Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 03/04/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 873/2024
Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Pordenone
In Nome del Popolo Italiano
Il giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 873/2024 R.G. del Tribunale di Pordenone in data
10/05/2024, promossa:
d a nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Noè
TOME' e dall'Avv. Alberto TOME'
r i c o r r e n t e
c o n t r o nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
C.F._2
r e s i s t e n t e - c o n t u m a c e
OGGETTO: Usucapione trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 20 marzo 2025, nella quale il ricorrente ha così concluso, come da ricorso:
“NEL MERITO: dichiararsi l'intervenuta usucapione a favore di , nata in [...]_1
(Paesi Bassi) il 22 maggio 1974 (C.F. ) e residente in [...]n. 22, Marousi, C.F._1
Grecia, dei beni immobili indicati in premesse ed ordinarsi le conseguenti volture e trascrizioni con esonero da responsabilità del Competente Conservatore. Spese di causa rifuse solo in caso di opposizione. IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l' ammissione dei seguenti capitoli di prova: 1)
1
utilizzato i terreni siti nel Comune di Fanna e censiti in N.C.T. al fg. 5 mapp. 295 e 357 e al fg. 1 mappali 321 e 296, ed indicati nell'estratto mappa e nelle fotografie (doc. 2 del presente atto) da rammostrarsi al teste, avendo provveduto ad effettuare la loro pulizia e il taglio della vegetazione ivi cresciuta " 3) " Vero che mai alcuno si è opposto a tale possesso, comportandosi Parte_1
come unica ed esclusiva proprietaria dei beni immobili per i quali è causa”
[...]
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, la ricorrente ha rappresentato di aver esercitato, per un periodo superiore a vent'anni, il possesso esclusivo uti dominus sugli immobili indicati nell'atto introduttivo, consistenti in un fabbricato ad uso abitativo con relativa corte e rimessa e in ulteriori terreni.
La domanda è stata promossa nei confronti di risultato il Parte_2
formale intestatario catastale dei beni.
La causa, svoltasi nella contumacia del convenuto e istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalla ricorrente e mediante l'assunzione di prova testimoniale, è stata discussa e trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 20/3/2025.
2. Com'è noto, ai sensi dell'art. 1158 c.c., per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto per almeno vent'anni, univocamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (o altro diritto reale), acquistato pacificamente e senza spoglio. Oltre agli elementi oggettivi della continuità e non interruzione, la legge richiede un elemento psicologico, che viene individuato nell'animus possidendi. Con esso si indica l'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario della res, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare
(Cass. 9671/2014). La giurisprudenza, con indirizzo costante, ha precisato che l'animus possidendi deve esteriorizzarsi in un potere di fatto sulla cosa, palesato pubblicamente e consistente nell'intenzione di comportarsi come titolare del diritto reale stesso, esercitando le corrispondenti
2 facoltà dominicali. Tuttavia, dalla presunzione discendente dall'art. 1141, comma 1, c.c. deriva un'inversione dell'onore probatorio in punto di animus possidendi, cosicché non spetta al possessore dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo, ma alla parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione dimostrarne la mancanza (Cass. 25095/2022).
3. La domanda non può essere accolta integralmente, perché la prova del possesso ad usucapionem
è stata raggiunta solo per taluni degli immobili oggetto di causa, mediante le deposizioni testimoniali di e , combinate con le produzioni documentali. Tes_1 Tes_2
Il primo dei due testimoni ha dichiarato di conoscere i luoghi oggetto di causa perché, su incarico di ha provveduto e provvede tuttora, in modo regolare, alla manutenzione delle Parte_1
aree verdi costituite dal cortile della casa di abitazione della ricorrente e dal terreno situato, nelle adiacenze, a pochi metri di distanza dal fabbricato, individuato mediante riconoscimento delle foto satellitari con gli estratti delle mappe catastali (doc.2 allegato al ricorso) nel terreno al F.5 Part. 295.
Parte Il teste ha specificato che la signora pur risiedendo all'estero, nei periodi di vacanza frequenta regolarmente i luoghi e abita nel fabbricato oggetto di causa, aggiungendo che, per quanto a sua conoscenza, nessuno si è mai opposto al suo possesso, che si protrae da più di vent'anni.
