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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/10/2025, n. 1828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1828 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 609/2023
REPYBBLICA LIN
REPUBBLICA LINA
IN ME DEL POPOLO LINO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
PresidenteDott.ssa Carla Santese
Consigliere Estensore Dott.ssa Giulia Conte
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 609/2023 promossa da:
(c.f. C.F. 1 ), in proprio e quale proc. spec. di [...] Parte 1
giusta procura speciale del 16.07.2015 legalizzata dal Consolato Generale Pt 2
della Repubblica Cinese in Firenze come in atti, a sua volta in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona 1 - nonché nella qualità di procuratore speciale degli altri familiari ed eredi del de cuius Per 2 e,
Parte 3 (padre), Parte 4 (madre) e Parte 5 segnatamente, di legalizzato (fratello), giusta delega del 29.06.2015 a rogito Notaio Persona 3 dall'Ambasciata d'Italia a Pechino come in atti, con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE
TI TI, elettivamente domiciliati come da procura in atti
APPELLANTI
contro
Controparte 1
(c.f. P.IVA 1
,con il patrocinio[...]
dell'avv. MARCO DI BENEDETTO, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE e contro
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, così provvedere: accogliere, per i motivi tutti dedotti ed analiticamente argomentati in narrativa, il presente appello e quindi riformare totalmente la sentenza n. 50/2023 pubbl. il pubbl. il 17/01/2023, all'esito della causa iscritta a RG n. 666/2017, promossa dinanzi al Tribunale Civile di Prato, nella persona del Giudice Dott.ssa Francesca
Vanni e per effetto della superiore riforma, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
In via principale e pregiudiziale - accertare e dichiarare la piena validità e
•
conformità dal punto di vista formale alla vigente normativa in materia di legalizzazione dell'atto estero da far valere nello Stato italiano del doc. sub 2 formato all'estero dall'ufficio notarile della città di GS della provincia di
Hebei e legalizzato dall'Ambasciata d'Italia a Pechino (v. doc. 2) così come la piena validità del detto documento ai fini del raggiungimento dello scopo per cui è stato conferito sia dal punto di vista squisitamente formale che da quello sostanziale;
in subordine, chiede che Codesta Corte Voglia concedere all'appellante il termine previsto e sancito dall'art. 182, comma 2° c.p.c. al fine di consentire la sanabilità con efficacia retroattiva della procura di cui al doc. sub 2 con cui i genitori ed il fratello del de cuius Parte 5 hanno conferito a [...]
Pt 1 il potere di rappresentarli e difenderli come meglio esposto in narrativa;
ancora In via principale e pregiudiziale - accertare e dichiarare che il Giudice di
•
primo grado per la prima volta in sentenza ha rilevato ex officio il difetto della prodotta procura di cui al doc. sub 1 con riguardo al potere del costituito procuratore speciale Sig. Parte 1 di agire anche nell'interesse del figlio
Parte 2(allora) minore della Sig.ra (moglie), Persona 1 , nato in [...] il figlio divenuto maggiorenne Persona 4 per il rilascio della procura alle liti in favore del Sig. Parte 1
Nel merito per effetto della superiore riforma, disattesa e respinta ogni contraria
•
istanza, eccezione e difesa, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del
Sig. nella causazione del sinistro di cui in narrativa che ha Controparte_3 cagionato la morte a distanza di circa ventiquattro ore di agonia dalla sua verificazione del Sig. Per 2 e, per l'effetto, 2) condannare i convenuti Sig.
CP_3 e la Controparte_4 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 144 e ss. D. Lgs. n. 209/2005, al risarcimento del danno morale da perdita del rapporto parentale aggiornato alle
Tabelle del Tribunale di Roma subito dai superstiti per la prematura morte del proprio congiunto, complessivamente pari ad Euro 1.400.000,00, così suddivisi €
323.621,10 in favore del figlio, € 323.621,10 in favore della moglie, € 245.167,50 in favore di ciascun genitore ed € € 127.487,10 in favore di ciascun fratello, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al dì dell'effettivo soddisfo;
condannare i convenuti Sig. CP 3 e la Controparte_4 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 144 e ss. D. Lgs. n. 209/2005, al risarcimento del danno patrimoniale subito dai superstiti complessivamente pari ad Euro 6.750,00 a titolo di spesa sostenuta dal
Sig. Parte 1 per il trasporto della salma, il funerale e la tumulazione del proprio fratello, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al dì dell'effettivo soddisfo;
4) con vittoria di spese, competenze ed onorari sia del primo grado di giudizio nel suo intero ammontare che di questo secondo grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore legale che si dichiara antistatario ed altresì con vittoria di spese di consulenza tecnica sia cinematica che medico legale."
CP Per
"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, anche in riforma della impugnata pronuncia, secondo l'ordine delle rassegnate conclusioni,
In via preliminare:
Dichiarare l'inammissibilità del proposto appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per difetto dei requisiti di legge previsti dalla citata norma;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Dichiarare l'inammissibilità del proposto appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. a fronte della manifesta infondatezza dell'appello; con vittoria di spese e competenze di lite. Rigettarsi l'istanza ex art. 182, II co., c.p.c. in quanto inammissibile (poiché oggetto di giudicato), infondata e tardiva.
Nel merito in via principale: Rigettarsi l'appello principale;
con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
Nel merito in via incidentale: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 50/2023 pubblicata il
17.01.2023, nel procedimento n. RG 666/2017, resa dal Tribunale di Prato, in data
17.01.2023 dal Giudice Dott.ssa Francesca Vanni e non notificata, ogni avversa domanda ed eccezione reietta, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure, nei limiti che qui si riportano:
in via principale preliminarmente: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli appellanti e l'infondatezza delle rispettive domande per mancanza di prova in ordine alla sussistenza di rapporto parentale con il defunto (unicamente allegato con atto di citazione ma mai provato).
- In via principale nel merito: accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità in capo al conducente del veicolo CP 3 nella causazione del sinistro in oggetto e per l'effetto condannare gli appellanti alla restituzione di quanto ottenuto in forza della sentenza di primo grado, con interessi ex art. 1284 c.c, IV C.;
-· nel merito in via subordinata: nel caso di mancato accoglimento dei motivi sub 1 e 2
(anche parzialmente), accertare e dichiarare il danno iure proprio da Parte_6 secondo le tabelle di Milano in misura corrispondente alla percentuale di responsabilità in capo al conducente dell'autovettura, condannando la stessa all'eventuale restituzione di quanto in eccesso percepito in forza della sentenza di primo grado, con interessi ex art. 1284 c.c, IV C., trattandosi di debito di valuta;
-In via istruttoria Dichiararsi la nullità della C.T.U. cinematica per carente e/o omessa motivazione in ordine all'accertamento dei fatti costitutivi del giudizio finale in punto di responsabilità; in via subordinata, disporne la rinnovazione.
Nella ritenuta infondatezza della rassegnata eccezione di nullità, nonché del rigetto dell'istanza di rinnovazione della C.T.U., si chiede che il C.T.U. venga chiamato a chiarimenti. In particolare: a) Dica il C.T.U. se ha determinato con quale anticipo l'automobilista ha avvistato il ciclista;
b) Dica il C.T.U. se, considerato il ritenuto impatto non assiale, questo sia compatibile con un repentino e improvviso cambio di direzione del velocipede (scarto a sinistra e successiva correzione di traiettoria a destra); c) Dica il
C.T.U. sulla base di quali rilievi istruttori abbia ritenuto l'esistenza del catadriotto posteriore rosso;
d) Dica il C.T.U. se abbia verificato a che distanza si trovasse il ciclista nel momento in cui lo stesso venne avvistato dal conducente dell'auto; e) Dica il C.T.U.
se abbia verificato in concreto a quale distanza il ciclista fosse in concreto avvistabile". OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 50/2023 del Tribunale di Prato, in materia di danni da sinistro stradale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte. fratello del defunto Per 2 in proprio e quale procuratore speciale di Parte 1 ' 1
in proprio, quale moglie del defunto Per 2 ma anche quale Parte 2 '
figlio di Per 2 - e quale procuratore speciale di [...] madre del minore Persona 1 rispettivamente padre, madre e fratello del Pt 3 Parte 4 e Parte 5 '
de cuius, aveva citato innanzi al Tribunale di Prato Controparte_3 ed il suo assicuratore per la r.c.a. al fine di ottenere per ciascuno degli attori il CP 4
risarcimento dei danni patiti per la morte del proprio congiunto, avvenuta (il 16/6/2015)
a seguito del sinistro stradale occorso in data 14/6/2015, intorno alle ore 00,15 circa, quando il Sig. Per 2 stava percorrendo in sella al proprio velocipede la Via Salvator
Allende di Prato e, giunto nel tratto compreso tra Via Cava e Via Orione, veniva violentemente tamponato dal veicolo Volkswagen, modello Eco Up, targato EY43GG, di proprietà e condotto dal Sig. Controparte_3 assicurato Controparte_4 che '
procedeva ad una velocità superiore al limite consentito. La convenuta CP 4 si era costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione degli attori, in quanto non era dimostrato il rapporto di parentela con il defunto, e la legittimazione ad agire del procuratore speciale, in quanto la procura a lui rilasciata non era idonea "sia con riferimento al contenuto, sia con riferimento alla capacità certificativa del notaio della RPC, sia (soprattutto) per la mancata doppia legalizzazione. Infatti, i documenti cinesi prodotti nella circoscrizione Per consolare di Pechino, Tianjin, Heilongjiang, Liaoning, Mongolia interna, Hebei,
Per 6 Per 7 Per 8 Tibet, Parte 1 Per 10, Per 11, Per_12 e Per_12
/ Per 9
per poter essere utilizzati in Italia, devono essere legalizzati dalla Cancelleria Consolare".
Nel merito, aveva contestato integralmente la domanda attorea, sia nell'an che nel quantum.
Il convenuto CP 3 era rimasto contumace.
Nel corso dell'istruttoria erano espletate prove orali, una ctu sulla dinamica del sinistro ed una medico legale.
All'esito, con sentenza 50/23 il tribunale dichiarava inammissibile la domanda proposta dai genitori e dal fratello del defunto Parte 5 , per difetto della procura rilasciata a [...]
