1998 di cui euro 706,00 a titolo di contributi, oltre a sanzioni per evasioni per la somma poi riportata nel successivo avviso di addebito opposto con il secondo ricorso e successivamente riunito al primo.
Ha dedotto l'illegittimità del secondo avviso di addebito ex art. 24 co. 3, d.lgs. 46/1999 atteso che l'iscrizione a ruolo delle somme di cui al secondo ava non poteva avvenire essendo pendente il medesimo accertamento davanti all'autorità giudiziaria, conseguendone che l'iscrizione a ruolo poteva essere eseguita solo in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.
Ha altresì contestato nel merito l'ascrivibilità dei dipendenti della società opponente alla gestione dei dipendenti pubblici tenuto conto della sentenza emessa dal medesimo ufficio giudiziario che ha
Parte accertato con autorità di giudicato, che non sussistono lavoratori dell' iscritti alla Gestione pubblica.
Ha infine contestato gli importi indicati nonchè l'applicazione delle sanzioni stabilite per l'evasione trattandosi al più di omissioni contributive.
L' Ente convenuto, costituitosi in giudizio, resisteva all'opposizione chiedendone il rigetto, deducendo che la pretesa azionata è strettamente connessa all'inquadramento previdenziale posseduto dalla società opponente ed all'opzione del personale dipendente in servizio all'atto della Part trasformazione del datore di lavoro pubblico in , alla conservazione del versamento della contribuzione pensionistica alla Gestione pubblica ex Inpdap, pretesa non estinta per prescrizione per effetto della sospensione disposta dall'art. 11, comma 5, del D.L. n. 162/2019 che ha stabilito una prima proroga del termine quinquennale di prescrizione - estesa ai lavoratori dipendenti di amministrazioni pubbliche con circolare 169/2017- a fine 2021, successivamente prorogata di un pagina3 di 8 ulteriore anno ed infine definitivamente prorogata al 31 dicembre 2023 per effetto del decreto legge milleproroghe 2023, poi convertito nelle L. n. 14/2023 .
Come è noto difatti l'art. 3 della L. n. 335 del 1995 prevede la riduzione del termine di prescrizione della contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria da dieci a cinque anni, stabilendo pure che la contribuzione prescritta non può essere versata e, conseguentemente, incassata dall' . CP_2
Ancora statuisce che tale regime si applica anche alle contribuzioni delle gestioni pensionistiche pubbliche.
Tuttavia nel caso dei dipendenti “statali”, l'effettivo versamento della contribuzione e le relative scadenze mensili sono stati previsti solo con l'istituzione, dal 1996, della Cassa TPS presso l'Inpdap. Quindi, fino all'istituzione di questa Cassa, i contributi dei dipendenti pubblici statali, in assenza di un termine per il versamento effettivo della contribuzione da cui far decorrere i termini di prescrizione, non potrebbero comunque dirsi soggetti ad alcun regime di prescrizione;
a partire dal CP_ 1996, invece, tale regime è “tecnicamente” applicabile. Per questo motivo, la circolare n.169/2017 ha previsto “conforme a una interpretazione dinamica e sistematica delle norme…ritenere che ai dipendenti pubblici iscritti alla CTPS si applichino le regole previste dall'art. 31 della legge n. 610/1952, ossia che in caso di prescrizione dell'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale, il datore di lavoro sia tenuto a sostenere l'onere del trattamento di quiescenza per i periodi di servizio in cui è intervenuta la prescrizione medesima, con obbligo di versamento della relativa provvista, calcolata sulla base dei criteri di computo della rendita vitalizia ex articolo 13 della legge n. 1338/1962” .
Con l'articolo 19 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo
2019, n. 26, il legislatore ha aggiunto all'articolo 3 il comma 10-bis che dispone effettivamente la sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione obbligatoria, come regolati ai commi 9 e
10 del medesimo articolo 3, per i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, con riferimento alle contribuzioni dovute dalle amministrazioni pubbliche per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall' . CP_1
Detto termine di sospensione dell'applicazione dei termini di prescrizione è stato fissato al 31 dicembre 2021 e successivamente al 31 dicembre 2023 per effetto del decreto legge milleproroghe
2023, poi convertito nelle L. n. 14/2023 .