Il secondo testimone ha confermato di aver sempre visto, nei periodi estivi, la ricorrente abitare nel fabbricato oggetto di causa, regolarmente manutenuto, unitamente alle pertinenze, mediante l'aiuto di soggetti terzi (padre e fratello del testimone). Anche per quanto a sua conoscenza, Tes_2
ha escluso che qualcuno si sia mai opposto al possesso, a conferma della natura pacifica del quale ha precisato che, per quanto a sua conoscenza, qualcuno aveva chiesto a di Parte_1
vendere il terreno identificato al Foglio 5 Mapp. 295, cioè quello individuato anche dal primo testimone, come prato situato a breve distanza dall'abitazione.
In definitiva, le testimonianze hanno fornito la prova dell'esercizio di un possesso uti dominus esclusivo, duraturo e manifesto del fabbricato e delle pertinenze, cioè della rimessa e del cortile dell'abitazione, nonché del terreno limitrofo catastalmente inserito nello stesso foglio del fabbricato.
Al contrario, nessuno dei due testimoni è stato in grado di fornire indicazioni dirimenti circa il possesso dei terreni boschivi situati in altra parte del comune, catastalmente identificati in un diverso foglio. ha genericamente dichiarato di essere a conoscenza del possesso da Tes_1
parte di di alcuni boschi, precisando però di esservisi recato una sola volta, senza Parte_1
3 mai essersi occupato della loro manutenzione. Anche l'altro testimone ha fatto una dichiarazione analoga, precisando di non sapere nulla sulla gestione dei beni. In sostanza, se anche potesse dirsi che la ricorrente ha avuto in un qualche imprecisato momento la disponibilità dei terreni in questione, non è stata acquisita alcuna prova dell'esatta individuazione dei beni, né delle caratteristiche del possesso, tantomeno della relativa durata.
In conclusione, gli elementi probatori riassunti denotano l'esercizio da parte del ricorrente
[...]
, per tutto il tempo previsto dalla legge, del possesso ad usucapionem sul fabbricato, Parte_1
sulla rimessa pertinenziale, sul terreno adiacente lo stesso e adibito a cortile, nonché sul limitrofo terreno adibito a prato, comportamento idoneo a manifestare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria, che non risulta essere stata contestata e che è stata esercitata uti dominus.
Analoga prova, invece, non è stata raggiunta per quel che riguarda i terreni adibiti a bosco più distanti dal fabbricato. Quindi, la domanda può essere solo parzialmente accolta.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, in assenza di effettivo contenzioso tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 873/2024, così decide:
1. accerta e dichiara che , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...]N. 22 15124 RO IA è titolare C.F._1
esclusiva, per intervenuta usucapione ventennale, dell'intera piena proprietà sui beni immobili così censiti:
Comune di Fanna - Catasto Fabbricati
- Foglio 5 Particella 358 Sub. 3, Categoria F\1, Via Boscarini n. SNC Piano T
- Foglio 5 Particella 1683 Sub. 1, Categoria A/3, Classe 1, Consistenza 6,5 vani, Superficie Totale:
146 mq, Superficie Totale escluse aree scoperte: 138 m2, Rendita: Euro 302,13 Via Boscarini n. 42
Piano T - 1 – 2
- Foglio 5 Particella 1683 Sub. 2, Categoria C/6, Classe 1, Consistenza 17 mq, superficie totale 17 mq, rendita: € 25,46 Via Boscarini n. 42 Piano T
Comune di Fanna - Catasto Terreni
4 Foglio 5 Particella 357, area rurale, superficie: 230 mq
Foglio 5 Particella 295, prato arbor, classe 1, Superficie: 700 mq, rd. Euro 5,60 ra. Euro 2,35
2. autorizza la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pordenone dell'acquisto a favore della ricorrente;
3. rigetta nel resto le domande di parte ricorrente;
4. spese del presente giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Pordenone, il 3/4/2025
Il Giudice
dott. Giorgio Cozzarini
5