Pt 1 , vuoi perché priva della doppia legalizzazione prevista dall'art. 33
DPR445/2000, vuoi perché non conferiva al delegato un espresso mandato ad agire in giudizio, ma soltanto, semmai, a rappresentare i deleganti in sede stragiudiziale;
quanto alla procura rilasciata dalla moglie del defunto, autenticata dal Consolato Generale della
Repubblica Popolare di Firenze e legalizzata dalla Prefettura territorialmente competente, ne affermava la validità, ma rilevava altresì che in essa mancava il conferimento dell'incarico ad agire anche nell'interesse del figlio minorenne, di talché pure la domanda proposta nell'interesse del minore doveva ritenersi inammissibile.
Quanto alla domanda proposta dalla moglie osservava che: "Dalle Parte 2
risultanze processuali (prove testimoniali e CTU) è emerso che il sinistro è avvenuto su una strada a scorrimento veloce, con carreggiate a due corsie di marcia ciascuna, separate da spartitraffico, sulla quale è vietato il transito alle biciclette, benché manchi idonea segnaletica che informi del divieto;
che il sinistro si è verificato in piena notte e
(come confermato dagli agenti della Polizia Municipale intervenuti sul luogo dell'incidente), non vi era illuminazione pubblica funzionante;
che la bicicletta non era munita di fanali anteriori e posteriori, né di catadiottri sui pedali ed è dubbio che vi fosse un catadiottro sul retro del veicolo;
che il ciclista era vestito di scuro (come da testimonianza dei sanitari intervenuti sul luogo dell'incidente). Dalla CTU dinamica è emerso inoltre che l'auto, quando ha tamponato il ciclista, viaggiava tra i 90 ed i 100 km/h, e, pertanto, ben oltre il limite consentito di 70 km/h. La velocità eccessiva dell'auto non appare sufficiente a valorizzare in senso prevalente l'efficacia causale del comportamento del guidatore dell'auto nella determinazione dell'evento, a fronte della gravissima negligenza posta in atto dal ciclista nel percorrere in piena notte -senza i prescritti dispositivi di illuminazione e segnalazione della bicicletta o altra cautela finalizzata a rendersi visibile- una strada priva di illuminazione e riservata agli autoveicoli
(come facilmente intuibile anche in assenza di apposita segnaletica, trattandosi di strada a scorrimento veloce): l'imprevedibilità della presenza del ciclista in quella strada e le ulteriori circostanze (buio, assenza di dispositivi di illuminazione e segnalazione passiva, come catadiottri o abiti catarifrangenti), hanno senza dubbio fortemente contribuito al prodursi dell'evento. La violazione da parte del ciclista del divieto di percorrere una strada riservata agli autoveicoli, oltre che dell'obbligo di utilizzare i prescritti dispositivi di illuminazione e segnalazione (violazione aggravata dal fatto di trovarsi in orario notturno in luogo non illuminato) pur non essendo sufficiente a vincere la presunzione di colpa posta a carico del conducente ex art. 2054 c.c., si ritiene sufficiente per attribuirgli un rilevante concorso di colpa nella produzione dell'evento: tale apporto causale alla produzione dell'evento da parte della vittima, considerate tutte le circostanze, ivi compresa l'eccessiva velocità tenuta dal conducente, si determina nella misura del 50%."
Quindi liquidava il danno nei seguenti termini: "Il danno iure proprio lamentato dall'attrice, moglie della vittima, è solo quello cd. da perdita di relazione parentale, non essendo stata dalla stessa evidenziata la sussistenza anche di un danno biologico, inerente alla compromissione del suo stato di salute fisica o psichica. Quindi, seguendo le indicazioni della S.C., che raccomanda l'utilizzo delle Tabelle in uso presso il Tribunale di
Roma, caratterizzate da un sistema a punti, in grado di dare risultati il più possibile esatti, prevedibili ed uniformi, si calcola il danno in base ai seguenti parametri di riferimento [...] TOTALE 27 Tenuto conto del punto base (per l'anno 2019) di € 9.806,70 si giunge ad una somma astrattamente liquidabile in favore della moglie non convivente di € 264.780,90 e, applicato il defalco del 50% per la ritenuta concorrente responsabilità della della vittima, ne consegue la liquidazione in favore della sig,ra Parte 6 somma di € 132,390,45. Trattandosi di debito di valore la somma deve essere devalutata dal 31/12/2019 alla data del sinistro e rivalutata ad oggi, data di deposito della sentenza;
su tale somma dovranno quindi essere applicati gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per oggi fino alla data di deposito della sentenza, nonché gli interessi sulla somma rivalutata alla data odierna sino al saldo effettivo. Quanto al richiesto risarcimento, trasmesso iure hereditatis, del danno cosiddetto catastrofale (o da lucida agonia) e biologico terminale, alla luce delle risultanze processuali, valga quanto segue. La domanda giudiziale fa riferimento ai due aspetti che compongono, secondo la più recente elaborazione giurisprudenziale di legittimità e di merito, il danno cd. 'terminale: il danno morale da percezione dell'imminente morte patito dalla vittima e il danno biologico derivante dalle lesioni subite dalla vittima che si concretizza qualora ci sia stata una lesione della salute patita dal soggetto poi deceduto. Nel caso di specie, come emerge dalla relazione peritale medico-legale, deve escludersi la consapevolezza della imminente fine della vita da parte della vittima, costituente condizione essenziale per la sussistenza del danno cd. catastrofale e, conseguentemente, deve escludersene la risarcibilità.
Esclusa questa componente del cd. danno terminale, deve invece ritenersi sussistente l'altra, quella inerente la lesione della salute che, prescinde dalla consapevolezza e si è protratta per la se pur breve, ma apprezzabile, durata di due giorni, come afferma il medico legale "si configura a tutti gli effetti come danno biologico temporaneo da stimarsi al 100% perché espressione della malattia acuta metatraumatica e della fase evolutiva delle alterazioni fisiopatologiche conseguenti al grave traumatismo cranio- encefalico che hanno determinato massima compromissione clinico funzionale e Pa impossibilità per il ad espletare in maniera completa gli atti della quotidianità fino al sopraggiungere della morte". Il CTU stima tale danno nell'invalidità temporanea al 100% per la durata di due giorni, che si liquida in complessivi € 396,00, maggiorati i valori indicati nelle tabelle del Tribunale di Roma, in considerazione della massima gravità dello stato di salute sfociato nella morte. Quanto, poi, al richiesto risarcimento del danno patrimoniale consistente nelle spese funebri, si ritiene sfornito di prova, posto che la fattura prodotta (peraltro emessa oltre due anni dopo la morte del sig. Per 13 a carico del sig. Parte 1 ), non risulta quietanzata né risulta che la sig.ra Parte 2
abbia provveduto al pagamento".
Il tribunale compensava infine per un mezzo le spese di lite tra i convenuti e l'attrice
Parte 2 e condannava i convenuti a rifondere all'attrice e per lei al suo procuratore Avv. Giuseppe Martina Martina, dichiaratosi antistatario - la residua metà di tali spese.
Gli attori hanno appellato la suddetta sentenza, deducendo che essa era errata:
I MOTIVO:
a) per aver affermato il difetto di una valida procura alle liti per [...]
Parte 4 e Parte_5 ;Per 1 Parte 3
b) comunque, quand'anche tale procura fosse mancata o viziata, perché il primo giudice non aveva concesso un termine per la sanatoria;
Parte 1c) in ogni caso, per non aver considerato che aveva agito anche in proprio, ed aver omesso ogni pronuncia in merito al suo diritto risarcitorio;
II MOTIVO:
per aver ritenuto sussistente un concorso di colpa del congiunto degli attori nella misura del 50%, posto che non vi era segnaletica che indicasse che la strada era interdetta ai velocipedi e che l'automobilista aveva, per sua stessa ammissione, avvistato il ciclista, senza però riuscire ad evitarlo a causa della velocità eccessiva;
III MOTIVO:
per aver ritenuto che fosse onere del Sig. Per 2 fornire la prova liberatoria ex art. 2054 c.c., posto che ai sensi del primo comma di tale articolo sul danneggiato incombeva il solo onere di provare il nesso di causalità materiale tra la condotta del veicolo e l'evento dannoso, mentre era onere dell'automobilista provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
IV MOTIVO:
per aver liquidato il danno alla moglie del defunto negando la convivenza ed il relativo punteggio e non applicando 3 punti per la presenza di altri familiari conviventi e non;
V MOTIVO:
per non aver riconosciuto le spese funerarie;
VI MOTIVO: per aver condannato la controparte alla refusione di soltanto il 50% delle spese di lite. CP 2 è rimasto contumace anche in questo grado, mentre CP 5 costituita, preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 ed ex art. 348 bis c.p.c. e comunque chiedendone il rigetto;
ha altresì proposto appello incidentale, facendo valere i seguenti motivi:
A. Col primo, ha censurato il capo di sentenza in cui il giudice aveva riconosciuto la titolarità del diritto in capo a omettendo di considerare la Parte 2 mancata produzione in giudizio dell'unico idoneo documento attestante il rapporto di coniugio (essendo a tale scopo inidonea la dichiarazione notarile della sussistenza di tale rapporto), ovvero del c.d. hukou
-registro governativo cinese degli atti inerenti alla persona;
B. col secondo, ha dedotto che, sulla base degli elementi di prova acquisiti, il tribunale avrebbe dovuto attribuire ogni responsabilità per il sinistro al congiunto degli attori, che percorreva di notte una strada a lui interdetta, senza gli obbligatori segnali di illuminazione e con abiti scuri, tra l'altro verosimilmente non mantenendo affatto la stretta destra, ma marciando nel mezzo della corsia di marcia dell'automobile, come dimostrato dal visibile punto d'urto al centro del paraurti della vettura, laddove l'eccessiva velocità addebitata all'automobilista (90 km/h dove vigeva il limite di 70 km/h), oltre ad essere contestata, non era dimostrato che fosse in nesso causale col sinistro, non avendo il ctu indicato a quale distanza il ciclista fosse visibile e, conseguentemente, a quale velocità avrebbe dovuto viaggiare l'auto per arrestarsi senza urtarlo;
C. col terzo, ha lamentato l'applicazione delle tabelle romane anziché di quelle milanesi, ritenute congrue dalla Suprema Corte, che avrebbero condotto ad un credito risarcitorio più ridotto. CP ha altresì riproposto l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire (rectius: di titolarità del diritto) per gli ulteriori danneggiati, che pure a suo dire non avevano dimostrato la relazione parentale col defunto (essendo per essi la questione rimasta assorbita, per effetto del difetto di procura).