Si tratta di un disposto dal chiaro tenore letterale che individua proprio nella connotazione pubblicistica datoriale l'unico elemento qualificante ai fini dell'applicabilità o meno della disposta sospensione. CP_ Lo stesso con la circolare 6.9.2019 n. 122, nel fornire alle amministrazioni pubbliche iscritte alle casse pensionistiche della Gestione pubblica le indicazioni relative alla prescrizione pagina4 di 8 dei contributi dovuti, a seguito dell'entrata in vigore del suddetto articolo 19, ha puntualizzato che " la sospensione dei termini di prescrizione si applica alle sole amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165". Anzi, onde fugare ogni dubbio, ha proceduto ad una elencazione analitica dei soggetti cui si applica detta normativa ( Sono, pertanto, destinatari delle disposizioni 1. le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative. Sono da comprendere nell'ambito degli istituti e scuole di ogni ordine e grado le
Accademie e i Conservatori statali;
2. le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
3. le Regioni, le Province, i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni;
4. le istituzioni universitarie;
5. gli Istituti autonomi case popolari;
6. le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
7. gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali….. 8. le amministrazioni, le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale;
9. l' per la rappresentanza negoziale delle pubbliche CP_3
amministrazioni (ARAN); 10. le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.. Sono ricomprese nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le aziende sanitarie locali, le aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con leggeregionale nell'ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime, nonché le , le aziende Pt_2
pubbliche di servizi alla persona (ASP) istituite dalle Regioni a seguito del processo - avviato dalla legge delega 8 novembre 2000, n. 328, e dal D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 - che ha condotto alla trasformazione delle ex in ASP o in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di Pt_2
lucro. Sono altresì comprese nel novero delle pubbliche amministrazioni la B.D., la e, in CP_4
linea generale, le Autorità Indipendenti, che sono qualificate amministrazioni pubbliche in conformità al parere n. 260/1999 del Consiglio di Stato, nonché le Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria…) e quelli esclusi dal suo campo di applicazione ( I datori di lavoro che non sono qualificabili come amministrazioni pubbliche ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001 non sono destinatari della sospensione dei termini di prescrizione. Sono, pertanto, esclusi dalla sospensione, oltre ai datori di lavoro privato, anche: a. gli enti pubblici economici;
b. gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
c. gli enti che, per effetto dei processi di privatizzazione, si sono trasformati in società di persone o società di capitali ancorché a capitale interamente pubblico;
d. le ex trasformate in associazioni o Pt_2
fondazioni di diritto privato;
e. le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; f. i consorzi di bonifica;
g. gli enti morali;
h. gli enti ecclesiastici.)
pagina5 di 8 Fatta tale premessa si osserva che la questione oggetto dell'odierno giudizio riguarda la legittimità del recupero contributivo in quanto dovuto alla gestione pubblica (ex Inpdap) questa essendo la gestione che si sottrae all'eccepita prescrizione quinquennale sollevata dalla società opponente, per effetto delle sospensioni disposte ex lege.
Tale questione è stata affrontata dal medesimo giudice nella sentenza n. 45/2019 resa il
1.02.2019 che è stata confermata dalla Corte di Appello di L'Aquila.
A tal proposito come riportato nella pronuncia della Corte di Appello si osserva che la Pt_1
è pacificamente una società di capitali in “house providing”, avente natura formalmente
[...]
privata, ma ad intero capitale pubblico, che risulta affidataria di servizi pubblici, gestendo il servizio idrico integrato del Province di Pescara, Chieti e, in parte, Teramo. Pur gestendo servizi pubblici, la società è tuttavia una vera e propria società per azioni, che non può essere qualificata quale “ente strumentale” di enti locali, come si desume a contrario dalla circostanza che tale natura è espressamente riconosciuta dal legislatore alle di cui alla diversa disciplina di cui Controparte_5 all'art. 114 T.U.E.L.. Va altresì chiarito che la natura pubblica delle società in house non va affermata solo nei casi in cui il capitale sia interamente partecipata da enti pubblici, non potendosi escludere che possa essere parimenti impresa pubblica anche una società della quale gli enti pubblici detengano il pacchetto azionario di controllo, essendosi, tra l'altro, in tal senso, espressamente pronunciato il Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 1885/2000), ritenendo – alla luce delle previsioni del secondo comma dell'art. 2 del d.lgs. n.158/1995 – che debbano considerarsi
“pubbliche le imprese sulle quali le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali e locali nonché altri enti pubblici non economici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne hanno la proprietà, o hanno una partecipazione finanziaria o in conseguenza delle norme che disciplinano le imprese in questione”. Pur dando atto che la normativa richiamata nella sentenza del Consiglio di Stato è diretta a disciplinare l'aggiudicazione degli appalti da parte di soggetti pubblici, si ritiene che la nozione di impresa pubblica ivi fornita possa avere una valenza generale, individuando un criterio “sostanzialistico” che può essere esportato anche al di fuori della materia per la quale è stato espressamente enunciato.
