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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/12/2025, n. 3878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3878 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3941/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito di ordinanza re- sa all'udienza cartolare del 31.10.2025 con la quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 01.12.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 01.12.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo appli- cabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa MA DE RE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa MA Capua Vetere - I Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa MA DE RE, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
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SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3941/2024 R.G., avente ad oggetto:appello avver- so sentenza del Giudice di pace - risarcimento danni derivante da lesione per- sonale; tra in persona del legale rapp.te p.t., (P.IVA Parte_1
), rapp.ta e difesa dall'avv. Lucia Piscitelli ed elett.te domiciliata in P.IVA_1
Caserta alla via Fulvio Renella n. 88, in virtù di procura in atti;
-Appellante-
e
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
, rapp.ti e difesi dall'avv. Nicola Nicolini (C.F. C.F._2
) ed elett.te domiciliati in Caserta alla via Neroni n.11, in C.F._3 virtù di procura in atti;
-Appellato- nonchè
; Controparte_3
-Appellata contumace-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e note relative all' udienza dell'1.12.25 trattata con modalità cartolare.
Per gli appellati costituiti: come da comparsa di costituzione e note relative all'udienza dell'1.12.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Gli attori, e in primo grado hanno agito per Controparte_1 CP_2 ottenere il risarcimento per le lesioni asseritamente subite il giorno 31 marzo
2019 alle ore 22 circa, allorquando mentre si trovavano in via Viviani, II traversa in Maddaloni, una Fiat Grande Punto Tg. DR669WH di proprietà di CP_3
, li investiva all'improvviso nell'effettuare una manovra in retromarcia,
[...] mentre stava per ripartire da una sosta.
Gli attori hanno dedotto che, a seguito dell'accaduto, venivano trasportati presso
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il P.S. di Maddaloni, a causa delle lesioni subite. Hanno sostenuto che il conducente dell'autovettura investitrice, assumendosi la responsabilità per l'accaduto, compilava il Modulo CAI.
La compagnia assicurativa della Grande Fiat Punto, ha Parte_1 proposto gravame avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace , con la quale il giudice di Pace nella persona del dott. Bruno Dursio accoglieva la domanda proposta, riconoscendo la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo di proprietà di . Controparte_3
L'appellante ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni “a)- Accogliere il presente gravame per le motivazioni tutte espresse in premessa e, in riforma del- la gravata sentenza, dichiarare la domanda promossa da e Controparte_4 [...]
infondata in fatto e diritto;
- condannare gli appellati e Parte_2 CP_1 Pt_2
alla restituzione di tutto quanto ricevuto in seguito alla sentenza di primo
[...] grado;
- vittoria di spese del doppio grado di giudizio. b)- In subordine, acco- gliere il presente gravame per le motivazioni tutte espresse in premessa e, in ra- gione del rinnovo delle operazioni peritali (ripetizione esami strumentali di tipo
RM), accogliere le domande promosse da e nei Controparte_4 CP_2 limiti del vero e giusto, in ragione (anche) di un acclarato concorso: per l'effetto, parametrare le spese legali di primo grado e il costo delle CTU medico-legali ef- fettuate in primo grado, condannare gli appellati alla restituzione della differen- za tra quanto già ricevuto e quanto a loro spettante in ragione del rinnovo delle operazioni peritali, condannare gli appellati al costo delle CTU medico legali espletate nel corso del presente grado;
- vittoria di spese del presente grado di giudizio.”
Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti i convenuti, i quali han- no concluso, chiedendo: “il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto”
Considerazioni preliminari Co In via preliminare va rilevata la contumacia del . Controparte_3
Deve poi darsi atto che sono stati osservati i termini di proposizione del gravame di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile.
Infine, la domanda proposta individua compiutamente, ai sensi dell'art. 342
c.p.c., le parti della sentenza impugnata e le circostanze da cui deriva la violazio- ne della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indicando al- tresì le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di
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primo grado.
Sul punto, è opportuno evidenziare che il giudizio di appello ha un effetto devolu- tivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanzia- le conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressa- mente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n.
20636/2006).
L'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclu- de al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressa- mente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicen- da nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibi- li di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sen- tenza n. 2973 del 10/02/2006).