Tentata invano la conciliazione della lite, la causa, che segue il nuovo rito civile
"Cartabia", passata in decisione all'udienza cartolare del 9.10.2025 mediante ordinanza emessa dal Consigliere istruttore ex art. 127 ter cpc in data 10.10.2025, e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
2. L'eccezione ex art. 342 c.p.c.
CP
-Preliminarmente, va respinta l'eccezione sollevata da d'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per mancata dettagliata indicazione dei capi della sentenza che parte appellante intendeva impugnare e delle violazioni di legge. Invero, per la formulazione del gravame non si può ritenere che sussistano formule sacramentali, ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame.
Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il rispetto dalla norma non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma, solo, impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere.
Tanto premesso, nella fattispecie gli appellanti hanno evidenziato le proprie doglianze, ponendosi nell'ottica dialettica richiesta dalla norma, come conferma la circostanza che l'appellata ha ampiamente replicato ad esse.
3. L'eccezione ex art. 348 bis c.p.c.
L'appellata ha poi eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e ter c.p.c., reiterando tale eccezione anche in sede di precisazione delle conclusioni;
tuttavia, tale eccezione non può più rivestire alcun rilievo, in questa fase processuale.
Invero, la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis e ter c.p.c.
4. Il primo motivo d'appello: la procura a Parte 1
Il tribunale non ha esaminato nel merito le domande dei congiunti di Parte 5 sigg.
Persona 1 (figlio), Parte 3 (padre), Parte 4 (madre), e Parte 5
(fratello), così argomentando: "In ordine alle eccezioni preliminari sollevate dalla Compagnia convenuta, si rileva che la delega rilasciata dai genitori e dal fratello Parte 5 a Parte 1 oltre che non valida in quanto priva della doppia legalizzazione prevista dall'art. 33 DPR445/2000, non integra una procura ad litem in quanto non conferisce al delegato un espresso mandato di agire in giudizio, ma soltanto, se mai, a rappresentare i deleganti in sede stragiudiziale, dal che ne discende che la domanda proposta in loro nome debba ritenersi inammissibile. In proposito si evidenzia che, nel caso in esame, non è applicabile la concessione del termine perentorio di cui all'art. 182 c.p.c per sanare il difetto di procura alle liti in quanto, come affermato dalla S.C., "in tema di rappresentanza processuale qualora una parte sollevi tempestivamente il difetto di rappresentanza sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura ad litem è onere della controparte interessata produrre immediatamente con la prima difesa utile la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c. prescritto solo in caso di rilievo officioso"
Valida, invece, deve ritenersi la procura alla lite rilasciata dalla moglie del defunto, autenticata dal Consolato Generale della Repubblica Popolare di Firenze e legalizzata dalla Prefettura territorialmente competente. In detta procura, manca, però, il conferimento di incarico ad agire anche nell'interesse del figlio minorenne, da cui consegue che anche la domanda proposta nell'interesse del figlio, debba ritenersi inammissibile".
Posto, dunque, che non si discute della validità della procura alle liti rilasciata da [...]
Pt 1 al difensore, ex art. 82 c.p.c., in sé considerata, ma del potere, a monte, del rappresentante di proporre il giudizio quale procuratore speciale anche per gli altri congiunti diversi da per la quale tale potere è stato accertato con
- Parte 2
pronuncia divenuta sul punto definitiva - si deve valutare la sussistenza, o non, di tale legitimatio ad processum.
Gli appellanti hanno impugnato le statuizioni sul punto del primo giudice deducendo che:
a) la procura rilasciata dai genitori e dal fratello Parte 5 era valida in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 33 DPR 445/2000 e con un contenuto idoneo ad investire il procuratore anche del potere di agire giudizialmente;
comunque, in caso di ritenuta invalidità, il tribunale avrebbe dovuto (e dunque ora questa Corte dovrebbe)
assegnare a parte attrice il termine ex art. 182 c.p.c. per sanare il vizio;
contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, infatti, aveva eccepito il solo vizio formale e non anche che la procura in esame non conferirebbe al delegato un espresso mandato ad agire in giudizio;
b) la procura rilasciata dalla moglie del defunto, la cui validità formale era già stata affermata dal tribunale, era idonea a conferire al procuratore il potere di agire CP giudizialmente anche per il figlio minore;
comunque, poiché mai aveva eccepito che essa fosse inidonea a conferire al procuratore tale potere ed il rilievo del vizio era stato unicamente ufficioso, il giudice avrebbe dovuto stimolare la dialettica processuale e concedere all'attore il termine previsto e sancito dall'art. 182, comma 2° c.p.c. al fine di consentire la sanatoria con efficacia retroattiva.
a) Partendo dalla procura rilasciata dai genitori e dal fratello Parte 5 a Parte 1
(v. doc. 2 parte attrice), si deve rilevare che per essa l'ufficio notarile della città di
GS ha autenticato le firme e l'Ambasciata italiana a Pechino ha legalizzato l'atto.
Ciò appare conforme all'art. 33 del DPR 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che quanto agli atti formati all'estero al secondo e al terzo comma dispone: "2. Le firme sugli atti e documenti formati da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo
31.
3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale".
CP Dunque, contrariamente a quanto dedotto da e ritenuto dal tribunale, per l'atto in esame non era richiesta la legalizzazione tanto da parte della rappresentanza diplomatica o consolare quanto da parte della CP_6 (o di altra autorità interna), cioè la cd. doppia legalizzazione (la legalizzazione a cura della prefettura è invero necessaria soltanto per i documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, qual è la procura rilasciata a Parte 1 da che infatti è stata ritenuta formalmente Parte 2
valida dal tribunale).
Era invece sufficiente la certificazione della traduzione in lingua italiana e la
legalizzazione della firma dei deleganti - legittimamente effettuata certificando la firma del Notaio che aveva autenticato le sottoscrizioni-e tali adempimenti erano entrambi presenti, come ben emerge dal documento 2 la cui immagine si riporta a seguire: AMBASCIATA D'LI
HI 16/09/2015 Num, registro: 18537 IU HANFANG
Art. T.C.: 72A
Euro: 18,000 Valuta:
123,205 RO
124,000
AMBASCIATA D'LI HI AMBASCIATA D IA
Si dichiara che la presente traduzione in italiano, non eseguita da HI
16/09/2015 Num. registro: 18538 questa Autorita' Consolare, verificata dall'assistente C IU HANFANG Art. T.C.: 69 che conosce la lingua cinese ed italiana, corrisponde al testo in Si legalizza inoltre la firma del Notaio XIIC SHU QIU Euro:
17,000 lingua cinese. Valuta:
116,361 ROt.:
117,000
...dichiarata autentica dal Ministero degli Affari Esteri cincse.
Pechino,
16 SEP 2015 OL NO
Vice Commissaro
Amministrativo, Cnsolare a Sociala
sua idoneità Tuttavia, alla regolarità formale di tale procura non corrisponde la sostanziale, nel senso che con essa i deleganti non hanno attribuito a Parte 1
potere di agire in giudizio.
Invero, l'art. 77 c.p.c. dispone che: "Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari [1704, 1903, 2203, 2209 c.c.] non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non è stato loro conferito espressamente per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari.
Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nella Repubblica e all'institore".
In forza di tale norma, colui il quale riveste la posizione di rappresentante volontario sulla base di una procura speciale (qual è quella di specie) non può agire come tale nel processo se non ha ricevuto un'apposita procura per agire anche nel processo e cioè se il potere di stare in giudizio in nome del rappresentato non gli è stato conferito espressamente e per iscritto.
Il conferimento di una procura speciale ad negozia non comporta, insomma, di per sé,
l'automatica attribuzione anche della rappresentanza volontaria processuale, per la cui sussistenza, invece, è necessario uno specifico ed espresso mandato, da redigersi in forma scritta.
Ebbene, nel caso in esame la procura speciale rilasciata a Parte 1 dai genitori e dai 'che conferiva espressamente fratelli (a differenza di quella rilasciata da Parte 2 al delegato il potere di rappresentarla davanti a tutte le autorità civili e penali e ad aprire azioni giudiziarie per il risarcimento del danno) recitava: "Ora deleghiamo Parte 1 a fare il nostro rappresentante e rappresentarci a richiedere la compensazione alla società di assicurazione e incassare qualunque somma proveniente dalla compagnia assicurativa in Italia. Noi ammettiamo tutti i relativi documenti firmati dal delegato con i poteri suddetti. La durata di delega è dal giorno quando noi firmiamo il presente atto di delega al giorno quando tutti i suddetti affari sono completati. Il delegato non ha il diritto a trasferire la delega".
In essa- -come emerge ictu oculi non v'è alcun espresso conferimento del potere di agire in giudizio, e poiché, come premesso, tale conferimento non può mai essere implicito, difetta il potere di Parte 1 di rappresentare processualmente i genitori ed il fratello.
Rimane allora da stabilire se il tribunale, come dedotto dagli appellanti, avrebbe dovuto assegnare agli attori un termine per il rilascio di un'idonea procura in favore del delegato.
Il secondo comma dell'articolo 182 del codice di procedura civile, nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede espressamente che: "Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa."
Tuttavia, come anticipato, il tribunale non ha attivato il meccanismo di sanatoria perché ha ritenuto che esso fosse riservato ai casi in cui il difetto di rappresentanza fosse CP rilevato d'ufficio e non potesse trovare applicazione nel caso di specie, in quanto aveva eccepito tale difetto ed alla sua eccezione non era seguita alcuna condotta sanante da parte degli attori.
Il principio di diritto applicato dal tribunale è corretto e conforme ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (v. da ultimo Cass. 16/03/2023 n. 7589; 20/10/2021 n.