La S. C. con orientamento consolidato ha, invero, affermato il principio che la mera partecipazione da parte dell'ente pubblico non è idonea a determinare la natura pubblica dell'organismo attraverso cui la gestione del servizio pubblico viene attuata, e ha ribadito che la finalizzazione di una società di capitali alla gestione in house di un servizio pubblico, che si ha allorchè la pubblica amministrazione provvede in proprio al perseguimento di scopi pubblici attribuendo l'appalto o il servizio di cui trattasi ad altra figura soggettiva mediante il sistema dell'affidamento diretto, cioè senza gara pubblica (c.d. in house providing), non muta la natura giuridica privata della società con pagina6 di 8 riguardo alle ricadute previdenziali dei rapporti di lavoro, senza che contrari argomenti in favore della natura pubblica dell'ente possano desumersi dalla permanenza del controllo della Corte dei conti e dall'assoggettamento ai vincoli di finanza pubblica, atteso che l'impiego di capitale pubblico impone anche a tali soggetti il rispetto dei principi di imparzialità e di economicità e di buon andamento della pubblica amministrazione, assoggettandoli al consequenziale controllo contabile
(Cass. nn. 19097, 20818, 20819 e 22318 del 2013, Cass. nn. 9204 del 2014 e 4274 del 2016,Cass.
n. 3120 del 2018) .
Sul punto la sostiene che il personale degli enti pubblici privatizzati (o comunque Parte_1 confluiti in società private) aveva avuto la facoltà di optare tra la permanenza nell'Inpdap ovvero il passaggio all' , ai sensi dell'art. 5 della della legge 08.08.1991 n. 274 (“Possono optare per il CP_1
mantenimento dell'iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza: a) i dipendenti degli enti che perdono la natura giuridica pubblica che consente l'iscrizione alle Casse predette;
b) i dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili che transitano a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscano alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende”) e che, nella fattispecie, non sarebbero rinvenibili dipendenti che avevano esercitato tale opzione (tranne uno, già da tempo cessato dal servizio), con la conseguenza che, in assenza di tale opzione, il regime applicabile non poteva che essere quello ordinariamente stabilito per i datori di lavoro privati (con conseguente CP_ iscrizione dei dipendenti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti
CP_
L' dal canto suo, sostiene che i dipendenti degli enti privatizzati sarebbero iscritti alla gestione ex INPAP, con conseguente applicabilità delle sospensioni della prescrizione disposte ex lege.
La facoltà di opzione prevista dall'art. 5 della l.
