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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/09/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nella persona del Giudice monocratico Giacoma Fanizza, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2570/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto lesione personale, e vertente tra
C.F: , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Frazzano Lucia e Antonetti Annarita.
-Attore- contro
P.IVA: , in persona del suo legale rapp.te p.t, quale CP_1 P.IVA_1
Impresa Designata, in nome e per conto della CONSAP, alla gestione autonoma del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Renzulli Matteo.
-Convenuta-
Conclusioni
Le parti concludevano come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, riportandosi alle domande spiegate nei propri scritti difensivi.
* * *
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 18 giugno
2009, n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009), ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
1 Con atto di citazione, notificato il 05.04.2018, evocava in giudizio, innanzi Parte_2
all'intestato Tribunale, l' quale impresa designata per la gestione dei sinistri a CP_1 carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 19 gennaio
2014, alle ore 3:30 circa, sulla S.P. 73, nel tratto compreso tra Foggia e Manfredonia.
In particolare - esponeva che, mentre percorreva la predetta arteria a bordo della propria autovettura Ford Focus SW (tg. BK829MG) “…accompagnato dal Sig. e al Persona_1 seguito di altre autovetture degli amici di caccia (…) giunti all'altezza del km 25,00…”, era stato improvvisamente sorpreso da un veicolo non identificato, proveniente in senso contrario, che procedeva a velocità elevata e con andamento a zig-zag, invadendo la sua corsia di marcia e costringendolo ad una brusca sterzata per evitare un impatto frontale. Tale manovra determinava la perdita di controllo del mezzo, che finiva fuori dalla sede stradale ribaltandosi più volte, con conseguenti gravi lesioni personali. Chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta al pagamento di una somma pari ad € 253.193,61.
Costituita ritualmente in giudizio, l' contestava integralmente la domanda CP_1
attorea. In particolare, sosteneva che non fosse stata fornita alcuna prova dell'esistenza e della responsabilità di un veicolo sconosciuto. A suo dire, il sinistro sarebbe stato causato esclusivamente da una condotta imprudente dell'attore, che sarebbe uscito autonomamente di strada.
Concessi i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo delle prove orali ammesse e mediante la C.T.U. medico-legale.
Precisate le conclusioni, alla udienza del 12.12.2024, il giudizio veniva riservato in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
La domanda attorea è fondata e dev'essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto - va premesso che, il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 283 e 287 del Codice delle Assicurazioni Private, il F.G.V.S. - per il tramite della relativa Compagna di Assicurazione designata - è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cass. n. 10609/2001).
2 L'intervento del F.G.V.S, poi, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno, imponendo però un ulteriore onere probatorio in capo all'attore.
Invero, colui che agisce, sul presupposto di essere stato danneggiato da un veicolo rimasto non identificato, è tenuto a provare sia l'imputabilità del sinistro in capo al veicolo rimasto sconosciuto, sia il nesso eziologico tra i danni lamentati e l'evento dannoso, fermo restando il fatto che rimane a suo carico l'onere di provare che nessuna negligenza od imprudenza sia imputabile alla sua condotta di guida, al fine di superare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c.
Ne consegue che lo stesso deve non solo provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (ex multis: Cass. n. 8086/1995;
Cass. n. 10484/2001; Cass. n. 12304/2005).
E ciò in quanto il sistema risarcitorio posto a carico del F.G.V.S. non vale a rimpiazzare, ma solo a completare gli strumenti di tutela esperibili dai danneggiati da sinistro stradale per il ristoro del pregiudizio subito, non consentendo una surrogazione incondizionata del Fondo nella posizione del responsabile né, per l'effetto, uno "scaricamento" sulla Compagnia designata dal Fondo di oneri riparatori che avrebbero potuto essere facilmente pretesi nei confronti di chi sarebbe stato individuabile mediante ordinaria accortezza.
Perciò, potrà essere qualificato come "veicolo non identificato", tale da giustificare una domanda ex art. 19 lett. b) L. n. 990 del 1969, solo quello rimasto ignoto nonostante che la vittima abbia tenuto una condotta di usuale ed esigibile diligenza nel corso dell'intera vicenda.
Nel caso di specie, a seguito della denuncia, datata 26.03.2014, il procedimento penale a carico di ignoti per il reato di cui all'art. 590 c.p. (R.G. n. 13067/2014) si è concluso con decreto di archiviazione.
A tal proposito, deve osservarsi che “…in caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 19, nei confronti dell'impresa designata dal F.G.V.S.; allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, di per sé, a dimostrare che il
3 sinistro sia senz'altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro…" (Cass. n.11656/2022).