29244; 16/10/2020 n. 22564; 04/10/2018 n. 24212), secondo il quale, tenuto conto dei principi di responsabilità processuale e di giusta durata del processo, "in caso di tempestiva eccezione di nullità della procura ad litem - nullità non rilevata d'ufficio e non sanata spontaneamente dalla controparte - si è affermato che quest'ultima deve produrre immediatamente la documentazione all'uopo necessaria, non occorrendo a tal fine assegnare un termine di carattere perentorio per provvedervi, ai sensi dell'art. 182
c.p.c., giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire ed attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile, assumendo la parte che non abbia inteso adeguare tempestivamente la documentazione procuratoria all'eccezione della controparte il rischio che quest'ultima, in qualunque stato e grado del processo essa sia ancora esaminabile, possa essere condivisa in sede di decisione»".
Gli appellanti non tentano, peraltro, di scardinare tale regola processuale, ma CP sostengono, piuttosto, che nel caso in esame avrebbe contestato la procura solo sotto il profilo formale, e non anche perché inidonea a conferire il potere di agire giudizialmente.
Tuttavia, tale assunto è smentito dalla lettura degli atti processuali di primo grado. CP Come evidenziato da --, infatti, la sua eccezione riguardava anche il contenuto della procura, avuto riguardo alla specifica legittimazione processuale del rappresentante.
Invero, se l'eccezione relativa al contenuto della procura avanzata all'atto della costituzione in giudizio era effettivamente troppo vaga per espletare i suoi effetti, con lo scritto immediatamente successivo essa è sta compiutamente e chiaramente svolta.
Nello specifico, l'assicuratore nella propria comparsa di costituzione e risposta aveva contestato (la sottolineatura è di chi scrive) "l'idoneità della procura sia con riferimento al contenuto, sia con riferimento alla capacità certificativa del notaio della RPC, sia
(soprattutto) per la mancata doppia legalizzazione. Infatti, i documenti cinesi prodotti Per nella circoscrizione consolare di Pechino, Tianjin, Heilongjiang,
/Liaoning, Mongolia
interna, Hebei, Per 6 Per 7 Per 8 Tibet, Parte 1, Per 9 Per 10, Per 11,
Per 12 e Per 12 per poter essere utilizzati in Italia, devono essere legalizzati dalla
Cancelleria Consolare. La legalizzazione da parte dell'Ufficio consolare consiste in un duplice controllo: a) verifica della conformità della traduzione in italiano al testo originale cinese;
b) verifica del timbro dell'Ufficio Affari Esteri che ha effettuato la legalizzazione dell'atto."
Tale eccezione, chiara e puntuale quanto al profilo formale, era invece effettivamente troppo vaga e generica per riguardare lo specifico difetto di carenza in capo al procuratore speciale del potere di agire in giudizio. CP Tuttavia, nella prima memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. ha meglio motivato e circostanziato la propria eccezione, dando conto, tra l'altro, di aver contestato il contenuto della procura "che non sarebbe munita della specialità necessaria all'introduzione di liti giudiziarie".
A fronte di tale chiara eccezione, parte attrice non solo non ha provveduto a depositare una nuova procura conforme alla previsione dell'art. 77 c.p.c., ma non ha neppure replicato all'eccezione (ha lungamente contestato la sola eccezione formale), né chiesto al giudice un termine per sanare l'atto, e nemmeno stimolato un preventivo giudizio del tribunale in merito all'idoneità della procura sotto il profilo sostanziale. D'altro canto, l'eccezione era palesemente fondata e non poneva alcun complesso problema ermeneutico, di talché parte attrice avrebbe dovuto immediatamente attivarsi per la sanatoria;
ad ogni modo, ove anche avesse inteso contrastarla - cosa che non ha fatto la medesima avrebbe quantomeno dovuto chiedere in via subordinata al giudice un termine per la sanatoria.
Al suo silenzio non può che conseguire la declaratoria d'inammissibilità della domanda proposta da Parte 1 per conto di Parte 3 Parte 4 Parte 5 senza e ' '
che per tutto quanto argomentato possa essere accolta la richiesta subordinata degli appellanti di concessione (adesso) da parte della Corte di un termine ex art. 182 c.p.c.
b) Diverso è il discorso per la procura rilasciata da Parte 2 (doc. 1).
Come premesso, già il primo giudice ha ritenuto la sua regolarità formale e la sua idoneità anche sotto il profilo sostanziale a conferire a Parte 1 il potere di agire giudizialmente per lei.
Essa del resto è molto chiara al riguardo:
UA NF E' LA MOGLIE DI IU XINGYU. IU XINGYU E'
DECADUTO IN LI IL 16 GIUGNO 2015. ORA DELEGO IL SIGNOR IU
NG A RAPPRESENTARMI DAVANTI A TUTTE LE AUTORITA' IN
SEDE PENALE E CIVILE, AD APRIRE AZIONI GIUDIZIARIE PER IL
RISARCIMENTO DEL DANNO, A INCASSARE QUALUNQUE SOMMA
PROVENIENTE DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE E A NOI
DESTINATA, A FIRMARE AL MIO POSTO QUALUNQUE ATTO E
DOCUMENTO.
Tuttavia, come rilevato anche dal primo giudice, in essa non è contenuto alcun riferimento al fatto che la signora Parte 2 agisse anche quale madre esercente la potestà genitoriale sul figlio minore Persona 1 né più in generale alcun riferimento al medesimo posto che il mero utilizzo del pronome plurale "noi", per la sua vaghezza, non è certo sufficiente a comprendere un soggetto non altrimenti nominato.
D'altro canto, neppure nell'epigrafe della procura è ravvisabile un qualche riferimento al figlio e/o alla volontà della delegante di rilasciare la procura anche in nome e per conto del medesimo: PROCURA SPECIALE
OG UA SESSO NAZIONE CINESE NF ME
08/10/1973 TIPO DI NUMERO DI PASSAPORTO E53386691 DATA DI DOCUMENTO
3778167779 LI TEL INDIRIZZO
NOMINA
PROCURATORE SPECIALE
IU SESSO M NAZIONE CINESE OG E NG
19/11/1969 NUMERO DI G52044768 DATA DI PASSAPORTO
TEL 3778143627 INDIRIZZO LI
MOTIVO DELLA PROCURA
A CAUSA DEL LAVORO
Dunque, è condivisibile la valutazione del tribunale di difetto di una valida
rappresentanza per Persona 1
Tuttavia, nel caso di specie, differentemente da quello esaminato sub a), il tribunale ha errato nel non aver concesso il termine di cui all'art. 182 c.p.c., perché il vizio in esame
CP non era stato mai eccepito da ed è stato rilevato per la prima volta in sentenza.
Pertanto, in parziale accoglimento del primo motivo d'appello, dev'essere assegnato come da separata ordinanza di rimessione della causa sul ruolo un termine a parte appellante affinché Persona 1 (che peraltro è medio tempore divenuto maggiorenne) conferisca a Parte 1 un'idonea procura per stare per suo conto e nel suo nome nel presente giudizio, ex art. 77 c.p.c.
***
Parimenti fondata è la doglianza avanzata sempre nel primo motivo d'appello da [...]
Pt 1 , relativa al fatto che, pur avendo egli proposto la domanda risarcitoria anche in proprio, quale fratello del de cuius, il tribunale nulla aveva detto al riguardo, incorrendo in un evidente vizio d'omessa pronuncia.
La sua domanda dovrà dunque essere esaminata nel merito, così come quella di [...]
CP 7 nel caso in cui il medesimo sani il vizio di rappresentanza.
In forza della riproposta eccezione di difetto di legittimazione ad agire dei suddetti attori
- rectius: di difetto di titolarità del credito per mancata prova del rapporto parentale - la loro domanda dovrà anche essere vagliata alla luce della preliminare eccezione dell'assicuratore sul punto, e tale vaglio dovrà essere effettuato pure per [...]
CP Pt 2 in forza dell'appello incidentale di
CP Tuttavia, nonostante abbia fatto valere il difetto di legittimazione attiva dei pretesi
-
danneggiati in via pregiudiziale, rispetto al difetto di procura, si tratta di aspetto la valutazione del quale presuppone invece il rilascio di una valida procura.
Ciò, in primo luogo, perché la valutazione anche delle questioni pregiudiziali in rito presuppone che il soggetto sia validamente costituito a mezzo del procuratore speciale, ché altrimenti alcuna valutazione delle sue domande può essere operata, proprio perché non si può affermare che le domande proposte siano a lui riconducibili (tanto che il medesimo non potrebbe essere condannato alle spese di lite). CP Poi, in secondo luogo, anche perché nel caso in esame l'eccezione di non attiene alla legitimatio ad causam per la quale è sufficiente che gli attori si siano affermati
-
congiunti del defunto ma all'effettiva e concreta titolarità del rapporto parentale e conseguentemente del credito, e dunque al merito.
L'esame di tale eccezione, unitamente a quello degli ulteriori motivi d'appello tanto essere posposta alla verifica principale che incidentale, deve dunque per Persona 1
Parte 2 la causa potrebbe dell'avvenuta sanatoria;
se anche per Parte 1 e
invece già essere decisa nel merito, appare opportuno posporre anche per essi l'esame dei complessivi motivi d'impugnazione all'esito del procedimento di sanatoria disposto per Persona 1 , per la sostanziale identità delle questioni controverse.
