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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 3386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3386 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 825/2019 del R.G.A.C. pendente TRA
(c.f.: , in persona del legale rapp.te p.t, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Riccio Eduardo (c.f. ), come da procura su foglio separato;
C.F._1
APPELLANTE E
(c.f.: ), in persona del legale PA P.IVA_2 rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Nappi Severino (c.f. ), C.F._2 come da procura su foglio separato;
APPELLATO CONCLUSIONI All'udienza del 12/02/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, il Parte_1 PA prospettando, per quanto interessa ai fini del presente giudizio di appello:
[...]
- che in data 20.5.2011 si era aggiudicata - in via provvisoria - il Servizio Integrato di igiene urbana nel territorio comunale di PA
- che il bando di gara disponeva, all'art. 24, che “la ditta aggiudicataria della gara, dovrà, obbligatoriamente, inserire nel proprio organico il personale dipendente delle imprese titolari dell'appalto a cui subentra;
detto personale è quello risultante dai libri matricola al 31.12.2008 in servizio sul territorio del Comune di in per l'attività inerente l'oggetto dell'appalto” e che, nella lettera di CP_1 CP_1 invito per l'affidamento del servizio del 16.05.2011, il Comune di prevedeva che CP_1
“ciascun concorrente deve, inoltre, inserire nel proprio organico lavorativo i lavoratori in forza ai precedenti appaltatori oggetto del passaggio di cantiere u.s. l'11/11/2010 e depositato presso il Responsabile del Parte_2 procedimento”, specificando, altresì, alcune variazioni avvenute, nel contempo, nel personale impiegato nel servizio;
1 - che, in data 20.5.2011, aveva trasmesso via fax, alla ditta uscente ed al CP_2 CP_3 [...]
la nota dal seguente tenore: “considerato di aver ricevuto, per il tramite del PA
Responsabile del Procedimento, l'elenco nominativo dei dipendenti interessati, distinto tra addetti a tempo pieno, e a tempo parziale e relativa misura percentuale, relativo livello di inquadramento, mansioni e/o qualifiche, anzianità ... aggiornato al 01/03/2011, richiede cortesemente alla S.V. di confermare la validità del predetto elenco, ovvero di evidenziare errori/omissioni/variazioni”;
- che la suddetta nota era restata priva di riscontro da parte dell'Ente Pt_3
- che dal 01.06.2011, la società, sulla scorta dei nominativi dei dipendenti (esattamente n. 261) trasmesso dal unitamente alla lettera di invito e della parziale PA documentazione trasmessa dalla garantiva, comunque, lo svolgimento del CP_2 CP_3 servizio de quo;
- che, con ricorso ex art. 700 c.p.c., notificatole in data 03.08.2011, sei ex dipendenti (autisti, operatori ecologici, e coordinatori) della si erano rivolti al Tribunale di Napoli, Controparte_4
Sezione lavoro, al fine di ottenere “l'immediata assunzione in servizio da parte della con Parte_1 retroattività normo-economica dal 1° giugno 2010 nell'ambito del posto di lavoro di in Campania CP_1
(Napoli), con le mansioni ed il trattamento retributivo proprio della qualifica di appartenenza, disponendo che in mancanza venga corrisposto a ciascuno degli interessati un importo mensile a titolo di assegno alimentare ovvero a titolo di ristoro del danno da mancata assunzione, pari all'ultima retribuzione lorda percepita alle dipendenze della ..”; Controparte_4
- con ordinanza del 23.08.2011, il GUL del Tribunale di Napoli, aveva accolto il ricorso, ordinando “alla di provvedere alla assunzione di Parte_1 Parte_4 CP_5 [...]