8.8.1991 n.274 risponde all'evidente ratio di evitare che gli ex pubblici dipendenti debbano subire eventuali pregiudizi in campo previdenziale in ragione di detti mutamenti della natura dell'ente originario di appartenenza. In tale prospettiva, il legislatore, con la legge n. 274 del 8.8.1991, ha consentito che il personale degli enti pubblici privatizzati abbia la possibilità di restare presso la gestione dell'Inpdap, attraverso l'esercizio di una apposita opzione. Ne consegue che la presenza di personale tuttora iscritto all'Inpdap non costituisce, una conseguenza “naturale” della privatizzazione dell'ente pubblico, ma postula pur sempre l'esercizio di una espressa opzione, attraverso cui il lavoratore manifesti la sua volontà di CP_ non transitare al F.P.L.D. dell' permanendo nella gestione ex Inpdap, possibilità che il legislatore ha appunto previsto in funzione dell'esigenza di assicurare ai lavoratori la miglior tutela previdenziale possibile ai sensi dell'art. 38 Cost., senza far loro subire passivamente i mutamenti CP_ e/o le trasformazioni soggettive degli enti di appartenenza. E' allora evidente che l' nel sostenere che i lavoratori dipendenti dell' “hanno optato per il regime pensionistico Parte_1
pagina7 di 8 INPDAP” e non sono quindi iscritti al F.P.L.D., avrebbe dovuto conseguentemente dimostrare, documentandolo, che i medesimi lavoratori avevano esercitato in modo espresso la suddetta opzione. In assenza di allegazione e prova in ordine a tale aspetto, deve dunque concludersi, per
CP_ l'illegittimità della pretesa dell' di recupero della contribuzione essendo inapplicabile la sospensione della prescrizione in assenza di prova circa l'opzione operata dai dipendenti al versamento della contribuzione pensionistica alla Gestione lavoratori pubblici ex Inpdap.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il GOP così provvede: definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli avvisi di addebito opposti;
condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese del giudizio liquidate in €. 4.200,00 per onorario, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Pescara il 19.03.2025.
IL G.O.T.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)
pagina8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
LAVORO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 438/2023 tra
Oggi 19 marzo 2025, innanzi al dott. Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per la società opponente l'avv. Giuseppe Cannati si riporta al ricorso e alle note CP_ Per l' l'Avv. Del Sordo si riporta alla memoria.
Le parti chiedono che la causa sia decisa
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi.
All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti.
Chiuso alle h. 15,20
Il Giudice
pagina1 di 8 dott.ssa Teodora Ferrante
N. Sentenza Fasc. n. 438/2023
Cron. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il GOP – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 19.03.2025
PROMOSSO DA
, in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Pescara presso lo studio dell'Avv. Valerio Spaziale, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata al ricorso.
C O N T R O
, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Pescara presso gli Uffici della CP_1
locale sede, rappresentato e difeso dall'Avv. R. Del Sordo in virtù di procura generale alle liti.
pagina2 di 8 OGGETTO: OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO
CONCLUSIONI: come da verbale del 19.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società con separati ricorsi successivamente riuniti ha proposto opposizione avverso Pt_1
CP_ gli avvisi di addebito n. 383 2023 0000 955 88 000 e n 383 2023 0000 164938 000 con cui l' le intimava il pagamento della somma di euro 88.001,39, quanto al primo ava, e di euro 1.576,67, quanto al secondo, a titolo di contributi sanzioni e interessi entrambi afferenti alla gestione dei dipendenti pubblici per periodi che vanno 15.05.1995 al 16.01.2012.
Ha chiesto dichiararsi l'avvenuta prescrizione delle somme a qualunque titolo richieste ex art. 3 L.
335/1995 e pertanto l'illegittimità degli avvisi di addebito intimati. Con il primo dei ricorsi ha altresì esperito una azione ordinaria di accertamento negativo per ulteriori somme indicate in avvisi
CP_ ed estratti emessi dall' nonché note di debito, con cui veniva richiesto l'importo di euro
1.564,42 riferito ad una scadenza risalente al 1998 di cui euro 706,00 a titolo di contributi, oltre a sanzioni per evasioni per la somma poi riportata nel successivo avviso di addebito opposto con il secondo ricorso e successivamente riunito al primo.
Ha dedotto l'illegittimità del secondo avviso di addebito ex art. 24 co. 3, d.lgs. 46/1999 atteso che l'iscrizione a ruolo delle somme di cui al secondo ava non poteva avvenire essendo pendente il medesimo accertamento davanti all'autorità giudiziaria, conseguendone che l'iscrizione a ruolo poteva essere eseguita solo in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.
Ha altresì contestato nel merito l'ascrivibilità dei dipendenti della società opponente alla gestione dei dipendenti pubblici tenuto conto della sentenza emessa dal medesimo ufficio giudiziario che ha
Parte accertato con autorità di giudicato, che non sussistono lavoratori dell' iscritti alla Gestione pubblica.
Ha infine contestato gli importi indicati nonchè l'applicazione delle sanzioni stabilite per l'evasione trattandosi al più di omissioni contributive.