Le spese di lite saranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1 IN PROPRIO E QUALE PROCURATORE SPECIALE DI
Persona 1 Parte 3 [...] Parte 2 ' Parte 4 e
Pt 5 avverso la sentenza n. 50/2023 del Tribunale di Prato, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
dichiara l'ammissibilità dell'appello principale ex art. 342 c.p.c.; respinge l'appello di Parte_3 Parte 4 e Parte 5 ;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per consentire la sanatoria ex art. 182 c.p.c. in favore di Persona 1
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Carla Santese dott.ssa Giulia Conte
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 modificazioni e integrazioni.
di fuori dell'ambito strettamente i dati sensibili in esso contenuti ai giugno 2003 n. 196 e successive 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 marzo 1998, oggi maggiore di età, prima mai rilevata né eccepita e, per l'effetto, chiede che Codesta Corte Voglia concedere all'appellante il termine previsto e sancito dall'art. 182, comma 2° c.p.c. al fine di consentire la sanabilità con efficacia retroattiva anche della procura di cui al doc. sub 1, assegnando al
REPYBBLICA LIN
REPUBBLICA LINA
IN ME DEL POPOLO LINO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
PresidenteDott.ssa Carla Santese
Consigliere Estensore Dott.ssa Giulia Conte
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 609/2023 promossa da:
(c.f. C.F. 1 ), in proprio e quale proc. spec. di [...] Parte 1
giusta procura speciale del 16.07.2015 legalizzata dal Consolato Generale Pt 2
della Repubblica Cinese in Firenze come in atti, a sua volta in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona 1 - nonché nella qualità di procuratore speciale degli altri familiari ed eredi del de cuius Per 2 e,
Parte 3 (padre), Parte 4 (madre) e Parte 5 segnatamente, di legalizzato (fratello), giusta delega del 29.06.2015 a rogito Notaio Persona 3 dall'Ambasciata d'Italia a Pechino come in atti, con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE
TI TI, elettivamente domiciliati come da procura in atti
APPELLANTI
contro
Controparte 1
(c.f. P.IVA 1
,con il patrocinio[...]
dell'avv. MARCO DI BENEDETTO, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE e contro
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, così provvedere: accogliere, per i motivi tutti dedotti ed analiticamente argomentati in narrativa, il presente appello e quindi riformare totalmente la sentenza n. 50/2023 pubbl. il pubbl. il 17/01/2023, all'esito della causa iscritta a RG n. 666/2017, promossa dinanzi al Tribunale Civile di Prato, nella persona del Giudice Dott.ssa Francesca
Vanni e per effetto della superiore riforma, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
In via principale e pregiudiziale - accertare e dichiarare la piena validità e
•
conformità dal punto di vista formale alla vigente normativa in materia di legalizzazione dell'atto estero da far valere nello Stato italiano del doc. sub 2 formato all'estero dall'ufficio notarile della città di GS della provincia di
Hebei e legalizzato dall'Ambasciata d'Italia a Pechino (v. doc. 2) così come la piena validità del detto documento ai fini del raggiungimento dello scopo per cui è stato conferito sia dal punto di vista squisitamente formale che da quello sostanziale;
in subordine, chiede che Codesta Corte Voglia concedere all'appellante il termine previsto e sancito dall'art. 182, comma 2° c.p.c. al fine di consentire la sanabilità con efficacia retroattiva della procura di cui al doc. sub 2 con cui i genitori ed il fratello del de cuius Parte 5 hanno conferito a [...]
Pt 1 il potere di rappresentarli e difenderli come meglio esposto in narrativa;
ancora In via principale e pregiudiziale - accertare e dichiarare che il Giudice di
•
primo grado per la prima volta in sentenza ha rilevato ex officio il difetto della prodotta procura di cui al doc. sub 1 con riguardo al potere del costituito procuratore speciale Sig. Parte 1 di agire anche nell'interesse del figlio
Parte 2(allora) minore della Sig.ra (moglie), Persona 1 , nato in [...] il figlio divenuto maggiorenne Persona 4 per il rilascio della procura alle liti in favore del Sig. Parte 1
Nel merito per effetto della superiore riforma, disattesa e respinta ogni contraria
•
istanza, eccezione e difesa, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del
Sig. nella causazione del sinistro di cui in narrativa che ha Controparte_3 cagionato la morte a distanza di circa ventiquattro ore di agonia dalla sua verificazione del Sig. Per 2 e, per l'effetto, 2) condannare i convenuti Sig.
CP_3 e la Controparte_4 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 144 e ss. D. Lgs. n. 209/2005, al risarcimento del danno morale da perdita del rapporto parentale aggiornato alle
Tabelle del Tribunale di Roma subito dai superstiti per la prematura morte del proprio congiunto, complessivamente pari ad Euro 1.400.000,00, così suddivisi €
323.621,10 in favore del figlio, € 323.621,10 in favore della moglie, € 245.167,50 in favore di ciascun genitore ed € € 127.487,10 in favore di ciascun fratello, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al dì dell'effettivo soddisfo;
condannare i convenuti Sig. CP 3 e la Controparte_4 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 144 e ss. D. Lgs. n. 209/2005, al risarcimento del danno patrimoniale subito dai superstiti complessivamente pari ad Euro 6.750,00 a titolo di spesa sostenuta dal
Sig. Parte 1 per il trasporto della salma, il funerale e la tumulazione del proprio fratello, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al dì dell'effettivo soddisfo;
4) con vittoria di spese, competenze ed onorari sia del primo grado di giudizio nel suo intero ammontare che di questo secondo grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore legale che si dichiara antistatario ed altresì con vittoria di spese di consulenza tecnica sia cinematica che medico legale."
CP Per
"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, anche in riforma della impugnata pronuncia, secondo l'ordine delle rassegnate conclusioni,
In via preliminare:
Dichiarare l'inammissibilità del proposto appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per difetto dei requisiti di legge previsti dalla citata norma;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Dichiarare l'inammissibilità del proposto appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. a fronte della manifesta infondatezza dell'appello; con vittoria di spese e competenze di lite. Rigettarsi l'istanza ex art. 182, II co., c.p.c. in quanto inammissibile (poiché oggetto di giudicato), infondata e tardiva.
Nel merito in via principale: Rigettarsi l'appello principale;
con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
Nel merito in via incidentale: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 50/2023 pubblicata il
17.01.2023, nel procedimento n. RG 666/2017, resa dal Tribunale di Prato, in data
17.01.2023 dal Giudice Dott.ssa Francesca Vanni e non notificata, ogni avversa domanda ed eccezione reietta, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure, nei limiti che qui si riportano:
in via principale preliminarmente: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli appellanti e l'infondatezza delle rispettive domande per mancanza di prova in ordine alla sussistenza di rapporto parentale con il defunto (unicamente allegato con atto di citazione ma mai provato).
- In via principale nel merito: accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità in capo al conducente del veicolo CP 3 nella causazione del sinistro in oggetto e per l'effetto condannare gli appellanti alla restituzione di quanto ottenuto in forza della sentenza di primo grado, con interessi ex art. 1284 c.c, IV C.;
-· nel merito in via subordinata: nel caso di mancato accoglimento dei motivi sub 1 e 2
(anche parzialmente), accertare e dichiarare il danno iure proprio da Parte_6 secondo le tabelle di Milano in misura corrispondente alla percentuale di responsabilità in capo al conducente dell'autovettura, condannando la stessa all'eventuale restituzione di quanto in eccesso percepito in forza della sentenza di primo grado, con interessi ex art. 1284 c.c, IV C., trattandosi di debito di valuta;
-In via istruttoria Dichiararsi la nullità della C.T.U. cinematica per carente e/o omessa motivazione in ordine all'accertamento dei fatti costitutivi del giudizio finale in punto di responsabilità; in via subordinata, disporne la rinnovazione.
Nella ritenuta infondatezza della rassegnata eccezione di nullità, nonché del rigetto dell'istanza di rinnovazione della C.T.U., si chiede che il C.T.U. venga chiamato a chiarimenti. In particolare: a) Dica il C.T.U. se ha determinato con quale anticipo l'automobilista ha avvistato il ciclista;
b) Dica il C.T.U. se, considerato il ritenuto impatto non assiale, questo sia compatibile con un repentino e improvviso cambio di direzione del velocipede (scarto a sinistra e successiva correzione di traiettoria a destra); c) Dica il
C.T.U. sulla base di quali rilievi istruttori abbia ritenuto l'esistenza del catadriotto posteriore rosso;
d) Dica il C.T.U. se abbia verificato a che distanza si trovasse il ciclista nel momento in cui lo stesso venne avvistato dal conducente dell'auto; e) Dica il C.T.U.
se abbia verificato in concreto a quale distanza il ciclista fosse in concreto avvistabile". OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 50/2023 del Tribunale di Prato, in materia di danni da sinistro stradale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte. fratello del defunto Per 2 in proprio e quale procuratore speciale di Parte 1 ' 1
in proprio, quale moglie del defunto Per 2 ma anche quale Parte 2 '
figlio di Per 2 - e quale procuratore speciale di [...] madre del minore Persona 1 rispettivamente padre, madre e fratello del Pt 3 Parte 4 e Parte 5 '
de cuius, aveva citato innanzi al Tribunale di Prato Controparte_3 ed il suo assicuratore per la r.c.a. al fine di ottenere per ciascuno degli attori il CP 4
risarcimento dei danni patiti per la morte del proprio congiunto, avvenuta (il 16/6/2015)
a seguito del sinistro stradale occorso in data 14/6/2015, intorno alle ore 00,15 circa, quando il Sig. Per 2 stava percorrendo in sella al proprio velocipede la Via Salvator
Allende di Prato e, giunto nel tratto compreso tra Via Cava e Via Orione, veniva violentemente tamponato dal veicolo Volkswagen, modello Eco Up, targato EY43GG, di proprietà e condotto dal Sig. Controparte_3 assicurato Controparte_4 che '
procedeva ad una velocità superiore al limite consentito. La convenuta CP 4 si era costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione degli attori, in quanto non era dimostrato il rapporto di parentela con il defunto, e la legittimazione ad agire del procuratore speciale, in quanto la procura a lui rilasciata non era idonea "sia con riferimento al contenuto, sia con riferimento alla capacità certificativa del notaio della RPC, sia (soprattutto) per la mancata doppia legalizzazione. Infatti, i documenti cinesi prodotti nella circoscrizione Per consolare di Pechino, Tianjin, Heilongjiang, Liaoning, Mongolia interna, Hebei,
Per 6 Per 7 Per 8 Tibet, Parte 1 Per 10, Per 11, Per_12 e Per_12
/ Per 9
per poter essere utilizzati in Italia, devono essere legalizzati dalla Cancelleria Consolare".
Nel merito, aveva contestato integralmente la domanda attorea, sia nell'an che nel quantum.
Il convenuto CP 3 era rimasto contumace.
Nel corso dell'istruttoria erano espletate prove orali, una ctu sulla dinamica del sinistro ed una medico legale.
All'esito, con sentenza 50/23 il tribunale dichiarava inammissibile la domanda proposta dai genitori e dal fratello del defunto Parte 5 , per difetto della procura rilasciata a [...]