e , e condannando la stessa “al pagamento in CP_6 Parte_5 CP_7 CP_8 loro favore della retribuzione mensile dalla data di deposito della presente ordinanza sino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro e, con successivo ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c., notificatole in data 08.11.2011, i sei lavoratori soprarichiamati, avevano adito nuovamente il Tribunale di Napoli Sezione lavoro, chiedendo “di determinare le modalità di attuazione dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. resa in data 23.08.2011..”;
- nelle more della fissazione dell'udienza, con nota del 09.11.2011, premesso che tali soggetti non erano indicati nell'elenco dei dipendenti comunicato alla scrivente azienda assieme alla lettera di invito, aveva chiesto al comune di se la committente aveva intenzione di autorizzare l'assunzione di tali CP_1 dipendenti;
- con ordinanza del 05.12.2011, il Giudice del Lavoro aveva disposto “che i sigg.ri Parte_4
e si presentino presso la CP_5 Controparte_6 Parte_5 CP_7 CP_8
al fine di essere assunti nelle mansioni svolte alle dipendenze della società cui la è Parte_1 Pt_1 subentrata nell'appalto con il Comune di e di ricevere le retribuzioni non corrisposte dal 23 agosto ad CP_1 oggi..” e, quindi, essa società attrice aveva dato pedissequa esecuzione ai provvedimenti giudiziari, provvedendo alla assunzione dei sei lavoratori e al pagamento delle retribuzioni dal 23.08.2011 sino al 18.12.2011, per un importo totale di € 39.858,47.
- con nota del 29.12.2011 aveva comunicato al comune di che “inoltre, PA per le retribuzioni future che la scrivente procederà ad emettere, alla Vs. Spettabile Amministrazione, apposita fatturazione mensile per l'addebito di tutte le competenze – anche contributive e/o assicurative – relative alle
2 spettanze dei dipendenti in argomento, sino al termine dell'appalto, con diffida di voler procedere al pagamento con le stesse modalità di liquidazione del canone di appalto”;
- con determina n. 979 del 19.09.2012, il aveva dichiarato “l'aggiudicazione PA relativa all'appalto del “Servizio Integrato di Igiene Urbana nel territorio del Comune di in CP_1 definitiva in favore della . CP_1 Parte_6
In punto di diritto, la evidenziava l'illiceità della condotta del Parte_1 CP_1
per aver sottaciuto circostanze che, se le fossero state note, non avrebbe provveduto
[...]
a presentare un'offerta per la partecipazione alla procedura di appalto. In particolare, l'attrice configurava, a carico del convenuto, una responsabilità precontrattuale ex art. 1337 CP_1
c.c., giacché, pur essendo a conoscenza della situazione lavorativa di tutti i dipendenti delle ditte appaltatrici che si erano avvicendate nel corso degli anni, le aveva ingannevolmente imposto l'assunzione soltanto di 261 dipendenti, omettendo qualsiasi riferimento agli altri lavoratori in servizio presso il cantiere del Comune di conseguentemente, la PA Pt_1 affermava il diritto al risarcimento dei danni subiti per effetto della condotta illecita della
[...] controparte e, pari ad € 97.447,45 per le retribuzioni corrisposte ai dipendenti , Parte_4
, , e , per il CP_5 Controparte_6 Parte_5 CP_7 CP_8 periodo dal 23.08.2011 al 18.12.2011 e per le spese legali sostenute, € 502.524,12 per le retribuzioni dei richiamati lavoratori dal 19.12.2011 al 31.07.2013, per un totale complessivo pari ad € 599.971,57.
Tanto premesso la formulava le seguenti conclusioni: Parte_1
“1) accertare e dichiarare, previa affermazione della illiceità del comportamento e della condotta del
[...]
convenuto, il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla ex art. 1337 PA Parte_1
C.c. e art. 2043 C.c.; 2) conseguentemente, condannare il convenuto al risarcimento, in favore CP_1 dell'attrice, dei danni subiti, nella misura di € 599.971,57 o di quella maggiore o minore somma che il Tribunale stesso riterrà di dovere equitativamente determinare secondo il suo prudente apprezzamento oltre agli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
3) in via gradata, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni illegittimamente patiti dalla per responsabilità contrattuale ex art. 1218 C.C. del Parte_1 [...]