Orbene, il complesso delle risultanze istruttorie corrobora l'impianto narrativo di cui all'atto di citazione e consente di ritenere integralmente provati tutti i presupposti per l'azione risarcitoria nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e, per esso, dell'impresa assicurativa designata.
I testi escussi in corso di causa - La e , hanno Testimone_1 Testimone_2 dichiarato di avere incrociato, nello stesso giorno e tratto di strada, un veicolo scuro che procedeva con andatura pericolosa, tanto da costringerli ad accostare sulla destra. Pur non avendo assistito al ribaltamento dell'auto del , le loro deposizioni offrono un Pt_2
contributo indiziario rilevante circa l'effettiva presenza del veicolo pirata (udienza del Tes_ 24.10.2019 - La : “…confermo che dopo aver sorpassato la predetta station Tes_1
wagon, continuando la marcia verso la meta di caccia, dopo qualche centinaio di metri, incrociamo una vettura di colore scuro che proveniva dall'opposto senso di marcia (andava verso Foggia) e procedeva a zig-zag. Non so dire a che velocità tale mezzo viaggiasse ma a mio avviso correva…”); :“…io nell'occasione mi trovavo a bordo Testimone_2 del veicolo NA AN (Se ben ricordo) che era condotto da Parte_3
(…) confermo che io e il , dopo aver sorpassato la vettura station wagon di colore Pt_3 grigio, continuando la marcia verso la meta di caccia, dopo qualche centinaio di metri incrociavamo una vettura di colore scuro che proveniva dall'opposto senso di marcia e procedeva a zig-zag, cosa che rilevavo anche dal movimento dei fari. A mio avviso non andava piano. Preciso che l'auto del andando verso destra finì con una ruota nella Pt_3
cunetta e poi riprese la carreggiata al fine di evitare un impatto frontale …”).
La compagnia convenuta ha contestato la loro attendibilità, evidenziando che non erano stati indicati nella denuncia-querela e che non si trovavano sul posto al momento dell'incidente.
Al riguardo, mette conto precisare che la prova testimoniale può concorrere al convincimento del giudicante anche quando non vi sia percezione diretta del momento dell'impatto, purché i fatti narrati siano idonei a ricostruire il contesto e risultino coerenti con gli altri elementi di prova.
Nel caso concreto, le deposizioni appaiono logiche, convergenti e compatibili con la versione attorea e con gli accertamenti della Polizia Stradale di San Severo.
4 Difatti, il verbale redatto dagli agenti intervenuti, pur non rilevando tracce fisiche del veicolo ignoto (“…purtroppo non è stato possibile risalire al modello, colore e targa del veicolo il cui conducente, ha verosimilmente causato quanto descritto in narrativa. Vi sono indagini in corso che al momento hanno avuto esito negativo, attesa la mancata collisione tra i veicoli coinvolti, che non ha lasciato alcuna traccia o elemento probatorio sul luogo del sinistro…”), ha escluso ipotesi alternative quali colpo di sonno o stato di alterazione dell'attore, confermando la plausibilità della versione resa dal (“…il giorno Pt_2
19.01.2014, alle ore 3:30 circa, alla guida della sua autovettura Ford Parte_2
Focus SW, targata BK829MG, con a bordo , percorreva la SP 73 con Persona_1 direzione di marcia Foggia-Manfredonia a velocità regolare.
Giunto all'altezza del chilometro 25 circa, verosimilmente, a causa dell'improvvisa manovra di sbandamento verso sinistra, avuta da una vettura rimasta sconosciuta e proveniente dal senso opposto, il al fine di evitare la collisione frontale poneva in Pt_2 essere una manovra evasione verso destra, e dopo aver percorso con le ruote destra il ciglio erboso, perdeva il controllo del veicolo condotto fuoriuscendo dalla sede stradale per circa 15 metri, e dopo aver urtato un albero di ulivo si impuntava nel terreno adiacente con la parte anteriore della vettura e si ribaltava sul tettuccio.
A seguito del sinistro, i due occupanti la vettura Ford Focus, rimanevano feriti e dopo essere stati soccorsi da ambulanze del 118, venivano trasportati presso il Pronto Soccorso degli O.O.R.R. di Foggia ove venivano ricoverati, in prognosi riservata.
Giova precisare che le due persone coinvolte nel sinistro, sono due appassionati di caccia, muniti dei relativi fucili che sono stati recuperati e custoditi presso i nostri uffici in attesa di riconsegnarli, e che essendo gli stessi, appena partiti da Foggia, è da escludersi un eventuale colpo di sonno. Gli occupanti della Ford Focus, una volta contattati dai verbalizzanti presso il nosocomio di Foggia, non mostravano alcuna sintomatologia correlata all'abuso di alcol, sostanze stupefacenti o psicotrope.