Pt 1 , vuoi perché priva della doppia legalizzazione prevista dall'art. 33
DPR445/2000, vuoi perché non conferiva al delegato un espresso mandato ad agire in giudizio, ma soltanto, semmai, a rappresentare i deleganti in sede stragiudiziale;
quanto alla procura rilasciata dalla moglie del defunto, autenticata dal Consolato Generale della
Repubblica Popolare di Firenze e legalizzata dalla Prefettura territorialmente competente, ne affermava la validità, ma rilevava altresì che in essa mancava il conferimento dell'incarico ad agire anche nell'interesse del figlio minorenne, di talché pure la domanda proposta nell'interesse del minore doveva ritenersi inammissibile.
Quanto alla domanda proposta dalla moglie osservava che: "Dalle Parte 2
risultanze processuali (prove testimoniali e CTU) è emerso che il sinistro è avvenuto su una strada a scorrimento veloce, con carreggiate a due corsie di marcia ciascuna, separate da spartitraffico, sulla quale è vietato il transito alle biciclette, benché manchi idonea segnaletica che informi del divieto;
che il sinistro si è verificato in piena notte e
(come confermato dagli agenti della Polizia Municipale intervenuti sul luogo dell'incidente), non vi era illuminazione pubblica funzionante;
che la bicicletta non era munita di fanali anteriori e posteriori, né di catadiottri sui pedali ed è dubbio che vi fosse un catadiottro sul retro del veicolo;
che il ciclista era vestito di scuro (come da testimonianza dei sanitari intervenuti sul luogo dell'incidente). Dalla CTU dinamica è emerso inoltre che l'auto, quando ha tamponato il ciclista, viaggiava tra i 90 ed i 100 km/h, e, pertanto, ben oltre il limite consentito di 70 km/h. La velocità eccessiva dell'auto non appare sufficiente a valorizzare in senso prevalente l'efficacia causale del comportamento del guidatore dell'auto nella determinazione dell'evento, a fronte della gravissima negligenza posta in atto dal ciclista nel percorrere in piena notte -senza i prescritti dispositivi di illuminazione e segnalazione della bicicletta o altra cautela finalizzata a rendersi visibile- una strada priva di illuminazione e riservata agli autoveicoli
(come facilmente intuibile anche in assenza di apposita segnaletica, trattandosi di strada a scorrimento veloce): l'imprevedibilità della presenza del ciclista in quella strada e le ulteriori circostanze (buio, assenza di dispositivi di illuminazione e segnalazione passiva, come catadiottri o abiti catarifrangenti), hanno senza dubbio fortemente contribuito al prodursi dell'evento. La violazione da parte del ciclista del divieto di percorrere una strada riservata agli autoveicoli, oltre che dell'obbligo di utilizzare i prescritti dispositivi di illuminazione e segnalazione (violazione aggravata dal fatto di trovarsi in orario notturno in luogo non illuminato) pur non essendo sufficiente a vincere la presunzione di colpa posta a carico del conducente ex art. 2054 c.c., si ritiene sufficiente per attribuirgli un rilevante concorso di colpa nella produzione dell'evento: tale apporto causale alla produzione dell'evento da parte della vittima, considerate tutte le circostanze, ivi compresa l'eccessiva velocità tenuta dal conducente, si determina nella misura del 50%."
Quindi liquidava il danno nei seguenti termini: "Il danno iure proprio lamentato dall'attrice, moglie della vittima, è solo quello cd. da perdita di relazione parentale, non essendo stata dalla stessa evidenziata la sussistenza anche di un danno biologico, inerente alla compromissione del suo stato di salute fisica o psichica. Quindi, seguendo le indicazioni della S.C., che raccomanda l'utilizzo delle Tabelle in uso presso il Tribunale di
Roma, caratterizzate da un sistema a punti, in grado di dare risultati il più possibile esatti, prevedibili ed uniformi, si calcola il danno in base ai seguenti parametri di riferimento [...] TOTALE 27 Tenuto conto del punto base (per l'anno 2019) di € 9.806,70 si giunge ad una somma astrattamente liquidabile in favore della moglie non convivente di € 264.780,90 e, applicato il defalco del 50% per la ritenuta concorrente responsabilità della della vittima, ne consegue la liquidazione in favore della sig,ra Parte 6 somma di € 132,390,45. Trattandosi di debito di valore la somma deve essere devalutata dal 31/12/2019 alla data del sinistro e rivalutata ad oggi, data di deposito della sentenza;
su tale somma dovranno quindi essere applicati gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per oggi fino alla data di deposito della sentenza, nonché gli interessi sulla somma rivalutata alla data odierna sino al saldo effettivo. Quanto al richiesto risarcimento, trasmesso iure hereditatis, del danno cosiddetto catastrofale (o da lucida agonia) e biologico terminale, alla luce delle risultanze processuali, valga quanto segue. La domanda giudiziale fa riferimento ai due aspetti che compongono, secondo la più recente elaborazione giurisprudenziale di legittimità e di merito, il danno cd. 'terminale: il danno morale da percezione dell'imminente morte patito dalla vittima e il danno biologico derivante dalle lesioni subite dalla vittima che si concretizza qualora ci sia stata una lesione della salute patita dal soggetto poi deceduto. Nel caso di specie, come emerge dalla relazione peritale medico-legale, deve escludersi la consapevolezza della imminente fine della vita da parte della vittima, costituente condizione essenziale per la sussistenza del danno cd. catastrofale e, conseguentemente, deve escludersene la risarcibilità.
Esclusa questa componente del cd. danno terminale, deve invece ritenersi sussistente l'altra, quella inerente la lesione della salute che, prescinde dalla consapevolezza e si è protratta per la se pur breve, ma apprezzabile, durata di due giorni, come afferma il medico legale "si configura a tutti gli effetti come danno biologico temporaneo da stimarsi al 100% perché espressione della malattia acuta metatraumatica e della fase evolutiva delle alterazioni fisiopatologiche conseguenti al grave traumatismo cranio- encefalico che hanno determinato massima compromissione clinico funzionale e Pa impossibilità per il ad espletare in maniera completa gli atti della quotidianità fino al sopraggiungere della morte". Il CTU stima tale danno nell'invalidità temporanea al 100% per la durata di due giorni, che si liquida in complessivi € 396,00, maggiorati i valori indicati nelle tabelle del Tribunale di Roma, in considerazione della massima gravità dello stato di salute sfociato nella morte. Quanto, poi, al richiesto risarcimento del danno patrimoniale consistente nelle spese funebri, si ritiene sfornito di prova, posto che la fattura prodotta (peraltro emessa oltre due anni dopo la morte del sig. Per 13 a carico del sig. Parte 1 ), non risulta quietanzata né risulta che la sig.ra Parte 2
abbia provveduto al pagamento".
Il tribunale compensava infine per un mezzo le spese di lite tra i convenuti e l'attrice
Parte 2 e condannava i convenuti a rifondere all'attrice e per lei al suo procuratore Avv. Giuseppe Martina Martina, dichiaratosi antistatario - la residua metà di tali spese.
Gli attori hanno appellato la suddetta sentenza, deducendo che essa era errata:
I MOTIVO:
a) per aver affermato il difetto di una valida procura alle liti per [...]
Parte 4 e Parte_5 ;Per 1 Parte 3
b) comunque, quand'anche tale procura fosse mancata o viziata, perché il primo giudice non aveva concesso un termine per la sanatoria;
Parte 1c) in ogni caso, per non aver considerato che aveva agito anche in proprio, ed aver omesso ogni pronuncia in merito al suo diritto risarcitorio;
II MOTIVO:
per aver ritenuto sussistente un concorso di colpa del congiunto degli attori nella misura del 50%, posto che non vi era segnaletica che indicasse che la strada era interdetta ai velocipedi e che l'automobilista aveva, per sua stessa ammissione, avvistato il ciclista, senza però riuscire ad evitarlo a causa della velocità eccessiva;
III MOTIVO:
per aver ritenuto che fosse onere del Sig. Per 2 fornire la prova liberatoria ex art. 2054 c.c., posto che ai sensi del primo comma di tale articolo sul danneggiato incombeva il solo onere di provare il nesso di causalità materiale tra la condotta del veicolo e l'evento dannoso, mentre era onere dell'automobilista provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
IV MOTIVO:
per aver liquidato il danno alla moglie del defunto negando la convivenza ed il relativo punteggio e non applicando 3 punti per la presenza di altri familiari conviventi e non;
V MOTIVO:
per non aver riconosciuto le spese funerarie;
VI MOTIVO: per aver condannato la controparte alla refusione di soltanto il 50% delle spese di lite. CP 2 è rimasto contumace anche in questo grado, mentre CP 5 costituita, preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 ed ex art. 348 bis c.p.c. e comunque chiedendone il rigetto;
ha altresì proposto appello incidentale, facendo valere i seguenti motivi:
A. Col primo, ha censurato il capo di sentenza in cui il giudice aveva riconosciuto la titolarità del diritto in capo a omettendo di considerare la Parte 2 mancata produzione in giudizio dell'unico idoneo documento attestante il rapporto di coniugio (essendo a tale scopo inidonea la dichiarazione notarile della sussistenza di tale rapporto), ovvero del c.d. hukou
-registro governativo cinese degli atti inerenti alla persona;
B. col secondo, ha dedotto che, sulla base degli elementi di prova acquisiti, il tribunale avrebbe dovuto attribuire ogni responsabilità per il sinistro al congiunto degli attori, che percorreva di notte una strada a lui interdetta, senza gli obbligatori segnali di illuminazione e con abiti scuri, tra l'altro verosimilmente non mantenendo affatto la stretta destra, ma marciando nel mezzo della corsia di marcia dell'automobile, come dimostrato dal visibile punto d'urto al centro del paraurti della vettura, laddove l'eccessiva velocità addebitata all'automobilista (90 km/h dove vigeva il limite di 70 km/h), oltre ad essere contestata, non era dimostrato che fosse in nesso causale col sinistro, non avendo il ctu indicato a quale distanza il ciclista fosse visibile e, conseguentemente, a quale velocità avrebbe dovuto viaggiare l'auto per arrestarsi senza urtarlo;
C. col terzo, ha lamentato l'applicazione delle tabelle romane anziché di quelle milanesi, ritenute congrue dalla Suprema Corte, che avrebbero condotto ad un credito risarcitorio più ridotto. CP ha altresì riproposto l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire (rectius: di titolarità del diritto) per gli ulteriori danneggiati, che pure a suo dire non avevano dimostrato la relazione parentale col defunto (essendo per essi la questione rimasta assorbita, per effetto del difetto di procura).
