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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 11/03/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1307/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1307/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in forza di Parte_1 procura in atti, dall'Avvocato Chiara Siccardi, presso la quale ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
e
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
“Voglia la S.V. Ill.ma, contrariis rejectis, in accoglimento del presente ricorso per la modifica dei provvedimenti economici stabiliti nella citata sentenza di divorzio, in via principale previa audizione della figlia, accertare e dichiarare che la figlia , maggiorenne, è Per_1 economicamente indipendente e per l'effetto dichiarare cessato a partire dalla data di deposito pagina 1 di 4 del presente ricorso l'obbligo del Signor di corrispondere alla madre Signora Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia la somma di € 400,00 Controparte_1 mensili entro il giorno 5 del mese, oggi rivalutata annualmente secondo gli indici Istat di euro
469,76, oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N. e ludico sportive previamente concordate, con conseguente revoca integrale dell'assegno di mantenimento della figlia;
Per_1 in via subordinata previa audizione della figlia, ridurre il contributo al mantenimento ordinario della figlia Per_1 nella misura mensile di euro 100,00 (diconsi euro cento/00) mediante versamento diretto alla figlia e dichiarare cessato l'obbligo del Signor di corrispondere alla Signora Parte_1
il 50% delle spese straordinarie scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N. e Controparte_1 ludico sportive previamente concordate, con conseguente revoca parziale dell'assegno di mantenimento della figlia e versamento diretto alla medesima;
Per_1 in ogni caso con vittoria di anticipazioni e competenze professionali ex D.M. 147/2022 e ss.mm.ii.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 10.06.2024, ha chiesto la modifica delle condizioni di Parte_1 divorzio dalla moglie , stabilite con sentenza di questo Tribunale del 24.11.2017. Controparte_1
In particolare, il ricorrente ha domandato la revoca o, in subordine, la riduzione dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento della figlia maggiorenne , allegando che la stessa ha Per_1 terminato gli studi, ha svolto diverse attività lavorative e ha rifiutato ulteriori possibilità di occupazione.
Alla prima udienza, fissata in data 08.10.2024, il Giudice, rilevata la tardività della notifica, ne ha disposto la rinnovazione ed ha fissato nuova udienza di comparizione al 21.1.2025. Nel corso di tale udienza, è stata dichiarata la contumacia della convenuta. Il ricorrente è stato invece sentito e ha dichiarato che la figlia attualmente starebbe lavorando in un centro diurno con retribuzione mensile di circa 600,00/700,00 euro mensili. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato il ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c. 4 c.p.c. ed ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il Pubblico
Ministero è intervenuto in giudizio nulla opponendo.
2. Preliminarmente, il Collegio rileva che la controversia può essere decisa sulla base delle dichiarazioni del ricorrente e della documentazione in atti, non essendo stati dedotti ulteriori pagina 2 di 4 mezzi istruttori. Non si è proceduto all'ascolto della figlia maggiorenne, pur se richiesto dal padre, trattandosi di soggetto autonomamente legittimato ad intervenire nel presente giudizio.
3. La domanda di revoca dell'assegno è fondata e merita accoglimento.
Sebbene sia pacifico che l'obbligo di mantenimento dei figli non cessa automaticamente al raggiungimento della maggiore età, tale assunto deve essere bilanciato con il principio di autoresponsabilità. Infatti, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, “il figlio di maggiore età ha diritto al mantenimento dai genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente, ma senza esito, per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente nel ricercare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se dal caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. n. 22076/2022, Cass. 27904/2021). “La prova di spettanza dell'assegno diventa sempre più gravosa man mano che l'età del figlio aumenta, fino a diventare un “adulto”, dovendosi valutare, in ragione del principio di autoresponsabilità, caso per caso, se può ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa” (Cass. n. 26875/2023).
Applicando tali principi al caso di specie, va osservato che la figlia ha raggiunto la maggiore età da ben cinque anni, non risulta attualmente impegnata in un percorso di studi e ha conseguito il diploma in un istituto professionale che, per sua natura, garantisce una rapida immissione nel mondo del lavoro. Risulta poi provato per il tramite di certificato del Centro per l'Impiego che la figlia, alla data del 15.2.2024, era assunta con contratto a tempo determinato sino al 16.7.2024.
Secondo la giurisprudenza “lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 8892/2024, Cass. 40282/2021).
Gli elementi emersi in corso di giudizio sono pertanto sufficienti a dimostrare che la figlia sia nelle condizioni di provvedere autonomamente al proprio mantenimento e sarebbe spettato alla convenuta, che non si è costituita in giudizio, provare il contrario.
4. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti dal d.m.
147/2022 per le cause di valore indeterminato, tenuto conto della ridotta complessità della pagina 3 di 4 controversia ed esclusa la fase istruttoria, vengono poste a carico della convenuta secondo soccombenza, stante l'integrale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Cuneo n.