Tale impressione, veniva confermata dalle analisi ematiche svolte dai sanitari operanti.
La dinamica del sinistro, in assenza di testimoni diretti è, sulla scorta delle dichiarazioni spontanee del conducente plausibile con quanto accertato dai Parte_2
verbalizzanti…”).
5 Com'è noto - il rapporto redatto dagli agenti intervenuti fa piena prova fino a querela di falso per i fatti direttamente percepiti dagli agenti e costituisce, per il resto, un rilevante elemento indiziario che, congiunto alle altre risultanze, concorre alla ricostruzione della dinamica.
In detto contesto, non sono emersi elementi probatori idonei a configurare una condotta colposa in capo al che possa integrare un concorso causale nella produzione Pt_2 dell'evento.
Ne discende che, sulla scorta di quanto sopra rappresentato in fatto ed in diritto, dell'incidente per cui è lite deve dichiararsi unico responsabile il conducente del veicolo, rimasto non identificato.
Definita, quindi, la questione dell'an della responsabilità, occorre passare a determinare il quantum dell'importo dovuto quale ristoro delle lesioni subite dal Parte_2
Le lesioni patite dall'attore sono descritte nella consulenza medico-legale, redatta dal
Dott.ssa che ha ritenuto il quadro clinico compatibile con la dinamica Persona_2 del sinistro (“…ricorre inequivocabile evidenza documentale che il 19 gennaio 2014 il sig riportò un politrauma a seguito di incidente stradale ed in particolare: Parte_2 trauma cranico , trauma toracico chiuso con microdistacco osseo all'estremo anteriore della 9° costa, trauma lombo-sacrale con frattura del soma di L3 con marcato avvallamento della limitante somatica superiore con tenue addensamento della struttura ossea spongiosa sottostante ed interessamento del muro anteriore trattato con intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale L2-L4 con viti peduncolari e barre paravertebrali.
Tale complessivo lesivo si attiene in rapporto causale diretto ed esclusivo con l'evento traumatico documentato in atti e riferitoci in anamnesi in quanto risultano soddisfatti:
il CRITERIO CRONOLOGICO e cioè l'intervallo di tempo intercorso tra l'insulto traumatico e la comparsa delle lesioni diagnosticate nelle immediatezze ed in apposita struttura nosocomiale;
il CRITERIO DI ADEGUATEZZA QUALI-QUANTITATIVA dovendosi ritenere che
l'erogazione energetica nella dinamica del sinistro sia stata ampiamente sufficiente a produrre le suddette lesioni (uscita fuori strada con ribaltamento del mezzo per evitare
l'impatto con altro veicolo…”), tenuto conto anche dell'uso dei presidi di sicurezza (“…si evidenzia come le documentate lesioni siano a parere della scrivente compatibili con il
6 corretto uso della cintura di sicurezza in quanto, trattandosi nello specifico di un ribaltamento di un autoveicolo , se il conducente non avesse utilizzato tale presidio di sicurezza ovvero non fosse stato adeguatamente trattenuto all'interno dell'abitacolo dal mezzo di contenzione , sia durante la fase di ribaltamento che durante la successiva fase di impatto al suolo del veicolo, avrebbe continuato a muoversi per inerzia e sarebbe stato proiettato contro il volante, il cruscotto e/o il parabrezza procurandosi lesioni ancor più gravi di quelle verificatesi oppure sarebbe stato sbalzato e catapultato fuori dal mezzo . Si precisa, inoltre, che non sempre l'utilizzo della cintura di sicurezza impedisce la genesi di lesioni traumatiche anche in considerazione di possibili variabili come la rottura o allentamento della cintura di sicurezza a causa delle sollecitazioni subite dal veicolo e degli abnormi movimenti impressi al corpo dell'occupante che vi si trova rinchiuso, come anche
l'eventuale inadeguato assetto posturale del conducente al momento dell'incidente...”).
Quanto alla valutazione della inabilità temporanea, il nominato consulente ha indicato:
“…sulla scorta delle certificazioni mediche in atti ed in riferimento ai tempi medi di guarigione per analoghe lesioni, potrà riconoscersi essere stata operante una ITT di 44 giorni, una ITT al 75% di 30 gg, una ITP al 50% di 30 gg ed una ITM al 25% di ulteriori 30 gg…”.
