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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 02/12/2024, n. 3766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3766 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4233/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Monica Tarchi Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4233/2022 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliata presso l'Avv. Loriana Tarantino che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva depositata il 5.4.23 -
contro
:
nato a [...] il [...], Parte_2 elettivamente domiciliato presso l'Avv. Laura Pugi che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
pagina 1 di 5 con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la separazione con affido condiviso del figlio minore con residenza presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata e Per_1 frequentazione paritetica secondo lo schema dall'uscita di scuola del lunedì al mercoledì mattina, dall'uscita di scuola del mercoledì al venerdì mattina e dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina;
il minore trascorrerà con ciascun genitore una settimana durante le vacanze natalizie, alternano i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre-6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternano annualmente i periodi giovedì santo-sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo;
due settimane consecutive e una terza che potrebbe essere consecutiva o meno durante l'estate in periodo/i da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
porre a carico dei genitori il mantenimento diretto del figlio;
prevedere la ripartizione al 50 % delle spese straordinarie e dell'assegno unico. Prevedere il mantenimento del mandato al servizio sociale con impegno delle parti a seguire eventuali percorsi di mediazione da esso proposti nell'interesse del figlio. Con spese compensate
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.4.2022, ha dedotto di aver Parte_1
contratto matrimonio il 18.5.2013 a Lizzano in Belvedere (BO) con
[...]
, dalla cui unione il 7.1.2016 era nato il figlio . Ha Parte_2 Per_1 dedotto che il rapporto coniugale era entrato in crisi a causa dell'atteggiamento controllante e antisociale del marito, che aveva cagionato tensioni tali da indurla a sporgere denuncia querela. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione con addebito a carico del resistente, l'affido condiviso del figlio con collocamento presso la madre e Per_1 conseguente assegnazione a quest'ultima della casa coniugale (immobile ubicato in Firenze
(FI), in via Pasquale Villari n. 39), la disciplina della frequentazione paterna, la previsione di un contributo di € 400,00 mensili a carico del padre per il mantenimento del minore, oltre alla totalità delle spese straordinarie, e di un assegno separativo in proprio favore di €
400,00 mensili.
Con comparsa costitutiva ha contestato gli Parte_2
addebiti mossi nei suoi confronti, pur senza negare le tensioni con la moglie. Ha chiesto, dunque, la pronuncia della separazione, l'affido condiviso del minore con collocamento presso il padre e conseguente assegnazione della casa familiare, la regolamentazione della pagina 2 di 5 frequentazione materna, il mantenimento diretto del figlio e la ripartizione al 50% fra i genitori delle spese straordinarie.
Previo esperimento di c.t.u. psicologica con la dott.ssa (con deposito Persona_2 di relazione il 15.1.23), con ordinanza riservata all'udienza del 19.1.23, il Presidente ha disposto l'affido condiviso del figlio con domiciliazione prevalente presso la madre e frequentazione quasi paritetica con il padre, prevedendo un contributo paterno di € 200,00 mensili per il figlio, oltre il 50 % delle spese straordinarie,; inoltre ha conferito mandato al
Servizio Sociale e all'UFSMIA rispettivamente per monitoraggio e per sostegno psicologico al minore e alla genitorialità.
In sede istruttoria, previa costituzione della ricorrente con nuovo difensore, concessi i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo produzioni documentali e acquisizione delle relazioni del Servizio sociale e dell'UFSMIA di riferimento. Le parti sono state poi inviate ad intraprendere un percorso di mediazione presso l'istituto degli Innocenti, nel corso del quale le parti hanno raggiunto un accordo per la disciplina della separazione e, all'udienza del 26.11.2024, i procuratori hanno concluso in conformità discutendo oralmente la causa.
