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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/05/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Sesta Civile in persona dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente rel. est. dott.ssa Maurizia Giusta Giudice dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 156-1/2025 R.G. avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale su istanza presentata da (cf , (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (cf ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(cf ) e (cf )
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
nei confronti della (cf ) in persona del legale rapp.te pro tempore, CP_1 P.IVA_1
con sede in Moncalieri (TO), via Pastrengo n.35, società operante nel settore del commercio all'ingrosso di tubi flessibili in gomma e plastica, pompe, valvole e lastre in gomma;
ascoltato il relatore in camera di consiglio;
rilevato: che il tentativo di notifica del ricorso a cura della Cancelleria non si è perfezionato perché CP_ l'indirizzo risultante da e da INI-PEC ( non è valido, conseguentemente Email_1
l'atto è stato inserito in data 31.3.2025 in Area web e la notifica s'è, quindi, perfezionata ex art. 40
CCII in data 3.4.2025 per l'udienza del 06.05.2025; che all'udienza del 06.05.2025 è comparso il procuratore della società ricorrente, che ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale, dando atto che i ricorrenti (tutti ex dipendenti della
) hanno crediti complessivi per € 148.709 risultanti da buste paga e TFR e che la società CP_1
è stata sfrattata dall'immobile dove aveva la sede (cfr.doc. 6 del ricorso). Inoltre, ha rappresentato che i rapporti di lavoro sono cessati e che il TFR è stato determinato da uno studio di commercialisti in € 130.000 (cfr. doc. 11 del ricorso). ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCI;
rilevato che lo stato di insolvenza della società debitrice si ricava da una pluralità di elementi sintomatici, rappresentati, nel caso concreto, dalle prove documentali prodotte a corredo del ricorso nonché dall'istruttoria procedimentale, da cui è emerso che:
- L'attività presso la sede legale risulta cessata a seguito dell'esecuzione dello sfratto (doc. 6) in data 14.11.2024 e tutti i rapporti di lavoro sono cessati di fatto, come risulta dal confronto tra le buste paga di ottobre (pienamente lavorato) e novembre 2024 (assenza di attività lavorativa) –
doc. 3-4;
- L'indirizzo digitale della società debitrice risultante da R.I. è inattivo e la società non ha eletto una nuova sede legale o operativa, visto che dalla visura storica in atti la sede sociale risulta sempre in Moncalieri Via Pastrengo n. 35 dove lo sfratto è stato eseguito;
- L'amministratore e legale rappresentante della ha ignorato la missiva ricevute dal legale CP_1
dei lavoratori ricorrenti (cfr. doc.8);
- La società debitrice ha un debito residuo, documentato nei confronti dei ricorrenti pari a oltre complessivi 148.000 euro (cfr. doc. 3 del ricorso), senza che risulti che la stessa è in grado di disporre di beni di pronta e facile liquidazione per soddisfare le pretese creditorie;
rilevato che dall'esame del bilancio 2023 risultano superate tutte le soglie di legge;
Rilevato, pertanto, che dall'istruttoria e dai documenti prodotti ed acquisiti risultano debiti superiori alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCI e che non sussistono i presupposti congiuntamente richiesti dall'art. 2 lett. d) per l'esonero dell'imprenditore commerciale da liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 49 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (cf ) in CP_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Moncalieri (TO), via Pastrengo n.35 nomina il dott. Enrico Astuni Giudice Delegato per la procedura;
nomina
Curatore il dott. che alla luce dell'organizzazione dello studio risulta Persona_1 allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
2 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 7.10.2025 alle ore 16.15 nell'aula 65 del Tribunale (ingresso 8, piano I), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore;
autorizza
3 la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co.4, CCI.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 08.05.2025
Il Presidente
(dott. Enrico Astuni)
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