I motivi di appello
I motivi di appello sono fondati e pertanto meritano accoglimento per le motiva- zioni in seguito indicate.
In primo luogo, va detto che alcun valore dirimente può assumere la costatazione amichevole allegata da parte appellata;
ciò si desume dal fatto che la stessa non è controfirmata da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro. Sul piano normati- vo, la questione è disciplinata dall'art. 143 co. 2 Codice Assicurazioni Private, il quale prevede che: “Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”.
Dunque, ne deriva che le firme dei conducenti sul modulo confermano la loro partecipazione alla compilazione e sono indispensabili per la validità del docu- mento. La presenza del testimone avrebbe dovuto essere indicata già in sede di
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compilazione del modulo di costatazione amichevole, al fine di consentire alla di- chiarazione un maggior valore probatorio. Infatti, va evidenziato che il modulo di costatazione amichevole di incidente è privo dell'indicazione dei testimoni, pur essendo stata escussa una teste nel corso del giudizio. Infatti, nel CAI individuato in atti, non è indicata la presenza di un testimone, né sono indicate le generalità dello stesso. A conferma di quanto evidenziato, nel riquadro destinato alla indica- zione dei testimoni non è riportato l'indicazione del nome dello stesso né le sue generalità. Secondo la giurisprudenza e la prassi assicurativa, il modulo di consta- tazione amichevole di incidente (CAI) ha valore di mero elemento di prova e può concorrere, insieme ad altri elementi alla ricostruzione della dinamica del sinistro.
Lo stesso, prevede una sezione specifica in cui è possibile indicare la presenza dei testimoni con l'invito a riportarne le generalità.
In merito, la Cassazione ha più volte chiarito che la mancata indicazione del te- stimone nel modulo CAI non esclude la possibilità di assumere la testimonianza nel corso del giudizio ma può incidere sull'apprezzamento della sua attendibilità.
La Corte ha sottolineato che la dichiarazione resa nel modulo di constatazione amichevole di incidente può essere ritenuta incompatibile con la dinamica del si- nistro sulla base di elementi come l'entità dei danni riportati dai veicoli, la situa- zione dei luoghi e la mancanza di danni al conducente antagonista. E dunque pa- cifico, che secondo la giurisprudenza il fatto che il testimone viene indicato solo successivamente al CAI può incidere sulla sua attendibilità ma non ne preclude automaticamente la utilizzabilità. Va poi, evidenziato che il CAI non è controfir- mato da entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro. Tale modulo, infatti, riporta alla sezione dedicata alla--“15 Firma dei conducenti” -- esclusivamente la firma di
, con esclusione dell'indicazione non solo della firma ma an- Persona_1 che delle generalità degli altri contraenti.
Ne deriva che le firme dei conducenti sul modulo confermano la loro partecipa- zione alla compilazione e sono indispensabili per la validità del documento. Non si può dunque attribuire alcuna efficacia al documento, né sotto il profilo confes- sorio né a quale elemento di conforto di altri elementi probatori.
Tra l'altro, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legitti- mità, la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amiche- vole del sinistro e resa dal (presunto) responsabile del danno proprietario del vei- colo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giu-
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dice in applicazione dell'articolo 2733, comma 3 c.c. (secondo la quale norma in caso di litisconsorzio necessario la confessione resa da alcuni soltanto dei liti- sconsorti è liberamente apprezzata dal giudice) (Cass. n. 12257/07 e Cass., S.U.,
n. 10311/06).
Per completezza va precisato che il presente caso riguarda un sinistro tra pedone e veicolo, fattispecie nella quale il modulo CID non risulta applicabile, stante l'impossibilità di utilizzarlo quando è coinvolto un pedone. Dunque, la giurispru- denza della Corte di cassazione non considera il modulo CID come strumento probatorio assoluto e vincolante. In particolare, la Corte di cassazione con l'ordinanza n.8451\2019 ha affermato che, in presenza di un'incompatibilità og- gettiva tra quanto descritto nel modulo e le risultanze processuali, il documento perde qualsiasi efficacia probatoria, e che il giudice non è tenuto a conformarsi al contenuto del CID ma deve valutarlo unitamente ad altri elementi probatori
(Cass. Ord. 27.03.2019 n.8541).