Tentata invano la conciliazione della lite, la causa, che segue il nuovo rito civile
"Cartabia", passata in decisione all'udienza cartolare del 9.10.2025 mediante ordinanza emessa dal Consigliere istruttore ex art. 127 ter cpc in data 10.10.2025, e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
2. L'eccezione ex art. 342 c.p.c.
CP
-Preliminarmente, va respinta l'eccezione sollevata da d'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per mancata dettagliata indicazione dei capi della sentenza che parte appellante intendeva impugnare e delle violazioni di legge. Invero, per la formulazione del gravame non si può ritenere che sussistano formule sacramentali, ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame.
Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il rispetto dalla norma non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma, solo, impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere.
Tanto premesso, nella fattispecie gli appellanti hanno evidenziato le proprie doglianze, ponendosi nell'ottica dialettica richiesta dalla norma, come conferma la circostanza che l'appellata ha ampiamente replicato ad esse.
3. L'eccezione ex art. 348 bis c.p.c.
L'appellata ha poi eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e ter c.p.c., reiterando tale eccezione anche in sede di precisazione delle conclusioni;
tuttavia, tale eccezione non può più rivestire alcun rilievo, in questa fase processuale.
Invero, la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis e ter c.p.c.
4. Il primo motivo d'appello: la procura a Parte 1
Il tribunale non ha esaminato nel merito le domande dei congiunti di Parte 5 sigg.
Persona 1 (figlio), Parte 3 (padre), Parte 4 (madre), e Parte 5
(fratello), così argomentando: "In ordine alle eccezioni preliminari sollevate dalla Compagnia convenuta, si rileva che la delega rilasciata dai genitori e dal fratello Parte 5 a Parte 1 oltre che non valida in quanto priva della doppia legalizzazione prevista dall'art. 33 DPR445/2000, non integra una procura ad litem in quanto non conferisce al delegato un espresso mandato di agire in giudizio, ma soltanto, se mai, a rappresentare i deleganti in sede stragiudiziale, dal che ne discende che la domanda proposta in loro nome debba ritenersi inammissibile. In proposito si evidenzia che, nel caso in esame, non è applicabile la concessione del termine perentorio di cui all'art. 182 c.p.c per sanare il difetto di procura alle liti in quanto, come affermato dalla S.C., "in tema di rappresentanza processuale qualora una parte sollevi tempestivamente il difetto di rappresentanza sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura ad litem è onere della controparte interessata produrre immediatamente con la prima difesa utile la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c. prescritto solo in caso di rilievo officioso"
Valida, invece, deve ritenersi la procura alla lite rilasciata dalla moglie del defunto, autenticata dal Consolato Generale della Repubblica Popolare di Firenze e legalizzata dalla Prefettura territorialmente competente. In detta procura, manca, però, il conferimento di incarico ad agire anche nell'interesse del figlio minorenne, da cui consegue che anche la domanda proposta nell'interesse del figlio, debba ritenersi inammissibile".
Posto, dunque, che non si discute della validità della procura alle liti rilasciata da [...]
Pt 1 al difensore, ex art. 82 c.p.c., in sé considerata, ma del potere, a monte, del rappresentante di proporre il giudizio quale procuratore speciale anche per gli altri congiunti diversi da per la quale tale potere è stato accertato con
- Parte 2
pronuncia divenuta sul punto definitiva - si deve valutare la sussistenza, o non, di tale legitimatio ad processum.
Gli appellanti hanno impugnato le statuizioni sul punto del primo giudice deducendo che:
a) la procura rilasciata dai genitori e dal fratello Parte 5 era valida in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 33 DPR 445/2000 e con un contenuto idoneo ad investire il procuratore anche del potere di agire giudizialmente;
comunque, in caso di ritenuta invalidità, il tribunale avrebbe dovuto (e dunque ora questa Corte dovrebbe)
assegnare a parte attrice il termine ex art. 182 c.p.c. per sanare il vizio;
contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, infatti, aveva eccepito il solo vizio formale e non anche che la procura in esame non conferirebbe al delegato un espresso mandato ad agire in giudizio;
b) la procura rilasciata dalla moglie del defunto, la cui validità formale era già stata affermata dal tribunale, era idonea a conferire al procuratore il potere di agire CP giudizialmente anche per il figlio minore;
comunque, poiché mai aveva eccepito che essa fosse inidonea a conferire al procuratore tale potere ed il rilievo del vizio era stato unicamente ufficioso, il giudice avrebbe dovuto stimolare la dialettica processuale e concedere all'attore il termine previsto e sancito dall'art. 182, comma 2° c.p.c. al fine di consentire la sanatoria con efficacia retroattiva.
a) Partendo dalla procura rilasciata dai genitori e dal fratello Parte 5 a Parte 1
(v. doc. 2 parte attrice), si deve rilevare che per essa l'ufficio notarile della città di
GS ha autenticato le firme e l'Ambasciata italiana a Pechino ha legalizzato l'atto.
Ciò appare conforme all'art. 33 del DPR 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che quanto agli atti formati all'estero al secondo e al terzo comma dispone: "2. Le firme sugli atti e documenti formati da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo
31.
3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale".
CP Dunque, contrariamente a quanto dedotto da e ritenuto dal tribunale, per l'atto in esame non era richiesta la legalizzazione tanto da parte della rappresentanza diplomatica o consolare quanto da parte della CP_6 (o di altra autorità interna), cioè la cd. doppia legalizzazione (la legalizzazione a cura della prefettura è invero necessaria soltanto per i documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, qual è la procura rilasciata a Parte 1 da che infatti è stata ritenuta formalmente Parte 2
valida dal tribunale).
Era invece sufficiente la certificazione della traduzione in lingua italiana e la
legalizzazione della firma dei deleganti - legittimamente effettuata certificando la firma del Notaio che aveva autenticato le sottoscrizioni-e tali adempimenti erano entrambi presenti, come ben emerge dal documento 2 la cui immagine si riporta a seguire: AMBASCIATA D'LI
HI 16/09/2015 Num, registro: 18537 IU HANFANG
Art. T.C.: 72A
Euro: 18,000 Valuta:
123,205 RO
124,000
AMBASCIATA D'LI HI AMBASCIATA D IA
Si dichiara che la presente traduzione in italiano, non eseguita da HI
16/09/2015 Num. registro: 18538 questa Autorita' Consolare, verificata dall'assistente C IU HANFANG Art. T.C.: 69 che conosce la lingua cinese ed italiana, corrisponde al testo in Si legalizza inoltre la firma del Notaio XIIC SHU QIU Euro:
17,000 lingua cinese. Valuta:
116,361 ROt.:
117,000
...dichiarata autentica dal Ministero degli Affari Esteri cincse.
Pechino,
16 SEP 2015 OL NO
Vice Commissaro
Amministrativo, Cnsolare a Sociala
sua idoneità Tuttavia, alla regolarità formale di tale procura non corrisponde la sostanziale, nel senso che con essa i deleganti non hanno attribuito a Parte 1
potere di agire in giudizio.
Invero, l'art. 77 c.p.c. dispone che: "Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari [1704, 1903, 2203, 2209 c.c.] non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non è stato loro conferito espressamente per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari.
Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nella Repubblica e all'institore".
In forza di tale norma, colui il quale riveste la posizione di rappresentante volontario sulla base di una procura speciale (qual è quella di specie) non può agire come tale nel processo se non ha ricevuto un'apposita procura per agire anche nel processo e cioè se il potere di stare in giudizio in nome del rappresentato non gli è stato conferito espressamente e per iscritto.
Il conferimento di una procura speciale ad negozia non comporta, insomma, di per sé,
l'automatica attribuzione anche della rappresentanza volontaria processuale, per la cui sussistenza, invece, è necessario uno specifico ed espresso mandato, da redigersi in forma scritta.
Ebbene, nel caso in esame la procura speciale rilasciata a Parte 1 dai genitori e dai 'che conferiva espressamente fratelli (a differenza di quella rilasciata da Parte 2 al delegato il potere di rappresentarla davanti a tutte le autorità civili e penali e ad aprire azioni giudiziarie per il risarcimento del danno) recitava: "Ora deleghiamo Parte 1 a fare il nostro rappresentante e rappresentarci a richiedere la compensazione alla società di assicurazione e incassare qualunque somma proveniente dalla compagnia assicurativa in Italia. Noi ammettiamo tutti i relativi documenti firmati dal delegato con i poteri suddetti. La durata di delega è dal giorno quando noi firmiamo il presente atto di delega al giorno quando tutti i suddetti affari sono completati. Il delegato non ha il diritto a trasferire la delega".
In essa- -come emerge ictu oculi non v'è alcun espresso conferimento del potere di agire in giudizio, e poiché, come premesso, tale conferimento non può mai essere implicito, difetta il potere di Parte 1 di rappresentare processualmente i genitori ed il fratello.
Rimane allora da stabilire se il tribunale, come dedotto dagli appellanti, avrebbe dovuto assegnare agli attori un termine per il rilascio di un'idonea procura in favore del delegato.
Il secondo comma dell'articolo 182 del codice di procedura civile, nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede espressamente che: "Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa."
Tuttavia, come anticipato, il tribunale non ha attivato il meccanismo di sanatoria perché ha ritenuto che esso fosse riservato ai casi in cui il difetto di rappresentanza fosse CP rilevato d'ufficio e non potesse trovare applicazione nel caso di specie, in quanto aveva eccepito tale difetto ed alla sua eccezione non era seguita alcuna condotta sanante da parte degli attori.
Il principio di diritto applicato dal tribunale è corretto e conforme ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (v. da ultimo Cass. 16/03/2023 n. 7589; 20/10/2021 n.