L' Ente convenuto, costituitosi in giudizio, resisteva all'opposizione chiedendone il rigetto, deducendo che la pretesa azionata è strettamente connessa all'inquadramento previdenziale posseduto dalla società opponente ed all'opzione del personale dipendente in servizio all'atto della Part trasformazione del datore di lavoro pubblico in , alla conservazione del versamento della contribuzione pensionistica alla Gestione pubblica ex Inpdap, pretesa non estinta per prescrizione per effetto della sospensione disposta dall'art. 11, comma 5, del D.L. n. 162/2019 che ha stabilito una prima proroga del termine quinquennale di prescrizione - estesa ai lavoratori dipendenti di amministrazioni pubbliche con circolare 169/2017- a fine 2021, successivamente prorogata di un pagina3 di 8 ulteriore anno ed infine definitivamente prorogata al 31 dicembre 2023 per effetto del decreto legge milleproroghe 2023, poi convertito nelle L. n. 14/2023 .
Come è noto difatti l'art. 3 della L. n. 335 del 1995 prevede la riduzione del termine di prescrizione della contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria da dieci a cinque anni, stabilendo pure che la contribuzione prescritta non può essere versata e, conseguentemente, incassata dall' . CP_2
Ancora statuisce che tale regime si applica anche alle contribuzioni delle gestioni pensionistiche pubbliche.
Tuttavia nel caso dei dipendenti “statali”, l'effettivo versamento della contribuzione e le relative scadenze mensili sono stati previsti solo con l'istituzione, dal 1996, della Cassa TPS presso l'Inpdap. Quindi, fino all'istituzione di questa Cassa, i contributi dei dipendenti pubblici statali, in assenza di un termine per il versamento effettivo della contribuzione da cui far decorrere i termini di prescrizione, non potrebbero comunque dirsi soggetti ad alcun regime di prescrizione;
a partire dal CP_ 1996, invece, tale regime è “tecnicamente” applicabile. Per questo motivo, la circolare n.169/2017 ha previsto “conforme a una interpretazione dinamica e sistematica delle norme…ritenere che ai dipendenti pubblici iscritti alla CTPS si applichino le regole previste dall'art. 31 della legge n. 610/1952, ossia che in caso di prescrizione dell'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale, il datore di lavoro sia tenuto a sostenere l'onere del trattamento di quiescenza per i periodi di servizio in cui è intervenuta la prescrizione medesima, con obbligo di versamento della relativa provvista, calcolata sulla base dei criteri di computo della rendita vitalizia ex articolo 13 della legge n. 1338/1962” .
Con l'articolo 19 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo
2019, n. 26, il legislatore ha aggiunto all'articolo 3 il comma 10-bis che dispone effettivamente la sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione obbligatoria, come regolati ai commi 9 e
10 del medesimo articolo 3, per i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, con riferimento alle contribuzioni dovute dalle amministrazioni pubbliche per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall' . CP_1
Detto termine di sospensione dell'applicazione dei termini di prescrizione è stato fissato al 31 dicembre 2021 e successivamente al 31 dicembre 2023 per effetto del decreto legge milleproroghe
2023, poi convertito nelle L. n. 14/2023 .