Orbene, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spettava all'attore provare i fatti a fondamento delle loro pretese.
Sul punto va richiamato il seguente orientamento giurisprudenziale “In punto di prova, va ribadito che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. incombe su chi agisce in giudi- zio l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda, e, nel caso che qui occupa, in primis il verificarsi del fatto storico così come narrato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, in capo al danneggiato sussiste conseguen- temente anche l'onere di provare la sussistenza di un nesso di causa tra il fatto che assume costitutivo del suo diritto ed il danno effettivamente subito, in quanto non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che in- combe all'attore di provare” (Cfr Corte Cass. n. 18392/2017).
Ciò posto, nel caso di specie, parte attrice non ha fornito alcuna prova dell'evento storico. Invero, alcuna autorità è intervenuta sul lungo del sinistro, nonostante si tratti di un investimento che coinvolge due pedoni contemporaneamente e che hanno riportato lesioni.
Infatti, non è stato redatto nessun verbale e non è stata fornita nessuna documen- tazione fotografica.
Appare poco credibile che, a seguito di un investimento che avrebbe provocato lesioni a due persone contemporaneamente, non siano state chiamate le ambulan- ze, nonostante il teste escusso affermi che il lamentava dolori al Controparte_1 lato destro del corpo mentre al lato sinistro. CP_2
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A ciò va aggiunto che la compagnia assicurativa ha rilevato la presenza di più si- nistri a carico di entrambe le parti (Cfr. documentazione in atti).
Tra l'altro, nonostante la presenza di plurimi sinistri rilevati dalla compagnia as- sicurativa, i danneggiati, in sede di C.T.U., hanno negato l'esistenza di ulteriori eventi infortunistici. Al riguardo così scrive il dott. “nega precedenti e/o Tes_1 successivi eventi di interesse medico legale ai fini della presente relazione”.
Si osservi inoltre, che pur essendo le persone investite residenti in [...]di Prin- cipe, gli stessi si siano recati a Salerno per effettuare esami diagnostici. La scelta di rivolgersi ad una clinica così distante per effettuare esami diagnostici contri- buisce ad incentivare ulteriormente le incongruenze del quadro probatorio. Dun- que, l'esame della documentazione prodotta in atti non consente di ritenere accer- tato che la causazione del sinistro sia da attribuirsi alla responsabilità esclusiva del conducente della vettura Fiat Grande Punto, cioè . Persona_1
Non risulta provato in maniera adeguata che il comportamento del veicolo coin- volto risulti contrario ai principi generali di prudenza e diligenza nella circolazio- ne stradale, né che il comportamento dei pedoni sia conformato ai criteri di pru- denza nella circolazione stradale. In definitiva, dagli allegati versati in atti non emerge alcun elemento idoneo a far ritenere sussistente, neppure in minima parte, una responsabilità esclusiva del signor conducente della vet- Persona_1 tura Fiat grande punto.
In definitiva, deve concludersi affermando che la fumosità e la contraddittorietà del quadro probatorio venuto a delinearsi, non consenta di ritenere provata in ma- niera adeguata la verificazione del sinistro oggetto di causa e la dinamica dello stesso.
La domanda di risarcimento va pertanto rigettata.
L'appello va dunque accolto con riforma integrale della sentenza emessa dal
Giudice di pace.
Le spese
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese pro- cessuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963). Va pertanto rifor- mata la sentenza di primo grado anche in relazione alle spese di lite. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in di-
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spositivo, tenendo conto delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata.
Le spese occorse per la CTU vanno poste in capo agli appellati, in virtù del prin- cipio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia di;
Controparte_3
• accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di risarcimento proposta da e nel primo CP_2 Controparte_1 grado del giudizio;
• pone le spese occorse per la CTU a carico di e;
CP_2 Controparte_1
• condanna gli appellati alla restituzione, in favore della compagnia di assicurazio- ne degli importi percepiti in virtù delle statuizioni contenute nella sentenza impu- gnata;
• condanna gli appellati al pagamento delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, in favore di , che liquida, per il primo grado, in Parte_1
€ 1.046,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e, per il secondo grado, in € 2.540,00 per compensi e in € 800,00 per spese, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge.