29244; 16/10/2020 n. 22564; 04/10/2018 n. 24212), secondo il quale, tenuto conto dei principi di responsabilità processuale e di giusta durata del processo, "in caso di tempestiva eccezione di nullità della procura ad litem - nullità non rilevata d'ufficio e non sanata spontaneamente dalla controparte - si è affermato che quest'ultima deve produrre immediatamente la documentazione all'uopo necessaria, non occorrendo a tal fine assegnare un termine di carattere perentorio per provvedervi, ai sensi dell'art. 182
c.p.c., giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire ed attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile, assumendo la parte che non abbia inteso adeguare tempestivamente la documentazione procuratoria all'eccezione della controparte il rischio che quest'ultima, in qualunque stato e grado del processo essa sia ancora esaminabile, possa essere condivisa in sede di decisione»".
Gli appellanti non tentano, peraltro, di scardinare tale regola processuale, ma CP sostengono, piuttosto, che nel caso in esame avrebbe contestato la procura solo sotto il profilo formale, e non anche perché inidonea a conferire il potere di agire giudizialmente.
Tuttavia, tale assunto è smentito dalla lettura degli atti processuali di primo grado. CP Come evidenziato da --, infatti, la sua eccezione riguardava anche il contenuto della procura, avuto riguardo alla specifica legittimazione processuale del rappresentante.
Invero, se l'eccezione relativa al contenuto della procura avanzata all'atto della costituzione in giudizio era effettivamente troppo vaga per espletare i suoi effetti, con lo scritto immediatamente successivo essa è sta compiutamente e chiaramente svolta.
Nello specifico, l'assicuratore nella propria comparsa di costituzione e risposta aveva contestato (la sottolineatura è di chi scrive) "l'idoneità della procura sia con riferimento al contenuto, sia con riferimento alla capacità certificativa del notaio della RPC, sia
(soprattutto) per la mancata doppia legalizzazione. Infatti, i documenti cinesi prodotti Per nella circoscrizione consolare di Pechino, Tianjin, Heilongjiang,
/Liaoning, Mongolia
interna, Hebei, Per 6 Per 7 Per 8 Tibet, Parte 1, Per 9 Per 10, Per 11,
Per 12 e Per 12 per poter essere utilizzati in Italia, devono essere legalizzati dalla
Cancelleria Consolare. La legalizzazione da parte dell'Ufficio consolare consiste in un duplice controllo: a) verifica della conformità della traduzione in italiano al testo originale cinese;
b) verifica del timbro dell'Ufficio Affari Esteri che ha effettuato la legalizzazione dell'atto."
Tale eccezione, chiara e puntuale quanto al profilo formale, era invece effettivamente troppo vaga e generica per riguardare lo specifico difetto di carenza in capo al procuratore speciale del potere di agire in giudizio. CP Tuttavia, nella prima memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. ha meglio motivato e circostanziato la propria eccezione, dando conto, tra l'altro, di aver contestato il contenuto della procura "che non sarebbe munita della specialità necessaria all'introduzione di liti giudiziarie".
A fronte di tale chiara eccezione, parte attrice non solo non ha provveduto a depositare una nuova procura conforme alla previsione dell'art. 77 c.p.c., ma non ha neppure replicato all'eccezione (ha lungamente contestato la sola eccezione formale), né chiesto al giudice un termine per sanare l'atto, e nemmeno stimolato un preventivo giudizio del tribunale in merito all'idoneità della procura sotto il profilo sostanziale. D'altro canto, l'eccezione era palesemente fondata e non poneva alcun complesso problema ermeneutico, di talché parte attrice avrebbe dovuto immediatamente attivarsi per la sanatoria;
ad ogni modo, ove anche avesse inteso contrastarla - cosa che non ha fatto la medesima avrebbe quantomeno dovuto chiedere in via subordinata al giudice un termine per la sanatoria.
Al suo silenzio non può che conseguire la declaratoria d'inammissibilità della domanda proposta da Parte 1 per conto di Parte 3 Parte 4 Parte 5 senza e ' '
che per tutto quanto argomentato possa essere accolta la richiesta subordinata degli appellanti di concessione (adesso) da parte della Corte di un termine ex art. 182 c.p.c.
b) Diverso è il discorso per la procura rilasciata da Parte 2 (doc. 1).
Come premesso, già il primo giudice ha ritenuto la sua regolarità formale e la sua idoneità anche sotto il profilo sostanziale a conferire a Parte 1 il potere di agire giudizialmente per lei.
Essa del resto è molto chiara al riguardo:
UA NF E' LA MOGLIE DI IU XINGYU. IU XINGYU E'
DECADUTO IN LI IL 16 GIUGNO 2015. ORA DELEGO IL SIGNOR IU
NG A RAPPRESENTARMI DAVANTI A TUTTE LE AUTORITA' IN
SEDE PENALE E CIVILE, AD APRIRE AZIONI GIUDIZIARIE PER IL
RISARCIMENTO DEL DANNO, A INCASSARE QUALUNQUE SOMMA
PROVENIENTE DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE E A NOI
DESTINATA, A FIRMARE AL MIO POSTO QUALUNQUE ATTO E
DOCUMENTO.
Tuttavia, come rilevato anche dal primo giudice, in essa non è contenuto alcun riferimento al fatto che la signora Parte 2 agisse anche quale madre esercente la potestà genitoriale sul figlio minore Persona 1 né più in generale alcun riferimento al medesimo posto che il mero utilizzo del pronome plurale "noi", per la sua vaghezza, non è certo sufficiente a comprendere un soggetto non altrimenti nominato.
D'altro canto, neppure nell'epigrafe della procura è ravvisabile un qualche riferimento al figlio e/o alla volontà della delegante di rilasciare la procura anche in nome e per conto del medesimo: PROCURA SPECIALE
OG UA SESSO NAZIONE CINESE NF ME
08/10/1973 TIPO DI NUMERO DI PASSAPORTO E53386691 DATA DI DOCUMENTO
3778167779 LI TEL INDIRIZZO
NOMINA
PROCURATORE SPECIALE
IU SESSO M NAZIONE CINESE OG E NG
19/11/1969 NUMERO DI G52044768 DATA DI PASSAPORTO
TEL 3778143627 INDIRIZZO LI
MOTIVO DELLA PROCURA
A CAUSA DEL LAVORO
Dunque, è condivisibile la valutazione del tribunale di difetto di una valida
rappresentanza per Persona 1
Tuttavia, nel caso di specie, differentemente da quello esaminato sub a), il tribunale ha errato nel non aver concesso il termine di cui all'art. 182 c.p.c., perché il vizio in esame
CP non era stato mai eccepito da ed è stato rilevato per la prima volta in sentenza.
Pertanto, in parziale accoglimento del primo motivo d'appello, dev'essere assegnato come da separata ordinanza di rimessione della causa sul ruolo un termine a parte appellante affinché Persona 1 (che peraltro è medio tempore divenuto maggiorenne) conferisca a Parte 1 un'idonea procura per stare per suo conto e nel suo nome nel presente giudizio, ex art. 77 c.p.c.
***
Parimenti fondata è la doglianza avanzata sempre nel primo motivo d'appello da [...]
Pt 1 , relativa al fatto che, pur avendo egli proposto la domanda risarcitoria anche in proprio, quale fratello del de cuius, il tribunale nulla aveva detto al riguardo, incorrendo in un evidente vizio d'omessa pronuncia.
La sua domanda dovrà dunque essere esaminata nel merito, così come quella di [...]
CP 7 nel caso in cui il medesimo sani il vizio di rappresentanza.
In forza della riproposta eccezione di difetto di legittimazione ad agire dei suddetti attori
- rectius: di difetto di titolarità del credito per mancata prova del rapporto parentale - la loro domanda dovrà anche essere vagliata alla luce della preliminare eccezione dell'assicuratore sul punto, e tale vaglio dovrà essere effettuato pure per [...]
CP Pt 2 in forza dell'appello incidentale di
CP Tuttavia, nonostante abbia fatto valere il difetto di legittimazione attiva dei pretesi
-
danneggiati in via pregiudiziale, rispetto al difetto di procura, si tratta di aspetto la valutazione del quale presuppone invece il rilascio di una valida procura.
Ciò, in primo luogo, perché la valutazione anche delle questioni pregiudiziali in rito presuppone che il soggetto sia validamente costituito a mezzo del procuratore speciale, ché altrimenti alcuna valutazione delle sue domande può essere operata, proprio perché non si può affermare che le domande proposte siano a lui riconducibili (tanto che il medesimo non potrebbe essere condannato alle spese di lite). CP Poi, in secondo luogo, anche perché nel caso in esame l'eccezione di non attiene alla legitimatio ad causam per la quale è sufficiente che gli attori si siano affermati
-
congiunti del defunto ma all'effettiva e concreta titolarità del rapporto parentale e conseguentemente del credito, e dunque al merito.
L'esame di tale eccezione, unitamente a quello degli ulteriori motivi d'appello tanto essere posposta alla verifica principale che incidentale, deve dunque per Persona 1
Parte 2 la causa potrebbe dell'avvenuta sanatoria;
se anche per Parte 1 e
invece già essere decisa nel merito, appare opportuno posporre anche per essi l'esame dei complessivi motivi d'impugnazione all'esito del procedimento di sanatoria disposto per Persona 1 , per la sostanziale identità delle questioni controverse.
Le spese di lite saranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1 IN PROPRIO E QUALE PROCURATORE SPECIALE DI
Persona 1 Parte 3 [...] Parte 2 ' Parte 4 e
Pt 5 avverso la sentenza n. 50/2023 del Tribunale di Prato, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
dichiara l'ammissibilità dell'appello principale ex art. 342 c.p.c.; respinge l'appello di Parte_3 Parte 4 e Parte 5 ;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per consentire la sanatoria ex art. 182 c.p.c. in favore di Persona 1
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Carla Santese dott.ssa Giulia Conte
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 modificazioni e integrazioni.
di fuori dell'ambito strettamente i dati sensibili in esso contenuti ai giugno 2003 n. 196 e successive 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 marzo 1998, oggi maggiore di età, prima mai rilevata né eccepita e, per l'effetto, chiede che Codesta Corte Voglia concedere all'appellante il termine previsto e sancito dall'art. 182, comma 2° c.p.c. al fine di consentire la sanabilità con efficacia retroattiva anche della procura di cui al doc. sub 1, assegnando al