Si tratta di un disposto dal chiaro tenore letterale che individua proprio nella connotazione pubblicistica datoriale l'unico elemento qualificante ai fini dell'applicabilità o meno della disposta sospensione. CP_ Lo stesso con la circolare 6.9.2019 n. 122, nel fornire alle amministrazioni pubbliche iscritte alle casse pensionistiche della Gestione pubblica le indicazioni relative alla prescrizione pagina4 di 8 dei contributi dovuti, a seguito dell'entrata in vigore del suddetto articolo 19, ha puntualizzato che " la sospensione dei termini di prescrizione si applica alle sole amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165". Anzi, onde fugare ogni dubbio, ha proceduto ad una elencazione analitica dei soggetti cui si applica detta normativa ( Sono, pertanto, destinatari delle disposizioni 1. le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative. Sono da comprendere nell'ambito degli istituti e scuole di ogni ordine e grado le
Accademie e i Conservatori statali;
2. le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
3. le Regioni, le Province, i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni;
4. le istituzioni universitarie;
5. gli Istituti autonomi case popolari;
6. le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
7. gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali….. 8. le amministrazioni, le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale;
9. l' per la rappresentanza negoziale delle pubbliche CP_3
amministrazioni (ARAN); 10. le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.. Sono ricomprese nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le aziende sanitarie locali, le aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con leggeregionale nell'ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime, nonché le , le aziende Pt_2
pubbliche di servizi alla persona (ASP) istituite dalle Regioni a seguito del processo - avviato dalla legge delega 8 novembre 2000, n. 328, e dal D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 - che ha condotto alla trasformazione delle ex in ASP o in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di Pt_2
lucro. Sono altresì comprese nel novero delle pubbliche amministrazioni la B.D., la e, in CP_4
linea generale, le Autorità Indipendenti, che sono qualificate amministrazioni pubbliche in conformità al parere n. 260/1999 del Consiglio di Stato, nonché le Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria…) e quelli esclusi dal suo campo di applicazione ( I datori di lavoro che non sono qualificabili come amministrazioni pubbliche ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001 non sono destinatari della sospensione dei termini di prescrizione. Sono, pertanto, esclusi dalla sospensione, oltre ai datori di lavoro privato, anche: a. gli enti pubblici economici;
b. gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
c. gli enti che, per effetto dei processi di privatizzazione, si sono trasformati in società di persone o società di capitali ancorché a capitale interamente pubblico;
d. le ex trasformate in associazioni o Pt_2
fondazioni di diritto privato;
e. le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; f. i consorzi di bonifica;
g. gli enti morali;
h. gli enti ecclesiastici.)
pagina5 di 8 Fatta tale premessa si osserva che la questione oggetto dell'odierno giudizio riguarda la legittimità del recupero contributivo in quanto dovuto alla gestione pubblica (ex Inpdap) questa essendo la gestione che si sottrae all'eccepita prescrizione quinquennale sollevata dalla società opponente, per effetto delle sospensioni disposte ex lege.
Tale questione è stata affrontata dal medesimo giudice nella sentenza n. 45/2019 resa il
1.02.2019 che è stata confermata dalla Corte di Appello di L'Aquila.
A tal proposito come riportato nella pronuncia della Corte di Appello si osserva che la Pt_1
è pacificamente una società di capitali in “house providing”, avente natura formalmente
[...]
privata, ma ad intero capitale pubblico, che risulta affidataria di servizi pubblici, gestendo il servizio idrico integrato del Province di Pescara, Chieti e, in parte, Teramo. Pur gestendo servizi pubblici, la società è tuttavia una vera e propria società per azioni, che non può essere qualificata quale “ente strumentale” di enti locali, come si desume a contrario dalla circostanza che tale natura è espressamente riconosciuta dal legislatore alle di cui alla diversa disciplina di cui Controparte_5 all'art. 114 T.U.E.L.. Va altresì chiarito che la natura pubblica delle società in house non va affermata solo nei casi in cui il capitale sia interamente partecipata da enti pubblici, non potendosi escludere che possa essere parimenti impresa pubblica anche una società della quale gli enti pubblici detengano il pacchetto azionario di controllo, essendosi, tra l'altro, in tal senso, espressamente pronunciato il Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 1885/2000), ritenendo – alla luce delle previsioni del secondo comma dell'art. 2 del d.lgs. n.158/1995 – che debbano considerarsi
“pubbliche le imprese sulle quali le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali e locali nonché altri enti pubblici non economici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne hanno la proprietà, o hanno una partecipazione finanziaria o in conseguenza delle norme che disciplinano le imprese in questione”. Pur dando atto che la normativa richiamata nella sentenza del Consiglio di Stato è diretta a disciplinare l'aggiudicazione degli appalti da parte di soggetti pubblici, si ritiene che la nozione di impresa pubblica ivi fornita possa avere una valenza generale, individuando un criterio “sostanzialistico” che può essere esportato anche al di fuori della materia per la quale è stato espressamente enunciato.