1097/2017 del 24.11.2017:
REVOCA, con decorrenza dall'introduzione del presente giudizio, il contributo al mantenimento, sia ordinario che straordinario, posto a carico del ricorrente in favore della figlia maggiorenne
, Persona_2
CONDANNA a rifondere a le spese di giudizio che si liquidano Controparte_1 Parte_1 in euro 2.906,00 (di cui 851,00 per fase di studio, 602,00 per fase introduttiva e 1.453,00 per fase decisionale), oltre esborsi, spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 06.01.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1307/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in forza di Parte_1 procura in atti, dall'Avvocato Chiara Siccardi, presso la quale ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
e
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
“Voglia la S.V. Ill.ma, contrariis rejectis, in accoglimento del presente ricorso per la modifica dei provvedimenti economici stabiliti nella citata sentenza di divorzio, in via principale previa audizione della figlia, accertare e dichiarare che la figlia , maggiorenne, è Per_1 economicamente indipendente e per l'effetto dichiarare cessato a partire dalla data di deposito pagina 1 di 4 del presente ricorso l'obbligo del Signor di corrispondere alla madre Signora Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia la somma di € 400,00 Controparte_1 mensili entro il giorno 5 del mese, oggi rivalutata annualmente secondo gli indici Istat di euro
469,76, oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N. e ludico sportive previamente concordate, con conseguente revoca integrale dell'assegno di mantenimento della figlia;
Per_1 in via subordinata previa audizione della figlia, ridurre il contributo al mantenimento ordinario della figlia Per_1 nella misura mensile di euro 100,00 (diconsi euro cento/00) mediante versamento diretto alla figlia e dichiarare cessato l'obbligo del Signor di corrispondere alla Signora Parte_1
il 50% delle spese straordinarie scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N. e Controparte_1 ludico sportive previamente concordate, con conseguente revoca parziale dell'assegno di mantenimento della figlia e versamento diretto alla medesima;
Per_1 in ogni caso con vittoria di anticipazioni e competenze professionali ex D.M. 147/2022 e ss.mm.ii.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 10.06.2024, ha chiesto la modifica delle condizioni di Parte_1 divorzio dalla moglie , stabilite con sentenza di questo Tribunale del 24.11.2017. Controparte_1
In particolare, il ricorrente ha domandato la revoca o, in subordine, la riduzione dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento della figlia maggiorenne , allegando che la stessa ha Per_1 terminato gli studi, ha svolto diverse attività lavorative e ha rifiutato ulteriori possibilità di occupazione.
Alla prima udienza, fissata in data 08.10.2024, il Giudice, rilevata la tardività della notifica, ne ha disposto la rinnovazione ed ha fissato nuova udienza di comparizione al 21.1.2025. Nel corso di tale udienza, è stata dichiarata la contumacia della convenuta. Il ricorrente è stato invece sentito e ha dichiarato che la figlia attualmente starebbe lavorando in un centro diurno con retribuzione mensile di circa 600,00/700,00 euro mensili. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato il ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c. 4 c.p.c. ed ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il Pubblico
Ministero è intervenuto in giudizio nulla opponendo.
2. Preliminarmente, il Collegio rileva che la controversia può essere decisa sulla base delle dichiarazioni del ricorrente e della documentazione in atti, non essendo stati dedotti ulteriori pagina 2 di 4 mezzi istruttori. Non si è proceduto all'ascolto della figlia maggiorenne, pur se richiesto dal padre, trattandosi di soggetto autonomamente legittimato ad intervenire nel presente giudizio.
3. La domanda di revoca dell'assegno è fondata e merita accoglimento.
Sebbene sia pacifico che l'obbligo di mantenimento dei figli non cessa automaticamente al raggiungimento della maggiore età, tale assunto deve essere bilanciato con il principio di autoresponsabilità. Infatti, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, “il figlio di maggiore età ha diritto al mantenimento dai genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente, ma senza esito, per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente nel ricercare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se dal caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. n. 22076/2022, Cass. 27904/2021). “La prova di spettanza dell'assegno diventa sempre più gravosa man mano che l'età del figlio aumenta, fino a diventare un “adulto”, dovendosi valutare, in ragione del principio di autoresponsabilità, caso per caso, se può ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa” (Cass. n. 26875/2023).
Applicando tali principi al caso di specie, va osservato che la figlia ha raggiunto la maggiore età da ben cinque anni, non risulta attualmente impegnata in un percorso di studi e ha conseguito il diploma in un istituto professionale che, per sua natura, garantisce una rapida immissione nel mondo del lavoro. Risulta poi provato per il tramite di certificato del Centro per l'Impiego che la figlia, alla data del 15.2.2024, era assunta con contratto a tempo determinato sino al 16.7.2024.
Secondo la giurisprudenza “lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 8892/2024, Cass. 40282/2021).
Gli elementi emersi in corso di giudizio sono pertanto sufficienti a dimostrare che la figlia sia nelle condizioni di provvedere autonomamente al proprio mantenimento e sarebbe spettato alla convenuta, che non si è costituita in giudizio, provare il contrario.
4. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti dal d.m.
147/2022 per le cause di valore indeterminato, tenuto conto della ridotta complessità della pagina 3 di 4 controversia ed esclusa la fase istruttoria, vengono poste a carico della convenuta secondo soccombenza, stante l'integrale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Cuneo n.
1097/2017 del 24.11.2017:
REVOCA, con decorrenza dall'introduzione del presente giudizio, il contributo al mantenimento, sia ordinario che straordinario, posto a carico del ricorrente in favore della figlia maggiorenne
, Persona_2
CONDANNA a rifondere a le spese di giudizio che si liquidano Controparte_1 Parte_1 in euro 2.906,00 (di cui 851,00 per fase di studio, 602,00 per fase introduttiva e 1.453,00 per fase decisionale), oltre esborsi, spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 06.01.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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