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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 17/02/2026, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1603/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI VI MARCO, Presidente
DE ROSA MARIA ARMONIA, Relatore
VERRONE FILIPPO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4580/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19383/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
24 e pubblicata il 30/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I400592 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I400592 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 672/2026 depositato il
09/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Resistente/Appellato: dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 aveva con atto di appello regolarmente depositato impugnato la sentenza pronunziata dalla Commissione Tributaria Provinciale n.19383 del 2024.
alla odierna udienza, il relatore, su invito del Presidente esponeva i termini della questione.
le parti si riportavano alla documentazione scritta.
la Corte si ritirava in camera di consiglio per deliberare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Ritiene questa Corte che debba essere dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
dagli atti acquisita risulta che le parti hanno raggiunto un accordo e conciliato la controversia ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 dlgs 546/1992.
come da accordo tra le parti le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
Compensa le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI VI MARCO, Presidente
DE ROSA MARIA ARMONIA, Relatore
VERRONE FILIPPO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4580/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19383/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
24 e pubblicata il 30/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I400592 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I400592 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 672/2026 depositato il
09/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Resistente/Appellato: dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 aveva con atto di appello regolarmente depositato impugnato la sentenza pronunziata dalla Commissione Tributaria Provinciale n.19383 del 2024.
alla odierna udienza, il relatore, su invito del Presidente esponeva i termini della questione.
le parti si riportavano alla documentazione scritta.
la Corte si ritirava in camera di consiglio per deliberare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Ritiene questa Corte che debba essere dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
dagli atti acquisita risulta che le parti hanno raggiunto un accordo e conciliato la controversia ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 dlgs 546/1992.
come da accordo tra le parti le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
Compensa le spese.