Santa MA Capua Vetere, 2.12.2025
Il Giudice
MA DE RE
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TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito di ordinanza re- sa all'udienza cartolare del 31.10.2025 con la quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 01.12.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 01.12.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo appli- cabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa MA DE RE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa MA Capua Vetere - I Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa MA DE RE, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
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SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3941/2024 R.G., avente ad oggetto:appello avver- so sentenza del Giudice di pace - risarcimento danni derivante da lesione per- sonale; tra in persona del legale rapp.te p.t., (P.IVA Parte_1
), rapp.ta e difesa dall'avv. Lucia Piscitelli ed elett.te domiciliata in P.IVA_1
Caserta alla via Fulvio Renella n. 88, in virtù di procura in atti;
-Appellante-
e
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
, rapp.ti e difesi dall'avv. Nicola Nicolini (C.F. C.F._2
) ed elett.te domiciliati in Caserta alla via Neroni n.11, in C.F._3 virtù di procura in atti;
-Appellato- nonchè
; Controparte_3
-Appellata contumace-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e note relative all' udienza dell'1.12.25 trattata con modalità cartolare.
Per gli appellati costituiti: come da comparsa di costituzione e note relative all'udienza dell'1.12.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Gli attori, e in primo grado hanno agito per Controparte_1 CP_2 ottenere il risarcimento per le lesioni asseritamente subite il giorno 31 marzo
2019 alle ore 22 circa, allorquando mentre si trovavano in via Viviani, II traversa in Maddaloni, una Fiat Grande Punto Tg. DR669WH di proprietà di CP_3
, li investiva all'improvviso nell'effettuare una manovra in retromarcia,
[...] mentre stava per ripartire da una sosta.
Gli attori hanno dedotto che, a seguito dell'accaduto, venivano trasportati presso
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il P.S. di Maddaloni, a causa delle lesioni subite. Hanno sostenuto che il conducente dell'autovettura investitrice, assumendosi la responsabilità per l'accaduto, compilava il Modulo CAI.
La compagnia assicurativa della Grande Fiat Punto, ha Parte_1 proposto gravame avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace , con la quale il giudice di Pace nella persona del dott. Bruno Dursio accoglieva la domanda proposta, riconoscendo la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo di proprietà di . Controparte_3
L'appellante ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni “a)- Accogliere il presente gravame per le motivazioni tutte espresse in premessa e, in riforma del- la gravata sentenza, dichiarare la domanda promossa da e Controparte_4 [...]
infondata in fatto e diritto;
- condannare gli appellati e Parte_2 CP_1 Pt_2
alla restituzione di tutto quanto ricevuto in seguito alla sentenza di primo
[...] grado;
- vittoria di spese del doppio grado di giudizio. b)- In subordine, acco- gliere il presente gravame per le motivazioni tutte espresse in premessa e, in ra- gione del rinnovo delle operazioni peritali (ripetizione esami strumentali di tipo
RM), accogliere le domande promosse da e nei Controparte_4 CP_2 limiti del vero e giusto, in ragione (anche) di un acclarato concorso: per l'effetto, parametrare le spese legali di primo grado e il costo delle CTU medico-legali ef- fettuate in primo grado, condannare gli appellati alla restituzione della differen- za tra quanto già ricevuto e quanto a loro spettante in ragione del rinnovo delle operazioni peritali, condannare gli appellati al costo delle CTU medico legali espletate nel corso del presente grado;
- vittoria di spese del presente grado di giudizio.”
Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti i convenuti, i quali han- no concluso, chiedendo: “il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto”
Considerazioni preliminari Co In via preliminare va rilevata la contumacia del . Controparte_3
Deve poi darsi atto che sono stati osservati i termini di proposizione del gravame di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile.
Infine, la domanda proposta individua compiutamente, ai sensi dell'art. 342
c.p.c., le parti della sentenza impugnata e le circostanze da cui deriva la violazio- ne della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indicando al- tresì le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di
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primo grado.
Sul punto, è opportuno evidenziare che il giudizio di appello ha un effetto devolu- tivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanzia- le conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressa- mente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n.
20636/2006).
L'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclu- de al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressa- mente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicen- da nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibi- li di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sen- tenza n. 2973 del 10/02/2006).