”. PA
Il si costituiva in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di PA giurisdizione del Tribunale in favore del competente Giudice Amministrativo, contestando, altresì, nel merito la domanda, di cui chiedeva il rigetto. Il Tribunale di Napoli, ritenuta superflua la CTU richiesta da parte attrice, con sentenza n. 8107/2018, pubblicata in data 21.09.2018, rigettava la domanda condannando l'attrice alla rifusione in favore del delle spese di lite, liquidate in € 12.000,00 per PA compensi, oltre accessori di legge. In sintesi, il primo Giudice, ritenuta infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione, affermava che, nel caso di specie, non era configurabile la responsabilità ex art. 1337 c.c. del CP_1
posto che secondo la prevalente opinione giurisprudenziale sanziona la lesione del ragionevole
[...] affidamento che una delle parti abbia avuto sulla conclusione di un valido rapporto negoziale e postula, normalmente, la mancata conclusione del negozio. In ogni caso, il Tribunale evidenziava che l' attrice era perfettamente a conoscenza, al momento della stipula dell'appalto, delle circostanze di cui si duole in questa sede, giacché, come si evince chiaramente anche dalla sola lettura dell'atto introduttivo, al momento della stipula del
3 contratto si era già esaurito il procedimento giudiziario che aveva condotto all'assunzione, da parte della Pt_1 dei lavoratori che, stando alla tesi dalla medesima prospettata in questa sede, pur avendone diritto, non erano stati assunti per la mancata indicazione del nominativo dei medesimi negli elenchi forniti dal CP_1
[...]
Per il Giudice di prime cure, quindi, essendo la addivenuta alla stipula del contratto Parte_1 senza opporre nessuna riserva, doveva ritenersi che ogni eventuale pretesa risarcitoria fosse rimasta assorbita e compensata nella determinazione del prezzo;
né l'attrice aveva meramente dedotto le ragioni per le quali il pur rilevante importo del corrispettivo riconosciutole col contratto di appalto, non sarebbe stato comprensivo di quanto corrisposto in favore dei lavoratori assunti in seguito al ricorso giurisdizionale dai medesimi già proposto ed accolto prima dell'aggiudicazione definitiva. Sotto altro verso, inoltre, il Tribunale rilevava che non vi era alcuna prova convincente che l'omissione di cui l'attrice si lamenta fosse effettivamente riconducibile ad una illecita condotta del , posto che l'art. 6 del CCNL, prevede che “ai fini della PA partecipazione alla gara per la nuova gestione …, l'impresa cessante trasmette al committente, a mezzo raccomandata A/R, la documentazione relativa al personale a tempo indeterminato …”; inoltre, il primo Giudice riteneva provata la circostanza dedotta dal , PA ovvero di essersi attenuto all'elenco trasmesso dal precedente concessionario, sulla scorta delle difese spiegate dalla stessa innanzi al Giudice del Lavoro (depositate dal comune Parte_1 convenuto), nelle quali, in buona sostanza, si imputava alla precedente aggiudicataria l'omissione, per avere la stessa inserito nell'organico ulteriori soggetti “dopo che in precedenza la medesima ditta aveva sottoscritto un accordo sindacale in data 9.11.2010 in cui non erano ricompresi tali soggetti”.
2. Con atto notificato a controparte in data 20.2.2019, avverso la predetta sentenza ha proposto appello la per i seguenti motivi: Parte_1
2.1 in primo luogo l'appellante prospetta che il Tribunale sarebbe incorso in un macroscopico errore nella ricostruzione del quadro normativo applicabile alla fattispecie in esame. Secondo la la violazione del dovere di informazione - quale espressione tipica dell'obbligo di Parte_1 buona fede nel corso delle trattative – determina una responsabilità precontrattuale della parte che non ha diligentemente reso edotto l'altro contraente in ordine a delle circostanze che inficerebbero la validità ed efficacia del contratto da concludere o validamente concluso;
diversamente da quanto opinato dal Giudice di prime cure, inoltre, la responsabilità precontrattuale della P.A. è configurabile in tutti i casi in cui l'ente pubblico, nelle trattative con i terzi, abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede, alla cui puntuale osservanza anch'esso è tenuto, nell'ambito del rispetto dei doveri primari garantiti dall'art. 2043 c.c. e, inoltre, anche quando il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui comportamento scorretto. Secondo l'appellante, quindi, nel caso di specie, l'Amministrazione comunale, pur essendo a conoscenza della situazione lavorativa di tutti i dipendenti delle ditte appaltatrici che si erano avvicendate nel corso degli anni, aveva ingannevolmente imposto alla l'assunzione Pt_1 soltanto di 261 dipendenti, omettendo qualsiasi riferimento agli altri lavoratori in servizio
4 presso il cantiere del Comune e la violazione del dovere di PA informazione da parte del Comune aveva pregiudicato la società la quale, se avesse avuto conoscenza della presenza di altri lavoratori da assumere, sicuramente avrebbe desistito dal presentare qualsivoglia offerta, attesi i danni successivamente subiti a seguito dei provvedimenti giudiziari. La quindi, prospetta che, diversamente da quanto si legge nella sentenza Parte_1 impugnata, la sottoscrizione del contratto stipulato tra l'appellante ed il (nonostante la CP_1 fosse già conscia delle circostanze sottaciute in precedenza dal Pt_1 PA
, non impediva al Tribunale di riconoscere la violazione degli obblighi di correttezza
[...]
e buona fede incombenti sull'Ente comunale nella fase delle trattative.