La Dott.ssa ha concluso, infine, rappresentando che: “…relativamente Persona_2 ai postumi permanenti, gli esiti disfunzionali e disestetici allo stato obiettivabili sono da valutarsi complessivamente nella misura del 20% in termini di danno biologico...”.
Ciò chiarito, quanto alle tipologie di danni subiti, va rilevato che, poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, risulta corretto l'operato del Giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma onnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici (Cass. sent. n.
24864/2010).
7 In particolare, il danno biologico deve essere inteso come temporanea o definitiva compromissione della complessiva integrità psicofisica dell'individuo, suscettibile di esser positivamente accertata sotto il profilo medico-legale, dalla quale sia derivato un peggioramento concreto dell'esistenza del soggetto leso e trova la sua fonte di tutela nello stesso art. 2059 c.c..
Orbene, applicando le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (per come da ultimo aggiornate), che costituiscono un giusto parametro per la valutazione equitativa del danno biologico, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (50 anni) il danno risarcibile per la lesione del diritto alla salute strettamente inteso (cd. danno biologico) è pari ad € 57.527,00 (pari al 20%) mentre il danno conseguente alla invalidità temporanea è pari ad € 10.235,00, per un importo complessivo di € 67.762,00.
Contrariamente a quanto sostenuto e richiesto da parte attrice (“…PERSONALIZZAZIONE
DEL DANNO 29% € 18.900,17; ULTERIORE AUMENTO (EX DANNO MORALE) €
21.724,33; (…) ulteriore aumento ex morale € 3.574,83) la somma de qua non va aumentata/personalizzata, non emergendo elementi idonei per ritenere che sussistano profili di danno non risarciti con il predetto importo.
Parimenti, le spese mediche richieste dall'attore per complessivi € 527,91 non possono essere riconosciute. Esse, infatti, oltre a non essere state oggetto di alcuna valutazione di congruità da parte del CTU, non risultano adeguatamente documentate in atti. Pertanto, non possono entrare nella liquidazione complessiva.
La somma appena liquidata, costituendo debito di valore, va, poi, maggiorata del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio.
La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, sent. 17 febbraio
1995 n.1712), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito (19.01.2014) per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei
8 medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale.
Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
Restano assorbite le domande accessorie, e le eccezioni sulle quali non ci si sofferma essendo la causa decisa sulla questione di merito principale ed in virtù del noto principio della c.d. ragione più liquida, che consente al Giudice di trattare la questione assorbente laddove sia risolutiva per la decisione, tralasciando le altre, nel rispetto del principio di economia processuale (ex multis: Cass., Sez. Un, 12/12/2014; Cass., Sez. Un.,18.12.2008, n. 29523).
In ordine alle spese di lite, stante l'accoglimento della domanda attorea per un importo ridotto rispetto alla pretesa iniziale (€ 253.193,61) può disporsi la compensazione di un terzo delle spese, che, nei residui due terzi, seguono la soccombenza della Compagnia convenuta e sono liquidate - nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014 (scaglione di valore compreso tra € 52.001,00
e € 260.000,00), tenuto conto del criterio del decisum.
Le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente (Cass. n. 28094/2009; Cass. n. 23522/2014; Cass. n. 23133/2015), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della Compagnia convenuta, quale parte soccombente, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, con il conseguente diritto dell'attore di ripetere dalla stessa le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da .F: , contro Parte_1 C.F._1 CP_1
P.IVA: in persona del suo legale rapp.te p.t, quale Impresa Designata, in P.IVA_1
nome e per conto della CONSAP, alla gestione autonoma del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, reietta ogni contraria istanza, così decide:
− ACCOGLIE la domanda attorea per le ragioni esposte nella parte motiva e, per l'effetto,
9 − ND l' in persona del suo legale rapp.te p.t, quale Impresa CP_1
Designata, in nome e per conto della CONSAP, alla gestione autonoma del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada - al pagamento, in favore di Parte_2
della somma complessiva di € 67.762,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come da motivazione;
− ND, l' in persona del suo legale rapp.te p.t, quale Impresa CP_1
Designata, in nome e per conto della CONSAP, alla gestione autonoma del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada - al pagamento, in favore dei procuratori costituititi di parte attrice, dichiaratisi antistatari, delle spese processuali - già compensate di 1/3 - liquidate in complessivi € 9.402,00 oltre spese borsuali sostenute, oltre spese gen. (15%),
IVA e CPA come per legge;
− le spese di c.t.u. medico-legale, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della Compagnia convenuta, quale parte soccombente, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, con il conseguente diritto dell'attore di ripetere dalla stessa le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione.
Così deciso in Foggia (data dep.tel.)
Il Giudice
Giacoma Fanizza
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