I motivi di appello
I motivi di appello sono fondati e pertanto meritano accoglimento per le motiva- zioni in seguito indicate.
In primo luogo, va detto che alcun valore dirimente può assumere la costatazione amichevole allegata da parte appellata;
ciò si desume dal fatto che la stessa non è controfirmata da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro. Sul piano normati- vo, la questione è disciplinata dall'art. 143 co. 2 Codice Assicurazioni Private, il quale prevede che: “Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”.
Dunque, ne deriva che le firme dei conducenti sul modulo confermano la loro partecipazione alla compilazione e sono indispensabili per la validità del docu- mento. La presenza del testimone avrebbe dovuto essere indicata già in sede di
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compilazione del modulo di costatazione amichevole, al fine di consentire alla di- chiarazione un maggior valore probatorio. Infatti, va evidenziato che il modulo di costatazione amichevole di incidente è privo dell'indicazione dei testimoni, pur essendo stata escussa una teste nel corso del giudizio. Infatti, nel CAI individuato in atti, non è indicata la presenza di un testimone, né sono indicate le generalità dello stesso. A conferma di quanto evidenziato, nel riquadro destinato alla indica- zione dei testimoni non è riportato l'indicazione del nome dello stesso né le sue generalità. Secondo la giurisprudenza e la prassi assicurativa, il modulo di consta- tazione amichevole di incidente (CAI) ha valore di mero elemento di prova e può concorrere, insieme ad altri elementi alla ricostruzione della dinamica del sinistro.
Lo stesso, prevede una sezione specifica in cui è possibile indicare la presenza dei testimoni con l'invito a riportarne le generalità.
In merito, la Cassazione ha più volte chiarito che la mancata indicazione del te- stimone nel modulo CAI non esclude la possibilità di assumere la testimonianza nel corso del giudizio ma può incidere sull'apprezzamento della sua attendibilità.
La Corte ha sottolineato che la dichiarazione resa nel modulo di constatazione amichevole di incidente può essere ritenuta incompatibile con la dinamica del si- nistro sulla base di elementi come l'entità dei danni riportati dai veicoli, la situa- zione dei luoghi e la mancanza di danni al conducente antagonista. E dunque pa- cifico, che secondo la giurisprudenza il fatto che il testimone viene indicato solo successivamente al CAI può incidere sulla sua attendibilità ma non ne preclude automaticamente la utilizzabilità. Va poi, evidenziato che il CAI non è controfir- mato da entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro. Tale modulo, infatti, riporta alla sezione dedicata alla--“15 Firma dei conducenti” -- esclusivamente la firma di
, con esclusione dell'indicazione non solo della firma ma an- Persona_1 che delle generalità degli altri contraenti.
Ne deriva che le firme dei conducenti sul modulo confermano la loro partecipa- zione alla compilazione e sono indispensabili per la validità del documento. Non si può dunque attribuire alcuna efficacia al documento, né sotto il profilo confes- sorio né a quale elemento di conforto di altri elementi probatori.
Tra l'altro, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legitti- mità, la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amiche- vole del sinistro e resa dal (presunto) responsabile del danno proprietario del vei- colo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giu-
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dice in applicazione dell'articolo 2733, comma 3 c.c. (secondo la quale norma in caso di litisconsorzio necessario la confessione resa da alcuni soltanto dei liti- sconsorti è liberamente apprezzata dal giudice) (Cass. n. 12257/07 e Cass., S.U.,
n. 10311/06).
Per completezza va precisato che il presente caso riguarda un sinistro tra pedone e veicolo, fattispecie nella quale il modulo CID non risulta applicabile, stante l'impossibilità di utilizzarlo quando è coinvolto un pedone. Dunque, la giurispru- denza della Corte di cassazione non considera il modulo CID come strumento probatorio assoluto e vincolante. In particolare, la Corte di cassazione con l'ordinanza n.8451\2019 ha affermato che, in presenza di un'incompatibilità og- gettiva tra quanto descritto nel modulo e le risultanze processuali, il documento perde qualsiasi efficacia probatoria, e che il giudice non è tenuto a conformarsi al contenuto del CID ma deve valutarlo unitamente ad altri elementi probatori
(Cass. Ord. 27.03.2019 n.8541).