2.2. Col secondo motivo l'appellante evidenzia che il primo Giudice avrebbe dovuto comunque accertare la responsabilità ex art. 2043 c.c. del osservando che la mancata PA manifestazione di riserve, all'atto della sottoscrizione del contratto di appalto, non costituiva affatto una ipotetica rinuncia all'istanza di ristoro avanzata dalla sin dall'origine della Pt_1 vicenda. Inoltre, la contesta che, secondo quanto apoditticamente argomentato dal giudice Parte_1 di prime cure, la società aveva percepito un importo così tanto rilevante da risultare esaustivo rispetto a qualsivoglia pretesa risarcitoria dalla medesima avanzata: in primo luogo, tale importo percepito (in quanto stabilito già in sede di offerta, quindi, prima che si verificasse la situazione innanzi descritta) non era affatto “rilevante”; in secondo luogo, non era comprensibile il motivo, sulla scorta del quale, il Giudice di prime cure aveva ritenuto tale importo rilevante.
2.3 Col terzo motivo la lamenta che, diversamente da quanto indicato nella Parte_1 sentenza impugnata, l'omessa comunicazione dei sei dipendenti assunti all'esito della pronuncia del Giudice del Lavoro, era da ricondursi esclusivamente all'Ente comunale, il quale, nonostante le reiterate richieste, aveva omesso di riferire qualsiasi informazione e chiarimento in ordine alla questione in oggetto, violando i principi di buona fede e correttezza nel rapporto con la Pt_1
2.4. Con il quarto motivo l'appellante censura il difetto di motivazione della sentenza impugnata relativamente alla dedotta responsabilità contrattuale del che non aveva PA fornito, nonostante i continui solleciti nel corso dello svolgimento del servizio appaltato, le informazioni in ordine al diritto dei sei lavoratori ad ottenere l'assunzione, ledendo, quindi la situazione giuridica soggettiva della Parte_1
Sulla base di tali premesse l'appellante chiedeva, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le domande così come formulate nel giudizio di primo grado con vittoria di spese di lite.
2.5 il si è costituito in giudizio eccependo l'infondatezza PA dell'appello di cui ha chiesto il rigetto. In particolare, l'appellata ha ribadito che si era basata su dati trasmessi da terzi (impresa cessante) e come tali inseriti nel bando e nei successivi atti di gara, che risultavano tutti inoppugnati ed accettati dall'aggiudicataria. Inoltre, l'appellato evidenzia che, non solo l'invito ad offrire (ed in realtà tutti gli atti di gara) era completo di tutte le indicazioni previste dalla legge, ma, per di più, eventuali informazioni complementari
5 avrebbero dovute essere richieste in tempo utile dall'offrente, secondo quanto previsto dall'articolo 226 del codice degli appalti. Infine, l'appellata rileva che la controparte non aveva dato, in primo grado, dimostrazione non solo del dolo (e neppure della colpa) della P.A., ma neppure del quantum dell'assunta pretesa, né aveva reiterato le istanze istruttorie disattese;
in particolare, al di fuori dell'elencazione di dipendenti allegata al passaggio di cantiere 9.11.2010, la non Controparte_9 Parte_1 aveva mai prodotto tutti gli ulteriori allegati ed, in particolare, qualsivoglia elencazione (compresi i libri matricola 31.12.2008) da cui si sarebbe dovuto evincere che i lavoratori che hanno vinto il ricorso non erano stati previsti;
né alcuna prova era stata offerta (e neppure richiesta) dell'assunto pregiudizio, essendo il quantum esposto in modo del tutto slegato dall'assunta condotta lesiva. All'udienza del 12.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. L'appello è infondato e va rigettato. Occorre premettere, sinteticamente, che la responsabilità precontrattuale della P.A. è una responsabilità da comportamento, non da provvedimento, che incide, non già sull'interesse legittimo pretensivo all'aggiudicazione, ma sul diritto soggettivo del privato potenziale contraente di autodeterminarsi liberamente nei rapporti negoziali e, pertanto, sulla libertà di compiere le proprie scelte negoziali senza subire ingerenze illegittime frutto dell'altrui scorrettezza. Anche i soggetti pubblici, nell'ambito di procedure di gara (di qualunque tipo), sono tenuti ad improntare la propria condotta al canone di buona fede e correttezza previsto nell'art. 1337 c.c., onde non determinare nella controparte privata affidamenti ingiustificati ovvero tradire, senza giusta causa, affidamenti legittimamente ingenerati (Cass. SS.UU., n. 11656 del 12.5.2008). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità è giunta, in tempi recenti, ad affermare che la regola posta dall'art. 1337 c.c. non si riferisce alla sola ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative ma ha valore di clausola generale e che la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui comportamento scorretto (Cassazione civile sez. I, 23/03/2016, n. 5762; Cassazione civile sez. VI, 21/10/2013, n. 23873) Da ultimo la Cassazione ha, quindi, affermato (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/11/2024, n.28291) che i raggiri, gli artifici, le menzogne, la reticenza maliziosa sono causa di annullamento del negozio giuridico quando siano stati tali da indurre in errore l'altro contraente, così da determinare il vizio della volontà. In tal caso il dolo si presenta come fattore determinante, nel senso che il contratto non sarebbe stato concluso senza l'uso dei mezzi illeciti e, conseguentemente, il vizio di volontà che è stato determinante diventa causa di annullamento del contratto. Quando, invece, il dolo ha avuto una minore intensità ed ha esercitato influenza soltanto sulle modalità del negozio, rendendolo più gravoso per una delle parti, esso non incide sull'esistenza
6 del negozio stesso, perché questo, comunque, è validamente concluso, ma è causa di risarcimento del danno, in quanto costituisce illecito ed è soggetto, come tale, alla disciplina generale degli atti illeciti (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17988 del 01/07/2024;). In proposito, anche la semplice reticenza può integrare il dolo incidente, a meno che non si provi che la controparte avrebbe potuto conoscere la circostanza taciuta usando l'ordinaria diligenza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2961 del 24/07/1976), prova, quest'ultima, a carico del contraente mendace (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2479 del 05/02/2007). Nel caso di dolus incidens è, dunque, integrata un'ipotesi di responsabilità precontrattuale, qualora il danno derivi appunto dalla conclusione di un contratto valido ed efficace, ma "sconveniente". In tema di dolus incidens e con riguardo all'azione di risarcimento del conseguente danno, l'attore, una volta provata l'esistenza di un raggiro su un elemento non trascurabile del contratto, non è tenuto a provare altro ai fini dell"an debeatur, in quanto opera la presunzione iuris tantum che, senza la condotta illecita, le condizioni contrattuali sarebbero state diverse e quindi per lui più favorevoli. Tanto premesso in punto di diritto, ritiene il Collegio che, come sostanzialmente affermato anche nella sentenza impugnata, la non abbia fornito una convincente prova della Parte_1 condotta illecita asseritamente tenuta dal nelle fasi PA precedenti la conclusione del contratto di appalto. In primo luogo, l'obbligo ad assumere tutto il personale già in forza alla precedente aggiudicataria del servizio integrato di gestione dei rifiuti derivava, in via generale, dalla previsione dell'art. 6 del CCNL di settore che testualmente recita:
“Nei casi di passaggio di gestione per scadenza di contratto di appalto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte dell'impresa cessante, il datore di lavoro subentrate e la RSU o, in mancanza, le RSA delle OO.SS. stipulanti, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti, si incontreranno in tempo utile per avviare la procedura relativa al passaggio immediato e diretto del personale dell'impresa cessante addetto allo specifico appalto, nei limiti del numero dei dipendenti in forza 180 giorni calendariali prima della scadenza dell'appalto (ora 240)”. Nel verbale di passaggio di cantiere del 9.11.2010 (trasmesso dalla stazione Controparte_9 appaltante alla per la individuazione dei dipendenti interessati), prodotto come Parte_1 doc. 2 del fascicolo di parte attrice, si legge “si dà atto della presenza di ulteriori lavoratori che hanno operato nell'ambito dell'appalto e che non sono stati inseriti nell'elenco allegato, inoltre vi sono altri lavoratori vincitori di cause nei confronti del precedente aggiudicatario del servizio e che vantano il diritto di assunzione. Consegue a quanto premesso che la stazione appaltante non poteva fare altro che allegare all'invito a partecipare alla gara di appalto l'elenco dei dipendenti della precedente società che gestiva il servizio e non era certamente responsabile di eventuale omissioni presenti in tale elenco, la cui eventualità, peraltro, era espressamente indicata nel verbale di passaggio di cantiere allegato alla documentazione di gara. In altre parole, l'obbligo di fornire alla chiarimenti sul personale già dipendente Parte_1 per la precedente aggiudicataria del servizio ( ), ai fini dell'assunzione prevista dall'art. CP_4