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti hanno dedotto l'intollerabilità del proseguo della convivenza e, in corso di causa, hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così di aver acquisito consapevolezza circa l'irreversibilità della crisi coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dalle restanti richieste conformi delle parti in quanto non contrari all'ordine pubblico e corrispondenti all'interesse del figlio , Per_1
in quanto garantiscono al minore un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. In particolare, le parti sono concordi nel mantenere il sostegno offerto dal Servizio
Sociale, aderendo agli eventuali percorsi di mediazione che saranno suggeriti alle parti, dimostrando la raggiunta consapevolezza della responsabilità richiesta dal proprio ruolo genitoriale. Per chiarezza, si ribadisce che durante i periodi di vacanza che il minore trascorrerà con ciascun genitore, le parti saranno libere di condurre il minore anche in altri paesi, purché il tempo a disposizione consenta al minore di riposarsi adeguatamente tra i pagina 3 di 5 due viaggi di andata e ritorno, in ragione della loro durata, e previa reciproca comunicazione dei recapiti anche telefonici del luogo in cui saranno alloggiati il genitore ed il minore, del giorno di partenza e del giorno di rientro in Italia.
Inoltre, le previsioni economiche risultano idonee a garantire un adeguato mantenimento della minore, in ragione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, come emergenti dagli atti.
Le spese di lite vengono integralmente compensate come richiesto, rimanendo definitivamente a carico dell'Erario le spese di c.t.u. come già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_2
, nato a [...] il [...], e
[...] Parte_1
nata a [...] il [...], (matrimonio contratto il 18.05.2013 a Lizzano in Belvedere (BO), trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lizzano in
Belvedere (BO) al n. 1, parte II, serie A, anno 2013);
dispone l'affido condiviso del minore , con formale domiciliazione presso la Per_1
madre, nella casa coniugale a lei assegnata e frequentazione paritetica dei genitori secondo lo schema dall'uscita di scuola del lunedì al mercoledì mattina, dall'uscita di scuola del mercoledì al venerdì mattina e dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina;
il minore trascorrerà con ciascun genitore una settimana durante le vacanze natalizie, alternano i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre-6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternano annualmente i periodi giovedì santo-sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo;
due settimane consecutive e una terza consecutiva o meno durante l'estate in periodi da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
i genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio;
pone a carico dei genitori, in pari misura, le spese straordinarie come da Linee Guida CNF
2017;
i genitori percepiranno in pari misura l'assegno unico;
pagina 4 di 5 conferma il mandato già conferito al Servizio Sociale per sostegno ai genitori;
compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 27 novembre 2024.
Il Giudice Il Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Monica Tarchi Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4233/2022 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliata presso l'Avv. Loriana Tarantino che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva depositata il 5.4.23 -
contro
:
nato a [...] il [...], Parte_2 elettivamente domiciliato presso l'Avv. Laura Pugi che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
pagina 1 di 5 con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la separazione con affido condiviso del figlio minore con residenza presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata e Per_1 frequentazione paritetica secondo lo schema dall'uscita di scuola del lunedì al mercoledì mattina, dall'uscita di scuola del mercoledì al venerdì mattina e dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina;
il minore trascorrerà con ciascun genitore una settimana durante le vacanze natalizie, alternano i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre-6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternano annualmente i periodi giovedì santo-sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo;
due settimane consecutive e una terza che potrebbe essere consecutiva o meno durante l'estate in periodo/i da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
porre a carico dei genitori il mantenimento diretto del figlio;
prevedere la ripartizione al 50 % delle spese straordinarie e dell'assegno unico. Prevedere il mantenimento del mandato al servizio sociale con impegno delle parti a seguire eventuali percorsi di mediazione da esso proposti nell'interesse del figlio. Con spese compensate
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.4.2022, ha dedotto di aver Parte_1
contratto matrimonio il 18.5.2013 a Lizzano in Belvedere (BO) con
[...]
, dalla cui unione il 7.1.2016 era nato il figlio . Ha Parte_2 Per_1 dedotto che il rapporto coniugale era entrato in crisi a causa dell'atteggiamento controllante e antisociale del marito, che aveva cagionato tensioni tali da indurla a sporgere denuncia querela. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione con addebito a carico del resistente, l'affido condiviso del figlio con collocamento presso la madre e Per_1 conseguente assegnazione a quest'ultima della casa coniugale (immobile ubicato in Firenze
(FI), in via Pasquale Villari n. 39), la disciplina della frequentazione paterna, la previsione di un contributo di € 400,00 mensili a carico del padre per il mantenimento del minore, oltre alla totalità delle spese straordinarie, e di un assegno separativo in proprio favore di €
400,00 mensili.