Orbene, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spettava all'attore provare i fatti a fondamento delle loro pretese.
Sul punto va richiamato il seguente orientamento giurisprudenziale “In punto di prova, va ribadito che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. incombe su chi agisce in giudi- zio l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda, e, nel caso che qui occupa, in primis il verificarsi del fatto storico così come narrato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, in capo al danneggiato sussiste conseguen- temente anche l'onere di provare la sussistenza di un nesso di causa tra il fatto che assume costitutivo del suo diritto ed il danno effettivamente subito, in quanto non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che in- combe all'attore di provare” (Cfr Corte Cass. n. 18392/2017).
Ciò posto, nel caso di specie, parte attrice non ha fornito alcuna prova dell'evento storico. Invero, alcuna autorità è intervenuta sul lungo del sinistro, nonostante si tratti di un investimento che coinvolge due pedoni contemporaneamente e che hanno riportato lesioni.
Infatti, non è stato redatto nessun verbale e non è stata fornita nessuna documen- tazione fotografica.
Appare poco credibile che, a seguito di un investimento che avrebbe provocato lesioni a due persone contemporaneamente, non siano state chiamate le ambulan- ze, nonostante il teste escusso affermi che il lamentava dolori al Controparte_1 lato destro del corpo mentre al lato sinistro. CP_2
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A ciò va aggiunto che la compagnia assicurativa ha rilevato la presenza di più si- nistri a carico di entrambe le parti (Cfr. documentazione in atti).
Tra l'altro, nonostante la presenza di plurimi sinistri rilevati dalla compagnia as- sicurativa, i danneggiati, in sede di C.T.U., hanno negato l'esistenza di ulteriori eventi infortunistici. Al riguardo così scrive il dott. “nega precedenti e/o Tes_1 successivi eventi di interesse medico legale ai fini della presente relazione”.
Si osservi inoltre, che pur essendo le persone investite residenti in [...]di Prin- cipe, gli stessi si siano recati a Salerno per effettuare esami diagnostici. La scelta di rivolgersi ad una clinica così distante per effettuare esami diagnostici contri- buisce ad incentivare ulteriormente le incongruenze del quadro probatorio. Dun- que, l'esame della documentazione prodotta in atti non consente di ritenere accer- tato che la causazione del sinistro sia da attribuirsi alla responsabilità esclusiva del conducente della vettura Fiat Grande Punto, cioè . Persona_1
Non risulta provato in maniera adeguata che il comportamento del veicolo coin- volto risulti contrario ai principi generali di prudenza e diligenza nella circolazio- ne stradale, né che il comportamento dei pedoni sia conformato ai criteri di pru- denza nella circolazione stradale. In definitiva, dagli allegati versati in atti non emerge alcun elemento idoneo a far ritenere sussistente, neppure in minima parte, una responsabilità esclusiva del signor conducente della vet- Persona_1 tura Fiat grande punto.
In definitiva, deve concludersi affermando che la fumosità e la contraddittorietà del quadro probatorio venuto a delinearsi, non consenta di ritenere provata in ma- niera adeguata la verificazione del sinistro oggetto di causa e la dinamica dello stesso.
La domanda di risarcimento va pertanto rigettata.
L'appello va dunque accolto con riforma integrale della sentenza emessa dal
Giudice di pace.
Le spese
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese pro- cessuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963). Va pertanto rifor- mata la sentenza di primo grado anche in relazione alle spese di lite. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in di-
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spositivo, tenendo conto delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata.
Le spese occorse per la CTU vanno poste in capo agli appellati, in virtù del prin- cipio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia di;
Controparte_3
• accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di risarcimento proposta da e nel primo CP_2 Controparte_1 grado del giudizio;
• pone le spese occorse per la CTU a carico di e;
CP_2 Controparte_1
• condanna gli appellati alla restituzione, in favore della compagnia di assicurazio- ne degli importi percepiti in virtù delle statuizioni contenute nella sentenza impu- gnata;
• condanna gli appellati al pagamento delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, in favore di , che liquida, per il primo grado, in Parte_1
€ 1.046,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e, per il secondo grado, in € 2.540,00 per compensi e in € 800,00 per spese, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge.
Santa MA Capua Vetere, 2.12.2025
Il Giudice
MA DE RE
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