6 del CCNL, gravava su quest'ultima società e non sul comune appaltante;
infatti, tutte le richieste prodotte dall'attrice nel giudizio di primo grado sono indirizzate alla e, solo CP_4 per conoscenza, al comune PA
7 Inoltre, dalla prospettazione dei fatti operata da parte attrice (odierna appellante) risulta che, a seguito dell'aggiudicazione provvisoria, la veniva condannata dal Giudice del lavoro ad Pt_1 assumere e pagare i sei lavoratori già dipendenti dalla e, quindi, tale situazione era CP_4 certamente nota quando, in data 28.12.2012, la risultata aggiudicataria definitiva, Parte_1 stipulava il contratto di appalto con il comune appellato. Evidentemente, quindi, i maggiori oneri economici sopportati dall'odierna appellante per effetto dell'assunzione dei sei lavoratori non indicati nell'elenco allegato all'invito ad offrire del non sono stati ritenuti un motivo valido dalla società per rifiutare di PA sottoscrivere il contratto sicché la stessa non può chiedere il risarcimento di danni che avrebbe certamente potuto evitare secondo quanto previsto dall'art. 1227 c. 2 c.c. In altre parole, ammesso che l'erronea rappresentazione del numero dei dipendenti interessati nel c.d. passaggio di cantiere fosse in qualunque modo riconducibile alla P.A. (compresa l'inerzia nel rispondere alle richiesti di chiarimenti della , l'attrice avrebbe potuto Parte_1 rifiutarsi di sottoscrivere il contratto definitivo, eventualmente facendo valere la responsabilità precontrattuale del ma non certo sottoscrivere ugualmente PA il contratto di appalto, pur essendo a conoscenza della predetta circostanza, pretendendo successivamente di ribaltare sic et simpliciter i relativi costi sulla stazione appaltante. In relazione a quanto premesso, risultano certamente infondati i primi tre motivi di appello atteso che, indipendentemente dei richiami alla possibilità dell'appaltatore di appore riserve prima ancora dell'inizio dell'esecuzione del contratto e alla rilevanza del corrispettivo pattuito per il servizio, la decisione impugnata appare corretta nel ritenere incompatibile con la richiesta di risarcimento degli asseriti danni, la decisione di sottoscrivere il contratto di appalto successivamente all'aggiudicazione definitiva e alla già eseguita condanna da parte del Giudice del lavoro di assumere i sei lavoratori oggetto di lite. Infine, quanto all'ultimo motivo di appello, in disparte la circostanza che, come già indicato dal Giudice di prime cure, non appare sussistere, nel caso di specie, alcuna condotta lato sensu illecita da parte del comunque la eventuale responsabilità del PA committente non potrebbe mai avere, nel caso di specie, natura contrattuale essendosi concretizzata, secondo la prospettazione dell'appellante, in condotte attive e omissive precedenti la conclusione del contratto.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili davanti alla Corte di Appello per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, rientrante nello scaglione da € 520.000,01 ad € 1.000.000,00) e il riconoscimento del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria.
Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
8 La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposta da nei confronti del Parte_1 PA avverso la sentenza n. 8107/18, pubblicata dal Tribunale di Napoli il 21.9.2018, così
[...] provvede:
1. rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
2. condanna al pagamento, in favore del delle Parte_1 PA spese di lite, che si liquidano in € 22.333,00 (ventiduemilatrecentotrentatre/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
3. dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Napoli, l'11/06/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
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