Con comparsa costitutiva ha contestato gli Parte_2
addebiti mossi nei suoi confronti, pur senza negare le tensioni con la moglie. Ha chiesto, dunque, la pronuncia della separazione, l'affido condiviso del minore con collocamento presso il padre e conseguente assegnazione della casa familiare, la regolamentazione della pagina 2 di 5 frequentazione materna, il mantenimento diretto del figlio e la ripartizione al 50% fra i genitori delle spese straordinarie.
Previo esperimento di c.t.u. psicologica con la dott.ssa (con deposito Persona_2 di relazione il 15.1.23), con ordinanza riservata all'udienza del 19.1.23, il Presidente ha disposto l'affido condiviso del figlio con domiciliazione prevalente presso la madre e frequentazione quasi paritetica con il padre, prevedendo un contributo paterno di € 200,00 mensili per il figlio, oltre il 50 % delle spese straordinarie,; inoltre ha conferito mandato al
Servizio Sociale e all'UFSMIA rispettivamente per monitoraggio e per sostegno psicologico al minore e alla genitorialità.
In sede istruttoria, previa costituzione della ricorrente con nuovo difensore, concessi i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo produzioni documentali e acquisizione delle relazioni del Servizio sociale e dell'UFSMIA di riferimento. Le parti sono state poi inviate ad intraprendere un percorso di mediazione presso l'istituto degli Innocenti, nel corso del quale le parti hanno raggiunto un accordo per la disciplina della separazione e, all'udienza del 26.11.2024, i procuratori hanno concluso in conformità discutendo oralmente la causa.
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti hanno dedotto l'intollerabilità del proseguo della convivenza e, in corso di causa, hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così di aver acquisito consapevolezza circa l'irreversibilità della crisi coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dalle restanti richieste conformi delle parti in quanto non contrari all'ordine pubblico e corrispondenti all'interesse del figlio , Per_1
in quanto garantiscono al minore un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. In particolare, le parti sono concordi nel mantenere il sostegno offerto dal Servizio
Sociale, aderendo agli eventuali percorsi di mediazione che saranno suggeriti alle parti, dimostrando la raggiunta consapevolezza della responsabilità richiesta dal proprio ruolo genitoriale. Per chiarezza, si ribadisce che durante i periodi di vacanza che il minore trascorrerà con ciascun genitore, le parti saranno libere di condurre il minore anche in altri paesi, purché il tempo a disposizione consenta al minore di riposarsi adeguatamente tra i pagina 3 di 5 due viaggi di andata e ritorno, in ragione della loro durata, e previa reciproca comunicazione dei recapiti anche telefonici del luogo in cui saranno alloggiati il genitore ed il minore, del giorno di partenza e del giorno di rientro in Italia.
Inoltre, le previsioni economiche risultano idonee a garantire un adeguato mantenimento della minore, in ragione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, come emergenti dagli atti.
Le spese di lite vengono integralmente compensate come richiesto, rimanendo definitivamente a carico dell'Erario le spese di c.t.u. come già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_2
, nato a [...] il [...], e
[...] Parte_1
nata a [...] il [...], (matrimonio contratto il 18.05.2013 a Lizzano in Belvedere (BO), trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lizzano in
Belvedere (BO) al n. 1, parte II, serie A, anno 2013);
dispone l'affido condiviso del minore , con formale domiciliazione presso la Per_1
madre, nella casa coniugale a lei assegnata e frequentazione paritetica dei genitori secondo lo schema dall'uscita di scuola del lunedì al mercoledì mattina, dall'uscita di scuola del mercoledì al venerdì mattina e dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina;
il minore trascorrerà con ciascun genitore una settimana durante le vacanze natalizie, alternano i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre-6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternano annualmente i periodi giovedì santo-sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo;
due settimane consecutive e una terza consecutiva o meno durante l'estate in periodi da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
i genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio;
pone a carico dei genitori, in pari misura, le spese straordinarie come da Linee Guida CNF
2017;
i genitori percepiranno in pari misura l'assegno unico;
pagina 4 di 5 conferma il mandato già conferito al Servizio Sociale per sostegno ai genitori;
compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 27 novembre 2024.
Il Giudice Il Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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