La S. C. con orientamento consolidato ha, invero, affermato il principio che la mera partecipazione da parte dell'ente pubblico non è idonea a determinare la natura pubblica dell'organismo attraverso cui la gestione del servizio pubblico viene attuata, e ha ribadito che la finalizzazione di una società di capitali alla gestione in house di un servizio pubblico, che si ha allorchè la pubblica amministrazione provvede in proprio al perseguimento di scopi pubblici attribuendo l'appalto o il servizio di cui trattasi ad altra figura soggettiva mediante il sistema dell'affidamento diretto, cioè senza gara pubblica (c.d. in house providing), non muta la natura giuridica privata della società con pagina6 di 8 riguardo alle ricadute previdenziali dei rapporti di lavoro, senza che contrari argomenti in favore della natura pubblica dell'ente possano desumersi dalla permanenza del controllo della Corte dei conti e dall'assoggettamento ai vincoli di finanza pubblica, atteso che l'impiego di capitale pubblico impone anche a tali soggetti il rispetto dei principi di imparzialità e di economicità e di buon andamento della pubblica amministrazione, assoggettandoli al consequenziale controllo contabile
(Cass. nn. 19097, 20818, 20819 e 22318 del 2013, Cass. nn. 9204 del 2014 e 4274 del 2016,Cass.
n. 3120 del 2018) .
Sul punto la sostiene che il personale degli enti pubblici privatizzati (o comunque Parte_1 confluiti in società private) aveva avuto la facoltà di optare tra la permanenza nell'Inpdap ovvero il passaggio all' , ai sensi dell'art. 5 della della legge 08.08.1991 n. 274 (“Possono optare per il CP_1
mantenimento dell'iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza: a) i dipendenti degli enti che perdono la natura giuridica pubblica che consente l'iscrizione alle Casse predette;
b) i dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili che transitano a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscano alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende”) e che, nella fattispecie, non sarebbero rinvenibili dipendenti che avevano esercitato tale opzione (tranne uno, già da tempo cessato dal servizio), con la conseguenza che, in assenza di tale opzione, il regime applicabile non poteva che essere quello ordinariamente stabilito per i datori di lavoro privati (con conseguente CP_ iscrizione dei dipendenti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti
CP_
L' dal canto suo, sostiene che i dipendenti degli enti privatizzati sarebbero iscritti alla gestione ex INPAP, con conseguente applicabilità delle sospensioni della prescrizione disposte ex lege.
La facoltà di opzione prevista dall'art. 5 della l.
8.8.1991 n.274 risponde all'evidente ratio di evitare che gli ex pubblici dipendenti debbano subire eventuali pregiudizi in campo previdenziale in ragione di detti mutamenti della natura dell'ente originario di appartenenza. In tale prospettiva, il legislatore, con la legge n. 274 del 8.8.1991, ha consentito che il personale degli enti pubblici privatizzati abbia la possibilità di restare presso la gestione dell'Inpdap, attraverso l'esercizio di una apposita opzione. Ne consegue che la presenza di personale tuttora iscritto all'Inpdap non costituisce, una conseguenza “naturale” della privatizzazione dell'ente pubblico, ma postula pur sempre l'esercizio di una espressa opzione, attraverso cui il lavoratore manifesti la sua volontà di CP_ non transitare al F.P.L.D. dell' permanendo nella gestione ex Inpdap, possibilità che il legislatore ha appunto previsto in funzione dell'esigenza di assicurare ai lavoratori la miglior tutela previdenziale possibile ai sensi dell'art. 38 Cost., senza far loro subire passivamente i mutamenti CP_ e/o le trasformazioni soggettive degli enti di appartenenza. E' allora evidente che l' nel sostenere che i lavoratori dipendenti dell' “hanno optato per il regime pensionistico Parte_1
pagina7 di 8 INPDAP” e non sono quindi iscritti al F.P.L.D., avrebbe dovuto conseguentemente dimostrare, documentandolo, che i medesimi lavoratori avevano esercitato in modo espresso la suddetta opzione. In assenza di allegazione e prova in ordine a tale aspetto, deve dunque concludersi, per
CP_ l'illegittimità della pretesa dell' di recupero della contribuzione essendo inapplicabile la sospensione della prescrizione in assenza di prova circa l'opzione operata dai dipendenti al versamento della contribuzione pensionistica alla Gestione lavoratori pubblici ex Inpdap.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il GOP così provvede: definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli avvisi di addebito opposti;
condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese del giudizio liquidate in €. 4.200,00 per onorario, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Pescara il 19.03.2025.
IL G.O.T.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)
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