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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 31/07/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 900/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 900/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 18.07.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 08.04.2025 da , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Pannone Raffaele, e , rappresentato e difeso dall' Avv.to Pisano Parte_2
Raffaele, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NT
SE (CE) in data 31.10.1993, dalla cui unione non nascevano figli;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa N. 2487/2003, pubblicato in data 13/05/2003, all'esito del procedimento di separazione consensuale RG 3488/2002; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle medesime condizioni della separazione come precisato nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2. Il SI. e la SI.ra , in ragione del proprio reddito, e Parte_2 Parte_1 della loro autonomia, concordano di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia assegno di mantenimento.”
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NT SE (CE) il
31.10.1993 tra , nata a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
[...]
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NT SE (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 88, parte II, Serie A, anno 1993);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 18.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 900/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 18.07.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 08.04.2025 da , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Pannone Raffaele, e , rappresentato e difeso dall' Avv.to Pisano Parte_2
Raffaele, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NT
SE (CE) in data 31.10.1993, dalla cui unione non nascevano figli;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa N. 2487/2003, pubblicato in data 13/05/2003, all'esito del procedimento di separazione consensuale RG 3488/2002; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle medesime condizioni della separazione come precisato nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2. Il SI. e la SI.ra , in ragione del proprio reddito, e Parte_2 Parte_1 della loro autonomia, concordano di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia assegno di mantenimento.”
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NT SE (CE) il
31.10.1993 tra , nata a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
[...]
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NT SE (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 88, parte II, Serie A, anno 1993);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 18.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso